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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 23.04.2008 SB 2008 7

23. April 2008·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·2,678 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

violazione di norme della circolazione stradale | Strassenverkehrsgesetz

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 23 aprile 2008 Comunicata per iscritto il: SB 08 7 (non comunicata oralmente) (Auf die gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 11. Oktober 2008 nicht eingetreten worden). Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Hubert e Michael Dürst Attuario Crameri —————— Visto l'appello penale di X., accusato ed appellante, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Hinterrhein del 7 novembre 2007, comunicata il 7 febbraio 2008, in re contro l'accusato ed appellante, concernente violazione di norme della circolazione stradale, è risultato:

2 A. X. è di professione impiegato di commercio. Tuttora è disoccupato. È divorziato. Ha una figlia a cui deve un contributo alimentare mensile di fr. 700.--. Per l'anno 2003 è stato imposto per un reddito di fr. 34'000.-- ed una sostanza di fr. 10'000.--. Nel casellario giudiziale centrale figura una condanna a scapito di X.; con sentenza del 4 agosto 1998 il Presidente del Circolo di Rhäzüns gli ha inflitto una multa di fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per grave violazione di norme sulla circolazione stradale. B. Il 10 novembre 2005, alle ore 18.30, X. conduceva l'autovettura Audi, targata A., sulla semiautostrada 13 da B. verso C.. In località D. la strada in salita curva dapprima a sinistra é poi brevemente diritta ed infine fa una curva a destra con visibilità ridotta. Prima della curva a sinistra segnalati sono il limite di 80 km/h e la doppia curva. Era già oscuro e la carreggiata era umida. All'uscita della seconda curva la macchina sbandava, ruotava di 180 gradi, urtava col lato sinistro la recinzione a destra e cappottava. C. Con mandato penale del 10 febbraio 2006, comunicato in italiano il 7 agosto 2006, il Presidente del Circolo di Rheinwald ha ritenuto X. colpevole di semplice violazione di norme della circolazione stradale giusta gli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCS ed in applicazione dell'art. 90 cifra 1 LCS l'ha condannato ad una multa di fr. 300.--. D. Interposta opposizione, con sentenza del 7 novembre 2007, comunicata il 7 febbraio 2008, la Commissione del Tribunale del Distretto di Hinterrhein ha giudicato: "1. X. wird der Verletzung von Verkehrsregeln im Sinne von Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 32 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 90 Ziff. 1 SVG schuldig gesprochen. 2. Dafür wird er mit Fr. 300.-- Busse bestraft. 3. Die Strafmandatskosten des Kreisamtes Rheinwald in der Höhe von Fr. 482.-- gehen zu Lasten von X.. Die Kosten des Verfahrens vor Bezirksgerichtsausschuss, bestehend aus - Untersuchungskosten des Bezirksgerichtspräsidiums Hinterrhein Fr. 1'576.-- - Gerichtsgebühr Fr. 2'940.60 Total Fr. 4'516.60 gehen zu Lasten von X.. 4. (Rechtsmittelbelehrung).

3 5. (Mitteilung)." E. Contro questo giudizio il condannato, in data 28 febbraio 2008, è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto l'annullamento. La Vicepresidente del Tribunale distrettuale ha proposto la reiezione dell'appello. La Procura pubblica dei Grigioni ha rinunciato a prendere posizione. Dei motivi posti a fondamento dell'impugnata sentenza e dell'appello si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 LGP contro le sentenze delle commissioni dei tribunale distrettuali il condannato può appellarsi al Tribunale cantonale dei Grigioni. L'appello dev'essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell'impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L'appello di X. del 28 febbraio 2008 è tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicchè è ricevibile in ordine. 2. Nell'ambito della procedura d'appello la cognizione della Commissione del Tribunale cantonale è libera ed illimitata; anche con riguardo all'esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell'istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l'esame dell'impugnato giudizio è limitato ai petiti d'appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3.1 L'appellante censura un inesatto accertamento dei fatti. Egli assevera che il giorno dell'incidente il segnale "strada sdrucciolevole" (no. 1.05) non era collocato. A suo dire il segnale non c'era neanche il 12 novembre 2005, ma è stato collocato solo circa 10 giorni dopo il sinistro. Egli non si ritiene quindi colpevole d'inosservanza del segnale. 3.2 La Commissione del Tribunale distrettuale ha esposto che nel rapporto di polizia del 26 novembre 2005, alla rubrica segnaletica, il sgt E. assieme ad altri aveva menzionato anche il segnale "strada sdrucciolevole". L'agente di polizia aveva poi testimoniato di non più ricordarsi quando aveva visto il segnale, ma che era però usuale fotografare la segnaletica direttamente dopo un incidente,

4 ciò anche per chiarire se i segnali erano visibili. I giudici precedenti hanno poi considerato le informazioni della Polizia cantonale, da cui è risultato che il segnale no. 1.05 da anni fa parte della segnaletica standard per la curva a sinistra prima del ponte, che questa stretta curva, pericolosa, è contrassegnata anche con angoli guida, che a seconda della viabilità v'è il pericolo di sbandare e che per contro la seguente curva a destra dopo il ponte - dove era successo l'infortunio - non presenta problemi, se presa a velocità adeguata. La Polizia cantonale aveva poi precisato che il segnale in discussione agli utenti della strada è visibile da autunno a primavera; passato l'inverno esso è girato verso la scarpata di modo che non è più visibile. Precise date per il collocamento e la rimozione di segnali temporanei non erano state da lei menzionate. Sempre secondo i primi giudici era quindi teoreticamente possibile che il segnale "strada sdrucciolevole", non visualizzato durante tutto l'anno, il giorno del sinistro non era visibile. La Polizia cantonale non aveva indicato la data esatta della sua visualizzazione, ma unicamente che esso è reso visibile in autunno. L'autunno inizia nella seconda metà del mese di settembre e da questo momento pioggia o neve, eventualmente anche residui di sale sulla strada non sono al di là di ogni aspettativa. L'istanza precedente ha infine rilevato che l'accusato, interrogato il 10 novembre 2005 dalla polizia, non aveva censurato la segnaletica, ma s'era solo espresso nel senso d'essere stato sorpreso dalla stretta curva. Probabilmente non aveva visto il segnale no. 1.05, ciò che non permetteva d'ammettere se questo c'era o non c'era. A tal riguardo anche le sue fotografie, non datate, non gli erano d'aiuto. Alcune delle stesse non erano state fatte dopo l'infortunio, essendo su di esse l'erba ai lati della strada verde, mentre che su quelle prodotte dalla polizia "le scarpate della strada sono leggermente innevate". L'accusato aveva poi deposto che la corsia non era ghiacciata, ma un po' bagnata e che aveva nuove gomme invernali. Il tribunale ha perciò inferito che il giorno del sinistro la semiautostrada era praticabile, ma alle condizioni di tardo autunno rispettivamente d'inverno e che quindi il segnale era visibile. 3.3 Nel concreto caso fa assolutamente difetto una prova testimoniale avente per oggetto che il segnale "strada sdrucciolevole" il giorno dell'incidente era visibile e neppure dalle prove documentali (rapporto e fotografie dell'agente di polizia, informazioni della Polizia cantonale) risulta tale contingenza di fatto. Di essa non è quindi stata fornita la prova. Certo, il rapporto di polizia è senz'altro un mezzo di prova idoneo ed importante. Ma esso può essere preso in considerazione solo se concorda colle deposizioni dell'indiziato, se le sue indicazioni collimano cogli atti, se basa su constatazioni proprie e se contiene risultati d'inchiesta verificabili (tramite

5 la testimonianza dell'agente di polizia). Mancano queste premesse non ci si può fondare sulle indicazioni del rapporto (PTC 2002 no. 11 pag. 117). Stando al rapporto del sgt E. del 26 novembre 2005 tra i segnali posti sul luogo dell'incidente è elencato anche il segnale "strada sdrucciolevole". L'agente di polizia ha però testimoniato "che è usuale fotografare la segnaletica direttamente dopo un infortunio, ciò anche per chiarire se i segnali sono visibili", ma che non poteva dire quando aveva visto il segnale (atto III. c 1 pag. 2). Che il 10 novembre 2005 aveva controllato la segnaletica e costatato che il segnale no. 1.05 era visibile agli automobilisti non è stato da lui testimoniato. Sulle fotografie da lui fatte i segnali non sono ripresi; oltracciò esse non sono state scattate di notte - il sinistro s'è verificato alle 18.30 - ma di giorno (atto II. 5). Dalle informazioni della Polizia cantonale e dalle circostanze che era tardo autunno e che l'accusato non ha immediatamente censurato la segnaletica - al riguardo non è stato interrogato (atto II. 3) - non può essere concluso che il segnale era collocato. Ne viene che l'appello dev'essere accolto e l'accusato prosciolto dall'imputazione di non aver osservato il segnale "strada sdrucciolevole" ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCS. 4. L'accusato ha riconosciuto che il giorno dell'incidente la sua velocità non era adattata alle condizioni della strada. Ciò è manifesto, poichè anche con le nuove gomme invernali la vettura cominciò a sbandare. Lui stesso ha deposto che la strada era umida, che la temperatura esterna era di 0° e che circolava a 90 km/h, anche se erano consentiti solo 80 km/h (atti II. 2, II. 3, III. c 2). Ai lati della strada v'era neve. Anche se il segnale "strada sdrucciolevole" non era collocato avrebbe dovuto contare con del ghiaccio sulla strada. Di conseguenza a ragione i giudici precedenti l'hanno ritenuto colpevole di violazione dell'art. 32 cpv. 1 LCS in unione all'art. 90 cifra 1 LCS. Questo verdetto di colpevolezza non è da lui censurato. 5.1 Per la commisurazione della pena la Commissione del Tribunale cantonale può riferirsi ai pertinenti considerandi dell'impugnata sentenza (4. a - c) al posto di formulare una motivazione propria. I primi giudici hanno ritenuto non lieve la colpa dell'accusato. A loro dire il giorno dell'infortunio non aveva agito colla necessaria prudenza nel senso che non aveva adattato la sua velocità alle condizioni della strada. Agendo in tal modo aveva messo in astratto pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. Se vi fosse stato traffico in senso inverso, sarebbe successo un grave incidente. A favore dell'accusato hanno considerato il suo ravvedimento quanto alla disadattata velocità, a suo scapito il precedente

6 penale pure per violazione di norme della circolazione stradale. Circostanze aggravanti ed attenuanti non s'erano verificate. Tenuto conto delle concrete circostanze, di tutti i motivi di determinazione della pena e della magra situazione finanziaria dell'accusato i giudici di primo grado hanno ritenuto una multa di fr. 300.-adeguata alla sua colpa. 5.2 Affinché i giudici cantonali possano esaminare se la pena inflitta è in armonia colle regole di commisurazione del diritto federale e se i giudici precedenti non hanno violato il loro potere discrezionale, nella motivazione scritta della sentenza devono trovare menzione tutti gli essenziali criteri commisuranti. Di regola i motivi di commisurazione devono indicare i limiti penali e gli elementi che concernono la violazione commessa nonché quelli che riguardano la personalità del contravventore devono essere così discussi in modo da poter constatare se sono stati considerati tutti i punti di vista giuridicamente determinanti e come sono stati valutati. I giudici devono poi esprimersi sul diritto applicabile. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 CP il contravventore è giudicato secondo il Codice penale, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, se dopo questa data ha commesso una contravvenzione. Eccezionalmente, se questo codice è più favorevole all'autore, esso si applica anche in caso di contravvenzioni commesse prima dell'entrata in vigore dello stesso, ma giudicate dopo. Va quindi vagliato secondo che diritto al contravventore tocca il meglio (il cosiddetto esame di convenienza). Tutti questi punti di vista sono stati considerati e valutati dai giudici di primo grado. 5.3 L'istanza d'appello modifica la querelata sentenza assolvendo l'accusato dall'imputazione d'inosservanza del segnale "strada sdrucciolevole". Di massima nella commisurazione della pena i giudici cantonali sono liberi, quindi non legati alla commisurazione fatta dall'istanza precedente. Ciò vale anche se essi mettono a carico dell'accusato una fattispecie meno grave di quella su cui s'é fondata la prima istanza; non può perciò essere escluso che la pena è lasciata come quella già pronunciata, se la commisurazione della stessa non é criticata. Questo modo di procedere non viola il diritto federale. Quanto alla commisurazione della pena dalla sentenza di primo grado l'appellante nulla può dedurre a suo favore, se il tribunale d'appello conclude che la pena pronunciata dall'istanza inferiore non è adeguata alla colpa dell'accusato, se i testé menzionati requisiti commisuranti sono adempiti e se la divergenza dalla precedente commisurazione della pena è fondata (Pra. 90 (2001) no. 197 cons. 3. a - b; sentenza del Tribunale federale 6S. 43/2001 del 19 giugno 2001).

7 5.4 In concreto l'appellante ha commesso una grave negligenza. Viaggiando ad una velocità di circa 90 km/h, senza considerare che a causa delle condizioni della strada la vettura avrebbe potuto sbandare, egli ha agito senza riguardo, mettendo in astratto pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. La sua colpa è quindi non lieve, come a ragione hanno ritenuto i giudici precedenti. Dato che egli ha compromesso la sicurezza della circolazione, una multa di fr. 300.-tiene adeguatamente conto della sua non lieve colpa. Anche se l'impugnata sentenza è modificata, la pena può quindi esser lasciata come è stata pronunciata dai primi giudici. Ciò rientra senz'altro nel potere d'apprezzamento di cui dispone questa commissione. Un abuso o un eccesso di tale potere non è ravvisabile neanche se si tiene conto degli ulteriori criteri di commisurazione della pena. 6. È il rimedio legale coronato da successo, il tribunale ripartisce le spese di procedura fra la parte vincente, lo stato, la prima istanza e la parte soccombente (art. 160 cpv. 3 LGP). È l'accusato ritenuto colpevole unicamente in alcuni capi d'accusa, i costi di procedura gli sono addossati solo in parte, a meno che egli col suo contegno illecito e colpevole abbia reso necessaria l'esecuzione dell'istruttoria anche in quei capi d'accusa in cui è stato prosciolto (Padrutt, op. cit., art. 158 n. 4). Visto l'esito dell'appello, le spese del mandato penale sono addossate al condannato, mentre che i costi dell'istruttoria e della procedura giudiziaria dinanzi all'istanza precedente vanno a carico del condannato e del Distretto di Hinterrhein in ragione della metà cadauno. La ripartizione di questi costi è da attribuire alla circostanza che sono straordianariamente elevati (cfr. la sentenza della Commissione del Tribunale cantonale del 25 novembre 2003, SB 03 59) e che le chiarificazioni quanto al segnale no. 1.05 hanno causato un rilevante dispendio di tempo. Della violazione dell'art. 27 cpv. 1 LCS l'appellante ora non è però ritenuto colpevole. Dall'altra parte per quanto riguarda l'art. 32 cpv. 1 LCS il verdetto di colpevolezza rimane. I costi risultati in questo contesto ci sarebbero stati anche se i primi giudici avessero assolto l'accusato dall'infrazione dell'art. 27 cpv. 1 LCS. Essi vanno perciò a carico dall'appellante. Per contro le spese della procedura d'appello sono sopportate dal Cantone dei Grigioni.

8 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L'appello è accolto e l'impugnata sentenza è annullata. 2. X. è colpevole di violazione di norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LCS in unione coll'art. 90 cifra 1 LCS. 3. Di conseguenza è condannato ad una multa di fr. 300.--. 4. a) I costi del mandato penale dell'Ufficio del Circolo di Rheinwald di fr. 482.-vanno a carico del condannato. b) I costi della Commissione del Tribunale distrettuale Hinterrhein di fr. 4'516.60 sono addossati al condannato ed al Distretto di Hinterrhein in ragione della metà cadauno. c) I costi della procedura d'appello sono sopportati dal Cantone dei Grigioni. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF al Tribunale federale. Questo è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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