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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 17.03.2009 SB 2008 36

17. März 2009·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·1,899 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

violazione di norme sulla navigazione aerea | Anderes Bundesgesetz

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ____________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 17 marzo 2009 Comunicata per iscritto il: SB 08 36 (Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 26. Oktober 2009 abgewiesen worden). Sentenza I. Camera penale Composizione Presidenza vicepresidente Schlenker Giudici Brunner e Michael Dürst Attuario Crameri __________________________________________ Visto l’appello penale della X. , appellante, rappresentata dall’Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, contro la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa del 01.10.2008, comunicata il 10.10.2008, (proc. no. 520.08.18), in re contro Y., imputato ed appellato, patrocinato dall’avv. lic. iur. Roberto A. Keller, Piazza de la Grida, 6535 Roveredo, concernente violazione di norme sulla navigazione aerea è risultato:

pagina 2 — 6 Fattispecie A. Dopo che il decreto penale della procedura abbreviata, emanato il 7 dicembre 2005, non era stato accettato e dopo che contro il decreto penale della procedura ordinaria, emanato il 14 marzo 2007, era stata inoltrata opposizione, con decisione penale del 4 luglio 2008 l’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC, detto appresso UFAC, ha ritenuto Y. colpevole di violazione dell’art. 8 cpv. 3 della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) in unione all’art. 54 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1) ed in applicazione dell’art. 91 cifra 1 LNA l’ha punito con una multa di fr. 300.--, per essere, il _, trasportando sei passeggeri a scopo turistico, atterrato con un elicottero presso il A., ad un’altitudine di circa 2'100 m s.l.m., su territorio del Comune di B., fuori delle designate aree d’atterramento in montagna. Le spese di procedura di fr. 210.-- sono state messe a carico del condannato. B. Il 7 luglio 2008 Y. ha impugnato questa decisione e chiesto il giudizio di un tribunale (art. 72 della Legge federale sul diritto penale amministrativo, DPA, RS 313.0). Per il giudizio gli atti sono stati trasmessi, per il tramite della Procura pubblica dei Grigioni, alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, che dopo aver udito l’imputato, con sentenza del 1° ottobre 2008, comunicata il 10 ottobre 2008, l’ha prosciolto dall’incolpazione di violazione delle summenzionate prescrizioni. Le spese di fr. 210.-- sono state addossate all’UFAC, la tassa di giustizia di fr. 800.-- è stata sopportata dal Tribunale distrettuale Moesa. C. Contro questo giudizio l’UFAC, in data 3 novembre 2008, è insorto con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni e ne ha chiesto l’annullamento nonché la condanna dell’appellato al pagamento di una multa di fr. 300.--. La Commissione del Tribunale distrettuale ha rinunciato ad inoltrare una presa di posizione. L’appellato ha proposto, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza, la reiezione dell’appello. Considerandi 1. Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP le sentenze delle commissioni dei tribunali distrettuali possono essere impugnate con appello al Tribunale cantonale dei Grigioni. Giusta l’art. 80 cpv. 1 DPA questo rimedio giuridico è ammissibile anche nelle cause di diritto penale amministrativo deferite al giudizio del tribunale

pagina 3 — 6 conformemente all’art. 73 DPA e di tale rimedio può avvalersi anche l’amministrazione interessata (art. 80 cpv. 2 DPA). L’appello dev’essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell’impugnato giudizio; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della sentenza di prima istanza e se il giudizio è impugnato totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). L’appello dell’UFAC del 3 novembre 2008 è tempestivo e motivato. Esso adempie quindi gli anzidetti presupposti, sicché è ricevibile in ordine. 2. Nell’ambito della procedura d’appello la cognizione della I. Camera penale è libera ed illimitata; anche con riguardo all’esercizio del potere discrezionale essa non è legata alla sentenza dell’istanza precedente (art. 146 cpv. 1 LGP). Tuttavia di massima l’esame dell’impugnato giudizio è limitato ai petiti d’appello (Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2. Aufl. Chur 1996, art. 146 cifra 1 seg. con riferimenti). 3. In sintesi la Commissione del Tribunale distrettuale ha ritenuto che i voli verso il e dal A., finalizzati al ripopolamento ittico del lago, al suo controllo ed a lavori di ripulitura nonché, da parte del responsabile del soccorso alpino, alla verifica del sentiero, che da B. porta al C., non erano prioritariamente a scopo turistico, ma prevalentemente a scopo lavorativo-professionale. Y. aveva messo in atto tutte quelle verifiche che il caso concreto ragionevolmente richiedeva. In primo luogo egli, il giorno precedente i voli, aveva ricevuto una conferma scritta della prenotazione e dello scopo degli stessi. In secondo luogo, prima dei voli, aveva effettivamente constatato che oltre alle sei persone doveva trasportare 30 l d’acqua con avannotti in sacchi di plastica e vari attrezzi. In terzo luogo fra i passeggeri v’era il responsabile del soccorso alpino, il cui ruolo era stato definito. Dal pilota non era quindi giustificato chiedere altro. In particolare, in mancanza di una precisa normativa di legge o di una prassi consolidata non v’era l’obbligo di pretendere dagli autori del ripopolamento di produrre un mandato ufficiale. Risultava pertanto fuori luogo la conclusione tratta dall’UFAC dalla mancanza di una tale autorizzazione. Sempre secondo l’istanza precedente, non andava nascosto che il pilota una riflessione sul numero delle persone partecipanti ai voli, vista l’attività prospettata, avrebbe pur dovuto farsela. Tuttavia la questione non era decisiva per il giudizio. 4. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LNA gli atterramenti in montagna, in voli d’addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d’atterramento designate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC, detto in seguito DATEC, d’intesa con il Dipartimento

pagina 4 — 6 federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS e le autorità cantonali competenti. L’art. 54 cpv. 1 OSIA è dello stesso tenore, tuttavia con le precisazioni che designate sono aree d’atterraggio ad un’altitudine superiore a 1100 m, impiegate a scopo d’istruzione, d’esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici. L’art. 8 cpv. 5 LNA dispone poi che per motivi importanti il DATEC può concedere, d’intesa con le autorità cantonali o comunali competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del cpv. 3 di questo articolo. 4.1 Il DATEC non ha designato la zona del A. quale area d’atterramento in montagna. L’istanza precedente rimprovera all’UFAC un’errata applicazione della legge e della prassi. Riconoscendo pienamente che l’atterraggio sia stato fatto in un luogo non designato come area d’atterramento in montagna, essa ritiene che l’imputato non ha violato le summenzionate disposizioni. Ma il suo parere è insostenibile. 4.2 Ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale sulla pesca (LCP, CSC 760.100) la gestione dei corsi d’acqua in regalia compete al Cantone dei Grigioni, che, fra altro, allestisce i piani per il ripopolamento delle acque pescose in base al rilevamento dei corsi d’acqua, al censimento del patrimonio ittico ed alla stima del ricavo delle acque pescose. L’art. 12 cpv. 1 lett. k LCP stabilisce poi che per la conservazione della varietà naturale della specie nonché per la protezione e l’utilizzazione sostenibile dei pesci e gamberi il Governo emana disposizioni per il ripopolamento delle acque. Di questa facoltà il Governo ne ha fatto uso ed ha disposto che, riservata un’altra regolamentazione di competenza del diritto cantonale o federale, il rilascio di autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca spetta all’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca (art. 10 dell’Ordinanza cantonale sulla pesca (OPe, CSC 760.150) e che persino i detentori di diritti speciali di pesca devono ritirare l’autorizzazione da questo ufficio per il ripopolamento delle relative acque (art. 14 cpv. 1 OPe). Il diritto di pesca o la regalia della pesca in tutte le acque del Cantone dei Grigioni spetta, con riserva dei vigenti diritti speciali di pesca, al Cantone (art. 4 LCP). Questo diritto è reputato una cosiddetta regalia fondiaria ed è incluso nel monopolio delle acque. Le regalie fondiarie sono una varietà del monopolio storico e fiscale. Esse si lasciano facilmente spiegare col concetto di un razionamento; infatti, si riferiscono a ricchezze limitate, che devono essere spartite equamente (Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Band II, Basel 1995, n. 1954, pag. 888). Nella misura in cui ai cantoni spettano tali diritti, essi hanno poteri normativi esaurienti

pagina 5 — 6 (Rey, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3. Aufl. 2007, art. 664 n. 46; Meier- Hayoz, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, Bd. IV/1/2, 1965, art. 664, n. 21). 4.3 Il ripopolamento ittico del A. richiedeva l’autorizzazione dell’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca. La situazione non è diversa da quella per l’esercizio del diritto di pesca; esso necessita dell’acquisto della licenza di pesca (art. 5 LCP). Dato poi che gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, secondo l’art. 8 cpv. 3 LNA, rispettivamente a scopo d’istruzione, d’esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, secondo l’art. 54 cpv. 1 OSIA, possono aver luogo unicamente sulle designate aree d’atterramento, gli atterraggi a scopo di ripopolamento fuori di queste aree necessitava di un permesso del DATEC (art. 8 cpv. 5 LNA). L’imputato ha deposto d’aver spesso effettuato dei voli di ripopolamento, cui alle volte era presente il guardapesca. Certo, in presenza del guardapesca era per lui lecito inferire che gli autori del ripopolamento erano in possesso dell’autorizzazione dell’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca e della concessione del DATEC per atterrare fuori delle aree d’atterraggio in montagna. Ma il _ tra i passeggeri dell’elicottero il guardapesca non c’era. In sua assenza l’imputato non poteva ammettere che il ripopolamento e gli atterraggi fossero permessi, ma doveva accertare in particolare se c’era la concessione del DATEC. Che il ripopolamento è d’utilità pubblica e che fra i passeggeri v’era il responsabile del soccorso alpino non legalizza la situazione di fatto. Gli atterraggi fuori delle designate aree richiedono il permesso ed il responsabile del soccorso stesso non li ha richiesti, ma su invito degli autori del ripopolamento ha approfittato di un posto libero nell’elicottero per l’ispezione della zona. Dato che un’autorizzazione d’atterraggio non è stata rilasciata, gl’incriminati atterramenti fuori delle aree d’atterraggio in montagna non potevano aver luogo. Di conseguenza a ragione l’UFAC ha ritenuto l’imputato colpevole di violazione dell’art. 8 cpv. 3 LNA in unione all’art. 54 cpv. 1 OSIA ed in applicazione dell’art. 91 cifra 1 LNA punito con una multa di fr. 300.--. 4.4 In simili circostanze l’appello dev’essere accolto e l’impugnata sentenza annullata. Condannato, l’imputato deve sopportare i costi di procedura dell’UFAC di fr. 210.-e la tassa di giudizio dell’istanza precedente di fr. 800.--. 5. I costi della procedura d’appello di fr. 1'000.-- vanno a carico dell’appellato (art. 160 cpv. 3 LGP).

pagina 6 — 6 Decisione ─ Dispositivo 1. L’appello è accolto e l’impugnata sentenza è annullata. 2. Y. è colpevole di violazione dell’art. 8 cpv. 3 LNA in unione all’art. 54 cpv. 1 OSIA. 3. Di conseguenza è condannato ad una multa di fr. 300.--. 4. I costi della decisione penale dell’UFAC di fr. 210.--, della sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Moesa di fr. 800.-- e della procedura d’appello di fr. 1'000.-- vanno a carico del condannato. 5. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell’art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 6. Comunicazione a:

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