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Grigioni Tribunale cantonale Camera penale I 27.09.2005 SB 2005 35

27. September 2005·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera penale I·PDF·1,577 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Strafprozessrecht (StPO)

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Tribunale cantonale dei Grigioni Dretgira chantunala dal Grischun ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 27 settembre 2005 Comunicata per iscritto il: SB 05 35 Sentenza Commissione del Tribunale cantonale Presidenza Vicepresidente Schlenker Giudici Heinz-Bommer e Riesen-Bienz Attuario Crameri —————— Visto l’appello penale di X., appellante, rappresentato dall’avv. Marilena Guglielmana, Via Cavour 41, IT- 23900 Lecco, contro il decreto d’abbandono del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 14/19 luglio 2005, comunicato il 20 luglio 2005, in re contro Z., concernente costi di procedura, è risultato:

2 A. Il 16 dicembre 2003 X. ha proposto querela penale contro Z. per avergli questi, dopo un diverbio, sferrato una violenta testata causandogli un bernoccolo sopra l’arcata sopraciliare sinistra. Aperto con decreto del 20 gennaio 2004 un procedimento penale per lesioni semplici, il 20 aprile 2004 la Procura pubblica dei Grigioni ha deferito la causa con proposta di mandato penale all’Ufficio del Circolo Bregaglia. Con mandato penale del 29 gennaio 2005 il Presidente di circolo ha ritenuto Z. colpevole di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 cpv. 1 CP e l’ha condannato a 7 giorni di detenzione, sospendendo condizionalmente l’esecuzione della pena per un periodo di prova di 2 anni. B. Contro questo verdetto il condannato ha presentato tempestiva opposizione. La Procura pubblica ha perciò svolto l’ordinaria istruttoria. Con decreto del 12 maggio 2005 Z. è stato accusato nel senso del mandato penale e la causa è stata trasmessa al Tribunale del Distretto Maloja per il giudizio di sua competenza. C. Con scritto del 28 giugno 2005 X. ha ritirato la querela penale. Il ritiro è stato accettato dal querelato. Con decreto del 14/19 luglio 2005 il Presidente del Tribunale distrettuale ha abbandonato la procedura nei confronti di Z. (cifra 1 del decreto). I costi della procedura dell’importo complessivo di fr. 2'310.-- (fr. 1'410.-di tassa d’istruttoria e di disborsi in contanti della Procura pubblica, fr. 700.-- di costi della procedura di mandato penale e fr. 200.-- di spese del decreto d’abbandono) sono stati messi a carico di X. (cifra 2). D. Contro questo decreto, comunicato il 20 luglio 2005, X. ha proposto tempestivo gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni ed ha chiesto che il carico dei costi sia annullato. Il Presidente del Tribunale distrettuale ha proposto, secondo il senso, che l’appello sia accolto. La Procura pubblica ha postulato l’accoglimento dell’appello ed il rinvio della causa al giudice precedente per nuovo esame del carico dei costi. La Commissione del Tribunale cantonale considera : 1. Ai sensi dell’art. 141 cpv. 1 LGP contro ordinanze dei presidenti dei tribunali distrettuali (eccezion fatta per atti istruttori e provvedimenti determinanti il corso della procedura) il condannato ed il Procuratore pubblico possono proporre

3 appello alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. Contro decisioni relative alle spese ha diritto di appellarsi chiunque è direttamente colpito (art. 141 cpv. 3 LGP). L’appello dev’essere inoltrato entro 20 giorni dalla comunicazione scritta dell’ordinanza; esso va motivato e devono essere indicati i vizi della decisione di prima istanza e se questa è impugnata totalmente o soltanto parzialmente (art. 142 cpv. 1 LGP). Tempestivo e motivato, il gravame inoltrato da X. a causa di un’errata indicazione del rimedio legale nell’impugnato decreto, può esser reputato appello ed è quindi ricevibile in ordine. 2. L’opinione dottrinale secondo cui in caso di ritiro della querela penale i costi di procedura di regola vanno a carico del querelante (BSK StGB I - Christof Riedo, art. 31 n. 26) sta in contrasto cogli art. 156 e 157 LGP, per cui su di essa il Presidente del Tribunale distrettuale non poteva fondarsi. Ai sensi dell’art. 156 cpv. 1 LGP le spese possono essere addebitate all’imputato, se egli con un contegno riprovevole o leggero ha causato il procedimento o ne ha ostacolato l’esecu-zione. Inoltre v’è la possibilità di mettere i costi a carico di quelle persone, che li hanno causati semplicemente per garantire pretese di diritto civile o dando intenzionalmente o per grave negligenza inesatte indicazioni (art. 156 cpv. 2 LGP). Intanto queste disposizioni dell’art. 156 LGP regolarizzano il carico delle spese unicamente in caso di rifiuto o d’abbandono dell’istruttoria. Al concreto caso l’art. 156 LGP non è applicabile, ma trova applicazione l’art. 157 LGP, che disciplina il carico dei costi in caso di proscioglimento o d’abbandono della procedura giudiziaria. In tal caso le spese possono essere accollate all’accusato rispettivamente all’imputato. Per contro il carico delle stesse ad ulteriori persone, segnatamente al querelante, non è previsto. Ne viene che già dal confronto degli art. 156 e 157 LGP risulta che al querelante non possono essere addebitate spese. Questa differente versione dei due articoli non è semplicemente dovuta al caso, ma intenzionalmente voluta dal legislatore ed anche oggettivamente giustificata. L’assunzione di costi dovuti a querele inesatte per intenzione o grave negligenza non può essere compito dello stato. Dal momento però che è stato decretato lo stato d’accusa ed è quindi stato affermato l’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, per questo lo stato assume la completa responsabilità, per cui il carico dei costi al querelante non sarebbe più giustificato. Dopo il promovimento dell’azione penale le spese devono essere assunte o dallo stato o dall’accusato, se sono adempiti i presupposti dell’art 157 LGP, (cfr. Padrutt, Kommentar zur StPO, 2. Aufl., Chur 1996, art. 157 n. 4; PTC 2002 no. 41, 1995 no. 30, 1984 no. 44).

4 3. Come già esposto in caso di rifiuto o d’abbandono dell’istruttoria le spese possono essere addebitate all’imputato, se egli con un contegno riprovevole o leggero ha causato il procedimento o ne ha ostacolato l’esecuzione (art. 156 cpv. 1 LGP). L’art. 157 LGP dispone che in caso di proscioglimento o d’abbando-no della procedura giudiziaria il tribunale può addebitare i costi di procedura all’ac-cusato, se egli col suo contegno ha reso necessaria l’esecuzione dell’istruttoria e del procedimento giudiziario. Secondo questa prescrizione il tribunale proscioglie o abbandona la procedura e non un’istanza d’inchiesta. Che il tribunale, stando al testo della disposizione, per il carico delle spese abbia più competenze che le autorità inquirenti è irrilevante. Conformemente alla CEDU fanno qui stato gli stessi criteri come per l’applicazione dell’art. 156 LGP. Anche qui la decisione relativa ai costi non può stare in contrasto colla presunzione d’innocenza dell’art. 6 cifra 2 CEDU (Padrutt, op. cit., art. 157 n. 1). Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 6 cifra 2 CEDU per costante prassi gli art. 156 cpv. 1 e 157 LGP sono interpretati restrittivamente, vale a dire a favore dell’imputato rispettivamente dell’accusato. Il carico dei costi in caso d’abbandono della procedura è da considerare unicamente se all’accusato può essere rimproverato un comportamento colpevole e tra questo ed i costi accollati v’è un nesso di causalità. Tuttavia non basta che l’accusato col suo comportamento abbia oggettivamente reso necessaria l’esecuzione dell’istruttoria o il prolungamento della procedura. Il Tribunale federale parla di una responsabilità per colpa processuale rispettivamente di una responsabilità prossima ai principi di diritto civile per un comportamento scorretto. Per prassi del Tribunale federale devono essere distinti due gruppi di casi. Da una parte quelli in cui all’accusato è rimproverata una colpa processuale in senso stretto, ciò che è p. es. il caso se questi con delle false indicazioni mette l’inchiesta fuori strada o non si presenta al dibattimento e prolunga così la procedura. Dall’altra ci sono quei casi in cui all’accusato sono accollati i costi a causa del comportamento, che era oggetto della procedura penale, se questo comportamento non è punibile, ma riprovevole dal punto di vista del diritto civile (colpa processuale in senso lato). Ciò è il caso ove egli abbia chiaramente violato, in modo riprovevole dal profilo del diritto civile (nel senso di un'applicazione analogica dei principi sgorganti dall'art. 41 CO), una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante da tutto l'ordinamento giuridico svizzero ed abbia cosi dato luogo al procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento. All’accusato non può essere rimproverato direttamente o indirettamente d’essersi reso punibile malgrado la procedura sia stata abbandonata (PTC 1995 no. 30).

5 Nel concreto caso la questione di sapere se i costi di procedura avessero potuto essere accollati a Z. avrebbe dovuto essere vagliata dal Presidente del Tribunale distrettuale. Della procedura d’appello essa non può però essere oggetto, poiché unicamente X. ha proposto appello. Di conseguenza questa questione né può essere decisa nella procedura d’appello né può essere rinviata all’istanza precedente per la decisione. 4. L’appello deve perciò essere accolto e la cifra 2 dell’impugnato decreto d’abbandono annullata. I costi addebitati al querelante vanno a carico dello stato e cioè del Circolo Bregaglia quelli della procedura di mandato penale, del Distretto Maloja quelli del decreto d’abbandono e del Cantone dei Grigioni quelli d’istruttoria e in contanti della Procura pubblica. 5. Per questa procedura non vengono prelevate spese giudiziarie; l’appellante ha diritto ad una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 160 cpv. 3 e 4 LGP).

6 La Commissione del Tribunale cantonale giudica: 1. L’appello è accolto e la cifra 2 dell’impugnato decreto d’abbandono è annullata. 2. a) I costi dell’Ufficio del Circolo Bregaglia di fr. 700.-- vanno a carico del Circolo Bregaglia. b) I costi dell’Ufficio distrettuale Maloja di fr. 200.-- vanno a carico del Distretto Maloja. c) I costi della Procura pubblica dei Grigioni di fr. 1'410.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Per la procedura d’appello non sono prelevate spese giudiziarie. Per questa procedura il Cantone dei Grigioni rifonde all’appellante un’indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--. 4. Comunicazione a: __________ Per la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni Il Vicepresidente L'Attuario

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