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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 26.09.2019 KSK 2019 67

26. September 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·2,496 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

dichiarazione di fallimento | Konkurs

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 8 Decisione del 26 settembre 2019 (Con sentenza 5A_885/2019 dell'11 dicembre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro questa decisione nella misura della sua ammissibilità.) N. d'incarto KSK 19 67 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, presidente Brunner e Michael Dürst Baldassarre, attuario Parti X._____ reclamante patrocinata dall'avv. lic. iur. Roberto A. Keller Piazza della Grida, 6535 Roveredo contro Y._____ resistente Oggetto dichiarazione di fallimento Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Moesa, giudice unico, dell'08.08.2019, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.19.53). Comunicazione 4 ottobre 2019

2 / 8 Ritenuto in fatto: A. Con decisione 8 agosto 2019 il Presidente del Tribunale regionale Moesa, in qualità di giudice unico, ha dichiarato il fallimento della X._____, Roveredo, a far tempo dallo stesso giorno, ore 09:15. La decisione di fallimento, comunicata il giorno stesso, è stata notificata alla X._____ il 14 agosto 2019. B. Il 23 agosto 2019 la X._____ (in seguito: reclamante) ha presentato reclamo contro la suddetta decisione presso il Tribunale cantonale dei Grigioni, postulandone l'annullamento, con richiesta di concessione dell'effetto sospensivo all'atto impugnativo e protesta di tasse, spese e ripetibili. La reclamante motiva la sua richiesta facendo valere che la Y._____ (in seguito: resistente), avrebbe nel frattempo rinunciato al fallimento e che la società sarebbe solvibile, potendo in particolare contare su un'asserita attività commerciale "fiorente e del tutto ordinata". Sempre a suo dire, nel 2017 e nel 2018 la società avrebbe conseguito un utile; nell'anno corrente gli utili da ricavo (recte: i ricavi) si situerebbero, come per gli anni precedenti, attorno a CHF 1'200'000.00 / CHF 1'400'000.00. C. Mediante decreto 26 agosto 2019 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha provvisoriamente concesso effetto sospensivo al reclamo, specificando che i provvedimenti assicurativi nel frattempo presi sarebbero restati validi, ma che, fino ad avviso contrario, non si sarebbero potute adottare misure esecutive. L'anticipo spese di CHF 500.00 richiesto in stessa data alla reclamante da detto Presidente è stato versato tempestivamente. D. Con decreto 10 settembre 2019 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha fissato alla resistente un termine di dieci giorni per inoltrare la risposta al reclamo, termine poi scaduto infruttuosamente. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice di fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo gli artt. 319 segg. CPC. Nel Cantone dei Grigioni è competente la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100] in combinato disposto all'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale [OOTC; CSC 173.100]). La decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 14 agosto 2019. Il reclamo, inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni il 23 agosto 2019, è pertanto tempestivo.

3 / 8 2.1. Come statuito all'art. 320 CPC, tramite reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto, sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di principio inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tuttavia, l'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF, ammettendo fatti e mezzi di prova riguardanti il ritiro della domanda di fallimento e la solvibilità del debitore, seppure venuti in essere in seguito alla decisione di prima istanza (cosiddetti nova in senso proprio), deroga come lex specialis al principio dell'art. 326 cpv. 1 CPC. 2.2. La reclamante allega che la resistente avrebbe rinunciato all'esecuzione del fallimento (reclamo pag. 7; allegato act. 9) e di essere solvibile (reclamo pag. 7 seg.). Essendo debitamente motivato ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo è ricevibile in ordine. 3.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile entro la scadenza del termine di ricorso la sua solvibilità (cfr. consid. 3.3) e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debitore ha ritirato la domanda di fallimento (cfr. consid. 3.2). 3.2. L'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF presuppone in primo luogo la prova documentale del ritiro della domanda di fallimento. A comprova dell'adempimento del requisito, la reclamante ha allegato al suo atto impugnativo lo scritto 20 agosto 2019 della resistente (allegato act. 9). Secondo il suddetto documento la resistente ha rinunciato all'esecuzione del fallimento in seguito al versamento di un primo acconto e alla concessione di un piano di dilazione per il pagamento dell'importo scoperto. Pertanto, il primo requisito per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è adempiuto. 3.3.1. Cumulativamente alla prova documentale del ritiro della domanda di fallimento, l'art. 174 cpv. 2 LEF presuppone che il debitore renda altresì verosimile la sua solvibilità. Ratio legis dell'art. 174 cpv. 2 LEF è di evitare il fallimento nei casi in cui, per inavvertenza o per un contrattempo, non è stato possibile per la società debitrice evitare tempestivamente la dichiarazione di fallimento, sebbene la capacità di sopravvivenza economica della stessa non possa essere esclusa d'acchito. Il debitore deve rendere verosimile di disporre di mezzi liquidi o ricavi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2 con diversi rinvii). L'illiquidità deve in altre parole essere oggettiva, ovverosia tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti.

4 / 8 3.3.2. Indizi d'insolvibilità possono emergere dal numero e dall'importo delle esecuzioni pendenti, così come dalla presenza di altre comminatorie di fallimento (decisione del Tribunale cantonale KSK 18 42 del 15 novembre 2018 consid. 3.1). Anche la circostanza che il debitore non sia in grado di pagare modesti importi è indizio dell'insolvibilità dello stesso (loc. cit.). 3.3.3. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero apprezzamento, giunge alla conclusione che esso corrisponde con sufficiente probabilità alle allegazioni della parte. Concretamente, per l'annullamento della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del debitore sia più probabile della sua insolvibilità (cfr. sentenza del Tribunale cantonale KSK 18 42 del 15 novembre 2018 consid. 3.1). A tal proposito non devono di principio essere poste esigenze troppo severe, fintantoché la sopravvivenza economica della debitrice non possa essere esclusa a priori (cfr. sul tutto Roger Giroud, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2.a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF). 3.3.4. La solvibilità dev'essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, estratti del registro delle esecuzioni, bilanci, conti economici, contratti di credito, liste di debitori, conferme d'ordine e simili, mentre mere dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Roger Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LEF). Secondo la prassi costante del Tribunale federale, l'estratto del registro delle esecuzioni rappresenta l'elemento centrale della valutazione della disciplina del debitore nel campo dei pagamenti e della sua situazione finanziaria (sentenza del Tribunale federale 5A_126/2010 del 10 giugno 2010 consid. 6.2). Il debitore deve giustificare separatamente le esecuzioni che vi risultano ancora aperte (sentenza del Tribunale cantonale KSK 18 42 del 15 novembre 2018 consid. 3.1). Se l'estratto del registro delle esecuzioni contiene un considerevole numero di esecuzioni e un ammontare rilevante di debiti già posto in esecuzione, la solvibilità può essere ammessa solo qualora il debitore renda verosimile un miglioramento sostanziale e durevole della sua situazione finanziaria (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011 consid. 2). 3.3.5. Secondo la reclamante il suo fallimento sarebbe stato pronunciato sulla scorta di sfortunate circostanze, ossia di una serie di disguidi nell'intimazione dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni giudiziarie del Tribunale regionale Moesa, piuttosto che in virtù della sua insolvibilità (reclamo pag. 4). Il suo fatturato si aggirerebbe, infatti, attorno a CHF 1'200'000.00 / CHF 1'400'000.00. A fronte delle esecuzioni pendenti nei suoi confronti la società ravviserebbe un'attività commerciale

5 / 8 "fiorente e del tutto ordinata" (reclamo pag. 5). Fondandosi su dati non definitivi, giacché i bilanci non sarebbero ancora chiusi, la reclamante vanta per il 2017 un utile di CHF 173'113.00 e per il 2018 sempre un utile, sebbene inferiore. Per l'anno corrente la reclamante fa valere "lavori in corso" per almeno CHF 674'763.45 e fatture già emesse per prestazioni già eseguite per CHF 544'998.26. Sempre a detta della reclamante il suo utile da ricavo (recte: ricavo) per il 2019 si situerebbe, come per gli anni precedenti, attorno a CHF 1'200'000.00 / 1'400'000.00. Infine, la reclamante rileva che con "un creditore importante qual è la Cassa di compensazione ha concluso un piano di rientro perfettamente rispettato". 3.3.6. Dall'estratto del registro delle esecuzioni, quale elemento centrale della valutazione della situazione finanziaria del debitore (cfr. consid. 3.3.4), si evince che, alla scadenza del termine per l'inoltro del reclamo, rimanevano in esecuzione contro la reclamante debiti per un importo complessivo di circa CHF 250'000.00, in circa 50 esecuzioni diverse (allegato act. 8). Ciò anche volendo sottrarre gli importi dovuti nelle esecuzioni per le quali è stata concessa la dilazione della realizzazione (esecuzioni n. 20174962 e 20176665), e nell'esecuzione n. 20182070, contro la quale la reclamante ha dichiarato opposizione (allegato act. 8 pag. 6). A fronte di questo quadro nettamente negativo, la reclamante non fa valere un miglioramento sostanziale della propria situazione finanziaria, limitandosi piuttosto a dichiarare di prospettare un utile simile agli anni precedenti (reclamo pag. 6). In tali anni, peraltro, le esecuzioni contro la reclamante non sono per nulla diminuite. Infatti, delle 85 esecuzioni avviate contro la reclamante dal 2014, ben 48 risalgono al periodo successivo al gennaio 2018, mentre 13 sono già state intentate dal maggio 2019. Si evidenzia infine come tutte le esecuzioni antecedenti il maggio 2019 rimaste insolute siano state avviate da creditori che non possono per legge proseguire l'esecuzione in via fallimentare, segnatamente istituzioni pubbliche quali le amministrazioni fiscali e le assicurazioni sociali. 3.3.7. In sintesi, già solo a fronte della grave situazione finanziaria risultante dall'estratto del registro delle esecuzioni della reclamante, dal quale non si evince certo un miglioramento della sua situazione debitoria, e a fronte di ricavi nella migliore delle ipotesi non superiori a quelli degli ultimi tre anni, si dovrebbe concludere che essa non ha saputo rendere verosimile la sua solvibilità. Vi è però di più. 3.3.8. Sebbene l'esecuzione n. 20181307, avviata dalla A._____, Svitto, in precedenza a quella che qui ci occupa, sia anch'essa sfociata in una comminatoria di fallimento, circostanza che si ricorda costituire un ulteriore indizio d'insolvibilità (cfr. consid. 3.3.2 supra), dagli atti non risulta che il relativo debito sia stato saldato.

6 / 8 Peraltro, sebbene l'esecuzione n. 20195417, anch'essa sfociata in una comminatoria di fallimento, sia stata pagata dalla reclamante, non si può tuttavia ignorare la circostanza che il pagamento sia avvenuto il giorno stesso dell'interposizione del reclamo. 3.3.9. Di rilievo è altresì che, pur volendo ammettere un asserito utile annuo di CHF 170'000.00, questo non può comunque essere eo ipso sufficiente a coprire tutti i debiti ad oggi esigibili, considerando che già solo i debiti attualmente in esecuzione ammontano ad almeno CHF 250'00.00. In assenza di qualsiasi informazione relativa allo stato patrimoniale della reclamante, in particolare ai suoi mezzi liquidi, si deve assumere che anche il patrimonio della stessa non sarebbe sufficiente a saldare tutti i debiti esigibili. 3.3.10. Per quanto concerne i risultati prospettati per il 2019 si rileva che, per comprovare l'esistenza di nuovi ordini, la reclamante allega una serie di documenti qualificati come "distinte lavori in corso 2019" (allegato act. 12), molti dei quali non portano tuttavia la firma dell'asserita controparte contrattuale o indicano in qualsiasi altro modo il sussistere di una volontà reciproca delle parti. Trattandosi pertanto di mere offerte e quindi di semplici dichiarazioni del debitore, queste non forniscono un riscontro oggettivo circa la solvibilità della reclamante. 3.3.11. Infine, pur vantando utili annui maggiori a CHF 100'000.00 negli anni precedenti, dall'estratto del registro delle esecuzioni emerge che negli ultimi cinque anni la reclamante ha saldato solamente debiti già posti in esecuzione per CHF 100'000.00. Al contrario, la circostanza che siano stati generati utili non ha impedito l'avvio di ben 48 esecuzioni nei suoi confronti dal 2018. Si rileva peraltro che numerosi debiti in esecuzione rimasti insoluti riguardano importi modesti. 3.3.12. In conclusione, i documenti agli atti permettono di concludere che la reclamante non ha saputo dimostrare di disporre di mezzi liquidi o ricavi sufficienti per far fronte ai debiti esigibili. Ne consegue che la capacità di sopravvivenza economica della reclamante può essere esclusa a priori. L'esame degli ulteriori indizi non fa pertanto che confermare l'insolvibilità della reclamante. 3.4. Visto quanto sopra, non essendo adempiuti i presupposti per l'annullamento della decisione di fallimento, il reclamo deve essere respinto. 4. Contrariamente a quanto statuito all'art. 325 cpv. 2 CPC, laddove il giudice concede effetto sospensivo a un reclamo contro una dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 3 LEF), tale effetto preclude sia l'esecutività, sia l'efficacia della decisione impugnata. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza concordano nel

7 / 8 precisare che l'effetto sospensivo può essere limitato all'esecutività della decisione di prima istanza, a condizione che tale restrizione risulti con sufficiente chiarezza dal relativo decreto dell'autorità giudiziaria superiore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_92/2016 del 17 marzo 2016 consid. 1.3.2 con rinvii; Daniel Staehelin, in: Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, complemento alla 2.a ed., Basilea 2017, n. 30 ad art. 174 LEF). Nel caso presente, il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha espressamente limitato l'effetto sospensivo all'esecutività della decisione impugnata con riferimento alla succitata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. act. D.2). Pertanto il fallimento dichiarato a far tempo dal'8 agosto 2019, ore 09:15, è rimasto efficace; rimangono ora da adottare le necessarie misure esecutive. 5. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in base agli artt. 52 lett. b e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) a CHF 500.00, è posta a carico della reclamante, quale parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, e compensata con l'anticipo di CHF 500.00 da essa versato. Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa presentato osservazioni al reclamo e quindi postulato un indennizzo in suo favore.

8 / 8 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico della massa fallimentare della X._____, Roveredo, ed è compensata con l'anticipo di CHF 500.00 prestato dalla X._____. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. d LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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