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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 19.03.2019 KSK 2019 6

19. März 2019·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·3,864 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

rigetto provvisorio dell'opposizione | Rechtsöffnung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni 1 / 11 Decisione del 19 marzo 2019 N. d'incarto KSK 19 6 Istanza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Composizione Pedrotti, Presidente Brunner e Michael Dürst Richter, Attuaria Parti X._____ reclamante patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni Largo Libero Olgiati 79, Casella postale, 6512 Giubiasco contro Y._____ resistente patrocinata dall'avv. Joel Steiner Morgartenstrasse 3, Postfach 3957, 6002 Luzern Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione Atto impugnato decisione 9 gennaio 2019 del Tribunale regionale Moesa, comunicata lo stesso giorno (n. d'incarto 335.18.332). Comunicazione 01 aprile 2019

2 / 11 Ritenuto in fatto: A. Il 11 luglio 2017, la Y._____ e la X._____ hanno sottoscritto, per quanto qui interessa, il seguente accordo in lingua tedesca (act. TRM.1.3.): 1. Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer den Betrag von CHF 1'000'000.00 (in Worten: Franken einemillion) zur Verfügung. 2. Dieser Darlehensvertrag dauert 365 Tage mit Beginn am 01. August 2017. Die Rückzahlung wird so geregelt, dass der Darlehensgeber selber entscheiden kann, ob er die Firmenprojektfinanzierung um ein weiteres Jahr verlängern möchte. 3. Der Darlehensnehmer wird monatlich dem Darlehensgeber eine Gewinnausschüttung aus der Firmenprojektfinanzierung (Firmengewinn) überweisen. 4. Der Darlehensgeber hat jeder Zeit das Recht beim Darlehensnehmer die Tätigkeit betreff dem zur Verfügung gestellten Kapital zu überprüfen. 5. Dieses Darlehen ist frei von allen Pflichten und Zwängen und ist für steuerliche Zwecke als zur Verfügung gestellte Mittel zu deklarieren. 6. Dieses Kapital ist für Geschäftszwecke, Wertpapiere und Immobilienvermögen der Y._____ gedacht, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern sowie wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. 7. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, den Darlehensgeber während der ganzen Laufzeit regelmässig und unaufgefordert betreff seiner Tätigkeit, seines Projektes zu informieren. 8. Beide Parteien sind bezüglich dieses Darlehensvertrags zu absolutem Stillschweigen verpflichtet […] B. Con precetto esecutivo (esecuzione n. 20183034) emesso il 16 agosto 2018 dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa, la Y._____ ha escusso la X._____ per un importo di CHF 1'000'000.00 oltre a interessi del 5 % dal 1° agosto 2018, facendo valere quale titolo di credito "Darlehensvertrag vom 11.07.2017" (act. TRM.1.4.). C. La X._____ avendo interposto in data 4 settembre 2018 opposizione avverso detto precetto esecutivo, con istanza 24 ottobre 2018 la Y._____ ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Tribunale regionale Moesa formulando il seguente petito: 1. L'istanza di Y._____ è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 20183034 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti Regione Moesa del 16.08.2018 per CHF 1'000'000.00 oltre interessi del 5% dal 01.08.2018 è rigettata in via provvisoria. 2. Tasse di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico della convenuta X._____, O.1_____.

3 / 11 La Y._____ ha fatto valere di avere, con contratto dell'11 luglio 2017, concesso alla convenuta un mutuo di CHF 1'000'000.00 per una durata determinata di 365 giorni. Il contratto avrebbe previsto il 1° agosto 2017 quale data di inizio e il 31 luglio 2018 quale data di scadenza. Le parti non avendo pattuito alcuna proroga della scadenza contrattuale, il mutuo avrebbe dovuto essere restituito entro la scadenza del termine contrattuale, cosa che non sarebbe avvenuta (act. TRM.1.). D. Con osservazioni scritte 10 dicembre 2018 la X._____ ha preteso la reiezione dell'istanza, protestando tasse, spese e ripetibili (act. TRM.2.; act. TRM.3.; act. TRM.4.; act. TRM.5.). Ella ha fatto valere che il contratto sottoscritto dalle parti è stato erroneamente denominato "Darlehensvertrag". In realtà si tratterebbe di un contratto di società semplice ex artt. 530 e segg. CO. Con detto contratto le parti avrebbero avuto l'intento di conseguire, con forze o mezzi comuni, uno scopo comune, conferendo una quota consistente in denaro e in lavoro, in vista di una partecipazione all'utile. La Y._____ avrebbe pertanto conferito una quota in denaro alla X._____, affinché quest'ultima ,col suo lavoro e le sue attività imprenditoriali, producesse utili dagli investimenti che effettuava. Sarebbe quindi stato pattuito un apporto in denaro e uno in lavoro ai sensi dell'art. 531 cpv. 1 CO. Le clausole 4 e 7 del contratto avrebbero inoltre previsto un diritto di informazione sugli affari sociali ex art. 541 cpv. 1 CO. La Y._____ avrebbe sempre dimostrato interesse nel perseguimento dello scopo sociale, intervenendo a più riprese ed esercitando una certa influenza sull'operato della X._____, nonché esercitando il suo diritto di socio di informarsi ex art. 541 cpv. 1 CO. A questo proposito la X._____, quale socia, non si sarebbe mai sottratta ai suoi obblighi di fedeltà e lealtà. In particolare, dall'inizio della relazione avrebbe sempre informato la Y._____ sugli investimenti effettuati e sulle attività che si apprestava a svolgere. Altro fattore che farebbe propendere per un contratto di società semplice sarebbe la ripartizione a metà degli utili derivati dal finanziamento del progetto aziendale. La richiesta di partecipazione agli utili così come la pretesa di restituzione di eventuali apporti dovrebbe pertanto essere fatta nel corso della procedura di liquidazione della società giusta gli artt. 548 e segg. CO. Sarebbe infatti solo al termine della liquidazione dei rapporti esterni che i soci hanno il diritto di pretendere la restituzione dell'apporto. D'altronde l'apporto in denaro della Y._____ sarebbe stato destinato allo scopo societario previsto alla clausola 6 del contratto e precisamente ad investimenti a fini commerciali, titoli e patrimonio immobiliare della società, per migliorarne la situazione economica e per raggiungere successi economici. Questi investimenti effettuati dalla X._____ risulterebbero agli atti come dalle relazioni sull'investimento del 5 settembre 2017, del 3 ottobre 2017, dell'11 ottobre 2017 e del 27 dicembre 2017 inviate alla Y._____ o dai documenti

4 / 11 allegati alle lettere del 3 aprile 2018 e del 9 maggio 2018 dell'avv. Paolo Tamagni all'avv. Joel Steiner (act. TRM.5.; act. TRM.5.1.; act. TRM.5.4.; act. TRM.5.5.). E. Con decisione 9 gennaio 2019 (act. TRM.7; act. B.1), comunicata motivata lo stesso giorno, il giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha deciso quanto segue: 1. L'istanza è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE no 20183034 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è rigettata in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.–, già anticipata dall'istante, è posta a carico della convenuta, la quale verserà all'istante CHF 600.– a titolo di ripetibili. 3. (Mezzi di impugnazione) 4. (Notificazione) In motivazione il giudice di prime cure ha ritenuto che la volontà delle parti era quella di sottoscrivere un contratto di mutuo. Ciò risulterebbe in particolare dalla denominazione del contratto ("Darlehensvertrag") e delle parti ("Darlehensgeber" e "Darlehensnehmer"), dal fatto che la restituzione del mutuo dipenderebbe dalla volontà del mutuante e dal fatto che la X._____ stessa nel suo scritto del 3 aprile 2018 a controparte avrebbe riferito di "rimborsi anticipati del capitale" e specificato che "alla Sua cliente sono già stati restituiti CHF 105'000.00, con il che il finanziamento ammonta oggi a CHF 895'000.00". In tali circostanze la X._____ non avrebbe saputo rendere verosimile l'eccezione da lei sollevata, ovvero che si tratta di un contratto di società semplice e non di mutuo. La questione a sapere se le parti siano realmente legate da un contratto di società semplice non potrebbe dunque essere risolta dal giudice del rigetto, bensì andrebbe sottoposta al giudice di merito. F. Contro la decisione appena citata la X._____ (in seguito: reclamante) è insorta al Tribunale cantonale dei Grigioni con reclamo 28 gennaio 2019, presentando il seguente petito: 1. Il reclamo è accolto. 1.1. Di conseguenza la decisione 9 gennaio 2019 con la quale il Presidente del Tribunale regionale Moesa rigetta in via provvisoria l'opposizione al precetto esecutivo n. 20183034 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa è annullata. 1.2. Di conseguenza è mantenuta l'opposizione al precetto esecutivo n. 20183034 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa. 2. Protestate tasse, spese e ripetibili. La reclamante ribadisce che le parti non hanno sottoscritto un contratto di mutuo, bensì un contratto di società semplice. Riproponendo le argomentazioni a suo dire in

5 / 11 favore del contratto di società semplice portate in prima istanza (consid. D), contesta le conclusioni del giudice di prime cure. Nella stessa comparsa scritta, la reclamante ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (act. A.1). G. Con decreto 29 gennaio 2019 il Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha preteso dalla reclamante il versamento di un anticipo spese di CHF 1'500.00 (act. D.1). Con altro decreto di stessa data ha chiesto all'autorità precedente di trasmettere gli atti al Tribunale cantonale, notificandone copia alla reclamante (act. D.2). Il Tribunale regionale Moesa ha poi trasmesso gli atti il 5 febbraio 2019 (act. D.4). H. Con istanza superprovvisionale 30 gennaio 2019 la reclamante ha chiesto che fosse deciso inaudita altera parte in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, richiesta accolta dal Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti mediante decreto 31 gennaio 2019. I. Invitata a presentare una risposta al reclamo con decreto 29 gennaio 2019 (act. D.2), la Y._____ (in seguito: resistente) ha postulato la reiezione del reclamo come pure della richiesta di concessione dell'effetto sospensivo di controparte, protestando tasse, spese e ripetibili (act. A.3). La risposta al reclamo dell'11 febbraio 2019 (data del timbro postale: 12 febbraio 2019) è stata trasmessa alla reclamante il 15 febbraio 2019 (act. D.5). J. Sulle ulteriori argomentazioni delle parti si tornerà – per quanto utile ai fini del giudizio – nelle considerazioni di merito che seguono. Considerando in diritto: 1. La decisione impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) senza riguardo al valore litigioso. Nel Cantone dei Grigioni il reclamo, scritto e motivato, deve essere proposto al Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC in unione con l'art. 7 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 [LACPC; CSC 320.100]). Competente in seno al Tribunale cantonale è la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Tribunale cantonale del 14 dicembre 2010 [Ordinanza sul Tribunale cantonale, OOTC; CSC 173.100]).

6 / 11 Il reclamo della reclamante, datato 28 gennaio 2019 (data del timbro postale) avverso la decisione del giudice unico del Tribunale regionale Moesa del 9 gennaio 2019, comunicata con motivazione scritta lo stesso giorno, è qui ritenuto tempestivo e debitamente motivato. Di conseguenza è ricevibile in ordine. La reclamante avendo pagato l'anticipazione delle spese entro il termine, si può entrare nel merito del suo reclamo. 2. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto nonché l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC). Il termine "applicazione errata del diritto" comprende sia il diritto scritto che quello non scritto nonché l'inadeguatezza. L'autorità di reclamo esamina le rispettive censure con piena cognizione. Per quanto concerne invece la fattispecie costatata dall'istanza inferiore, vige una cognizione limitata. La fattispecie, infatti, viene esaminata dal Tribunale cantonale solo sotto l'aspetto di un accertamento manifestamente inesatto e quindi arbitrario dei fatti (cfr. fra i molti Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [edit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 2016, n. 5 ad art. 320 CPC). Fintanto che un apprezzamento inesatto dei fatti si basa su un'errata applicazione del diritto, tuttavia, trattasi di errata applicazione del diritto ex art. 320 lett. a CPC, la quale può essere esaminato con piena cognizione dall'istanza di reclamo (Karl Spühler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., Basilea 2017, n. 5 ad art. 320 CPC). La procedura di reclamo prevede l'onere di censura. Nel suo atto impugnativo la parte reclamante deve dunque esporre nel dettaglio in che misura la decisione impugnata è viziata e quali motivi di reclamo vengono invocati (Dieter Freiburghaus/Susanne Afheldt, op. cit., n. 15 ad art. 321 CPC). Ciò che resta incensurato non viene esamintato dall'autorità di reclamo. 3. Giusta l'art. 326 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fatte salve speciali disposizioni legali (art. 326 cpv. 2 CPC), vige perciò un divieto assoluto di nova. A differenza dell'appello, il reclamo non ha infatti lo scopo di proseguire la procedura di prima istanza. Determinante è quindi la materia processuale vigente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 seg. ad art. 326 CPC). Il divieto di nova fa quindi stato non solo in procedure soggette al principio attitatorio bensì anche in quelle governate dalla massima inquisitoria. Sono invece ammesse nuove considerazioni giuridiche (cfr. Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 3 ad art. 326 CPC; Dominik

7 / 11 Gasser/Brigitte Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 2014, n. 1 ad art. 326 CPC). 4. Nell'atto impugnativo la reclamante fa valere che il giudice di prime cure ha a torto concluso che il contratto stipulato fra le parti costituirebbe un contratto di mutuo. Secondo la reclamante si tratterebbe invece di un contratto di società semplice. Di conseguenza la pretesa di restituzione dell'importo lamentata da controparte non sarebbe ancora esigibile, ragione per cui l'opposizione non avrebbe postuto essere rigettata (cfr. act. A.1). La resistente afferma invece, nella sua risposta al reclamo, che l'interpretazione data dal giudice di prime cure sul contratto sarebbe corretta. Ella sostiene che le parti hanno pattuito un prestito parziario (cfr. act. A.3). 5. Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito per il rimborso della somma mutuata quando, cumulativamente, sono adempiuti i seguenti requisiti (Daniel Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 120 ad art. 82 LEF): vi è un contratto di mutuo scritto, vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito, qualora ciò sia contestato da quest'ultimo, ed, infine, la pretesa di restituzione è esigibile (DTF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid. 3.2; sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone Ticino [in seguito: CEF] 14.2013.81 del 3 settembre 2013). Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Daniel Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Secondo giurisprudenza e dottrina incombe all'escutente non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1 con rinvii; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002 consid. 5.3; Daniel Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82 LEF con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenze della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto 2015 consid. 5 e 14.2015.222 del 21 marzo 2016 consid. 6).

8 / 11 Nella procedura di rigetto dell'opposizione occorre solamente decidere, se per l'importo escusso sussiste un titolo che sia in grado di eliminare l'effetto deterrente dell'opposizione. Non va invece apprezzata l'entità materiale del credito (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., Berna 2013, n. 22 § 19; DTF 135 III 315 consid. 2.3). 6. Nel caso concreto non è contestato che la resistente abbia trasferito l'importo pattuito alla reclamante né che quest'ultima abbia firmato il contratto. Controversa è invece la questione dell'esigibilità della pretesa di restituzione dell'importo messo a disposizione. Se il contratto che qui ci occupa costituisce un contratto di prestito, la pretesa di restituzione del mutuo sarebbe divenuta esigibile al momento della sua scadenza prevista dallo stesso contratto. In caso di società semplice la pretesa di restituzione presuppone invece l'avvenuta liquidazione della società (artt. 548 e 549 CO), cosa in casu non avvenuta; tale pretesa non sarebbe pertanto stata esigibile al momento dell'avvio dell'esecuzione, ragione per cui l'istanza di rigetto dell'opposizione sarebbe già solo per questo da respingere. 7. Il prestito parziario è un mutuo sinallagmatico, che prevede la messa a disposizione di fondi da parte del mutuante e un accordo speciale relativo alla retribuzione da parte del mutuatario. Quest'ultima è infatti dovuta solo in caso di utile e consiste solitamente in una parte dell'utile conseguito mediante l'utilizzo pattuito dell'importo oggetto del prestito. Il mutuante ha un diritto di informazione e verifica della correttezza dei conteggi relativi agli utili, che devono essere allestiti dal mutuatario. Il mutuante non ha per contro alcun diritto di verificare l'attività commerciale del mutuatario sotto l'ottica della razionalità e della diligenza. Una partecipazione alle perdite (oltre che agli utili) non esclude di principio la presenza di un contratto di prestito parziario. È invece necessario che il contratto regoli espressamente o in modo concludente lo scopo di utilizzo dei fondi messi a disposizione (Heinz Schärer/Benedikt Maurenbrecher, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed., Basilea 2015, n. 37 e segg. ad art. 312 CO). Il contratto di prestito parziario va di distinto da quello di società semplice, che si contraddistingue soprattutto per il fine del contratto, in particolare per la volontà di conseguire uno scopo comune, che manca in un contratto parziario. Tale volontà risulta dal contenuto del contratto, dall'interpretazione di quest'ultimo basata sull'insieme delle circostanze e dalla sua effettiva attuazione successivamente alla sua sottoscrizione. La partecipazione ad eventuali perdite da parte del finanziatore costituisce un mero indizio in favore del contratto di società semplice. Altro indizio in tal senso è costituito dal diritto di parola e di controllo del finanziatore, possibilità che

9 / 11 va oltre ad un usuale controllo come quello tipico del contratto di prestito parziario (Heinz Schärer/Benedikt Maurenbrecher, op. cit., n. 43 ad art. 312 CO). 8. Nella decisione impugnata, come già riassunto sopra (consid. E), il giudice di prime cure ha concluso che il contratto stipulato dalle parti costituisce un contratto di prestito. Detto giudice ha in particolare tenuto conto del testo letterale dell'accordo, denominato "Darlehensvertrag" e indicante le parti quali "Darlehens-geber" e "Darlehensnehmer". Egli ha poi considerato che la restituzione dei fondi messi a disposizione dipende unicamente dal mutuante e ha infine rilevato che la qui reclamante stessa, nel suo scritto del 3 aprile 2018 al patrocinatore di controparte, ha riferito di "rimborsi anticipati", rimborsi che sarebbero dovuti essere dedotti dal finanziamento. Ciò posto, egli ha ritenuto che il contratto costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo di CHF 1'000'000.00 (act. B.1). 9.1. La conclusione del giudice di prime cure merita conferma. Nella fattispecie si tratta di un contratto di prestito, o più precisamente di prestito parziario. Ciò risulta, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, innanzitutto dal testo letterale del contratto. Anche la scadenza del contratto, dipendente dalla sola volontà del mutuante, va considerata quale indizio in favore del mutuo (cifra 2 del contratto). Va altresì tenuto conto del fatto che è stato pattuito un elemento aleatorio (la partecipazione agli utili, cifra 3 del contratto) tipico di questo genere di contratto. Non risultano per contro dal contratto né uno scopo comune né l'unione di forze o mezzi comuni, elementi tipici di un contratto di società semplice (art. 530 CO), la cifra 6 del contratto dovendo infatti essere intesa come scopo unilaterale ed egoistico del mutuante. Viene anche definito l'utilizzo dei fondi messi a disposizione, come presupposto del contratto di prestito parziario. Per quanto concerne la cifra 4 del contratto che qui ci occupa le parti hanno concordato un mero diritto di informazione e di verifica della resistente. Il contratto non conferisce però a quest'ultima alcun diritto di parola o addirittura di partecipazione negli affari di controparte, diritto per altro nemmeno mai preteso durante l'attuazione dell'accordo. Il diritto di informazione e verifica pattuito aveva quindi quale unico scopo quello di permettere alla resistente di verificare l'andamento dei suoi investimenti, per poter poi calcolare la parte di utile a lei spettante. Infine, il fatto che non era prevista alcuna partecipazione alle perdite permette di tendere più per un prestito parziario che per un contratto di società semplice, che di regola la prevede (art. 533 cpv. 1 CO). 9.2. La cifra 2 del contratto stabilisce la durata del prestito in 365 giorni a decorrere dal 1° agosto 2017 e prevede che il mutuante possa decidere liberamente se prolungare di un ulteriore anno il finanziamento del progetto (act. TRM.1.3). Le parti non hanno pattuito una proroga della scadenza contrattuale. Ne consegue che la

10 / 11 pretesa di restituzione del prestito era esigibile al momento dell'emissione del precetto esecutivo, avvenuta il 16 agosto 2018. Il contratto dell'11 luglio 2017 giustifica dunque il rigetto provvisorio dell'opposizione. 10. Va infine ricordato che la decisione di rigetto provvisorio comporta solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (vedasi sopra consid. 5; DTF 136 III 583 consid. 2.3; 135 III 315 consid. 2.3; Kurt Amonn/Fridolin Walther, op. cit., n. 22 § 19). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 528 consid. 3.2). 11. In definitiva, la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione qui impugnata deve essere integralmente confermata e il reclamo respinto a pieno titolo. 12. Con decreto del 31 gennaio 2019, il Presidente ha concesso in via superprovvisionale al reclamo l'effetto sospensivo (act. D.3; consid. H). La presente decisione di merito rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. 13. Visti l'esito della procedura di reclamo e il valore litigioso di CHF 1'000'000.00, le spese processuali vengono fissate – in base agli artt. 48 e 61 cpv. 1 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 (OTLEF; RS 281.35) – in CHF 1'500.00, e poste a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante va inoltre condannata a rifondere alla resistente un'adeguata indennità per spese ripetibili. L'avv. Joel Steiner non ha presentato una nota d'onorario; l'indennità a titolo di ripetibili (spese ed IVA incluse) viene quindi stabilita d'ufficio in CHF 1'200.00 (art. 105 cpv. 2 CPC; art. 96 CPC in unione con l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'onorario degli avvocati [OOA; CSC 310.250]).

11 / 11 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti giudica: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese della procedura di reclamo di CHF 1'500.00 sono poste a carico della X._____ e sono prelevate dall'anticipo di CHF 1'500.00 da lei prestato. 3. La X._____ è condannata a rifondere alla Y._____ un'indennità di CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

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