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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 22.03.2016 KSK 2015 82

22. März 2016·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·1,015 Wörter·~5 min·7

Zusammenfassung

approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Moesa | Aufsicht Direktes Gesuch

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 marzo 2016 Comunicata per scritto il: KSK 15 82 30 marzo 2016 Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Giudici Michael Dürst e Hubert Attuario Rogantini Nella domanda della Regione X . _____ , istante, concernente approvazione del regolamento di organizzazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione X._____, è risultato:

pagina 2 — 5 I. Fattispecie/Considerandi 1. Nel Cantone dei Grigioni fu avviata una riforma delle strutture che concerne tutti i livelli di organizzazione geografica, dai comuni alle regioni, e che comprende pure diversi rami dell'organizzazione della giustizia in senso lato. Fu deciso di procedere parallelamente su due vie: una riforma dei comuni e una riforma territoriale, con la creazione di 11 nuove regioni che sostituiscono tutti i livelli intermedi (distretti, circoli, corporazioni regionali). In votazione popolare cantonale del 23 settembre 2012 fu approvata la revisione parziale della Costituzione cantonale (riforma territoriale) e in quella del 30 novembre 2014 poi pure la Legge mantello sulla riforma territoriale. Il Governo ha quindi deciso l'entrata in vigore della riforma territoriale principalmente per il 1° gennaio 2016, cosicché le 11 nuove regioni sono diventate operative da questo momento. 2. Nell'ambito di detta riforma territoriale è stata promulgata anche la nuova Legge d'applicazione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 aprile 2014 (LAdLEF; CSC 220.000). L'art. 1 LAdLEF sancisce che ogni nuova regione forma ormai un circondario d'esecuzione e dei fallimenti. Poiché si tratta di un compito attribuito alle regioni, sono esse a dover definire l'organizzazione concreta del loro rispettivo ufficio esecuzioni e fallimenti. A tale scopo l'art. 3 cpv. 1 LAdLEF ordina che la regione emani un regolamento di organizzazione, nella misura in cui la LAdLEF le conferisca l'autorizzazione e l'incarico in tal senso. Fino alla fine del 2015, per l'emanazione di tale regolamento era competente l'organo transitorio che si componeva dai sindaci dei comuni della futura regione (cfr. l'art. 103h della Legge sui comuni del 28 aprile 1974 [CSC 175.050]). Oggi è ormai competente la nuova conferenza dei sindaci (cfr. l'art. 62g della Legge sui comuni). La LAdLEF contiene un quadro normativo vincolante in merito all'organizzazione degli uffici esecuzioni e fallimenti per garantire una messa in opera uniforme a livello cantonale. Il regolamento di organizzazione deve ad esempio contenere in particolare disposizioni sull'organizzazione dell'ufficio esecuzioni e fallimenti ed eventuali uffici esterni, sulla nomina e sull'impiego dell'ufficiale e del supplente nonché dell'altro personale (cfr. l'art. 3 cpv. 2 LAdLEF). Così le regioni possono tenere debitamente conto delle circostanze e particolarità della regione e garantire inoltre delle condizioni d'impiego uniformi per tutti i loro impiegati. Il regolamento di organizzazione va sottoposto per approvazione all'autorità di vigilanza, ossia la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (vedi l'art. 3 cpv. 3 in unione con l'art. 13 LAdLEF; cfr. per il tutto anche il Messaggio del Governo al Gran Consiglio

pagina 3 — 5 sulla legislazione esecutiva ["Anschlussgesetzgebung"] della riforma territoriale, quaderno no. 10/2013-2014, pagg. 829 seg.). 3. L'11 dicembre 2015 il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento ha sollecitato l'organo transitorio della Regione X._____ a inoltrare al Tribunale cantonale al più presto un regolamento di organizzazione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti X._____ per approvazione. In quello scritto ha proposto di appoggiarsi al regolamento modello del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS). Questo era stato redatto soltanto in lingua tedesca, tuttavia – come si è potuto costatare – le Regioni A._____ e X._____ hanno provveduto alla traduzione a proprie spese. In seguito la Regione X._____ ha trasmesso una prima bozza del regolamento con scritto del 18/19 dicembre 2015, firmato da B._____ e C._____, entrambi per la Conferenza dei sindaci della Regione X._____. 4. Con scritto del 22 dicembre 2015 il presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha costatato che il regolamento previsto potrebbe essere approvato. Ha informato inoltre che resterebbe da completare unicamente all'art. 5 cpv. 2 il nome dell'assicurazione di previdenza professionale, marcata in rosso nella bozza, e l'allegato di cui all'art. 12 concernente gli stipendi e contenente le classi di funzione. Infine ha segnalato su richiesta dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) che, come dallo scritto del 29 gennaio 2015 agli uffici esecuzioni e fallimenti (KSK 13 65), dal punto di vista informatico lo standard e- LEF 2.0 andrebbe introdotto al più tardi entro il 31 dicembre 2015. La Regione X._____ è quindi stata pregata di fare approvare il regolamento da parte dell'organo competente della Regione, in occasione della prima riunione della Conferenza dei sindaci del 2016, e di trasmettere almeno due esemplari firmati, assieme al verbale delle decisioni rispettivamente un estratto del verbale della riunione. 5. La Conferenza dei sindaci della Regione X._____ ha approvato il regolamento in data 15 marzo 2016, precisando all'art. 5 cpv. 2 che per quanto riguarda la previdenza professionale, i collaboratori sarebbero affiliati presso la compagnia assicurativa D._____. Il 17 marzo 2016 la Regione X._____ ha inoltrato un esemplare del regolamento al Tribunale cantonale, firmato per la Conferenza dei sindaci da B._____ (presidente) e C._____ (segretaria regionale). Questo regolamento corrisponde ora essenzialmente al modello del DGSS. Esso adempie inoltre i presupposti di uno svolgimento procedurale conforme alla legge.

pagina 4 — 5 Nulla osta dunque alla sua approvazione da parte della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale quale Autorità di vigilanza. 6. Secondo la prassi, le spese della presente decisione di CHF 800.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni.

pagina 5 — 5 II. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti decide: 1. Il regolamento di organizzazione della Regione X._____ del 15 marzo 2016 è approvato ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAdLEF. 2. La Regione X._____ è sollecitata a trasmettere un secondo esemplare firmato del regolamento, per gli atti del Tribunale cantonale, e l'estratto del verbale della riunione della Conferenza dei sindaci, in occasione della quale è stato deciso il regolamento. 3. Le spese della presente decisione di CHF 800.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 4. Comunicazione a:

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