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Grigioni Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 31.05.2011 KSK 2010 103

31. Mai 2011·Italiano·Graubünden·Tribunale cantonale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti·PDF·2,968 Wörter·~15 min·15

Zusammenfassung

rigetto defintivo dell'opposizione | Rechtsöffnung

Volltext

Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 31 maggio 2011 Comunicata per iscritto il: KSK 10 103 Sentenza Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Presidenza Schlenker Giudici Brunner e Hubert Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X., opponente all'istanza e ricorrente, patrocinato dall’avvocato Dott. iur. Pascal Frischkopf, Via F. Zorzi 15, 6902 Lugano 2 Paradiso Caselle, contro la decisione del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 14 ottobre 2010, comunicata il 16 novembre 2010, in re dell’opponente all’istanza e ricorrente contro Y., istante e resistente, patrocinato dall’avvocato Dott. iur. Tuto Rossi, Viale Stazione 32, 6500 Bellinzona, concernente rigetto defintivo è risultato:

pagina 2 — 9 I. Fattispecie A. Le parti conclusero una convenzione di divorzio l’8/9 giugno 2006 che fu in seguito omologata con sentenza definitiva di divorzio del 22 febbraio 2007 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, intimata alle parti e ormai passata in giudicato (doc. 2). Alla cifra 4 di detta convenzione stabilirono di comune accordo che X. si obblighi a versare a Y. l’importo di complessivi CHF 4'000.– per il sostentamento familiare (CHF 1'400.– cadauno per i figli Z. e A., anche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC, e CHF 1'200.– per la figlia B. fino al suo 13° anno di vita, in seguito CHF 1'400.–). B. Nell’ambito dell’esecuzione n. 2105763 dell’Ufficio delle esecuzioni dell’Engadina Alta, con precetto esecutivo del 23 giugno 2010 (doc. 1), notificato al debitore il 21 luglio 2010, Y. fece valere la somma di CHF 57'668.80 per alimenti scoperti per il periodo da giugno 2006 a fine dicembre 2009, oltre agli interessi al 5% a contare dal 31 dicembre 2006, basandosi sulla convenzione omologata di cui sopra. Contro questo precetto esecutivo X. presentò tempestivamente opposizione in data 27 luglio 2010. C. Con istanza del 14 settembre 2010 Y. chiese il rigetto definitivo dell’opposizione, in quanto X. non avrebbe pagato tutta la somma in questione dovuta a titolo di contributo di mantenimento. Dal totale di CHF 172'000.– ((7 + 12 + 12 + 12) x 4'000.–), l’istante detrasse complessivi CHF 99'531.20, composti da diversi versamenti effettuati dall’opponente all’istanza e riconosciuti dall’istante (3'531.20 nel 2006, 34'000.– nel 2007, 30'500.– nel 2008, e 31'500.– nel 2009), per arrivare così ad uno scoperto di CHF 72'468.80. La differenza rispetto al precetto esecutivo la spiegò con un presunto errore di calcolo per quanto concerneva lo scoperto del 2008, riconoscendo comunque che nella procedura di rigetto dell’opposizione faccia stato soltanto la somma inferiore risultante dal precetto esecutivo (cifra 3 dell’istanza e doc. 7). Inoltre l’istante si dichiarò contraria all’eventuale compensazione da parte dell’opponente all’istanza, rinviando all’art. 125 cpv. 2 CO. L’opponente all’istanza da parte sua riconobbe di dovere all’ex moglie un importo ridotto, quantificato a CHF 11'655.25. Per il resto invece oppose al credito posto in esecuzione l’estinzione tramite pagamento e tramite compensazione. D. Con decisione del 14 ottobre 2010, comunicata il 16 novembre 2010, il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja pronunciò quanto segue:

pagina 3 — 9 “1. L’istanza è accolta e all’istante è concesso il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione no. 2105763 dell’Ufficio delle esecuzioni dell’Engadina Alta (precetto esecutivo del 23 giugno 2010, notificato all’istante in data 21 luglio 2010) per l’importo di fr. 51'423.35 oltre interessi al 5% - sull’importo di fr. 18'223.35 a contare dal 31 dicembre 2006 e - sull’importo di fr. 33'200.00 a contare dal 1° luglio 2008. 2. I costi del procedimento di rigetto dell’opposizione di fr. 200.– vanno nella misura di 9/10 a carico della controparte e in quella di 1/10 a carico dell’istante. Questi sono riscossi dall’istante sotto concessione del diritto di regresso contro la controparte e sono da versare entro 30 giorni sul conto postale 70-5978-5 del Tribunale distrettuale Maloja. A titolo di ripetibili la controparte deve versare all’istante un’indennità di fr. 500.– 3. [Indicazione dei rimedi giuridici] 4. [Comunicazioni]” Rispetto alla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, la somma aggiudicata è inferiore di CHF 6'245.45. Il giudice di prime cure riconobbe infatti dei pagamenti di premi d’assicurazione sulla vita dei figli di complessivi CHF 2'203.35 (parte di 50% dovuta dall’istante; doc. L e M) e di premi di cassa malati a favore dell’istante di complessivi CHF 4'042.10 (doc. Q). Per il resto l’istanza precedente seguì in sostanza l’argomentazione dell’istante. E. Il 29 novembre 2010 X. ha presentato appello (recte: ricorso) contro tale decisione, chiedendo che essa sia riformata nel senso che la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione sia accolta limitatamente alla somma di CHF 5'409.80, che i costi del procedimento di primo grado siano a carico degli istanti (recte: dell’istante, cioè l’ex moglie) con l’obbligo di versargli CHF 500.– a titolo di ripetibili, protestando inoltre tasse, spese e ripetibili per la procedura d’appello (recte: di ricorso). La somma di CHF 5'409.80 l’ha calcolata sottraendo CHF 6’245.45 dall’importo riconosciuto di CHF 11'655.25. Il ricorrente fa valere una valutazione errata e arbitraria da parte del giudice di prime cure dei documenti prodotti dal ricorrente, in particolar modo la risposta scritta presentata per l’udienza del 14 ottobre 2010. A suo avviso l’istanza precedente avrebbe violato l’art. 81 LEF. F. Y. nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2011 conclude alla reiezione del ricorso, sia in ordine che in merito, richiamando in essenza le constatazioni ritenute esatte del giudice di prime cure e protestando inoltre ripetibili nella misura di CHF 1'500.–.

pagina 4 — 9 G. Invitato ad esprimersi, il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja ha rinunciato a presentare osservazioni. II. Considerandi 1. 1.1 Con la riforma dell’art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) è stata attribuita alla Confederazione la competenza legislativa esclusiva in materia di procedura civile. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC; RS 272). Il Cantone dei Grigioni ha quindi abrogato i suoi atti legislativi in questo campo entro il 31 dicembre 2010. Giusta l’art. 405 cpv. 1 delle disposizioni transitorie del CPC tuttavia alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che nella fattispecie la sentenza impugnata è stata comunicata il 14 novembre 2010, è applicabile il vecchio Codice di procedura civile grigionese del 1° dicembre 1985 (CPC/GR; già CSC 320.000) in vigore fino al 31 dicembre 2010. 1.2 Ai sensi dell’art. 236 CPC/GR contro le decisioni dei presidenti dei tribunali distrettuali in cause di rigetto d’opposizione può essere fatto ricorso al Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla comunicazione scritta (cpv. 1). Per la procedura fanno stato per analogia le disposizioni degli artt. 232 segg. CPC/GR (cpv. 3). È quindi evidente che il rimedio giuridico non è l’appello giusta gli artt. 218 segg. CPC/GR, come sostiene X., bensì il ricorso. Il mero titolo sbagliato del rimedio legale però non lo rende di per sé irricevibile, purché siano osservati i requisiti formali e materiali del rimedio legale a disposizione. Dato che i presupposti di cui agli artt. 232 segg. CPC/GR sono adempiuti – in particolare il termine di 10 giorni è stato osservato e il ricorso scritto è sufficientemente motivato – il ricorso è ricevibile in ordine. 1.3 Le constatazioni dell’istanza precedente concernenti le circostanze di fatto sono vincolanti per l’istanza di ricorso, a meno che esse non siano avvenute violando norme sulle prove oppure si rivelino arbitrarie. Le constatazioni che si basano su manifeste sviste devono essere rettificate d’ufficio (art. 235 cpv. 2 CPC/GR). Secondo la costante prassi del Tribunale cantonale, nelle procedure di ricorso non è ammissibile allegare fatti nuovi né di proporre nuovi mezzi di prova

pagina 5 — 9 (vedi ad esempio PTC 2000 n. 14), perciò i documenti inoltrati in gennaio 2011 dalla resistente non possono essere presi in considerazione. 2. Per quanto concerne quanto esposto correttamente dall’istanza precedente come considerazioni giuridiche rispetto alla facoltà di chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione basandosi sulla convenzione omologata passata in giudicato e rispetto alle possibilità di opporsi facendo valere la compensazione oppure l’estinzione mediante pagamento, può essere riferito alla sentenza impugnata al suo considerando 4 (art. 229 cpv. 3 CPC/GR per analogia). Resta da stabilire se nella fattispecie il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja ha rifiutato a ragione le opposizioni di compensazione e di pagamento fatte dal ricorrente, limitatamente però nei punti impugnati da quest’ultimo, ricordando infine che spetta al debitore dimostrare che il pagamento sia avvenuto e che esso riguardi il credito posto in esecuzione oppure che la compensazione sia consentita. 3. Il ricorrente fa valere diversi pagamenti presuntamene documentati da degli avvisi di addebito (doc. C-E, G e J), la resistente invece ne contesta una parte, basandosi sui suoi estratti conto (doc. 3-6). Va quindi giudicato quali pagamenti sono da riconoscere nell’ambito della somma messa in esecuzione. 3.1 Vi sono diverse divergenze fra gli avvisi di addebito del ricorrente e gli estratti conto della resistente. Diversi pagamenti figuranti sugli avvisi di addebito mancano pienamente negli estratti conto dell’ex moglie. Per di più sulla maggior parte degli avvisi di addebito manca il numero del conto sul quale è stato accreditato il rispettivo importo. Anche il testo alla voce “beneficiario” è spesso incongruente (nome e cognome invertiti, lettere in minuscolo, errori ortografici ecc.). Sotto queste circostanze la decisione impugnata non è affatto arbitraria laddove l’istanza inferiore ha ritenuto che gli avvisi in questione non siano in grado di provare che gli importi riportati siano veramente giunti all’istante. Al debitore sarebbe però stato possibile verificare a quale altro conto è stata effettivamente trasmessa ogni somma dedotta dal suo proprio conto. Può restare inevaso se – come lo sostiene il ricorrente e lo contesta la resistente – un avviso di addebito provi che la persona designata alla voce “beneficiario” come tale abbia effettivamente ricevuto la somma indicata. Nella presente fattispecie appare comunque poco verosimile. 3.2 Pur volendo ammettere l’idoneità quale prova dei singoli avvisi di addebito, va precisato ancora che mentre nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2010 non

pagina 6 — 9 aveva accennato tale presunto fatto, nel suo ricorso del 29 novembre 2010 X. sostiene di aver effettuato versamenti su due istituti di credito diversi. Ciò costituisce fatto nuovo, il quale non può essere esaminato in procedura di ricorso. Laddove il ricorrente afferma di aver pagato delle somme su altri conti che quelli di cui la resistente ha prodotto gli estratti, esso quindi non va sentito. Già quando ha inoltrato le sue osservazioni nella procedura di primo grado si è infatti riferito agli estratti conto, lamentandone una lacuna (da luglio a dicembre 2008), ma senza protestare l’edizione di estratti pretesamente mancanti e senza far valere di aver versato somme su altri conti. Anche sotto questo aspetto quindi la sentenza impugnata va confermata. 3.3 Essa va invece riformata laddove per l’anno 2007 (vedi doc. D e 4) si è basata solamente sulla somma riconosciuta dalla resistente. Quest’ultima infatti ha ammesso di aver ricevuto un totale di CHF 34'000.–, mentre in realtà confrontando i documenti 4 e D si giunge ad un importo ottenuto di complessivi CHF 36'561.40 (mancavano i versamenti con valuta 2 aprile 2007, 3 maggio 2007 e 1° giugno 2007). Al ricorrente va dunque riconosciuta una somma addizionale di CHF 2'561.40 rispetto alla decisione di primo grado. In tal senso il ricorso è da accogliere parzialmente. Un ulteriore pagamento di CHF 2'500.– del 3 settembre 2007 è stato riconosciuto dalla resistente, ma non sostenuto o perlomeno non documentato con avviso di addebito da parte del ricorrente. Esso resta comunque riconosciuto e va contato nel calcolo finale. 4. Il ricorrente fa inoltre valere la compensazione. Rispetto alle constatazioni fatte al considerando 4 della decisione impugnata – al quale può essere riferito in merito – riguardo ai documenti F e O del ricorrente, il giudice di prime cure ha ritenuto a ragione che la resistente si è opposta alla compensazione e che il ricorrente non ha provato che la compensazione sia ammessa giusta l’art. 125 cpv. 2 CO (RS 220). Il divieto di compensazione infatti è stato fatto valere dalla resistente per l’insieme del credito alimentare, non solo per una parte. Inoltre apparirebbe irragionevole opporsi alla compensazione solo per singoli pagamenti, quando invece nel caso di altri pagamenti non ci si opporrebbe. 5. Anche riguardo ai documenti N e P l’istanza precedente ha valutato correttamente i fatti, concludendo che non è possibile stabilire a quali immobili si riferiscono i mutui rispettivamente a che vettura si riferiscono i pagamenti delle rate leasing. Non potendo determinare a quale scopo preciso sono stati versati gli importi in questione rispettivamente chi ne è il reale beneficiario, pure queste somme non possono dunque essere tenute in considerazione.

pagina 7 — 9 6. Il ricorrente sostiene di aver pagato diverse somme direttamente al figlio Z. ormai maggiorenne, come accordato con lui (doc. H, I e K). Il Presidente del Tribunale distrettuale Maloja e la resistente invece replicano a ragione che questi versamenti non possono compensare i mancati pagamenti di alimenti alla moglie come dalla convenzione di divorzio dell’8/9 giugno 2006. In quest’ultima infatti alla cifra 4.5 è previsto che il padre si obblighi “a corrispondere il contributo di mantenimento e/o di formazione ai figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età alle condizioni di cui all’art. 277 CC” (RS 210). Leggendo questa cifra nel contesto dell’insieme della convenzione, specie la cifra 4, appare evidente che i pagamenti siano dovuti alla moglie anche dopo il 18° compleanno dei figli. Il fatto avanzato dal ricorrente che il figlio in questione (Z.) guadagni uno stipendio da apprendista non cambia nulla all’obbligo di mantenimento, dato che è molto verosimile che il suo stipendio non basti per coprire tutti i costi. Inoltre, l’obbligo di mantenimento è stato così voluto e dichiarato da entrambi le parti nella convenzione. Essa è poi stata firmata da ambedue gli ex coniugi e in seguito omologata e non può essere modificata unilateralmente. Pertanto gli importi rivendicati dal ricorrente non possono essere considerati. 7. Nel suo calcolo il ricorrente chiede che il rigetto definitivo dell’opposizione sia concesso nella misura di CHF 5'409.80, detraendo quindi i pagamenti di CHF 6'245.45 riconosciuti addizionalmente a quelli della resistente da parte del giudice di prime cure. È invece evidente che la somma riconosciuta dall’istanza precedente va detratta dall’importo messo in esecuzione e per il quale la resistente ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Dedurla anche dalla somma da lui riconosciuta equivarrebbe ad un duplice conteggio di pagamenti, il che è manifestamente inammissibile. 8. Da quanto constatato segue che la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va riconosciuta al ricorrente la somma addizionale di CHF 2'561.40, perciò il rigetto definitivo dell’opposizione è concesso limitatamente all’importo di CHF 48'861.95 oltre ai interessi al 5%. Questi ultimi si calcolano sull’importo di CHF 18'223.35 a contare dal 31 dicembre 2006 e sull’importo di CHF 30'638.60 a contare dal 1° luglio 2008. Il ricorso è dunque stato accolto nella misura di del 5% circa (rapporto fra i 2'561.40 ottenuti rispetto ai 46'013.55 chiesti nel ricorso, ossia i 51'423.35 meno i 5'409.80 riconosciuti esplicitamente dal ricorrente anche dinanzi al Tribunale cantonale). 9. Nella fattispecie giusta l’art. 122 cpv. 1 CPC/GR in unione con l’art. 62 cpv. 1 dell’Ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della

pagina 8 — 9 legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF; RS 281.35, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2010) il ricorrente prevalentemente soccombente deve assumersi tutte le spese della procedura e rifondere alla parte vincente un’indennità appropriata per le spese necessarie derivanti a quest’ultima dalla controversia giudiziaria. Le spese giudiziarie sono stabilite tenor il libero potere d’apprezzamento del Tribunale cantonale, nei limiti dell’art. 236 cpv. 4 CPC/GR in relazione con l’art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF. Nell’occorrenza in considerazione di tutti gli elementi e in particolare del carico di lavoro generato sono fissate a CHF 750.–. L’indennità alla resistente va fissata anch’essa d’ufficio. L’avv. Rossi fa valere delle ripetibili nella misura di CHF 1'500.–. Nella fattispecie questa somma pare ragionevole a questa Corte. In queste circostanze non si impone di modificare l’accollamento delle spese della procedura di prima istanza, dato che anche per quella procedura la proporzione di soccombenza cambia soltanto minimamente e il dispendio in termini di tempo e lavoro sarebbe rimasto lo stesso. La decisione impugnata è sostenibile anche in questo punto, laddove ha ritenuto che i costi vanno a ragione di 9/10 a carico dell’opponente all’istanza e ricorrente e a ragione di 1/10 a carico dell’istante e resistente, tanto più che il ricorrente non censura questa ripartizione dei costi.

pagina 9 — 9 III. Si giudica 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la cifra 1 della sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale Maloja del 14 ottobre 2010 è così riformata: 1. L’istanza è accolta e all’istante è concesso il rigetto definitivo dell’opposizione nell’esecuzione n. 2105763 dell’Ufficio delle esecuzioni dell’Engadina Alta (precetto esecutivo del 23 giugno 2010, notificato all’istante in data 21 luglio 2010) per l’importo di CHF 48'861.95 oltre interessi al 5% - sull’importo di CHF 18'223.35 a contare dal 31 dicembre 2006 e - sull’importo di CHF 30'638.60 a contare dal 1° luglio 2008. 2. I costi della procedura di ricorso di CHF 750.– vanno interamente a carico del ricorrente, con l’obbligo di versare alla resistente l’indennità di CHF 1'500.– (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 3. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

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