Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Rif.: Coira, 22 agosto 2017 Comunicato per scritto il: ZK2 17 18 23 agosto 2017 Decreto Seconda Camera civile Presidenza Schnyder Attuario Rogantini Nella causa civile della X . _____ , attrice, patrocinata dall'avv. Gianni Cattaneo, Casella postale 5397, Via E. Bossi 1, 6901 Lugano, contro la Y . _____SA , convenuta, concernente diritti di autore/compensi per reprografia e reti interne,
pagina 2 — 7 in costatazione e in considerazione, – che, dopo varie fatture, con sollecito del 21 maggio 2015 (act. B.6) la X._____, ha chiesto alla Y._____SA il pagamento di complessivi CHF 230.65 entro il 10 giugno 2015, per gli anni dal 2010 al 2014, data della fattura n. della fattura importo 18.05.2010 18072842 CHF 30.70 18.05.2010 20060279 CHF 15.35 16.03.2011 18122997 CHF 30.75 16.03.2011 20098120 CHF 15.40 11.04.2012 18145726 CHF 30.75 11.04.2012 20121065 CHF 15.40 20.03.2013 18560050 CHF 30.75 20.03.2013 20473884 CHF 15.40 13.03.2014 18866295 CHF 30.75 13.03.2014 20749822 CHF 15.40 – che, dopo altre quattro fatture, con nuovi due solleciti dell'11 novembre 2015 e del 29 giugno 2016 (act. B.6) ha chiesto il pagamento rispettivamente di CHF 46.15, pagabili entro 10 giorni, per gli anni 2015 e 2016 rispettivamente, data della fattura n. della fattura importo 30.03.2015 18994747 CHF 30.75 30.03.2015 20846808 CHF 15.40 08.04.2016 19113469 CHF 30.75 08.04.2016 20950624 CHF 15.40 – che il 5 aprile 2017 la X._____ ha inoltrato al Tribunale cantonale dei Grigioni un'azione civile nei confronti della Y._____SA – senza preventiva esecuzione – con le seguenti richieste in giudizio (act. A.1): "1. La Convenuta è condannata a versare all'Attrice Fr. 138.45 a titolo di pretese creditorie relative agli anni 2012, 2013 e 2014, oltre ad interessi del 5% a far conto dal 11.06.2015. 2. La Convenuta è condannata a versare all'Attrice Fr. 46.15 a titolo di pretesa creditoria relativa all'anno 2015, oltre ad interessi del 5% a far conto dal 11.11.2015. 3. La Convenuta è condannata a versare all'Attrice Fr. 46.15 a titolo di pretesa creditoria relativa all'anno 2016, oltre ad interessi del 5% a far conto dal 29.06.2016. 4. Con protesta di tasse, spese e ripetibili a carico della Convenuta."
pagina 3 — 7 – che ha fatto valere di essere una cosiddetta società di gestione ai sensi degli artt. 40 segg. della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992 (Legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1), alla quale l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) avrebbe rilasciato l'autorizzazione a far valere i diritti al compenso previsti dalla legge (artt. 13, 20, 22, 22a, 22b e 24c LDA), – che nell'occorrenza la convenuta sarebbe tenuta a corrispondere un tale compenso giusta gli artt. 19 e 20 LDA per l'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, – che dal riepilogo delle fatture scoperte risulta che le fatture n. 18072842, 20060279, 18122997 e 20098120 (anni 2010 e 2011) non sono più in domanda, bensì tutte le altre fatture di cui al sollecito del 21 maggio 2015 e tutte le fatture dei due altri solleciti dell'11 novembre 2015 e del 29 giugno 2016, per un totale di ormai complessivi CHF 230.75 (= CHF 230.65 – CHF 30.70 – CHF 15.35 – CHF 30.75 – CHF 15.40 + CHF 46.15 + CHF 46.15), – che con decreto del 6 aprile 2017 (act. D.2) è stato chiesto all'attrice di versare un anticipo delle spese di CHF 1000.00, il quale è stato pagato tempestivamente, – che, invitata a presentare una risposta all'azione civile con un altro decreto del 6 aprile 2017 (act. D.1), la convenuta ha comunicato con scritto del 2 maggio 2017 di "non voler sfuggire all'apparente dovere di pagare l'importo di CHF 230.65" (act. A.2), – che con decreto dell'8 maggio 2017 (act. D.3) il presidente della competente Seconda Camera civile del Tribunale cantonale ha reso attenta la convenuta al fatto che l'attrice avrebbe domandato in giudizio il pagamento di CHF 230.75 più interessi, anziché soli CHF 230.65, dimodoché la convenuta sarebbe invitata a comunicare se sia disposta a riconoscere pienamente l'azione, segnalando già che le spese giudiziarie andrebbero a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC, – che la convenuta ha risposto il 9 maggio 2017 (act. A.3), dichiarando di essere disposta a pagare l'importo di CHF 230.65 più interessi, – che tale risposta è stata trasmessa all'attrice il 12 maggio 2017 (act. D.4) con l'invito a esprimersi, – che l'attrice ha presentato osservazioni in data 15 maggio 2017 (act. A.4), nelle quali sostiene che nella risposta della convenuta vi sarebbe un evidente
pagina 4 — 7 errore di battitura dell'importo riconosciuto, ma comunque che nel caso in cui non dovesse essere qualificato come errore, l'attrice sarebbe disposta a ridurre la richiesta in giudizio da CHF 230.75 a CHF 230.65 [inteso: oltre interessi], – che l'attrice ha inoltre fatto valere quattro ore da rimborsare a titolo di ripetibili, senza specificare a quale tariffa, aggiungendo che in una causa molto simile (inc. n. 4A_203/2015) il Tribunale federale avrebbe fissato le ripetibili in CHF 2500.00 nonostante un valore litigioso di appena CHF 94.80, – che queste osservazioni sono state trasmesse alla convenuta per conoscenza il 17 maggio 2017 (act. D.5), – che la convenuta ha ribadito con scritto del 19 maggio 2017 (act. A.5) che le parrebbe farsesco doversi soffermare su una differenza di CHF 0.10, ma che l'importo di CHF 230.65 si evincerebbe dalla lettera dell'avvocato di Zugo [inteso probabilmente: la prima lettera di sollecito del 21 maggio 2015], – che ha inoltre biasimato che l'attrice avrebbe fatto valere troppe ore per stilare quello scritto, tra l'altro redatto in tedesco, contestando così nel senso la pretesa a titolo di ripetibili, – che pure questa risposta è infine stata trasmessa all'attrice per conoscenza in data 22 maggio 2017 (act. D.6), – che giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. a CPC in unione con l'art. 6 cpv. 1 della Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero del 16 giugno 2010 (LACPC; CSC 320.100) il Tribunale cantonale dei Grigioni è l'istanza cantonale unica competente per controversie in materia di proprietà intellettuale, senza che vi debba essere prima una procedura di conciliazione (art. 198 lett. f CPC), – che la presente decisione compete più precisamente al presidente della Seconda Camera civile, poiché il valore litigioso della controversia è largamente inferiore a CHF 5000.00 (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC), – che, riassumendo la fattispecie, risulta che l'azione inoltrata è riconosciuta nella misura di CHF 230.65 oltre interessi, ma che per l'eccedente di CHF 0.10 non vi è acquiescenza, bensì si deve considerare ritirata in quella misura l'azione ai sensi della presa di posizione di parte attrice del 15 maggio 2017, – che ne segue che la procedura va stralciata dai ruoli giusta l'art. 241 cpv. 3 CPC (cfr. FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto
pagina 5 — 7 processuale civile svizzero, Lugano 2011, pagg. 1064 seg. ad art. 241 CPC), in parte per acquiescenza (CHF 230.65 oltre interessi), in parte per ritiro (CHF 0.10), – che resta soltanto da fissare e liquidare le spese giudiziarie, – che, come già accennato nel decreto dell'8 maggio 2017, giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie vanno poste a carico della parte soccombente, – che ai sensi di detta disposizione in caso di desistenza si considera soccombente l'attore, in caso di acquiescenza all'azione invece il convenuto, – che nella fattispecie va considerata integralmente soccombente la parte convenuta, – che l'art. 8 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili dell'14 dicembre 2010 (OECC; CSC 320.210) prevede che una tassa di giustizia compresa tra CHF 1000.00 e CHF 30'000.00, ma che l'art. 12 OECC dispone che in caso di stralcio dai ruoli (transazione, acquiescenza o desistenza) la tassa vada ridotta adeguatamente, – che si giustifica qui fissare le spese processuali a CHF 250.00, – che essi vanno a carico della convenuta e sono prelevati dai CHF 1000.00 versati quale anticipo dall'attrice, dimodoché la convenuta deve pagare i CHF 250.00 direttamente all'attrice, il Tribunale cantonale rimborsando all'attrice i restanti CHF 750.00, – che per quanto attiene alle spese ripetibili è incontestato che l'attrice vincente abbia diritto a un'indennità ma la convenuta ritiene esagerato chiedere il risarcimento di quattro ore, – che non può difatti essere accolta la richiesta dell'attrice, d'un lato perché non l'ha quantificata, ma d'altro lato anche perché la sua motivazione (sommaria) non convince, – che innanzitutto il caso alla base della sentenza del Tribunale federale 4A_203/2015 del 30 giugno 2015 che l'attrice sostiene sia analogo non è per nulla comparabile con quello qui in giudizio per diversi motivi, – che in detto caso prima di tutto si trattava di una procedura di ricorso alla massima Corte, mentre qui ci troviamo in una procedura di prima istanza dinanzi a una Corte cantonale,
pagina 6 — 7 – che in quel caso inoltre il convenuto era un avvocato che censurava un'asserita violazione del diritto di essere sentito e contestava anche la fondatezza della pretesa dell'attrice, argomentando di non dovere nulla siccome si tratterebbe di un'utilizzazione per uso privato ai sensi dell'art. 19 LDA, – che nel caso che qui ci occupa invece la convenuta non è patrocinata e soprattutto – per quanto risulta dagli atti – non ha mai contestato il debito, bensì semplicemente non lo ha saldato, – che comunque per la motivazione dell'azione non vi è stato un dispendio particolarmente grande, il caso non avendo posto particolari problemi né dall'aspetto dei fatti né da quello del diritto e l'attrice avendo potuto approfittare di una memoria modello con struttura e contenuto analoghi (sebbene redatta in tedesco) fatta presentare in tre altre pratiche introdotte anch'esse al Tribunale cantonale dei Grigioni pochi giorni prima di quella qui in corso, – che, per di più, il giorno dopo l'inoltro dell'azione che qui ci occupa, lo stesso patrocinatore ha presentato un'azione perfettamente identica a questa, limitandosi a sostituire il nome e gli importi scoperti, copiando per il resto alla lettera tutto il resto, ma facendo valere (ancora una volta) l'intera indennità a titolo di ripetibili, cosicché sarebbe sproporzionato riconoscere all'attrice due volte un'indennità per lo stesso identico lavoro, – che le 4 ore fatte valere "a titolo indicativo" paiono perciò esagerate per una tale pratica già solo per questi motivi e si giustifica ridurle a 2.4 ore (60% di 4 ore), – che se come nell'occorrenza la parte che ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili non presenta una nota d'onorario né un accordo sull'onorario concluso con il mandante, per prassi si prende la tariffa media di CHF 240.00 (cfr. la decisione del Tribunale cantonale ZK2 15 43 del 15 luglio 2016 consid. 3.1 con altri rinvii), – che di conseguenza la convenuta dovrà versare all'attrice un'indennità ridotta di CHF 622.10 IVA inclusa (= CHF 240.00 x 2.4 + IVA all'8%) a titolo di ripetibili,
pagina 7 — 7 decreta: 1. La procedura è stralciata dai ruoli, in parte per intervenuta acquiescenza (CHF 230.65 oltre interessi), in parte per ritiro (CHF 0.10 oltre interessi). 2. Le spese della procedura di CHF 250.00 vanno a carico della Y._____SA (convenuta). Esse sono prelevate dall'anticipo versato dalla X._____ (attrice), di CHF 1000.00. Di conseguenza la convenuta è obbligata a versare detti CHF 250.00 direttamente all'attrice. Il Tribunale cantonale restituisce all'attrice i restanti CHF 750.00 dell'anticipo. 3. La convenuta è inoltre obbligata a rifondere all'attrice CHF 622.10 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. 4. Contro la decisione sulle spese con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a: