Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni ___________________________________________________________________________________________________ Rif.: Coira, 16 luglio 2010 Comunicata per iscritto il: ERZ 10 136 Ordinanza Giudice unico in materia civile Presidenza Brunner Attuario Crameri Visto il ricorso civile di X., istante e ricorrente, contro il decreto del Presidente del Circolo della Bregaglia del 25 maggio 2010, comunicato lo stesso giorno, in re dell’istante e ricorrente nonché A. contro Y. rappresentata da C., B., e C. tutti opponenti e resistenti, concernente nomina di un rappresentante degli eredi, è risultato:
pagina 2 — 7 I. Fattispecie A. La vedova Y., classe _, la figlia A., _, e i figli X., _, B., _, nonchè C., _, formano la comunione ereditaria del fu D., decesso il _. La sostanza successoria è composta essenzialmente dall’azienda agricola del defunto padre. B. Per il tramite dell’avv. lic. iur. Ilario Bondolfi, Coira, con domanda del 2/9 ottobre 2009 X. ha chiesto al Presidente del Circolo della Bregaglia di nominare l’avv. Fabrizio Visinoni, St.Moritz, quale rappresentante della comunione ereditaria. A motivo ha addotto che il rapporto fra i singoli eredi, in modo particolare quello fra B. e gli altri eredi era particolarmente difficoltoso. Questo erede disponeva da tempo dei beni - o perlomeno di parte degli stessi - della massa ereditaria. I termini e le condizioni di utilizzo non erano però mai stati chiariti e davano regolarmente adito a diverbi fra i singoli coeredi. Dopo il decesso del de cuius singoli coeredi avevano intrapreso dei tentativi per chiarire la situazione dell’eredità, proponendo anche di incaricare di comune accordo un legale. Purtroppo, a seguito delle divergenze d’opinione fra i singoli coeredi, nulla a tutt’oggi era avvenuto. A seguito di queste animosità, col passare degli anni era venuta a crearsi una situazione di stallo, che non poteva essere sbloccata se non con un rappresentante della comunione ereditaria, che potesse agire con una certa autonomia a favore della stessa e anche gettare le basi per la divisione della stessa (atto 3 dell’istanza precedente [IP]) Con presa di posizione del 17 ottobre 2009 la coerede A. ha ritenuto giustificata la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria, mentre che al provvedimento richiesto si sono opposti i coeredi Y., B. e C. (risposte del 25 e 26 ottobre 2009). A. ha affermato che alla fine di agosto 2008 aveva tentato di trovare una soluzione tramite mediazione. Le divergenze d’opinione fra i coeredi erano però profonde e nonostante tutta la sua buona volontà non era stata in grado di trovare un denominatore comune. La documentazione era lacunosa e non permetteva la chiarificazione dei fatti. Il suo desiderio di visionare la contabilità della comunione ereditaria non era stato adempito. Era perciò dell’avviso che la situazione senza via d’uscita poteva essere risolta unicamente da una persona neutrale. Sempre a suo dire la chiarificazione della situazione era necessaria onde evitare di deteriorare ulteriormente le relazioni tra gli eredi (atto 5 IP). Y. ha dichiarato che lei e suo coniuge avevano nominato come segretario e persona di fiducia C., che questi compiva la sua mansione a sua piena soddisfazione e che ciò doveva essere rispettato anche in futuro. Non voleva essere coinvolta in litigi familiari e in spese di avvocati nonché dell’Ufficio del Circolo della Bregaglia (atto
pagina 3 — 7 8 IP). B. ha esposto che la comunione ereditaria non dava adito a problemi tali da dover procedere alla nomina di un rappresentante. Per amministrare i beni della comunione ereditaria a disposizione della madre, anche con il suo consenso, era stata data procura al fratello C.. Per gli immobili agricoli da lui gestiti corrispondeva alla comunione ereditaria il canone d’affitto secondo la legge sugli affitti agricoli (atto 6 IP). C. ha confermato che su richiesta dei suoi genitori da oltre dieci anni evadeva la contabilità dell’azienda agricola. Durante tutti questi anni suo fratello X. s’era espresso più volte in modo sconcertante quanto agli affitti ed ai contratti agricoli stipulati dal fratello B. con suo padre. Ha inoltre detto che B. gli aveva dato la sua parola che per i beni appartenenti alla famiglia, eccezion fatta per quelli cedutigli a titolo di futura eredità, accreditava fr. 1'500.-- annui sul conto bancario intestato alla madre (atto 7 IP). C. Udite le parti, tranne la vedova madre, anche oralmente il 13 marzo 2010, con decreto del 25 maggio 2010 il Presidente del Circolo della Bregaglia ha respinto la richiesta di X. e gli ha accollato le spese di procedura di fr. 600.--. D. Contro questo decreto l’istante è insorto con ricorso del 7 giugno 2010 al Tribunale cantonale dei Grigioni, ne ha chiesto l’annullamento ed ha riproposto la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. A. ha proposto l’accoglimento del ricorso, mentre che gli altri eredi hanno postulato la reiezione dello stesso. L’istanza precedente ha rinunciato a prendere posizione. II. Considerandi 1. Presentato tempestivamente ed in dovuta forma (art. 9 cifra 10 e art. 12 cpv. 1 e 3 LICC in unione coll’art. 233 cpv. 2 CPC), il ricorso è ricevibile in ordine. 2. Ai sensi dell’art. 602 cpv. 1 e 2 CC i membri di una comunione ereditaria formano una comunione a mani riunite e dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione conferite per contratto o per legge. Questo principio dell’unanimità può facilmente avere per conseguenza l’incapacità di agire della comunione ereditaria, segnatamente se i membri della stessa non possono accordarsi o se sussistono delle difficoltà ad incontrare il favore di un erede. Giusta l’art. 602 cpv. 3 CC a richiesta di un coerede l’autorità competente può quindi nominare alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione dell’eredità.
pagina 4 — 7 2.1 Sotto l’aspetto formale presupposti per ordinare una rappresentanza degli eredi è innanzitutto - ciò che risulta già dal tenore della citata disposizione - che devono esserci una comunione ereditaria e la richiesta di almeno uno degli eredi di nominare un rappresentante degli stessi. Un’ulteriore premessa formale per designare una rappresentanza è che la successione non deve già essere sottoposta ad un’amministrazione omogenea. Colla nomina di un rappresentante devono essere eliminate le manchevolezze, che risultano dall’amministrazione della successione per il tramite di eredi non unanimi. Questo scopo è già raggiunto se l’amministrazione dell’eredità è stata affidata ad un esecutore testamentario o se è stata ordinata un’amministrazione ufficiale. Esiste quindi già un potere amministrativo legale, non v’è più spazio per la nomina di un’(ulteriore) rappresentante degli eredi, poiché le sue competenze spettano già all’esecutore testamentario rispettivamente all’amministratore dell’eredità (Schaufelberger, Basler Kommentar ZGB II, 3. Aufl. 2007, Art. 602 N. 45; Rivista ticinese di diritto [RtiD] II-2008, no. 27c). 2.2 Dal profilo materiale dal tenore dell’art. 602 cpv. 3 CC, che è una disposizione facoltativa, si deduce che non v’è in ogni caso il diritto alla nomina di una rappresentanza della comunione ereditaria. L’autorità, godendo di un certo potere discrezionale, deve esaminare se sono adempite le rispettive premesse, dalla legge esplicitamente non indicate. Per dottrina e giurisprudenza la domanda di nominare un rappresentante degli eredi è di regola accolta, se una razionale conservazione ed amministrazione dell’eredità è impossibile o notevolmente ostacolata, p. es. in caso d’assenza di eredi, d’incapacità degli stessi d’amministrare la successione o di prendere una decisione unanime, di dissidi tra gli eredi come pure in generale d’incapacità d’agire della comunione ereditaria. L’autorità deve valutare gli interessi dell’eredità nell’insieme, non gli interessi di singoli eredi ed esaminare oggettivamente se il provvedimento è necessario. Anche se vi sono motivi della suddetta specie, ad una richiesta di nominare un rappresentante non deve essere dato corso in ogni caso. È giusto che questo provvedimento è indicato, se sussistono litigi tra gli eredi. Affinché la designazione di un rappresentante si lasci giustificare, un simile stato deve però avere per conseguenza che la comunione ereditaria non è capace di tutelare i diritti verso l’esterno; non è compito del rappresentante degli eredi di intervenire nei loro dissidi interni, p. es. divergenze d’opinioni sulla strategia di coltivazione o sull’amministrazione della successione da adottare. Il dissenso tra gli eredi dev’essere in modo tale da rendere impossibile una razionale amministrazione dell’eredità; le differenze devono quindi impedire la conservazione e
pagina 5 — 7 l’amministrazione della successione di modo che la sostanza o i redditi ordinari dell’eredità sono messi in pericolo (Schaufelberger, op. cit., art. 602 n. 46; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, Das Erbrecht, 2. Abt., Der Erbgang, Art. 537- 640 ZGB, 1964, Art. 602 N. 52/54; PTC 1988 no. 58 cons. 2; RtiD II-2008, no. 27c). 2.3 Nella specie i motivi addotti dal ricorrente non giustificano il provvedimento richiesto. Due premesse formali per la nomina di un rappresentante degli eredi, vale a dire l’esistenza di una comunione ereditaria e la richiesta di nominare un rappresentante della stessa, sono sì adempite. Ciò non vale però per l’ulteriore presupposto formale, ossia quello che per la successione non può già esserci un’amministrazione omogenea. Certo, nel concreto caso non è stato designato né un esecutore testamentario, né un amministratore ufficiale. Tuttavia l’eredità non è senza amministrazione, poiché i fondi agricoli sono coltivati da B. e C. sbriga la contabilità dell’azienda agricola. Questi due eredi esercitano quindi il potere amministrativo legale sulla successione. Essi possono, rispettivamente devono decidere da soli i provvedimenti necessari per la conservazione, gestione e amministrazione della successione. Contrariamente all’assunto del ricorrente le decisioni a tal riguardo non devono essere prese all’unanimità. In simili circostanze la comunione ereditaria non è impedita dal principio dell’unanimità ai sensi dell’art. 602 cpv. 2 CC nella sua capacità di agire, specialmente nei rapporti con terzi. Per questo motivo la nomina di un rappresentante degli eredi non s’impone. A. ha addotto che la documentazione dell’eredità era lacunosa e non permetteva la chiarificazione dei fatti. Il suo desiderio di visionare la contabilità della comunione ereditaria non era stato adempito. La chiarificazione della situazione era però necessaria onde evitare di deteriorare ulteriormente le relazioni tra gli eredi (atto 5 IP). Il ricorrente ha esposto che tra le parti v’erano dissidi quanto ai contratti di cessione a titolo di futura eredità, all’usufrutto ed alla conservazione dei fondi nonché ai quadri di E.. È quindi lecito inferire che questi coeredi sono preoccupati per una giusta divisione della successione. Ma la designazione di un rappresentante degli eredi non è atta a comporre divergenze interne: compito del rappresentante è unicamente quello di curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelando i suoi diritti verso l’esterno al posto dei suoi membri non unanimi, senza il potere di intervenire nelle liti che oppongono gli eredi o nelle controversie che insorgono tra loro. Se certi eredi intendono dividere i beni
pagina 6 — 7 ereditari - in caso di dissenso - devono proporre al giudice azione di divisione dell’eredità conformemente all’art. 604 CC. Ne viene che l’impugnato decreto del Presidente di circolo, che non ha dato corso alla richiesta di nominare un rappresentante degli eredi, si rivela corretto. Il ricorso va pertanto respinto. 3. L’esito della procedura di ricorso comporta l’addossamento dei costi alla parte soccombente (art. 122 cpv. 1 CPC). Considerato che i resistenti per le risposte al ricorso non abbiano avuto dispendi degni di nota, si rinuncia ad assegnare loro delle indennità a titolo di ripetibili.
pagina 7 — 7 III. Il Giudice unico decide 1. Il ricorso è respinto. 2. I costi della procedura di ricorso di fr. 1'200.-- (tassa di scritturazione inclusa) vanno a carico del ricorrente. 3. Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72, 74 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l’ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: