Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.04.2026 F-992/2026

28. April 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·995 Wörter·~5 min·15

Zusammenfassung

Protezione dei dati | Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione del 27 gennaio 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-992/2026

Sentenza d e l 2 8 aprile 2026 Composizione

Giudice Gregor Chatton, giudice unico, cancelliere Matthew Pydar.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore.

Oggetto

Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione del 27 gennaio 2026.

F-992/2026 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il ricorrente ha inoltrato in data 20 ottobre 2025 una domanda d’asilo presso le autorità svizzere, presentandosi come minorenne e dichiarando di essere nato il (…), che l’autorità inferiore in data 27 gennaio 2026 ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di allontanare il ricorrente verso la Germania, che allo stesso tempo l’autorità inferiore stabiliva che la data di nascita del ricorrente nel Sistema d’informazione centrale sula migrazione (SIMIC) andava fissata al (…), con menzione del carattere contestato (cfr. cifra 6 del dispositivo di suddetta decisione), che il 5 febbraio 2026 il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF), contestando tanto la decisione di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di allontanamento verso la Germania quanto quella concernente la sua data di nascita nel SIMIC, che nello specifico egli ha domandato di rettificare la sua data di nascita, modificandola al 25 dicembre 2008 all’interno del SIMIC, che tra le richieste di natura formale il ricorrente ha domandato che egli sia esentato dal pagamento delle spese di giudizio, incluso il relativo anticipo, che la decisione concernente la non entrata in merito nella domanda d’asilo e l’allontanamento riguarda un oggetto differente da quella concernente i dati nel SIMIC; pertanto, sono state aperte due procedure differenti a cui faranno seguito due sentenze differenti, che di conseguenza la procedura F-904/2026 è stata disgiunta dalla qui presente procedura F-992/2026, che viene dunque trattata separatamente, che con sentenza F-904/2026 dell’11 febbraio 2026 il TAF ha respinto il ricorso concernente la decisione di non entrata in merito nella domanda d’asilo e l’allontanamento, che con decisione incidentale del 24 aprile 2026, il TAF ha respinto la richiesta tendente all’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio ed esortato il ricorrente entro il 13 aprile 2025 a inoltrare l’importo di Fr. 1'000.– quale anticipo sulle spese processuali nell’ambito della presente procedura,

F-992/2026 Pagina 3 che questo Tribunale ha motivato la sua decisione incidentale con il fatto che si era già espresso nella sentenza F-904/2026 dell’11 febbraio 2026 al consid. 3.3 circa l’età del ricorrente, costatando che egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età, che pertanto vigendo nella presente procedura un onere della prova più elevato rispetto a quello vigente nella procedura d’asilo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3), risultava prima facie scarsamente probabile che il ricorrente potesse ribaltare le considerazioni precedentemente fatte dal TAF, che di conseguenza il presente ricorso risultava prima facie scarsamente probabile di esito favorevole, che a tale intimazione è stata comminata l’inammissibilità del ricorso qualora il termine indicato fosse risultato infruttuoso, che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, rendendo il ricorso dunque inammissibile, che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a Fr. 250.– vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), che pertanto non viene attribuita alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)

F-992/2026 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali, di fr. 250.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La fattura sarà inviata per posta separata. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Gregor Chatton Matthew Pydar

F-992/2026 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

F-992/2026 — Bundesverwaltungsgericht 28.04.2026 F-992/2026 — Swissrulings