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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 F-4710/2026

8. Juli 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,432 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 giugno 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-4710/2026

Sentenza dell ’ 8 luglio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il 1° gennaio 2005, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 giugno 2026 / N ...

F-4710/2026 Pagina 2 Visto che: il 10 settembre 2022, il ricorrente ha depositato una prima domanda d’asilo in Germania, respinta, dove è stato registrato come B._______ nato il … 2007 (minorenne all’epoca), il 10 maggio 2026, giunto in Svizzera, egli ha presentato una seconda domanda d’asilo, indicando di chiamarsi A._______ e di essere nato l’… 2008 (minorenne), il 24 giugno 2026, conclusa l’istruzione dopo averlo sentito (PA RMNA), fatto eseguire una perizia medica di stima dell’età e modificato la data di nascita al 1° gennaio 2005 (maggiorenne) nel SIMIC, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il suo trasferimento in Germania che già ne aveva accettato, dopo un primo rifiuto, la ripresa in carico, il 26 giugno 2026, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli ha ricevuto la decisione della SEM, il 2 luglio 2026, la SEM ha trasmesso al ricorrente copie di due documenti dell’incarto non interamente visibili secondo lui, relativi alla sua identità registrata in Germania e all’accettazione della sua ripresa in carico da parte delle autorità tedesche, il 3 luglio 2026, egli ha adito questo Tribunale, chiedendo, con l’esenzione dalle spese processuali e dall’anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l’effetto sospensivo al ricorso; nel merito chiede che sia accolto e gli atti restituiti alla SEM per completare l’istruzione oppure che sia accertata la competenza della Svizzera, con il ripristino nel SIMIC della data di nascita dell’… 2008, il 6 luglio 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Germania, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

F-4710/2026 Pagina 3 nella misura in cui la decisione impugnata riguarda l’iscrizione della data di nascita 1° gennaio 2005 nel SIMIC, questione che pertiene alla protezione dei dati (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023 dell’11 aprile 2024 consid. 1), la procedura di ricorso sarà trattata separatamente con il numero di ruolo F-4758/2026; presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); siccome la domanda d’asilo in Svizzera è stata registrata il 10 maggio 2026, è il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III) che si applica alla fattispecie e non, come stabilito erroneamente dalla SEM, il regolamento (UE) n.2024/1351 (RGAM), il quale ha abrogato il RD III con effetto dal 1° luglio 2026, salvo per quanto attiene alle domande registrate prima del 1° luglio 2026 (cfr. artt. 83, 84 cpv. 1-2 e 85 RGAM); nondimeno, questo Tribunale ritiene che questo errore non ha implicato, diversamente da quanto sostiene il ricorrente in modo capzioso e senza formulare una conclusione formale nel petito (cfr. ricorso, “Rechtsbegehren” e nn. 1 a 28), alcuna violazione del suo diritto di essere sentito; peraltro, il ricorrente ha ottenuto dalla SEM copie dei due documenti da lui richiesti, cosicché, tutto considerato, un’eventuale violazione sarebbe stata senz’altro sanata in questa sede (cfr., tra le tante, le DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 141 V 557 consid. 3 e 141 II 28 consid. 3.2.4); la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d’asilo sulla base del RD III, e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito (NEM) previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2); in caso di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (artt. 2 lett. i e 8 par. 4 RD III), in generale, nelle procedure d’asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l’obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza rimane non

F-4710/2026 Pagina 4 comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l’asilo provare la sua minore età (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4); la SEM può pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell’età del richiedente l’asilo, basandosi sui documenti d’identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente alla sua situazione personale nel paese d’origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; la valutazione sull’età è contestabile con il ricorso contro la NEM, se necessario, la SEM ordina una perizia medica per determinare l’età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l’asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (art. 17 cpv. 3bis LAsi); la determinazione medica dell’età avviene tramite un esame clinico, una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) delle clavicole e un’ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie; l’esame clinico e la RX della mano non permettono di stabilire in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età: la RX della mano viene però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la TAC dello sterno clavicolare e con l’OPT; la TAC delle clavicole e l’OPT possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo; quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno bisognerà procedere ad un apprezzamento globale delle prove (DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 a 5.7), in concreto, nutrendo dei dubbi sulla vera età del ricorrente a causa, in particolare, dell’identità e della data di nascita registrate in Germania e del debole valore probatorio della cosiddetta taskara, la SEM ha incaricato l’…(…) di … di effettuare una perizia medica di stima della sua età; ora, il rapporto dell’… del 3 giugno 2026 conclude in modo inequivocabile che l’età minima del ricorrente è di 21.6 anni e l’età media variante da 22 a 29 anni, per cui egli è maggiorenne “con elevata probabilità prossima alla certezza” e la data di nascita dell’… 2008 è da “considerarsi inverosimile” (incarto SEM, doc. 20/15); così, questi valori sono un forte indizio che il ricorrente è maggiorenne e non minorenne, anche se la maggiore età, quasi certa, non può essere dimostrata (grado massimo della prova), la minore età, ossia 17 anni, 9 mesi e 10 giorni al momento degli esami radiologici, essendo comunque inverosimile o addirittura, alla luce delle cifre lampanti prodotte dall’…, soltanto possibile (grado minimo della prova);

F-4710/2026 Pagina 5 peraltro, anche una valutazione complessiva dei dati disponibili conferma questa conclusione, come risulta dalla decisione impugnata, dettagliata e convincente sul piano argomentativo, alla quale si rinvia dunque, essendo precisato quanto segue; il ricorrente non ha esibito nessun documento d’identità allestito secondo gli standard internazionali, come un passaporto, ma soltanto una fotocopia della sua taskara (cfr. incarto SEM, doc. 19) che, come già accennato sopra, ha un debole valore probatorio (cfr. sentenza del TAF F-4385/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 6.2 e 6.6, nonché la DTAF 2013/30 consid. 4.2.2); pertanto, due indici forti, ossia l’assenza di un documento d’identità standard e l’assenza di motivi per giustificare questo fatto, con in più la doppia identità e le doppie date di nascita (cfr. PA RMNA 8.01 e passim), portano a concludere che il ricorrente non sia minorenne (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 2.1.2); quanto alle indicazioni fornite dal ricorrente sulla sua asserita età, questo Tribunale condivide il parere della SEM sul loro carattere ad hoc, innaturale e piuttosto contorto, ciò che le rende inverosimili, mentre il resto delle dichiarazioni sul suo contesto di vita in Afghanistan si rivela di poca utilità per la stima dell’età: dunque, anche il terzo indice forte induce a reputare che egli non sia minorenne; si aggiunga ancora, rispetto alla minore età registrata nel 2022, che essa ha fondato la competenza ab initio della Germania secondo il RD III; in più, il fatto che il ricorrente abbia poi deciso di venire in Svizzera, indicando oltretutto una data di nascita da minorenne diversa dalla prima, denota un comportamento contraddittorio intenzionale che contravviene alla buona fede, segnatamente rispetto alla finalità principale del RD III che è di prevenire, in ogni caso per i richiedenti maggiorenni, il cosiddetto “asylum shopping”; pertanto, benché la SEM abbia accertato in modo completo i fatti, il ricorrente non è riuscito a provare la sua pretesa minore età, per cui ne sopporta la conseguenza come da giurisprudenza invalsa, così, questo Tribunale non vede motivi per scostarsi dall’apprezzamento globale convincente della SEM, dimodoché il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e non può dunque godere delle garanzie speciali dell’art. 6 RD III né richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell’art. 8 RD III; il 10 maggio 2026, il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera; il 24 giugno 2026, la Germania ha accettato espressamente, su richiesta della SEM, il trasferimento in base all’art. 31 par. 1 lett b RGAM (ripresa in carico) che corrisponde all’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. allegato III RGAM), da cui la sua competenza,

F-4710/2026 Pagina 6 ora, è notorio che la procedura d’asilo in Germania soddisfa, sia sul piano amministrativo che giudiziario, le esigenze del diritto internazionale, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei rimpatri dei richiedenti respinti, e che quest’ultimi hanno, tra l’altro, accesso all’assistenza medica necessaria fintanto che si trovano su suolo tedesco, per cui il trasferimento del ricorrente è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, egli non allega nessun fatto relativo alla sua persona, a parte la sua pretesa minore età (cfr. ricorso, passim), che potrebbe ostare al suo trasferimento in Germania, avendo affermato alla SEM che “non voglio tornare in Germania perché la vita era dura, loro mi hanno dato una decisione negativa, mi hanno detto che dovevo fare una “Ausbildung” per tre anni […] ho iniziato a farla e visto che avevo tempo sono venuto qua [in Svizzera]” (PA RMNA 8.01 e 1.17.05; decisione impugnata, pag. 9); quindi, l’analisi dei fatti di causa e la loro valutazione giuridica non fanno trasparire motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Germania (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Germania (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

F-4710/2026 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La procedura di ricorso vertente sulla modifica della data di nascita 1° gennaio 2005 nel SIMIC è disgiunta dalla presente procedura Dublino F-4710/2026, e le è attribuito il numero di ruolo F-4758/2026. 2. Il ricorso F-4710/2026 è respinto. 3. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata. 4. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici

Data di spedizione:

F-4710/2026 Pagina 8 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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