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Bundesverwaltungsgericht 09.05.2017 F-3009/2016

9. Mai 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,766 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-3009/2016

Sentenza d e l 9 maggio 2017 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Philippe Weissenberger, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Paolo Ghidoni, Rue de Lausanne 91, 1701 Friborgo, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-3009/2016 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino georgiano nato il (…), ha interessato le autorità penali italiane in più occasioni nel corso degli ultimi anni. Il 18 settembre 2001 è stato condannato per il reato di ricettazione alla reclusione per due anni e ad una multa pari a EUR 1'032.91. In data 11 gennaio 2006 è stato ritenuto colpevole di tentato furto e condannato ad una pena detentiva di un mese, oltre ad un’ammenda di EUR 30.–. Il 19 ottobre 2011 gli è stata inflitta una pena privativa della libertà di quattro mesi ed una multa di EUR 400.– per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La medesima infrazione gli è nuovamente valsa una condanna, pronunciata il 9 aprile 2013, ad una pena detentiva di quattro mesi ed EUR 600.– di multa, condanna che è in seguito stata annullata in quanto riguardava gli stessi fatti relativi alla condanna del 19 ottobre 2011 (cfr. sub lett. H.). B. In Svizzera A._______ è stato oggetto di un decreto d’accusa, emanato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in data 22 giugno 2015, prevedente una multa di fr. 1'500.– per i reati di ripetuta entrata illegale per negligenza ed attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza. Nel periodo compreso tra il 2008 ed il 20 maggio 2015 l’interessato aveva infatti commerciato pneumatici, veicoli meccanici, utensili e pezzi di ricambio usati, senza essere provvisto del necessario permesso. Inoltre a partire dal 2011 A._______ è entrato a più riprese nel territorio della Confederazione sprovvisto di documenti validi. C. Alla luce di questa condanna e dopo avere invano tentato di prendere contatto con l’interessato, al fine di permettergli di prendere posizione, il 24 novembre 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di sette anni, ovvero fino al 23 novembre 2022. L’autorità inferiore ha motivato il provvedimento in ragione della condanna subita in Svizzera e delle ripetute sentenze penali pronunciate in Italia, non ravvisando il sussistere di interessi privati suscettibili di prevalere sull’interesse pubblico all’allontanamento dal territorio elvetico. D. La notifica della decisione di divieto d’entrata è avvenuta il 13 aprile 2016,

F-3009/2016 Pagina 3 dopodiché, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, in data 12 maggio 2016 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando l’annullamento del provvedimento di divieto d’entrata, la concessione di un’indennità di fr. 2'000.– ed il ripristino dell’effetto sospensivo tolto dall’autorità inferiore. Il ricorrente ha innanzitutto dichiarato di non avere contestato il decreto d’accusa del 22 giugno 2015 sostanzialmente per motivi economici, in quanto sarebbe stato più oneroso recarsi in Svizzera per il dibattimento penale rispetto al pagamento della multa e delle spese. In questa sede egli ha nondimeno recisamente contestato la condanna inflitta, lamentando di non essere stato interpellato e che i motivi della condanna non corrisponderebbero alla realtà. In merito all’imputazione di entrata illegale A._______ ha affermato che tra il 2011 ed il 2013 non ha mai lasciato il territorio georgiano, mentre tra il 2013 ed il 2015 disponeva dei necessari visti Schengen per recarsi in Svizzera. Quo all’accusa di attività lucrativa illegale l’interessato ha dichiarato di avere agito personalmente in nome delle società da egli presiedute in Georgia e di non avere in realtà lavorato per un datore di lavoro in Svizzera, pertanto non avrebbe necessitato di un permesso per lavorare in questo paese, inoltre le attività svolte sul suolo elvetico si limitavano alla semplice negoziazione, per la quale non avrebbe in ogni caso dovuto sottostare all’obbligo di ottenere un’autorizzazione. In merito ai comportamenti delittuosi tenuti in Italia A._______ ha precisato che le condanne subite non ammontano, come invece riferito dalla SEM, ad un totale di due anni e nove mesi di pene privative della libertà, bensì a due anni e quattro mesi. Il ricorrente ha altresì fatto riferimento al diritto all’oblio, siccome la condanna più grave risale al 2001. Per quel che riguarda l’ultima iscrizione per il reato di violazione dell’obbligo di assistenza familiare ha precisato di avere contestato l’imputazione mediante un ricorso in appello e di aspettarsi il proscioglimento. L’insorgente ha inoltre asserito di essere stato a beneficio di un permesso di dimora in Italia, che, malgrado i precedenti penali, le autorità della vicina Penisola sarebbero disposte a rinnovare. A._______ ha infine rimproverato all’autorità inferiore di non avere tenuto in considerazione la sua situazione familiare, poiché il figlio nato il 25 luglio 2013 risiede nella Confederazione, insieme alla madre. Il 20 aprile 2016 egli ha postulato dinanzi al Tribunale cantonale di Friborgo il ricongiungimento familiare, oltre ad avere chiesto l’adozione di provvedimenti d’urgenza al fine di annullare gli effetti della decisione di rinvio pronunciata dalle autorità cantonali. Con decisione del

F-3009/2016 Pagina 4 25 aprile 2016 la giudice delegata della 1a Corte amministrativa del Tribunale cantonale fiborghese ha ordinato la sospensione di qualsiasi misura di esecuzione del provvedimento di rinvio fino a quando non sarà conosciuta la sorte della domanda di restituzione dell’effetto sospensivo. Ad oggi non è dato a sapere quale sia l’esito di questi procedimenti, non avendo il ricorrente fornito alcuna precisazione al proposito. E. Chiamata ad esprimersi in merito alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata nel ricorso del 12 maggio 2016, la SEM ha presentato le proprie osservazioni in data 26 maggio 2016, precisando in primo luogo che, contrariamente a quanto asserito da A._______, le autorità amministrative decidono autonomamente rispetto alle autorità penali. Essa ha in seguito ricordato che il ricorrente ha tenuto comportamenti delittuosi che hanno comportato condanne sia in Svizzera, sia in Italia; la contestazione delle decisioni penali emanate nei suoi confronti rappresenta un tentativo di minimizzazione delle sue colpe e non consente di considerare inopportuno il divieto d’entrata in Svizzera sancito dal provvedimento amministrativo oggetto di questa procedura. Circa la situazione familiare del ricorrente, l’autorità inferiore ha ritenuto che la domanda di ricongiungimento familiare presentata da A._______ non abbia possibilità di essere accolta in virtù dell’art. 51 LAsi (RS 142.31). La SEM ha considerato che, sebbene l’interessato abbia effettivamente beneficiato di due visti nel 2013 e nel 2014, non risulta che in Svizzera vi siano legami sufficientemente intensi da giustificare la protezione ai sensi dell’art. 8 CEDU. Inoltre, malgrado l’asserita possibilità di ottenere un permesso di soggiorno in Italia dietro la presentazione della documentazione attestante l’esercizio della potestà genitoriale sulla figlia (il cui rapporto economico farebbe difetto in ragione della condanna per violazione dell’obbligo di assistenza familiare), ad oggi A._______ non dispone di alcun permesso di risiedere in Italia. F. Il 2 giugno 2016 il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo ed ha ingiunto al ricorrente di versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, richiesta a cui A._______ ha tempestivamente ottemperato. G. Il 29 agosto 2016 la SEM ha presentato le proprie osservazioni nel merito

F-3009/2016 Pagina 5 del ricorso del 12 maggio 2016, adducendo che le argomentazioni in esso contenuto non le consentono di modificare l’apprezzamento della fattispecie, essa ha pertanto chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. H. Il 3 ottobre 2016 (cfr. data del plico raccomandato delle Poste italiane; data di entrata: 6 ottobre 2016) A._______ ha inoltrato all’indirizzo del Tribunale uno scritto spontaneo con cui ha chiesto di potere vivere accanto al figlio ed alla compagna residenti in Svizzera. Il ricorrente ha inoltre allegato copia della decisione del Tribunale di Lodi del 26 settembre 2016 relativa all’imputazione per il reato di violazione dell’obbligo di assistenza familiare, dalla quale si evince che le autorità penali italiane avevano emanato due giudizi di condanna concernenti i medesimi fatti, ragione per cui è stato annullato quello prevedente la pena più severa. I. In data 20 marzo 2017 il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale, per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano, uno scritto mediante il quale ha annunciato di avere iniziato uno sciopero della fame dinanzi alla citata rappresentanza elvetica in quanto la decisione impugnata gli impedirebbe di vedere la compagna ed il figlio residenti in Svizzera. A._______ ha altresì allegato alla missiva una copia del proprio permesso di soggiorno italiano, scadente il 27 aprile 2017, rilasciato per non meglio precisati motivi familiari. Di questa comunicazione, come pure dello scambio di posta elettronica tra la SEM, il Consolato generale di Svizzera a Milano e le autorità del Canton Friborgo, che l’autorità inferiore ha inoltrato al Tribunale il 28 marzo 2017, si dirà nella misura in cui essi si rivelino necessari nell’ambito del presente procedimento.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.

F-3009/2016 Pagina 6 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

F-3009/2016 Pagina 7 3.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]). 3.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, sa-

F-3009/2016 Pagina 8 lute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 3.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 3.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 4. Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità

F-3009/2016 Pagina 9 differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 5. 5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di sette anni, ossia fino al 23 novembre 2022, ritenendo che con il suo agire delittuoso in Svizzera ed in Italia egli abbia violato l’ordine e la sicurezza pubblici giusta l’art. 67 LStr. 5.2 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. B. supra) in data 22 giugno 2015 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha condannato il ricorrente ad una multa di fr. 1'500.– per i reati di ripetuta entrata illegale per negligenza e ripetuta attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza. I fatti che hanno portato all’emanazione del citato decreto d’accusa riguardavano ripetute entrate in territorio elvetico senza che i necessari documenti di legittimazione fossero validi nel periodo compreso tra il 2011 ed il 20 maggio 2015; inoltre a partire dal 2013 e sempre fino al 20 maggio 2015 A._______ ha ripetutamente svolto un’attività commerciale legata ai motori senza la necessaria autorizzazione. 5.3 Oltre ai comportamenti testé descritti occorre considerare che in Italia il ricorrente si è macchiato a più riprese di atti delittuosi, interessando di conseguenza le locali autorità penali. Il 18 settembre 2001 A._______ è infatti stato condannato per il reato di ricettazione ad una pena detentiva di

F-3009/2016 Pagina 10 due anni (in seguito ridotta di 135 giorni) e ad una multa pari a EUR 1'032.91. In data 11 gennaio 2006 è stato ritenuto colpevole di tentato furto e condannato ad una pena detentiva di un mese, oltre ad un’ammenda di EUR 30.–. Il 19 ottobre 2011 gli è stata inflitta una pena privativa della libertà di quattro mesi ed una multa di EUR 400.– per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. 5.4 Ne discende che i comportamenti sopra esposti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 6. 6.1 Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 3.1 supra) il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 6.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell’acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una

F-3009/2016 Pagina 11 durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2). 6.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). 7. 7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 7.2 Si è visto che in Svizzera il ricorrente si è reso colpevole dei reati di ripetuta entrata illegale per negligenza e ripetuta attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza. Questi atti, seppur riprovevoli e penalmente rilevanti contrariamente all’opinione del ricorrente, non raggiungono a mente del Tribunale una gravità sufficiente affinché sia possibile pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni. L’autorità penale non ha in effetti ravvisato un’intenzionalità per dolo diretto nel comportamento di A._______, pertanto si è limitata a comminare una multa in ossequio all’art. 115 cpv. 3 LStr.

F-3009/2016 Pagina 12 La medesima conclusione deve valere anche per quel che concerne i reati commessi da A._______ in territorio italiano, visto il tempo trascorso ed in parte la gravità stessa delle infrazioni perpetrate. La condanna per ricettazione, seppure prevedesse una pena detentiva superiore ad un anno, è stata infatti pronunciata nel lontano 2001, quella per furto risale invece al 2006, mentre l’ultima per violazione degli obblighi assistenziali è stata emanata nel 2011. 7.3 Alla luce delle considerazioni che precedono occorre ritenere che l’autorità inferiore ha violato l’art. 67 cpv. 3 2a frase LStr reputando che il ricorrente rappresenti un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici e pronunciando un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni. 8. 8.1 Stabilito il limite temporale massimo della misura di allontanamento dal territorio elvetico adottata nei confronti di A._______, deve ora essere valutata la durata adeguata, in conformità con il principio di proporzionalità e dopo avere proceduto ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco. 8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con il figlio minorenne in tenera età e con la compagna, madre di quest’ultimo, entrambi residenti in Svizzera. 8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

F-3009/2016 Pagina 13 8.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERT- SCHI/GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 8.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 8.8 Nel caso concreto il Tribunale costata che effettivamente il ricorrente è padre di B._______, nato il (…) dalla relazione con C._______, cittadina georgiana residente in Svizzera con lo statuto di rifugiata. In merito a queste relazioni A._______ si è limitato a segnalare di avere inoltrato una domanda di ricongiungimento familiare presso le autorità del Canton Friborgo

F-3009/2016 Pagina 14 e che il Tribunale cantonale ha adottato delle misure urgenti tendenti a sospendere gli effetti di una non meglio precisata decisione adottata dal locale ente responsabile per la politica degli stranieri. Dagli atti si evince pure che l’insorgente ha dei legami familiari in Italia, segnatamente una figlia, siccome in passato è stato condannato per non avere rispettato l’obbligo di assistenza familiare. Tuttavia non vi sono indicazioni in merito all’intensità di tale rapporto, non avendo il ricorrente fornito alcuna informazione in proposito. 8.9 Il Tribunale ritiene che dagli atti all’inserto non risulti che i rapporti familiari intrattenuti da A._______ con il figlio (non rientrando la relazione con la compagna tra quelle protette dal dall’art. 8 CEDU) raggiungano un’intensità sufficiente affinché possano prevalersi della protezione conferita dal diritto al rispetto della vita privata e familiare, sia da un punto di vista affettivo, sia da un punto di vista economico. Il ricorrente non è infatti mai stato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera e da quando nel 2014 la compagna ed il minore si vi sono traferiti, non ha mai convissuto con loro. L’interessato inoltre non ha preteso né dimostrato di contribuire al mantenimento del figlio. 8.10 Nondimeno è d’uopo tenere in considerazione l’esistenza di questo legame di filiazione nell’ambito dell’analisi in merito alla proporzionalità del divieto d’entrata emanato dalla SEM nei confronti di A._______. Le relazioni con il figlio minorenne residente in Svizzera, come pure la relativa gravità delle infrazioni commesse in questo paese ed il tempo trascorso dalle infrazioni commesse in Italia, inducono il Tribunale a ritenere che la durata del divieto d'entrata comminato dall'autorità inferiore debba essere ridotta a tre anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati al 23 novembre 2018. Ciò sebbene agli atti risulta pendente un procedimento penale avviato nel Canton Friborgo per il reato di soggiorno illegale. 9. Resta ora da valutare se l’iscrizione della misura di allontanamento nel SIS sia giustificata. Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 3.2 supra) un divieto d’entrata in uno Stato membro di Schengen è in principio iscritto nel SIS qualora sia stata pronunciata una condanna per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Nel caso in esame si è visto che nei confronti di A._______ il Ministero pubblico del Canton Ticino ha comminato una multa per i reati di ripetuta entrata illegale per negligenza ed attività lucrativa senza autorizzazione per negligenza giusta l’art. 115 cpv. 3 LStr. Questa

F-3009/2016 Pagina 15 norma non prevede la possibilità di infliggere una pena detentiva, ma unicamente una multa. Pertanto la commissione di queste infrazioni, se perpetrate come nella fattispecie per negligenza, non soddisfa i presupposti affinché si possa procedere all’iscrizione nel SIS del divieto d’entrata di conseguenza pronunciato. Per questo motivo la SEM ha violato il diritto procedendo alla segnalazione della misura impugnata nel SIS, detta iscrizione deve di conseguenza essere cancellata. 10. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore. 11. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 900.–, tenuto conto del lavoro effettivamente svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM. 12. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM mediante decisione del 24 novembre 2015 è ridotta a tre anni, ovvero fino al 23 novembre 2018. L’iscrizione dello stesso nel sistema d’informazione Schengen è cancellata. 3. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 400.– e sono prelevate sull'anticipo spese di fr. 1'200.– versato in data 22 giugno 2016. Il saldo di fr. 800.– è restituito al ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 900.– a titolo di spese ripetibili ridotte. 5. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno, allegato: copia dello scritto del ricorrente del 3 ottobre 2016) – Service de la population et des migrants (SPoMi), Granges-Paccot, per informazione

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

Data di spedizione:

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