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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2026 F-2971/2026

29. April 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,397 Wörter·~7 min·9

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 aprile 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-2971/2026

Sentenza d e l 2 9 aprile 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il …, Iran, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 aprile 2026 / N ...

F-2971/2026 Pagina 2 Visto che: il 5 dicembre 2023, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Germania che l’ha rigettata; l’11 settembre 2024, una seconda in Svezia; e il 23 ottobre 2025, una terza nei Paesi Bassi, il 26 marzo 2026, egli ne ha depositato una quarta in Svizzera, il 20 aprile 2026, conclusa l’istruzione, la SEM non è entrata nel merito della domanda, pronunciando il suo trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 23 aprile 2026, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 27 aprile 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell’effetto sospensivo con sospensione supercautelare del trasferimento, di annullare la decisione e rinviare gli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda, il 28 aprile 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM esamina la competenza nazionale relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino/RD III), e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa

F-2971/2026 Pagina 3 o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”: art. 18 par. 1 lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d’asilo in Germania il 5 dicembre 2023, e, dopo averne inoltrate altre due in Svezia e nei Paesi Bassi, ne ha depositato una quarta in Svizzera il 26 marzo 2026; il 17 aprile 2026, su richiesta della SEM, la Germania ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente in base all’art. 18 par. 1 lett. d RD III, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico; per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l’asilo non sarebbero (stati) rispettati in Germania né sul piano della procedura né su quello dell’accoglienza, paventando un rimpatrio nel suo paese d’origine che asserisce, nel ricorso, essere l’Iraq (N.B.: nel foglio della domanda d’asilo ha indicato invece l’Iran), ora, è notorio, come ricorda la decisione impugnata, che, in Germania, la procedura d’asilo sul piano amministrativo e giudiziario rispetta il diritto internazionale, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei rimpatri dei richiedenti, e che quest’ultimi hanno accesso all’assistenza medica necessaria, per cui il trasferimento del ricorrente è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); si aggiunga ad abundantiam che, se del caso, gli spetterà chiedere alle autorità tedesche, data la loro competenza secondo il RD III, una “rivalutazione della mia domanda d’asilo alla luce della situazione in Iraq”, anche se “non si può presumere” che le stesse vi acconsentiranno necessariamente (ricorso, pag. 4), peraltro, il ricorrente non allega nessun fatto relativo alla sua persona che osterebbe al suo trasferimento, limitandosi ad esprimere il suo timore che le autorità tedesche eseguiscano, dando seguito al rifiuto di concedergli l’asilo, il suo rimpatrio in Iraq; egli non ha problemi di natura medica particolari e, all’evidenza, non è una persona vulnerabile; pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea la SEM con pertinenza e al contrario di quanto egli pretende, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l’applicazione della

F-2971/2026 Pagina 4 clausola di sovranità secondo l’art. 17 par. 1 RD III in relazione con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), è ancora utile puntualizzare, dato che il ricorrente ha depositato quattro domande d’asilo in quattro Stati diversi dello spazio Dublino, che, come risaputo, uno degli scopi del RD III è quello di prevenire il cosiddetto “asylum shopping”, ossia le domande multiple (art. 3 par. 1 RD III), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Germania (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Germania (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l’esito del litigio, le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2971/2026 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici

Data di spedizione:

F-2971/2026 Pagina 6 Comunicazione: – al ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura); – alla SEM, ad N …; – all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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