Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.06.2022 F-2467/2022

22. Juni 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,753 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 24 maggio 2022

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-2467/2022

Sentenza d e l 2 2 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Constance Leisinger; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nato il … 1990, Turchia, rappresentato SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento; decisione della SEM del 24 maggio 2022 / N ….

F-2467/2022 Pagina 2 Visto che: il 17 agosto 2021, A._______ (il ricorrente), cittadino turco d’origine curda, ha presentato una domanda d’asilo in Austria dopo essere entrato senza visto nell’Unione europea, il 1° maggio 2022, giunto in Svizzera privo di visto, il ricorrente ha depositato una nuova domanda d’asilo, il 24 maggio 2022, una volta istruito il caso e concluso che l’Austria fosse competente in materia, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d’asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Austria, il 25 maggio 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino – Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 2 giugno 2022, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla SEM per completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 3 giugno 2022, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, il 14 giugno 2022, a complemento delle sue allegazioni, il ricorrente ha inoltrato un referto medico F2 del 1° giugno 2022, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale

F-2467/2022 Pagina 3 federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

F-2467/2022 Pagina 4 la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), in concreto, dall’incarto risulta che il ricorrente, entrato in Austria senza visto, vi ha depositato una domanda d’asilo il 17 agosto 2021, e si è poi spostato in Svizzera, pure senza visto, presentando una nuova domanda d’asilo il 1° maggio 2022 (cfr. incarto SEM, doc. 8 e 10), il 10 maggio 2022, in conformità all’art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha quindi chiesto alle autorità competenti austriache di riprendere in carico il ricorrente, le quali hanno accolto la richiesta il 20 maggio successivo (cfr. incarto SEM, doc. 17, 18 e 19), di conseguenza, la competenza dell’Austria ad evadere la domanda d’asilo del ricorrente è accertata, come d’altronde riconosce egli stesso (cfr. ricorso, pag. 3, § 3); in relazione al trasferimento del ricorrente in Austria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III),

F-2467/2022 Pagina 5 a questo proposito è opportuno ricordare che l’Austria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che l’Austria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in concreto, come ammette il medesimo ricorrente (cfr. ricorso, pag. 3, § 3), è notorio che in Austria non vi sono carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; questo significa, in particolare, che spetta al ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Austria per difendersi, se del caso, da eventuali abusi di potere degli organi di Stato, come per esempio della polizia (cfr., tra le numerose, la sentenza TAF F-1766/2020 del 15 aprile 2020 consid. 5.3 e 5.4; cfr anche https://asylumineurope.org/), pertanto, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; per opporsi al suo trasferimento in Austria il ricorrente asserisce, nel suo gravame del 2 giugno 2022, di avere dichiarato alla SEM di non stare bene psicologicamente e di essere in attesa di un appuntamento con il medico dell’infermeria del Centro federale d’asilo (CFA) prima a Chiasso, poi, dopo

F-2467/2022 Pagina 6 il cambiamento di CFA, a Glaubenberg, deplorando di non essere ancora stato esaminato, da cui inferisce che, in assenza di un referto medico F2, l’accertamento dei fatti non sarebbe completo (cfr. ricorso, § 3, pagg. 4 e 5), il 1° giugno 2022, ossia un giorno prima di redigere il suo gravame, il ricorrente, che si era nel frattempo lamentato di un’importante diminuzione del flusso urinario (“deutliche Abnahme des Harnstrahls”) nonché di lancinanti dolori nella zona pubica (“heftige penile sowie suprapubische Schmerzen”), è stato visitato da un medico generalista del CFA di Glaubenberg, il quale ha potuto accertare, nel corrispondente referto medico F2, uno stato del tutto normale dell’apparato genitale (“im Genitalstatus völlig normaler Befund”), disponendo cionondimeno, per un sospetto d’ipospadia o altra stenosi uretrale (“mit V. a. [Verdacht auf] eine Hypospadie bzw. anderweitige Urethralstenose”), una visita urologica con urgenza entro una o due settimane (“dringlich innerhalb 1-2 Wochen zum urologischen Konsil”) presso l’Ospedale cantonale di Obvaldo (KSOW) a Sarnen, secondo la giurisprudenza, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193), ora, si deve innanzitutto constatare che il ricorrente non fa più valere problemi psicologici, come si può evincere dal referto medico F2 e dal suo scritto del 14 giugno 2022, nel quale si limita a riferirsi al contenuto del detto referto; in secondo luogo, per quanto concerne l’eventuale ipospadia o altra stenosi uretrale, esse non sono considerate dalla medicina come delle anomalie gravi (cfr., in particolare, www.msdmanuals.com/it [Merck Sharp & Dohme Corp.], versione professionale, sotto le rubriche “ipospadia” e “stenosi uretrale”), senza contare che, nel caso del ricorrente, si parla di sospetto (“Verdacht”) in uno stato dell’apparato genitale del tutto normale; peraltro, non si hanno più notizie dell’eventuale visita medica presso il KSOW, annunciata già il 1° giugno 2022; alla luce di questa situazione, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare le incongruenze del referto medico F2, il quale, da un lato, non fa stato di alcun problema dell’apparato genitale del ricorrente, e, dall’altro lato, preannuncia di

F-2467/2022 Pagina 7 disporre con urgenza una visita urologica entro una o due settimane; sia come sia, l’eventuale ipospadia o altra stenosi uretrale non inducono a credere, in alcun modo, che possano comportare un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU citata al paragrafo precedente, stando così le cose, questo Tribunale reputa, da un lato, che lo stato di salute generale del ricorrente non sia un ostacolo al suo trasferimento in Austria; dall’altro lato, questo Tribunale è del parere che, ai fini del trasferimento in Austria, non sia indispensabile attendere l’eventuale visita urologica presso il KSOW, ad ogni modo, nella misura in cui è vincolata dalla direttiva accoglienza, l’Austria è tenuta a provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), dimodoché non vi sono motivi per dubitare che il ricorrente non possa beneficiare in Austria, che dispone notoriamente di un sistema sanitario di alto livello, dell’eventuale sostegno medico di cui potrebbe aver bisogno, sia esso sul piano psicologico o su quello urologico (cfr., in proposito, https://www.cleiss.fr/docs/systemes-desante/autriche.html), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora osservare, come evidenzia giustamente la SEM, che “solo la capacità [medica] al trasferimento è decisiva per il seguito della procedura Dublino. Quest’ultima sarà valutata in modo definitivo poco prima del trasferimento” (decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in

F-2467/2022 Pagina 8 definitiva, a rinunciare al trasferimento in Austria per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Austria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2467/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-2467/2022 Pagina 10 Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – alla SEM, Centro federale di Chiasso (N …); – all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna (in copia).

F-2467/2022 — Bundesverwaltungsgericht 22.06.2022 F-2467/2022 — Swissrulings