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Corte VI F-1748/2026
Sentenza d e l 1 2 marzo 2026 Composizione
Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliere Matthew Pydar.
Parti
A._______, nato l’(…), Georgia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 marzo 2026 / N (…).
F-1748/2026 Pagina 2 Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una domanda d’asilo in Svizzera il 5 febbraio 2026. Un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali (Eurodac) ha rilevato che egli aveva inoltrato una domanda d’asilo pregressa in Austria il 26 gennaio 2026. B. Il 23 febbraio 2026 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla possibilità dell’Austria per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento, così come per quanto riguarda la possibilità di una decisione di non entrata nel merito e l’allontanamento verso l’Austria. Egli inoltre ha ottenuto la possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. C. In data 6 febbraio 2026, basandosi su quanto precede, la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato una domanda di ammissione alle autorità austriache in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 17 febbraio 2026 le autorità austriache hanno accolto tale richiesta. D. Con decisione del 2 marzo 2026, notificata il giorno stesso, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l’allontanamento del richiedente verso l’Austria, incaricando il Cantone Lucerna dell’esecuzione di tale misura e costatando l’assenza dell’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L’autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. Il giorno stesso il rappresentante legale del ricorrente ha annunciato la cessazione del mandato. E. Con ricorso del 9 marzo 2026, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l’annullamento della decisione succitata e l’esame nel merito della domanda d’asilo. Sul piano procedurale, egli domanda l’esenzione dal pagamento delle spese
F-1748/2026 Pagina 3 di giudizio e del relativo anticipo oltre che la garanzia dell’effetto sospensivo. F. Il 10 marzo 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l’Austria.
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che l’Austria ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d’asilo e di allontanamento. Conformemente all’invalsa giurisprudenza del
F-1748/2026 Pagina 4 Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato da vari problemi fisici, di cui possibile riflusso gastroesofageo, dolori alla fossa iliaca destra e lesioni ai genitali anamnestica; cfr. SEM-atti 18/3), non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l’assenza di un rischio di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso l’Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).
3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto suggerito dall’insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla sua situazione personale ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità austriache. Per quanto riguarda il timore di subire maltrattamenti dalle autorità austriache rispettivamente una situazione di accoglienza non in accordo con quanto previsto dal diritto internazionale, va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo austriaco non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C- 315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2).
3.3 Per quanto riguarda un’eventuale applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che l’Austria non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a non trattare la sua domanda di protezione secondo la direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex multis: sentenza del Tribunale F-3813/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.2.3).
F-1748/2026 Pagina 5 Infine va evidenziato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 19/3), né tantomeno quelle confermate dai referti medici prodotti innanzi l’autorità inferiore (cfr. SEM-atti 18/3), risultano di una gravità o un’intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Austria giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).
4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. 5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 10 marzo 2026. Per quanto riguarda la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo, essa risulta divenuta priva di oggetto. 6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
F-1748/2026 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Basil Cupa Matthew Pydar
Data di spedizione: