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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 F-1607/2026

12. März 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,764 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 febbraio 2026

Volltext

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Corte VI F-1607/2026

Sentenza d e l 1 2 marzo 2026 Composizione

Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (…), Senegal, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 febbraio 2026 / N (…).

F-1607/2026 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) febbraio 2026. Con decisione del 25 febbraio 2026 (notificata il 27 febbraio 2026), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso l’Italia ed esecuzione del precitato provvedimento, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. B. Con ricorso datato 3 marzo 2026, l’insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo, secondo il senso, di annullare la decisione della SEM, che il suo trasferimento in Italia non venga disposto, nonché che la sua domanda d’asilo venga esaminata in Svizzera. Il 5 marzo 2026 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente. Diritto: 1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Innanzitutto, il ricorrente non contesta a ragione che nel caso concreto trovi applicazione il RD III (regolamento [UE] n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea {GU} L 180/31 del 29.06.2013]). Invero,

F-1607/2026 Pagina 3 dalle ricerche effettuate dall’autorità inferiore nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac” del 3 febbraio 2026, si evince che il ricorrente aveva presentato una domanda d’asilo in Italia il (…). Circostanza, quest’ultima che è stata implicitamente confermata pure dall’insorgente nell’ambito del suo colloquio Dublino tenutosi il (…) febbraio 2026. La SEM, in data 10 febbraio 2026, ha trasmesso alle autorità italiane una domanda di ripresa in carico dell’insorgente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Non avendo queste ultime risposto entro il termine previsto all’art. 25 par. 1 RD III, l’Italia è divenuta lo Stato membro competente per la trattazione della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 25 par. 2 RD III, come dalla SEM correttamente comunicato all’Italia in data 25 febbraio 2026. A tal proposito, occorre evidenziare, che nel suo colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto e fondato a supporto, di aver ricevuto una decisione negativa alla sua domanda d’asilo in Italia, a seguito della sua scarcerazione che sarebbe avvenuta il (…) (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-22/3). In tal caso, la norma applicabile per la ripresa in carico del ricorrente sarebbe l’art. 18 par. 1 lett. d RD III e non l’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Tuttavia, la differenza rilevata tra le basi legali, come correttamente osservato anche dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), non è in grado di rimettere in questione l’obbligo per l’Italia di riprendere in carico il ricorrente. 2.2 Partendo da queste premesse, la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che l’Italia fosse in linea di principio competente a trattare la domanda d’asilo del ricorrente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III (rispettivamente lett. d; cfr. supra consid. 2.1) in combinato disposto con l’art. 25 par. 2 RD III. Altresì, l’autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d’asilo e d’accoglienza italiano non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione avversata; anche ex multis la sentenza del TAF F-190/2026 del 19 febbraio 2026), conclusione alla quale si può senz’altro rinviare, non avendola del resto l’insorgente contestata nel suo gravame. Inoltre, la circostanza che l’Italia rifiuti temporaneamente l’esecuzione dei trasferimenti Dublino, non risulta essere sufficiente, di per sé sola, per ritenere l’esistenza di carenze sistemiche (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre 2024 nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24, in particolare par. 43 della causa C-185/24 precitata; sentenza del TAF F-190/2026 del 19 gennaio 2026 consid. 5.3).

F-1607/2026 Pagina 4 Inoltre, nel caso in esame, non sussiste alcun ostacolo derivante del diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente sulla base dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. al riguardo la DTAF 2015/9 consid. 8.2). Invero, per opporsi al suo trasferimento in Italia, il ricorrente ha dichiarato nell’ambito del suo colloquio Dublino, di non aver ricevuto assistenza medica in tale Paese al suo arrivo nel (…) per una ferita profonda al dito che avrebbe avuto, e che in Italia avrebbe vissuto in carcere. Nonostante poi avesse completato la (…), seguito un corso quale (…) ed un corso d’italiano di livello (…), non sarebbe riuscito ad integrarsi né à trovare un lavoro (cfr. n. 22/3). In merito a tali asserti, l’autorità inferiore nella decisione avversata, ha rilevato a giusto titolo che egli non ha corroborato le precitate sue argomentazioni con alcun indizio rispettivamente mezzo di prova concreto, restando pertanto delle mere allegazioni di parte (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione impugnata). Altresì, come osservato a ragione dalla SEM, l’Italia dispone di un’infrastruttura medica sufficiente e, sulla base dell’art. 19 par. 1 e 2 della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza), essa è tenuta a prestare le cure mediche adeguate e necessarie ai richiedenti l’asilo (cfr. sentenza del TAF F-190/2026 precitata consid. 6.3). Per quanto poi concerne le prestazioni sociali che il ricorrente potrebbe ricevere in Italia, anche il Tribunale è d’avviso come l’autorità inferiore, che egli non ha apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che permetta d’ammettere che sarebbe durevolmente privato di ogni accesso a delle condizioni materiali minime d’accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrà beneficiare dell’aiuto del quale necessiterebbe. Se tuttavia l’interessato, una volta fatto ritorno in Italia, dovesse ritenere che tale Paese non abbia rispettato in passato le direttive europee in materia d’asilo, o non le rispetterà in futuro, apparterrà al ricorrente di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità di tale Stato membro usando delle vie giuridiche adeguate; possibilità che egli non ha del resto mai allegato di aver intrapreso. A ragione poi nel provvedimento impugnato, si rimarca come l’Italia sia libera di mettere in detenzione le persone in conformità con il diritto nazionale ed internazionale in vigore, e che compete al ricorrente, nel caso ritenesse di essere stato trattato in modo iniquo od illegale, di adire l’autorità competente. Infine, poiché il ricorrente ha dichiarato di godere di buona salute, e vista l’assenza di documentazione medica all’incarto, la SEM ha concluso correttamente come il suo stato valetudinario non sia d’alcun ostacolo al suo trasferimento in Italia.

F-1607/2026 Pagina 5 Sulla base di quanto precede, l’autorità inferiore ha quindi ritenuto in modo convincente che il trasferimento dell’interessato verso l’Italia non violasse l’art. 3 CEDU. È inoltre facendo un uso corretto del proprio potere d’apprezzamento che la SEM ha rinunciato ad entrare nel merito della domanda d’asilo per motivi umanitari in applicazione dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, la SEM a ragione non è quindi entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso l’Italia ai sensi dell’art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni addotte nella decisione impugnata. 2.3 Nel suo ricorso il ricorrente reitera in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo trasferimento in Italia, essenzialmente quanto già allegato nella procedura dinanzi all’autorità inferiore, e pertanto si può senz’altro rinviare a quanto già sopra motivato (cfr. consid. 2.2). 3. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. Inoltre, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il 5 marzo 2026 decadono. 4. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 5. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1607/2026 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Yannick Antoniazza-Hafner Alissa Vallenari

Data di spedizione:

F-1607/2026 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2026 F-1607/2026 — Swissrulings