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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2007 D-997/2007

13. März 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,925 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 5 febbraio 2007 in materia di non...

Volltext

Corte IV D-997/2007 vav/egl {T 0/2} Sentenza del 13 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Lang e Haefeli Cancelliere Egloff A._______, Sudan, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 5 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 18 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 17 e del 29 gennaio 2007), che nel mese di maggio del 2006 non meglio identificate persone, oppure dei membri del gruppo B._______, hanno incendiato l'abitazione familiare, per vendicarsi del sostegno fornito dal padre all'organizzazione C._______, ed ucciso la sorella. Lui ed il padre sarebbero stati sequestrati e torturati. Il padre sarebbe morto a causa dei maltrattamenti subiti. L'indomani, egli sarebbe stato ritrovato nella foresta da uno sconosciuto, che l'avrebbe ospitato, curato ed aiutato ad espatriare il 2 dicembre del 2006. B. Il 5 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso il Sudan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Segnatamente, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento, limitandosi altresì ad affermare di non poter contattare nessuno in patria. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi e rilevato che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente sono del tutto inverosimili. In particolare, l'insorgente ha dapprima dichiarato di non sapere chi erano i suoi aggressori nel

3 maggio del 2006, per poi sostenere che erano membri del gruppo B._______. Peraltro, non è stato in grado di fornire alcun dettaglio sugli indicati aggressori, sul luogo del sequestro e non ha neppure saputo indicare il nome della persona che l'avrebbe ospitato, da maggio a dicembre del 2006, curato e poi organizzato e finanziato l'espatrio. L'UFM ha quindi ritenuto che nel caso di specie non sono necessari ulteriori chiarimenti. 4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere d'aver fornito un racconto dettagliato dei suoi motivi d'asilo e che, per tale ragione, si renderebbero necessari ulteriori chiarimenti alfine d'accertare la sua qualità di rifugiato, rispettivamente l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Sostiene, pertanto, che nel caso in esame è applicabile tale eccezione alla non entrata nel merito della sua domanda. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 17 gennaio 2007. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che il ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di simili documenti. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole (in patria vivrebbero altresì ancora dei suoi parenti). Peraltro, nel gravame l'insorgente neppure ha preteso che nel suo caso fosse applicabile l'eccezione di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Infine, il TAF osserva che se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza, per i motivi indicati dall'autorità inferiore. In tale ambito, non soccorre l'insorgente la generica allegazione presentata in sede di ricorso secondo cui avrebbe reso un racconto dettagliato dei suoi motivi d'asilo dinanzi all'autorità di prime cure. Basti ancora rilevare che il ricorrente non ha preteso di provenire dal Darfur e che non ha saputo fornire

4 alcuna informazione né sulle milizie B._______ né sul movimento di cui avrebbe fatto parte suo padre. Pertanto, non può manifestamente prevalersi della giurisprudenza, GICRA 2006 n. 25, della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo. Ne discende, allo stato attuale degli atti di causa, che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto inconsistenti le allegazioni decisive del ricorrente per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi). 5.3 5.3.1 Per i motivi indicati al considerando 5.2 del presente giudizio, non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi) del ricorrente, le allegazioni decisive presentate dall'insorgente medesimo essendo, come rilevato, manifestamente inconsistenti. 5.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente potrebbe violare gli art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari agli art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e perché. 5.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Sudan non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Peraltro, il ricorrente non ha preteso di provenire dal Darfur. Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe e ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Sudan.

5 5.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.3. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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