Corte IV D-926/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi nato (...), Nigeria, patrocinato dall'(...), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-926/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, i verbali d'audizione del 3 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1) e del 15 dicembre 2009 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 28 gennaio 2010, notificata all'interessato l'11 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 18 febbraio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-926/2010 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, preliminarmente, secondo il punto 5 del dispositivo della decisione impugnata, al richiedente sono stati effettivamente consegnati con la notifica della decisione impugnata tutti gli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame, tra i quali i verbali d'audizione, che, pertanto, il ricorrente ha avuto a disposizione tutti gli atti procedurali necessari a lui, rispettivamente al suo patrocinatore ulteriormente nominato, per esercitare regolarmente e in piena conoscienza di causa il suo diritto a ricorrere contro la decisione resa, che, di conseguenza, e ritenuti altresì i tempi brevi previsti dalla legge per una procedura di non entrata nel merito, è pretestuosa e va respinta la richiesta ricorsuale del patrocinatore del ricorrente tendente all'accesso agli atti, ovvero alla trasmissione delle copie di tutti i documenti formanti l'incarto del ricorrente, nonché alla riserva circa il Pagina 3
D-926/2010 diritto di completare il ricorso inoltrato, così come alla concessione di un'ulteriore scambio di scritti (cfr. ricorso par. II pag. 2), che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di avere (...) anni, rispettivamente (...) anni e (...) mesi e di essere originario di B._______ (Nigeria), dove ha vissuto dalla nascita sino al (...) 2009, che, dapprima, nel (...) 2008, l'interessato si sarebbe rifugiato presso lo zio a B._______ e successivamente, nel (...) 2009, sarebbe fuggito a C._______ (Nigeria); che, dopo qualche mese, nel (…) 2009 egli sarebbe definitivamente espatriato dal suo Paese d'origine, per il timore di essere ucciso da suo padre, nonché dai membri della setta segreta "D._______", di cui suo padre faceva parte, secondo quanto l'interessato avrebbe scoperto; che, stando alle sue dichiarazioni, l'interessato sarebbe ricercato da suo padre e dai membri di tale setta a far tempo dal (...), dopo il periodo di Pasqua, poiché egli avrebbe scoperto il segreto di suo padre, rispettivamente, in quanto quest'ultimo, per crescere di ruolo all'interno della suddetta setta, avrebbe dovuto sacrificare in un rituale l'interessato primogenito; che, in due occasioni, suo padre avrebbe tentato di ucciderlo, così come avrebbero tentato di fare altre volte, tra cui nell'(...) 2008 in chiesa e per strada, i membri della setta; che l'interessato sarebbe allora fuggito a C._______ grazie all'aiuto di suo zio, mentre che al suo posto sarebbe stata sacrificata sua sorella; che, giunto a C._______, i membri della setta di suo padre avrebbero continuato a cercarlo; che, essendo quest'ultimi ovunque, l'interessato avrebbe deciso di espatriare definitivamente, temendo per la sua vita, che, da C._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo – munito di un passaporto, di cui non conosce le generalità, che gli sarebbe stato procurato dal suo passatore, il quale l'avrebbe tenuto durante tutto il viaggio – fino ad atterrare la mattina in Europa, in un luogo a lui sconosciuto; che, da tale luogo, avrebbe continuato il viaggio in treno per diverse ore, cambiando più volte il treno, fino a giungere il giorno seguente a E._______ (Svizzera), dove il suo passatore gli avrebbe ritirato il passaporto; che, in seguito, da E._______, egli avrebbe preso un altro treno, sul quale sarebbe stato controllato dalla Polizia, la quale, infine, gli avrebbe detto di proseguire fino a F._______ (Svizzera), Pagina 4
D-926/2010 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 28 gennaio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni lacunose sull'età dei membri della sua famiglia, nonché contraddittorie sul suo curriculum scolastico e sulla sua carta d'identità, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo ed apparire tale dalla sua foto e, infine, ritenute le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata presentazione di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede d'audizione, l'insorgente ribadisce la sua età così come la data di nascita dichiarata e contesta la decisione dell'UFM quanto alla mancata verosimiglianza della sua minor età ed all'assenza di un documento d'identità valido, sottolineando in via preliminare l'esistenza di un vizio circa la lingua delle audizioni, le quali sarebbero avvenute in lingua inglese e non in lingua nigeriana nel rispetto dell'art. 29 cpv. 1bis PA, malgrado l'inglese non sarebbe la lingua madre del ricorrente ed egli avrebbe grandi difficoltà ad esprimersi in tale lingua; che, di conseguenza, dovrebbe essere pronunciata la nullità dei verbali e l'accertamento inesatto/ incompleto dei fatti Pagina 5
D-926/2010 rilevanti su cui si basa la decisione impugnata; che, a prescindere da tali difficoltà linguistiche, il ricorrente sostiene principalmente che avrebbe risposto puntualmente alle domande postegli e che le dichiarazioni incongruenti e lacunose in merito all'età dei membri della sua famiglia non sarebbero il frutto del suo mentire, bensì dell'ignoranza e del bisogno di protezione di un minorenne non accompagnato; che egli sarebbe andato a scuola a quattro anni e non avrebbe mai posseduto una carta d'identità, né saprebbe quando avrebbe chiesto il rilascio di tale documento, ritenuto che non sarebbe di principio il minore a farlo e ritenuta la difficoltà dello stesso minorenne, lontano dal suo Paese, a collocare nel tempo tali fatti; che, in aggiunta, richiamata la decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) pubblicata in Giurisprudenza ed Informazioni della CRA (GICRA) 2000 n. 12, l'insorgente ritiene che le conclusioni tramite la perizia ossea non sono affidabili per determinare se egli ha raggiunto la maggior età, nonostante il suo aspetto adulto; che, pertanto, il ricorrente postula l'accertamento della nullità delle audizioni, tenute in assenza di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi; che, inoltre, il ricorrente fa valere che se, da un lato, è vero che non avrebbe fornito alle autorità alcun documento d'identità o di viaggio, dall'altro, richiamati i fatti esposti, le incongruenze, di minima entità, tra l'una e l'altra audizione sarebbero da ricondurre alle difficoltà nella comprensione delle domande postegli in lingua inglese; che, egli contesta di aver reso dichiarazioni lacunose e di non aver fatto seri tentativi per procurarsi dei documenti d'identità, rimproverando all'UFM che, se fosse stata nominata una persona di fiducia, sarebbe stato possibile dimostrare i suoi sforzi per procurarsi dei documenti; che, egli avrebbe chiamato più volte suo zio a tale scopo, avrebbe indicato i giorni i cui avrebbe tentato di contattarlo, nonché i motivi per cui non gli sarebbe stato possibile fornire i documenti d'identità richiesti, rispondendo precisamente ad una domanda che sarebbe stata formulata parzialmente dal collaboratore dell'UFM; che, quanto ai suoi motivi d'asilo, il ricorrente ribadisce che le contraddizioni rilevate dall'UFM circa il momento in cui avrebbe scoperto che il padre farebbe parte della setta segreta "D._______", ovvero nel 2008, sarebbero imputabili agli errori di traduzione e di comprensione tra lui e l'interprete; che, contrariamente a quanto argomentato dall'UFM, egli fa valere che sarebbe giustificato che egli abbia atteso (...) 2009 per espatriare, tenuto conto delle difficoltà formali e organizzative che si riscontrerebbero in un Paese come la Nigeria, dove le possibilità per un cittadino nigeriano non sarebbero Pagina 6
D-926/2010 paragonabili a quelle di un cittadino europeo; che il ricorrente, infine, rimprovera all'UFM di aver reso una decisione inadeguata per il fatto che detta autorità avrebbe potuto informarsi meglio sulla reale situazione in Nigeria per il tramite dell'Ambasciata svizzera, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via preliminare l'effetto sospensivo al ricorso e, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione, nonché la concessione dell'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato e, infine, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria, che, conformemente all'art. 42 LAsi, la persona che ha presentato domanda d'asilo in Svizzera è autorizzata a soggiornarvi fino a conclusione della procedura; che, inoltre, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA, il ricorso ha effetto sospensivo, fatte salve eventualità che non ricorrono nel caso di specie, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. GICRA 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, innanzitutto, non merita alcuna tutela il vizio preliminarmente invocato dal ricorrente circa la lingua, nella quale si sarebbero tenute le audizioni (cfr. ricorso par. IV n. 1 pag. 4); che, infatti, il ricorrente stesso ha affermato di aver capito bene l'interprete in lingua inglese, di aver letto e capito il promemoria consegnatogli in inglese nonché ha dimostrato di sapersi esprimere molto bene in inglese (cfr. verbale 1 pagg. 2-3 e 10, nonché verbale 2 D1 pag. 1 e D129 pag. 12), senza per di più accennare a qualsivoglia problema linguistico o di comprensione durante l'intero corso sia della prima che della seconda audizione (cfr. verbale 1 e 2); che, oltre a ciò, Pagina 7
D-926/2010 il ricorrente non è stato effettivamente in grado di indicare con sicurezza e precisione la data di nascita del padre e dello zio, come rettamente rilevato dall'UFM, nonché della madre, di sua sorella e dei suoi fratellastri (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose, risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, in merito al suo percorso scolastico, non soccorre l'insorgente la mera e non corrobarata allegazione secondo cui egli avrebbe iniziato le scuole a quattro anni e non a sei anni, come egli stesso ha dichiarato avvenire normalmente (cfr. ibidem pag. 3 e ricorso par. IV pag. 5); che, in aggiunta, non soccorrono nemmeno l'insorgente le giustificazioni secondo cui – in ragione della sua minor età – non sarebbe stato lui a richiedere il rilascio di un documento d'identità e, pertanto, avrebbe difficoltà a collocare nel tempo quando avrebbe richiesto la stessa (cfr. ricorso par. IV n. 1 pag. 5); che, infatti, tali affermazioni sono in contrapposizione con quanto dichiarato dal ricorrente medesimo, il quale ha affermato di aver ottenuto personalmente il suo passaporto e di aver lui stesso fatto richiesta della sua carta d'identità (cfr. verbale 1 pag. 5); che, inoltre, indipendentemente a sapere la data precisa in cui avrebbe richiesto la sua carta d'identità, egli si è dimostrato titubante e non ha saputo indicare con sicurezza e precisione la sua età in relazione all'anno indicato (2005 o 2006) per tale fatto (cfr. ibidem pagg. 5-6 e ricorso par. IV pag. 5); che, già alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate, non corroborate da alcun indizio circa la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità, come pure ad allegazioni incredibili circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio; che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 3-6), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, Pagina 8
D-926/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa il passaporto del ricorrente, il TAF constata che quest'ultimo si è limitato in sede di ricorso a confermare la sua prima versione, secondo cui egli si sarebbe provvisto di un passaporto (cfr. verbale 1 pag. 5), che deteneva il suo accompagnatore e che costui gli avrebbe ritirato all'arrivo in Svizzera (cfr. ricorso par. IV n. 2 pagg. 6-7); che, anche in questo caso, per i motivi già analizzati poc'anzi nella presente sentenza, la giustificazione secondo cui le incongruenze rese (cfr. verbale 1 pagg. 5 e 9, nonché verbale 2 D22- 29 pagg. 3-4) sono imputabili ad un vizio della lingua in cui si sono tenute le audizioni (cfr. ricorso par. IV n. 2 pag. 7) non merita alcuna considerazione; che, orbene, non v'è alcun motivo di credere che il suo passaporto gli fosse stato ritirato dal suo accompagnatore, laddove tale documento l'avesse personalmente ottenuto e, quindi, si presume fosse autentico, Pagina 9
D-926/2010 che l'interessato ha dichiarato di aver viaggiato in aereo – munito del suo passaporto che deteneva il suo accompagnatore – da C._______ fino in Europa, senza tuttavia essere in grado di indicare con quale compagnia avrebbe viaggiato e la località o l'aeroporto dove l'aereo sarebbe atterrato; che egli non avrebbe nemmeno saputo dire quante ore sarebbe durato il volo (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D16-29 pagg. 3-4), che, inoltre, non può corrispondere alla realtà dei fatti che, da un lato, il ricorrente non sia stato sottoposto ai severi controlli aeroportuali al momento della partenza da C._______ e che, dall'altro, per contro abbia potuto affrontare il controllo all'aeroporto d'arrivo, senza tenere in mano il suo passaporto che invece avrebbe avuto il suo accompagnatore (cfr. ibidem), allorquando tali controlli sono eseguiti singolarmente per ogni persona sul relativo documento d'identità, contrariamente a quanto asserito dal medesimo (cfr. verbale 2 D27 pag. 4), che, alla luce di tali considerazioni – senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inverosimiglianza del viaggio d'espatrio del ricorrente – v'è ragione di ritenere che egli non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità, in particolare del suo passaporto di cui ha dichiarato essersi provvisto, che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata consegna di documenti d'identità sino ad oggi, come rettamente rilevato dall'UFM, in sede di ricorso il ricorrente ha semplicemente ribadito di aver cercato di contattare suo zio, senza successo, per procurarseli, in maniera stereotipata e senza fornire alcun mezzo di prova o indizio a comprova di quanto asserito (cfr. ricorso par. IV n. 2 pag. 7), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, Pagina 10
D-926/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere rapito e ucciso da suo padre e dai membri della setta segreta detta "D._______", dopo che avrebbe scoperto che suo padre ne faceva parte e quest'ultimo avrebbe dovuto sacrificare la vita dell'insorgente in un rituale, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, il ricorrente si è ancora una volta limitato ad evocare l'asserito vizio circa la lingua delle audizioni a giustificazione delle incongruenze rilevate dall'UFM, in particolare riguardo al periodo in cui avrebbe scoperto che il padre era membro della setta "D._______" (cfr. ricorso par. IV n. 3 pagg. 7-8); che, come detto in precedenza, tale censura ricorsuale non può essere in alcun modo condivisa e ritenuta Pagina 11
D-926/2010 nella fattispecie; che, per il resto, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti a tutte quelle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM; che, per di più, quest'ultime portano sui punti essenziali del racconto del ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i quali ad esempio il momento in cui avrebbe saputo che suo padre faceva parte della suddetta setta (cfr. verbale 1 pag. 7 a confronto con verbale 2 D34-37 pagg. 4-5), il motivo per cui suo padre l'avrebbe voluto uccidere (cfr. verbale 1 a confronto con verbale 2 D32 e D53 pagg. 4 e 6), il momento a partire dal quale sarebbe stato perseguitato da suo padre e dai membri della sua setta (cfr. verbale 1 pag. 7 a confronto con verbale 2 D43 pag. 5), nonché il momento in cui suo padre avrebbe tentato di ucciderlo la seconda volta mentre dormiva (cfr. verbale 2 D66-67 e D110-112); che, a tal proposito, il ricorrente si è limitato ad affermare che avrebbe saputo dell'appartenenza di suo padre alla suddetta setta nel 2008, confermando senza alcuna spiegazione di sorta la versione secondo cui suo padre avrebbe voluto ucciderlo perché non desiderava che tale fatto venisse alla luce (cfr. ricorso par. IV n. 3 pagg. 7-8); che egli non ha, altresì, saputo dare indicazioni o fornire indizi precisi sulla setta in questione (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D41-42 pag. 5), nonché sui membri della setta che lo perseguiterebbero, affermando in maniera del tutto vaga e illogica che li avrebbe incontrati in diversi posti (cfr. verbale 1 pag. 8) e li avrebbe riconosciuti dal modo in cui lo inseguivano e andavano verso di lui (cfr. verbale 2 D44-49 pagg. 5-6), che, di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano proprio i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del medesimo, che, peraltro, vista l'inverosimiglianza dell'intera vicenda resa dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non può in alcun modo essere ritenuta plausibile, l'asserzione avanzata in sede di ricorso secondo cui sarebbe giustificato che egli sarebbe espatriato solo nel (...) 2009, a causa di difficoltà organizzative (cfr. ricorso par. IV n. 3 pag. 8) che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro Pagina 12
D-926/2010 agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 2 D114 pagg. 11), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 13
D-926/2010 che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e vanta una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola primaria e secondaria (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone in patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco lo zio materno, la sorella, i fratellastri e due zie paterne (cfr. ibidem pag. 4), oltre ad altre persone di cui si presuppone l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, Pagina 14
D-926/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 15
D-926/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - G._______ Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 16