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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 D-8863/2010

6. Januar 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,861 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-8863/2010

Sentenza d e l 6 gennaio 2 0 11 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Lydia Lazar Köhli.

Parti

A._______, dichiaratosi nato (…), Senegal, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione del'UFM del 21 dicembre 2010 / N (…).

D-8863/2010 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che l’interessato ha presentato il (…), l’esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (…) ed il relativo rapporto (cfr. act. A6), i verbali di audizione del 26 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e 7 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell’UFM del 21 dicembre 2010, notificata all’interessato il 24 dicembre 2010 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall’interessato), il ricorso inoltrato dall’insorgente il 29 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell’UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 30 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

D-8863/2010 Pagina 3 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l’interessato ha dichiarato di avere poco più di (…) anni e di essere cittadino senegalese di etnia (…) nato a B._______, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese nell’(…) 2010 per il timore di essere ucciso in ragione della conversione del padre al cristianesimo, rispettivamente perché non avrebbe rivisto quest'ultimo da molti anni, che l’interessato ha allegato di essersi imbarcato da una città a lui sconosciuta del Senegal ed essere arrivato in un luogo di cui ignorerebbe il nome, dalla quale avrebbe preso un treno, arrivando in Svizzera dopo un giorno di viaggio, che, nella decisione del 21 dicembre 2010, l’UFM ha in primis considerato che, in forza dell’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti sancito dall’art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a rendere verosimile la sua allegata minore età; che, in tale contesto, l'autorità di prime cure ha ritenuto il mancato inoltro di prove o documenti d'identità a sostegno della stessa, la vaghezza ed illogicità delle sue dichiarazioni circa il suo vissuto, l'asserito analfabetismo e le sue relazioni famigliari, l'assenza di un motivo giustificante la mancata presentazione di documenti, nonché le risultanze dell'esame osseo esperito; che, di conseguenza, detta autorità ha considerato maggiorenne l'interessato ed ha esperito l’audizione sui fatti senza una persona di fiducia; che, inoltre, l’autorità inferiore ha definito le allegazioni in materia di asilo presentate dall’interessato quali contraddittorie, vaghe ed illogiche, e, pertanto, l'assenza di indizi d’esposizione dell’interessato a persecuzioni in caso di rientro nel suo Paese, che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi; che detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente ha contestato che dagli atti non emergerebbero indizi di persecuzione per l’entrata nel merito della sua domanda; che, in particolare, egli ha sottolineato che il suo racconto non sarebbe vago ed illogico e le contraddizioni sollevate dall'UFM,

D-8863/2010 Pagina 4 rappresenterebbero delle mere incomprensioni; che, infine, il ricorrente ha invocato l’inammissibilità e l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, ritenuto che egli, in caso di rientro in Senegal, sarebbe esposto a trattamenti vietati dall’art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato è nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l’asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell’allegata minore età (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell’ambito dell’accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all’ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l’insorgente non ha inoltrato alcun mezzo di prova a sostegno dell'allegata minore età e non ha fornito motivazioni giustificanti la mancata presentazione di documenti di identità, limitandosi a dichiarare in maniera stereotipata di non averne mai posseduti e di non sapere cosa siano un passaporto ed una carta d'identità (cfr. verbale 1 pagg. 5-6); che non ha, altresì, rilasciato dichiarazioni suscettibili di rendere verosimile la dichiarata minore età; che, difatti, per quanto attiene alle sue relazioni famigliari, ha allegato di ignorare il nome della madre (cfr. ibidem pag. 2), il luogo in cui la stessa sarebbe sepolta, quando è stata l'ultima volta in cui avrebbe visto suo padre e quanti, rispettivamente quali parenti vivrebbero in Senegal (cfr. ibidem pag. 5); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose, risulta impossibile credere che l'unico aspetto del suo vissuto, che conosce in dettaglio, è proprio quella della sua nascita e che, pertanto, la stessa sia verosimile; che, d'altronde, in merito al suo vissuto, è del tutto inverosimile che abbia trascorso (…) anni

D-8863/2010 Pagina 5 rinchiuso in casa, facendo le pulizie ed apprendendo l'inglese, e che ignori le dimensioni di B._______ e le località situate nei suoi dintorni (cfr. ibidem pagg. 2-3 e verbale 2 pagg. 3-4/D15-17 e 19-20); che, inoltre, la sua dichiarazione secondo cui sarebbe analfabeta (cfr. verbale 1 pag. 3) non convince alla luce delle sue conoscenze di inglese e francese, dell'allegazione secondo la quale le sue nozioni orali di francese sarebbero da riportare agli scritti in codesta lingua appesi alle pareti della sua casa (cfr. ibidem pag. 3) e, non di meno, del fatto che ha sottoscritto, tra l'altro, i protocolli dei verbali di audizione e l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della decisione impugnata; che, in siffatte condizioni, l’esame osseo, a cui è stato sottoposto l’insorgente, e le risultanze dello stesso sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minore età, che, pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie, nonché della mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non vi è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare detta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall’altro lato, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all’agire umano (cfr. GICRA 2003 n. 18), che per ammettere l’esistenza di indizi di persecuzione che implicano l’entrata nel merito di una domanda d’asilo vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 1996 n. 16 consid. 4, confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3),

D-8863/2010 Pagina 6 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente, in data 6 ottobre 1993, inserito il Senegal nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d’assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento consistente, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato, che, a guisa d’esempio, l’insorgente non è stato in grado di circostanziare il suo timore di essere ucciso in Patria, indicando in maniera generica di essere ricercato da persone musulmane di B._______, a causa della conversione del padre alla religione cristiana (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, d'altronde, egli non si sarebbe mai preoccupato di verificare di persona quanto riferitogli da W. in merito all'allegato pericolo che avrebbe corso rimanendo in Senegal, rispettivamente di denunciare i sospetti nutriti alle forze dell'ordine, tanto più che, stando alle sue stesse dichiarazioni, non avrebbe mai avuto problemi di sorta né con le autorità senegalesi, né con terzi (cfr. ibidem pag. 6); che, peraltro, benché abbia segnalato che la persona con cui avrebbe vissuto per (…), oppure, secondo un'altra versione, per (…) anni, l'avrebbe cresciuto da cristiano e che in casa sarebbe stato d'uso pregare, egli non ha saputo indicare né i nomi delle preghiere recitate, né le principali feste cristiane (cfr. verbale 2 pagg. 4-6/D26-32 e 51-52); che egli si sarebbe più volte contraddetto circa gli anni vissuti presso W., indicando dapprima di essere stato affidato a quest'ultimo dal padre alla nascita (cfr. verbale 1 pag. 2), rispettivamente all'età di (…) anni (cfr. ibidem pag. 2 e verbale 2 pag. 4/D23); che, infine, è del tutto illogico che, spinto dalla volontà di rivedere il padre, si sia imbarcato su di una nave, senza conoscere la destinazione del viaggio ed ignorando dove lo stesso si trovasse a tale momento (cfr. ibidem pagg. 5-6/D47-50); che, in considerazione di quanto esposto, v’è ragione di ritenere che il racconto reso dall’autore del gravame a sostegno della sua domanda di asilo è manifestamente inverosimile, che, alla luce dell’inverosimiglianza della sua vicenda, non vi è altresì motivo di ritenere che egli non possa beneficiare dalle autorità

D-8863/2010 Pagina 7 senegalesi, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, oltremodo, l’ulteriore motivo evocato dall’autore del gravame nell’ambito della procedura in esame, ovvero il desiderio di rivedere il padre dopo molti anni, è palesemente irrilevante, in quanto non costituisce di per sé un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Senegal possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che in sede di ricorso l’insorgente si è limitato, con una semplice e generica affermazione di parte, a far valere l’esposizione a rischi in caso di rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all’esecuzione del’allontanamento riconducibili agli artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr, in Senegal attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l’UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l’art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),

D-8863/2010 Pagina 8 che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento quanto alla situazione personale dell’insorgente; che egli è giovane e dispone di conoscenze dell'inglese e del francese; che, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, non vi è ragione di credere che non disponga di una rete social-familiare in Patria; che non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l’autorità di prime cure ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d’esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

D-8863/2010 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli

Data di spedizione:

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