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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2011 D-8799/2010

7. Januar 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,017 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8799/2010 Sentenza del 7 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 / N [….]

D-8799/2010 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha inoltrato il (…), il verbale di audizione dell'8 aprile 2010 (di seguito: verbale 1), la decisione dell'UFM del 15 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata al richiedente il 26 luglio 2010 con allegato, tra l'altro, il verbale dell'audizione sommaria dell'8 aprile 2010, e cresciuta in giudicato il 3 agosto 2010, la seconda domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data (…), il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente in data 6 dicembre 2010 e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, detto Ufficio non sarebbe entrato nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 6 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2) e 20 dicembre 2010 (di seguito: verbale 3), il verbale della decisione dell’UFM del 20 dicembre 2010, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. B12), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell’UFM, l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

D-8799/2010 Pagina 3 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell’asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nell’ambito delle audizioni sui fatti, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato ad B._______; che egli ha allegato di avere vissuto ad C._______ dall’età di 14 anni fino al (…), anno in cui si sarebbe trasferito in Francia, dove avrebbe vissuto (…) anni, prima di entrare in Svizzera, che egli ha asserito di essere espatriato a causa dei problemi avuti con la sua matrigna, rispettivamente per cercare fortuna, che l’interessato ha affermato di essersi clandestinamente imbarcato su una nave agli inizi del (…), la quale lo avrebbe portato da C._______ a D.________; che in detta città avrebbe vissuto illegalmente per circa (…) anni facendo il venditore ambulante, prima di arrivare in treno in Svizzera nel (…); che, nel (…), non trovando impiego a E._______, si sarebbe spostato a F._______, al fine di chiedere asilo; che, ad inizio (…), dopo una detenzione durata due giorni, egli non avrebbe lasciato la Svizzera, come ordinatogli dalle autorità G._______, bensì si sarebbe nuovamente recato a E._______ per poi fare ritorno a F._______ a fine (…) e depositare una seconda domanda di asilo, oggetto della presente procedura, che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti di identità e di non essere mai stato controllato durante il suo viaggio, rispettivamente all’entrata in Francia; che le autorità francesi lo

D-8799/2010 Pagina 4 avrebbero controllato due volte mentre stava lavorando, di cui l’ultima nel (…), quando l'avrebbero tratto in fermo, intimandogli di lasciare la Francia entro 48 ore, che, nella decisione del 20 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l’insorgente allega di non avere potuto consegnare alcun documento d’identità per ragioni di oggettiva impossibilità, ritenuto che non avrebbe mai posseduto un passaporto e che avrebbe gettato la carta d’identità, spinto dallo stress provocatogli dai problemi famigliari; che, pertanto, ritenuta anche la brevità del termine impartitogli di 48 ore, egli contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice il punto di vista dell'UFM, secondo cui nella fattispecie non ricorrerebbero i presupposti dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento, definendo la decisione dell’autorità di prime cure come infondata ed inopportuna; che, difatti, egli si troverebbe in una situazione di estrema disperazione personale, familiare e sociale, non avendo né una casa, né qualcuno che lo possa aiutare, ed un suo ritorno in Algeria metterebbe a repentaglio la sua vita; che, infine, egli auspica che sia esaminata l’inesigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento alla luce della sua situazione in detto Paese, che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun

D-8799/2010 Pagina 5 documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un’impresa pressoché impossibile, ritenuto altresì che egli ha affermato di essere sbarcato dalla nave in maniera normale, ossia avanzando a piedi fino a raggiungere la rete metallica di cinta del porto (cfr. verbale 2 pag. 7); che, oltremodo, il racconto circa il suo viaggio in nave dall'Algeria non è credibile; che, difatti, ha reso versioni discordanti circa la data del suo espatrio (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 6), la durata del viaggio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7), il nome della nave (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7) e la bandiera della stessa (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 7), che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non avrebbe mai posseduto un passaporto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,

D-8799/2010 Pagina 6 che, peraltro, il ricorrente fino ad oggi, vale a dire a distanza di poco più di un mese dall'inoltro della seconda domanda di asilo e di otto mesi dall'inoltro della prima domanda di asilo, non ha presentato alcun documento suscettibile di identificarlo, benché sia stato più volte sollecitato a farlo; che, del resto, i suoi tentativi di procurarsi un documento si sono, in tale lasso di tempo, limitati ad una telefonata al fratello nell'(…) a seguito del deposito della prima domanda di asilo (cfr. verbale 3 pag. 2/D5-10); che, peraltro, l'allegazione secondo la quale avrebbe chiesto al fratello di inviargli la carta d'identità, pensando che quest'ultimo l'avrebbe cercata presso il suo domicilio (cfr. ibidem pag. 3/D12-13) non è credibile alla luce della dichiarazione resa in sede di audizione sui fatti, secondo cui, prima di partire dall'Algeria nel (…), egli avrebbe gettato la sua carta d'identità (cfr. verbale 2 pag. 4-5), rispettivamente l'avrebbe persa (cfr. verbale 1 pag. 4), che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di

D-8799/2010 Pagina 7 un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5), che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, che, a guisa d’esempio, egli ha reso versioni discordanti circa il periodo che avrebbe trascorso con il padre e la sua seconda moglie, indicando dapprima di aver vissuto tre-quattro anni con loro (cfr. verbale 2 pag. 6), rispettivamente neanche un anno (cfr. verbale 3 pag. 4/D22); che, inoltre, egli ha descritto in maniera vaga e confusa i motivi per i quali la matrigna si sarebbe accanita nei suoi confronti e la maniera con la quale il padre l’avrebbe percosso (cfr. ibidem pag. 4/D24-28); che, quindi, i problemi in famiglia di cui parola non risultano essere verosimili; che, del resto, detti problemi, oltre che a risalire a diversi anni or sono e a non presentare alcun nesso con la partenza dell’insorgente da C._______ nel (…), città in cui avrebbe vissuto senza problemi di sorta per cinque anni, sono irrilevanti in materia d'asilo, in quanto non inerenti ai motivi di persecuzione determinanti per la concessione della qualità di rifugiato (cfr. art. 3 cpv. 1 LAsi), che, inoltre, la povertà e la difficoltà a trovare un impiego, come pure una mutata mentalità e diverse esigenze di vita non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, in tale contesto, l’autore del gravame stesso ha esplicitamente dichiarato che ad C._______ non avrebbe avuto alcun problema, né con terzi, né con le autorità, e che sarebbe espatriato unicamente per trovare un impiego e percepire un salario più alto (cfr. verbale 2 pag. 6 e verbale 3 pag. 5/D40); che, pertanto, anche la dichiarazione secondo cui la sua mentalità e le sue esigenze di vita sarebbero fortemente mutate rispetto a quando viveva ancora in Algeria (cfr. verbale 3 pag. 5/D41) è palesemente irrilevante in materia d'asilo, che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come inverosimili, rispettivamente irrilevanti, con riferimento all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente,

D-8799/2010 Pagina 8 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che, giusta detta noma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale,

D-8799/2010 Pagina 9 che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è giovane, ha frequentato due anni di scuola ed ha lavorato quale (…) dall’età di 15 anni (cfr. verbale 2 pag. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, ritenuto che a H._______ vive suo padre e ad C._______ vivono tre sue sorelle e due suoi fratelli (cfr. ibidem pag. 4); che l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8799/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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