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Bundesverwaltungsgericht 05.01.2011 D-8746/2010

5. Januar 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,042 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8746/2010 Sentenza del 5 gennaio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 dicembre 2010 / N[…].

D-8746/2010 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d’asilo; i verbali di audizione del 14 e del 20 dicembre 2010; il verbale di decisione dell’UFM del 20 dicembre 2010, notificata all’interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dall’interessato il 22 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d’entrata 23 dicembre 2010); gli atti dell’UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 23 dicembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF; che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

D-8746/2010 Pagina 3 che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla midificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda d’asilo, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino russo, nato da padre ceceno mussulmano e madre russa cristiana ortodossa a C._______, D._______, luogo dove avrebbe pure vissuto sino al momento del suo espatrio (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pagg. 1 e 2); che egli avrebbe lasciato la Russia il (…), dopo due mesi trascorsi presso un conoscente, per il timore delle conseguenze dovute al rifiuto espresso al padre di trasferirsi in Cecenia e convertirsi alla fede musulmana, come pure a causa delle angherie e violenze subite in patria da individui di etnia cosacca (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pagg. 1, 4 e seg.); che, nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d’asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l’autorità inferiore non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera verso la Russia e

D-8746/2010 Pagina 4 l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l’insorgente ritiene di non essersi contraddetto circa le ragioni della mancata presentazione del suo passaporto e che vi sarebbero stati eventualmente delle confusioni di traduzione e/o trascrizione; che egli considera di aver fornito ragioni scusabili che spiegano la mancata consegna di un documento d’identità e asserisce che tra un paio di settimane al massimo potrà produrre il suo libretto militare e quello di lavoro, unici documenti ormai a lui rimasti; che, in conclusione, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, qualora non gli fosse accordato l’asilo, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento del pagamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del richiedente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5 e 6);

D-8746/2010 Pagina 5 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della domanda d’asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è limitato a dichiarare che avrebbe posseduto un passaporto, ma che l’avrebbe gettato mentre si trovava ancora in Russia e su consiglio del passatore che l’avrebbe aiutato ad espatriare (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3); che successivamente egli avrebbe dichiarato che l’avrebbe consegnato ai passatori, poiché questi gli avrebbero detto che qui non gli sarebbe servito (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 2); che, confrontato a questa antinomia, egli ha semplicemente risposto che i passatori gli avrebbero consigliato di non avere nessun documento e che quindi i suoi documenti sarebbero stati buttati (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 4); che, inoltre, egli ha dichiarato di non aver intrapreso nulla per presentare un documento dopo essere venuto a conoscenza dell’incombenza di presentare un documento di viaggio o d’identità dopo le 48 ore dall’inoltro della domanda d’asilo, poiché non avrebbe documenti (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 4) e che, comunque, non potrebbe chiedere un duplicato alle autorità perché, pur asserendo che non avrebbe mai avuto problemi diretti con le autorità, avrebbe timore delle persone che l’avevano in passato malmenato, essendo le stesse legate alle autorità e che, per di più, se si rivolgesse ad una delle ambasciate il padre se ne accorgerebbe (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 2 segg.); che, in aggiunta, alla domanda se avesse provato a contattare la madre egli ha risposto che sua madre potrebbe in effetti trovarsi ancora a casa loro, ma che non avrebbero il telefono a casa (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 5); che, invece, in occasione della prima audizione, egli ha dichiarato che lui e la madre avevano venduto l’appartamento per avere i soldi che gli permettessero di espatriare (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5); che il ricorrente non è riuscito a fornire una spiegazione plausibile a detta contraddizione (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 8); che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali di audizione del 14, rispettivamente del 20 dicembre 2010, le motivazioni postulate dal ricorrente per quanto concerne la mancata presentazione di un documento d’identità sono prive di qualsiasi fondamento;

D-8746/2010 Pagina 6 che, al riguardo, non soccorrono neppure l’insorgente le censure ricorsuali secondo le quali vi sarebbero stati degli errori nella traduzione e trasposizione dei suoi pensieri, allorché gli sono sempre stati riletti e tradotti i verbali alla fine di ogni audizione prima che venissero sottoscritti dal ricorrente medesimo; che aggiungasi a ciò che il ricorrente, interrogato sul proprio viaggio d’espatrio, ha semplicemente raccontato di essere partito da E._______ a bordo di un TIR arrivando in un luogo a lui ignoto, da dove sarebbe ripartito a bordo di un altro TIR che l’avrebbe portato direttamente in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 6); che, sebbene abbia dichiarato di aver viaggiato per 6 o 7 giorni, egli non ha saputo fornire qualsivoglia dettaglio in merito ai paesi attraversati e/o ai camion sui quali avrebbe viaggiato, contraddicendosi peraltro nel menzionare ad una ripresa che “la macchina si è fermata”, giustificando tale assenza di particolari con il fatto che sarebbe sempre stato chiuso e nascosto in uno spazio di una doppia parete del container del camion (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pagg. 2 e 3); che, considerato quanto esposto, questo Tribunale ha ragione di ritenere che l’insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte e che, vista l’inconsistenza e l’inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d’identità, il Tribunale ha ragione di concludere che egli dissimuli i propri documenti d’identità per i bisogni di causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d’identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’interessato non è applicabile; che, in assenza di documenti d’identità, occorre pure esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi e all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto, con l’art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell’ambito della quale è statuito sull’adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5);

D-8746/2010 Pagina 7 che non si entra nel merito di una domanda d’asilo quando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l’asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità di pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l’insorgente ha dichiarato in sostanza di essere espatriato dalla Russia per il timore delle persone che l’avrebbero aggredito e del padre che vorrebbe che si convertisse alla fede musulmana raggiungendolo in Cecenia; che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d’asilo giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare ed a titolo d’esempio, l’insorgente ha reso dichiarazioni alquanto scarse ed illogiche circa il fatto che sarebbe fuggito per il timore del padre; che, infatti, appare piuttosto inconsueto che il padre abbia fatto pressione al figlio affinché si rendesse in Cecenia e si convertisse alla fede musulmana soltanto nel (…), allorché si trovava a F._______ già dal (…) o (…) (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 4 seg. e del 20 dicembre 2010, pag. 5 segg.); che, peraltro, il ricorrente medesimo ha raccontato che non sarebbe più successo nulla con il padre dal (…) e che semplicemente egli non vorrebbe vivere in Cecenia (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pag. 7); che pure circa alle angherie subite da individui di etnia cosacca, il racconto appare assai privo di dettagli (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 5 e del 20 dicembre 2010, pagg. 8 e seg.); che, nondimeno, egli non li avrebbe mai denunciati e ha infine comunque dichiarato che non avrebbe tanto paura dei cosacchi, ma di suo padre (cfr. verbale di audizione del 20 dicembre 2010, pagg. 4 e 8); che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall’autorità inferiore, ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un’intensità tale da essere considerate decisive in materia d’asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa

D-8746/2010 Pagina 8 un’appropriata protezione contro le persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 18); che, visto quanto sopra, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento dell’esecuzione dell’allontanamento dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o possa esporre l’insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, discende che rettamente l’UFM non è entrato nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, pertanto, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311); che l’esecuzione dell’allontanamento è regolata all’art. 83 LStr giusto il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv.

D-8746/2010 Pagina 9 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, come già illustrato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Russia non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, codesto Tribunale ricorda che egli è ancora piuttosto giovane, ha una solida e variata esperienza professionale come, a titolo d’esempio, meccanico o commerciante in proprio (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 2 e del 20 dicembre 2010, pag. 4 ); che, inoltre e stando a quanto riferito, sua madre vivrebbe ancora in patria, come pure diversi suoi amici (cfr. verbali di audizione del 14 dicembre 2010, pag. 3 e del 20 dicembre 2010, pag. 5); che, comunque, avendo egli vissuto a C._______ sin dalla nascita, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale in loco; che l’insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che, da un esame d’ufficio degli atti, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’autore del gravame nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che, pertanto, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che alla luce di quanto precede, anche in materia d’allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed

D-8746/2010 Pagina 10 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, di fr. 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-8746/2010 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

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