Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8654/2010 Sentenza del 22 dicembre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010 / N (…).
D-8654/2010 Pagina 2 Visto che la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 1° dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 16 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 9/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 dicembre 2010, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data 20 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
D-8654/2010 Pagina 3 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di religione cristiana-anglicana, originario di B._______ (Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (…) 2008 in Libia, che, nel (…) 2008, durante gli scontri scoppiati a B._______ tra cristiani e haussa musulmani, mentre si trovava nel suo chiosco, l'interessato sarebbe stato colpito varie volte con un machete e il suo chiosco sarebbe stato distrutto dai musulmani che volevano ucciderlo; che l'interessato sarebbe stato soccorso da suoi conoscenti cristiani, i quali l'avrebbero portato al pronto soccorso; che, una volta l'interessato rientrato a casa, la sua famiglia avrebbe deciso di trasferirsi nel villaggio di C._______ (Nigeria), a causa di quello che sarebbe occorso, mentre che l'interessato sarebbe rimasto a B._______, dove avrebbe svolto dei lavori grazie a dei contatti con dei musulmani; che, in tali circostanze, egli sarebbe stato accusato di essere una spia dei musulmani da parte dei cristiani, i quali avrebbero manifestato la loro perplessità circa le amicizie dell'interessato e gli avrebbero detto di non aver più fiducia nel medesimo; che, temendo sia i musulmani che i cristiani, dopo due mesi circa, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine nel (...) 2008, che da B._______ avrebbe raggiunto in auto il Niger, attraversando il confine Nigeria-Niger senza documenti; che, giunto a D._______ (Niger), avrebbe proseguito il viaggio con un camion fino ad E._______ e, in seguito, con un fuoristrada fino a F._______, attraversando il confine Niger-Libia; che, da G._______ (Libia), il (...), l'interessato – a bordo di un peschereccio libico – avrebbe raggiunto la H._______; che dal luogo di sbarco, grazie ad un amico del ragazzo (...) che avrebbe viaggiato con lui, l'interessato avrebbe preso un treno fino a I._______ (Italia), da dove – dopo pochi giorni – sarebbe partito in treno alla volta della Svizzera, arrivando a J._______ senza documenti e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
D-8654/2010 Pagina 4 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, di conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare all'autorità tali documenti; che, inoltre, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe esposto in modo dettagliato coerente e sostanziato, egli sarebbe stato costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, a causa delle violenze interreligiose nelle quali sarebbe stato coinvolto a B._______; che, infatti, da un lato, essendo di religione cristiana, egli sarebbe stato aggredito da alcuni musulmani fanatici, mentre che, dall'altro lato, avendo lavorato con dei musulmani, i cristiani lo riterrebbero un traditore; che, infine, egli sostiene di non aver avuto altro modo per salvare la sua vita, se non fuggire dalla Nigeria, dove regnerebbe una situazione di violenza generalizzata, sempre peggiore; che, di conseguenza, l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
D-8654/2010 Pagina 5 ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono quest'ultimo le vaghe e stereotipate allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. verbale 1 pagg. 3-4; ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, inoltre, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti dalla Nigeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D5-6), tanto più che, contrariamente a quanto pretende, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ai suoi genitori e sua sorella si trovano ancora in loco (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e verbale 2 D6), che, peraltro, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contrarie alla realtà; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen e attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e l'Italia senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, in tale contesto, non soccorre nemmeno il medesimo l'allegazione secondo cui avrebbe superato il controllo tra Nigeria e Niger, raccontando che
D-8654/2010 Pagina 6 sarebbe andato solo a lavorare a D._______ e che sarebbe ritornato in Nigeria (cfr. ibidem pag. 6); che, d'altronde, il ricorrente si è contraddetto circa il periodo in cui avrebbe vissuto in Libia (cfr. ibidem pagg. 6-7); che egli non è stato in grado di indicare con precisione dove sarebbe sbarcato in H._______ e da dove avrebbe preso il treno per I._______ (cfr. ibidem pag. 7); che, infine, l'insorgente non ha saputo fornire l'identità completa del ragazzo che lo avrebbe ospitato a I._______ e non avrebbe nemmeno saputo indicare dove costui abitava (cfr. ibidem pag. 7), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
D-8654/2010 Pagina 7 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, d'altronde, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che, in siffatte circostanze, basti sottolineare che il ricorrente non è stato in grado né di collocare nel tempo in maniera precisa i fatti addotti, per esempio riguardo l'aggressione subita durante il novembre 2008 o il tempo trascorso tra la stessa e il suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D11-12 e D38/42), né ha saputo abbozzare l'identità dei suoi aggressori (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D18), né tantomeno descrivere nei dettagli cosa sia successo esattamente durante l'aggressione subita (cfr. verbale 2 D21-26); che l'assenza di dettagli precisi del racconto dell'insorgente – unitamente agli innumerevoli elementi illogici rilevati dall'UFM – evidenziano che, malgrado la notorietà degli scontri del novembre 2008, egli non è riuscito a rendere verosimile l'esistenza di eventuali persecuzioni nei confronti della sua persona, in ragione del suo credo cristiano; che, peraltro, i suoi genitori e sua sorella non hanno ritenuto necessario espatriare come invece ha fatto il ricorrente, bensì sono semplicemente ritornati al villaggio di C._______; che, in aggiunta, il ricorrente non ha denunciato l'aggressione subita alle autorità nigeriane (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D45-47) ed ha espressamente dichiarato di aver preferito espatriare piuttosto che chiedere protezione o aiuto in Nigeria (cfr. verbale 2 D63); che secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, alla luce segnatamente dell'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, in particolare da parte dei musulmani;
D-8654/2010 Pagina 8 che, infine, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile l'esistenza di persecuzioni da parte di cristiani (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D8), allorquando egli ha affermato di non avere avuto dei veri problemi con loro, bensì di essere stato infastidito dalla loro indifferenza che è durata più o meno una settimana (cfr. verbale 2 D49-54); che, visto tutto quanto sopra, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza e irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso già evidenziati dall'UFM, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili e irrilevanti dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
D-8654/2010 Pagina 9 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base ed ha alle spalle un'esperienza professionale di un decennio nell'attività di (...) che svolgeva nel chiosco di sua proprietà (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un'importante rete sociale su cui contare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori e sua sorella, nonché uno zio paterno e una zia materna (cfr. ibidem pag. 3); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
D-8654/2010 Pagina 10 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D-8654/2010 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
D-8654/2010 Pagina 12 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) – UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno, in copia; allegato: copia del ricorso del 17 dicembre 2010) – K._______ (in copia)