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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2012 D-838/2011

21. November 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·8,301 Wörter·~42 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 dicembre 2010 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-838/2011

Sentenza d e l 2 1 novembre 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Robert Galliker, cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (...), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal MLaw Roman Schuler, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 dicembre 2010 / N [...].

D-838/2011 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo di religione ortodossa Tewahdo e di etnia tigrina, sarebbe nato a C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto i primi due anni di vita per poi trasferirsi a D._______ nel governatorato di Tigrè (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al 3 marzo 2010. In tale data, intenzionato a lasciare l'Etiopia, si sarebbe recato a E._______ (Etiopia) per il mezzo dell'automobile e dopo qualche giorno avrebbe preso l'aereo con un passaporto fornitogli da un passatore e sarebbe atterrato in un Paese a lui sconosciuto. Dopodiché per il mezzo del treno sarebbe giunto a F._______ (Svizzera) dove la Polizia lo avrebbe fermato e condotto a G._______, dove ha depositato la domanda d'asilo il 23 marzo 2010 (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe stato ingiustamente accusato di aver appoggiato la controparte politica in occasione delle elezioni del febbraio 2010. Il capo della Polizia gli avrebbe ingiunto di lasciare la città di D._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale d'audizione del 28 aprile 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 5). Nell'ulteriore audizione federale ha poi aggiunto d'essere membro e di aver sostenuto finanziariamente l'Eritrean National Salvation Front (ENSF) (cfr. verbale d'audizione del 17 dicembre 2010 [di seguito: verbale 3], pagg. 4 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti: – una fotocopia della carta d'identità eritrea della madre con la relativa busta d'invio proveniente dall'Eritrea; – una tessera di membro dell'ENSF emessa a D._______ il 9 giugno 2008 a nome dell'interessato accompagnata da una lettera del 12 luglio 2010 redatta in lingua straniera, firmata e apportante il timbro dell'ENSF. B. Con decisione del 27 ottobre 2010, notificata all'interessato in data 3 gennaio 2011 (cfr. allegato 2 del ricorso), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-

D-838/2011 Pagina 3 ciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 2 febbraio 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 3 febbraio 2011), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento dell'anticipo rispettivamente, secondo il senso, domanda di accordo del gratuito patrocinio (cfr. ricorso, pag. 14) con protestate spese e ripetibili. A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti: – procura del rappresentante (allegati 1a e b); – stampa del tracciamento dell'invio della decisione dell'UFM del plico raccomandato (...) (allegato 2); – copia della decisione impugnata (allegato 3); – copia del certificato di battesimo emesso il 20 gennaio 2011 a nome dell'insorgente dalla chiesa ortodossa eritrea (allegato 4); – copia di uno scritto del 14 giugno 2010 del ricorrente indirizzato al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (allegato 5); – nota particolareggiata delle spese del 2 febbraio 2011 del rappresentante (allegato 6). D. Con scritto del 17 febbraio 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 18 febbraio 2011) l'insorgente ha inoltrato ulteriori documenti: – originale del certificato di battesimo con relativa busta d'invio dall'Eritrea (allegato b1); – decisione del 4 gennaio 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento – Servizio richiedenti asilo di Bellinzona con la quale

D-838/2011 Pagina 4 detto Ufficio ha accolto la prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente (allegato b2). E. Il Tribunale, con ordinanza dell'8 marzo 2011, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e si è riservato di esigere un anticipo equivalente alla presunte spese processuali in prosieguo di procedura. F. Con ordinanza del 4 aprile 2011, il Tribunale ha trasmesso all'UFM copia del ricorso e dello scritto del 17 febbraio 2011 con copia dei relativi documenti allegati. Ha altresì invitato detto Ufficio a presentare una risposta al ricorso entro il 26 aprile 2011. G. In data 26 aprile 2011, l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, trasmessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. H. Il ricorrente, con replica del 1° giugno 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 3 giugno 2011), trasmessa all'UFM per conoscenza, ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

D-838/2011 Pagina 5 L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo inconsistenti, incongruenti, contraddittorie, inattendibili, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e quindi inverosimili. In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo rendere credibile la sua pretesa provenienza dall'Eritrea non avendo, tra le altre cose, consegnato alcun documento d'identità. Inoltre, nonostante avesse asserito d'essere di cittadinanza eritrea, in quanto figlio di genitori appartenenti all'etnia tigrina, in occasione dell'audizione sommaria,

D-838/2011 Pagina 6 l'interessato avrebbe indicato di appartenere all'etnia tigraway per poi rettificare precisando d'essere d'etnia tigrina e giustificando la contraddizione indicando che tali etnie sarebbero la stessa cosa. Altresì, interrogato circa i principali gruppi etnici dell'Eritrea, la data d'indipendenza di tale Paese, l'anno in cui si è svolto il referendum, nonché quali guerre si fossero svolte dopo il 1998, egli avrebbe dimostrato una completa ignoranza in materia. Visti tali elementi, a confronto pure con il suo allegato impegno politico nella lotta per la liberazione dell'Eritrea, mal si giustificherebbe la sua pretesa cittadinanza eritrea. Inoltre, in occasione dell'audizione sommaria, egli avrebbe indicato di non aver mai posseduto alcun documento d'identificazione in Etiopia, in quanto essendo nato e cresciuto in Etiopia non aveva mai avuto alcun problema con le autorità etiopi. Tale allegazione sarebbe sorprendente giacché egli avrebbe sempre allegato di essere nato in Eritrea. Per giunta, il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di non sapere se i cittadini eritrei residenti in Etiopia abbiano diritto o meno a dei documenti di residenza sarebbe indice ulteriore dell'inverosimiglianza della sua pretesa origine eritrea in quanto lascerebbe dedurre che lo stesso non avrebbe mai dovuto preoccuparsi di regolarizzare il suo statuto in Etiopia contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare una persona straniera su suolo etiope. Circa la fotocopia della carta d'identità della madre, l'UFM ha indicato che oltre al valore probatorio scarso, non si sarebbe potuta chiarificare la modalità dell'ottenimento della stessa, avendo egli dichiarato d'averla ottenuta dalla madre e poi aggiungendo che non saprebbe se a tuttora la madre sarebbe viva o morta. A tale proposito egli avrebbe fornito indicazioni vaghe ed esigue circa la propria rete familiare. Egli avrebbe indicato di non aver più avuto contatti con il resto della famiglia dal 1998 quando la stessa, ed eccezione del richiedente, sarebbe stata espulsa dall'Etiopia. Posto ciò, sarebbe incredibile che la madre del richiedente sia riuscita, tramite l'interessamento della Croce Rossa a mettersi in contatto con il vicino di casa e a vendere le sue proprietà in Etiopia tramite lo stesso, ottenendo poi l'invio della somma del denaro in Eritrea ed omettendo di mettersi in contatto con il figlio restato in Etiopia. Il racconto in merito all'espulsione dei suoi genitori dall'Eritrea sarebbe altresì incongruente e contraddittorio. In un primo momento egli avrebbe dichiarato che al momento della loro espulsione lui si sarebbe trovato a scuola e ne sarebbe venuto a conoscenza solo una volta fatto rientro a casa, mentre in un secondo momento avrebbe indicato che sarebbero stati alloggiati in un campo dal quale sarebbero potuti uscire per dare procura al vicino di casa per la gestione dei beni. Oppure, secondo un'ulteriore versione, i genitori si sarebbero trovati negli uffici dell'amministrazione, dove egli avrebbe avuto

D-838/2011 Pagina 7 l'occasione di incontrarli. Per il che, se l'ultima versione fosse quella conforme ai fatti realmente accaduti, mal si comprenderebbe che il richiedente, allora ancora minorenne, non sarebbe stato espulso congiuntamente ai propri genitori. Visto quanto precede, l'UFM ha rilevato che le dichiarazioni dell'interessato circa la pretesa cittadinanza eritrea sarebbero inverosimili. Inoltre, l'UFM ha considerato come non veritiero il suo timore di essere espulso dall'Etiopia. Tale timore sarebbe già scaduto visto che il ricorrente non sarebbe riuscito a rendere verosimile la sua cittadinanza. Ciononostante, l'UFM ha inoltre constatato diverse contraddizioni, segnatamente egli avrebbe ricondotto i suoi problemi avuti in Etiopia al giorno in cui avrebbe acquistato una macchina per fabbricare i blocchetti per motivi edili. Mentre nell'audizione successiva egli avrebbe ricondotto l'inizio dei suoi problemi in Etiopia, all'acquisto di un veicolo a tre ruote del quale avrebbe concesso la locazione. Altrettanto su tale punto, il richiedente si sarebbe contraddetto asserendo in un primo momento che il veicolo l'avrebbe affittato ad un gruppo di persone intenzionate a svolgere attività propagandistiche. In un secondo momento, invece, egli avrebbe indicato di averne concesso l'uso a fini commerciali ad una persona, la quale avrebbe concesso la locazione a tale gruppo propagandistico. Qualora la versione corretta fosse l'ultima indicata, l'UFM ha ritenuto che, a rigor di logica, mal si giustificherebbe il fatto che le autorità abbiano infierito contro l'interessato invece che contro il tale cui il veicolo sarebbe stato concesso in locazione, il quale invece sarebbe stato subito rilasciato dopo un breve fermo mentre all'interessato stesso veniva intimato di lasciare l'Etiopia entro cinque o sette giorni, secondo le sue differenti allegazioni. Per giunta, circa le sue attività di stampo politico, egli si sarebbe contraddetto dichiarando di non averne mai svolte e poi indicando di essere membro del Sowra Democrasiawi Ghimbar. Tuttavia nel complemento di audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe asserito di essere membro del Hagherawi Ghimbar Dehninet Eritrea di cui avrebbe presentato la tessera di membro. Visto quanto precede e soprattutto l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, l'UFM ha rinunciato ad ulteriore esame dei documenti versati agli atti. Altresì, le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal richiedente risulterebbero inattendibili, in quanto, senza validi motivi sarebbero apparse solo tardivamente nel corso della trattazione della domanda e non contribuirebbero nemmeno a concretizzare ulteriormente gli eventi già addotti. Nel corso dell'audizione federale diretta, l'interessato avrebbe indicato di essere stato arrestato dalle autorità etiopi che lo avrebbero

D-838/2011 Pagina 8 trattenuto in detenzione e torturato dal (...) al (...). Di tal evento non vi sarebbe stata alcuna menzione in occasione dell'audizione sommaria. Non essendo stato in grado di fornire una risposta plausibile circa tale asserzione tardiva, l'UFM ha ritenuto tale allegazione inattendibile. Infine, le dichiarazioni circa il viaggio d'espatrio sarebbero risultate incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Infatti, egli non avrebbe saputo precisare né la compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato né la località e nemmeno la nazione in cui sarebbe sbarcato dall'aereo nonché l'identità sotto la quale avrebbe viaggiato né il tipo di documento usato per il viaggio in aereo, documento che non avrebbe mai avuto in mano o che avrebbe avuto unicamente al momento dello sbarco a seconda delle differenti versioni. Pertanto alla luce di quanto precede, l'UFM ha rinunciato ad enumerare ulteriori elementi di inverosimiglianza. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che l'interessato avrebbe reso impossibile il compito dell'autorità d'esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine lo potrebbe esporre a pericolo non essendo riuscito a provare la sua vera cittadinanza. Pertanto, non avendo ossequiato il suo obbligo di collaborare, l'esecuzione dell'allontanamento è stata ritenuta ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente ha contestato la decisione dell'UFM circa la verosimiglianza della sua identità e dei suoi motivi d'asilo. Preliminarmente, egli ha indicato che l'UFM avrebbe violato il principio inquisitorio non essendo stato sottomesso ad un esame LINGUA. Quest'ultimo è persuaso che tramite tal esame, si sarebbe potuto meglio chiarificare la sua appartenenza etnica. Egli stesso ha sostenuto di essere figlio di genitori eritrei di etnia tigrina ed ha versato agli atti pure una copia della carta d'identità eritrea della madre. La contraddizione rilevata come tale dall'UFM relativa alla sua appartenenza etnica al tigraway sarebbe unicamente un errore di traduzione e di comunicazione avvenuto durante l'audizione sommaria. Infatti, egli sarebbe di nazionalità eritrea e sarebbe cresciuto al nord dell'Etiopia nella regione chiamata Tigrè confinante con l'Eritrea. Il nome Tigrè indicherebbe una regione territoriale, mentre il termine tigrino sarebbe relativo ad un gruppo etnico che parla la lingua tigrina. Il tigrino sarebbe dunque soprattutto la lingua ma anche la designazione di un

D-838/2011 Pagina 9 gruppo etnico il quale si trova nelle regioni montane del sud, del centro e del nord dell'Eritrea come pure nel nord dell'Etiopia nel governatorato Tigrè. Le persone appartenenti a tale gruppo etnico sarebbero principalmente sedentarie e di fede ortodossa. Per quanto concerne egli stesso, sarebbe ovvio che dagli atti si dovrebbe dedurre che apparterrebbe all'etnia tigrina, in quanto figlio di due genitori tigrini ed in possesso del certificato di battesimo ortodosso. Nell'atto di ricorso, lo stesso ammette di non aver saputo rispondere alle domande relative alle differenti etnie presenti in Eritrea. Tale ignoranza sarebbe comunque comprensibile in quanto sarebbe partito dall'Eritrea all'età di due anni e si sarebbe socializzato in Etiopia ed avrebbe conosciuto gli usi e i costumi dell'etnia tigrina dell'Etiopia. Giacché la lingua da lui parlata in Eritrea sarebbe stata la stessa parlata nella regione Tigrè egli si sarebbe comportato conformemente agli usi e ai costumi del posto anche per evitare d'attirare l'attenzione delle autorità etiopi. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non avrebbe mai indicato di essere nato in Etiopia, bensì avrebbe sempre indicato di essere nato in Eritrea. La frase alla quale farebbe allusione l'autorità inferiore, ovvero un'allegazione dello stesso durante l'audizione sommaria nella quale avrebbe detto di essere nato e cresciuto in Etiopia e non avrebbe mai avuto problemi a causa della mancanza di documenti di identità, tratterebbesi di un errore di verbalizzazione. Tenuto conto della situazione di tensione e della natura sommaria di tale audizione sarebbe plausibile che egli non si sarebbe accorto di tale grossolano errore in occasione della rilettura del verbale. Infatti, esclusa quest'allegazione, avrebbe sempre dichiarato, anche in occasione dell'audizione sommaria, di essere nato in Eritrea. Altresì, ha ammesso di non essersi preoccupato di legalizzare il suo statuto immediatamente in quanto non avrebbe avuto bisogno di legalizzarsi giacché avrebbe vissuto in un piccolo villaggio ed avrebbe lavorato nell'edilizia e nei trasporti e le autorità etiopi non lo avrebbero mai disturbato. Infatti essendo la città di D._______ ben lontana dalla capitale etiope, dove sarebbero decise tutte le questioni burocratiche, non ci si sarebbe potuto attendere dal ricorrente, lavoratore con una formazione scolastica elementare, d'essere a conoscenza dei criteri legali per gli stranieri di potersi stabilire e legalizzarsi in Etiopia. Per giunta, circa i suoi rapporti con la madre, egli ha indicato che dal 1998, dopo la deportazione della sua famiglia in Eritrea non avrebbe più avuto contatti con loro. Allorquando sua sorella, deportata anche lei nel 1998, fu chiamata alle armi dal governo eritreo e fuggita illegalmente, le autorità eritree avrebbero arrestato nel 2008 sua madre. Tali autorità avrebbero richiesto alla madre il pagamento della cauzione. Quest'ultima si sarebbe rivolta al CICR in modo da riuscire a vendere la casa di famiglia in Etiopia e poter

D-838/2011 Pagina 10 pagare la cauzione. Egli avrebbe cercato, per il tramite del CICR, di contattare sua madre ma tali tentativi sarebbero stati vani. In realtà, sarebbe riuscito ad instaurare un contatto con la madre solo una volta giunto in Svizzera grazie all'aiuto d'un eritreo conosciuto a G._______ e originario dello stesso villaggio dove a tuttora vivrebbe sua madre. Quest'ultimo sarebbe riuscito a rintracciare sua madre, la quale sarebbe malata e vivrebbe dalla zia in Eritrea. Grazie all'aiuto di quest'uomo sarebbe quindi riuscito ad ottenere la fotocopia della carta di identità della madre ed il certificato di battesimo. Circa la separazione dello stesso dalla sua famiglia, egli ritiene che il racconto sia verosimile anche se vi sarebbero delle lievi imprecisioni. Innanzitutto bisognerebbe tenere conto che il suo racconto si riferisce ad un avvenimento accaduto 12 anni or sono e sarebbe pertanto difficile indicare con precisione ogni dettaglio. Inoltre, le imprecisioni concernerebbero dettagli secondari del racconto, pertanto non inficerebbero nel complesso la verosimiglianza dello stesso. Di conseguenza, egli avrebbe provato la sua cittadinanza eritrea e qualora vi fossero ancora dubbi nel senso, il certificato di battesimo dello stesso dovrebbe farli svanire. Inoltre, circa i motivi d'asilo, ha sostenuto, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, che il suo racconto relativo al fermo subito dalle autorità etiopi sarebbe preciso e sostanziato. Lo stesso, non saprebbe spiegare per quale motivo, la persona che avrebbe utilizzato il suo veicolo a scopi di propaganda, sarebbe stata trattenuta per una durata inferiore a confronto con il fermo del ricorrente. A suo dire tale modo arbitrario di procedere delle autorità etiopi nei confronti di cittadini eritrei non sarebbe una novità. Altresì, le contraddizioni rilevate dall'UFM relative al suo coinvolgimento politico sarebbero già state spiegate dallo stesso durante l'audizione complementare sui motivi d'asilo. Egli sarebbe stato membro del Sowra Democrasiawi Ghimbar, il quale sarebbe uno dei tre partiti d'opposizione che strutturalmente apparterrebbe all'ENSF. Nei mezzi di prova consegnati all'autorità inferiore, vi sarebbero stati una tessera di membro dell'ENSF accompagnata da una lettera nella quale spiegherebbe in modo dettagliato gli obiettivi del programma dell'ENSF. Tali documenti non sarebbero stati deliberatamente apprezzati. L'ENSF sarebbe stato creato nell'estate del 2006 da una fusione di tre partiti d'opposizione in esilio. L'ENSF sarebbe uno dei tredici membri dell'Alleanza democratica eritrea (EDA), il quale sarebbe uno dei gruppi d'opposizione più rilevante nella diaspora eritrea. Le autorità eritree non tollererebbero nessun tipo di opposizione politica al governo, per il che qualora egli dovesse rientrare in Eritrea sarebbe vittima di persecuzioni in quanto in esilio avrebbe sostenuto l'ENSF. Inoltre, già soltanto a causa del lungo soggiorno all'estero, le

D-838/2011 Pagina 11 autorità eritree avrebbero un sospetto fondato sullo stesso come oppositore al regime. Pertanto, adempiendo il ricorrente le condizioni poste agli art. 3 e 7 LAsi e non avendo un'alternativa di rifugio all'interno dell'Eritrea, gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo non essendoci nella fattispecie motivi d'esclusione alla concessione dello stesso. Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Eritrea sarebbe, visto quanto sopra, inammissibile come pure inesigibile avendo egli in Eritrea soltanto la madre la quale sarebbe molto malata ed indigente. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che nel gravame l'insorgente ha indicato, nel richiamo dei fatti esposti in corso di procedura, che nel giugno del 1998 il padre dello stesso, in occasione dell'espulsione dall'Etiopia della famiglia, avrebbe affidato il figlio e la gestione della casa al vicino di casa. Nondimeno tali allegazioni coinciderebbero solo parzialmente con quanto rilasciato dall'insorgente in occasione dell'audizione sommaria ma contraddirebbero quanto asserito dallo stesso a posteriori, il quale avrebbe dichiarato d'essere rimasto senza una casa e senza nessuno che si occupasse di lui. Altresì, le allegazioni ricorsuali contrasterebbero con quanto detto in procedura di prima istanza. Infatti egli avrebbe indicato che dopo l'espulsione dei genitori egli avrebbe vissuto a G._______, mentre in precedenza egli avrebbe indicato di essersi trasferito per un breve periodo a H._______ (Etiopia). Dello stesso tenore sarebbero i fatti riproposti nel ricorso circa la locazione del veicolo: qui egli avrebbe asserito d'aver prestato il proprio veicolo ad un amico di partito per svolgere attività propagandistiche in occasione delle votazioni. Tali allegazioni sarebbero in contrasto con quanto da lui precedentemente indicato: durante l'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe indicato che sarebbe stata una terza persona, cui era affidato il veicolo, a concedere a membri del partito Arena Tigray il veicolo per attività propagandistiche e questo a sua insaputa. Circa il certificato di battesimo, l'UFM ha rilevato innanzitutto che tale documento non sarebbe un documento di identificazione valido ai sensi della LAsi. Secondariamente il certificato sarebbe stato emesso il 20 gennaio 2011, per il che, pur ammettendo che fosse stato stilato in tempi recenti su richiesta dell'interessato, male si spiegherebbe come in calce ad esso figuri la firma del padre dell'insorgente che, per ammissione dello stesso, sarebbe deceduto nel 2005. Per giunta, la tessera di

D-838/2011 Pagina 12 membro dell'ENSF sarebbe priva di ogni valore probatorio in quanto sarebbe notorio che può essere facilmente acquistabile o falsificabile. Quo al mancato esame LINGUA, l'UFM ha rilevato che un tale esame non avrebbe potuto altro che confermare la socializzazione dell'insorgente in Etiopia, fatto di per sé che non sarebbe contestato. Inoltre, le scarse conoscenze dell'insorgente dell'Eritrea, nonostante la sua socializzazione in Etiopia, non coinciderebbero con il preteso impegno politico a favore della liberazione dell'Eritrea. Infine, nel ricorso, egli ha indicato che uno dei motivi per cui sarebbe stato cacciato dall'Etiopia sarebbe da ricercarsi nell'attivismo politico condotto dal ricorrente a favore dell'ENSF. Tali asserzioni mancherebbero tuttavia di ogni riscontro concreto nelle dichiarazioni precedentemente rilasciate dallo stesso il quale invece avrebbe asserito in occasione dell'audizione complementare sui motivi d'asilo di non aver mai avuto in Etiopia problemi legati alla sua appartenenza politica. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 4.4 Nella replica, l'insorgente ha precisato che il riassunto dei fatti del gravame si sarebbe limitato ai fatti importanti. Nel ricorso infatti l'insorgente non richiamerebbe il suo soggiorno a H._______ in quanto ritenuto come irrilevante per l'accertamento dei fatti ed ha quindi contestato come tale omissione dei fatti possa essere stata ritenuta dall'UFM come una contraddizione. Quello che invece è rilevante constatare sarebbe che dall'espulsione della sua famiglia dall'Etiopia, lo stesso sarebbe stato obbligato a nascondersi dalle autorità etiopi e a vivere nell'illegalità per paura di subire a sua volta un'espulsione a causa della sua origine eritrea. D'altro canto il ricorrente riconosce un errore avendo definito un collega di partito la persona alla quale avrebbe concesso l'uso del veicolo. Effettivamente, il ricorrente non sarebbe membro dell'Arena Tigray, bensì dell'ENSF. Nonostante ciò, a causa del suo presunto sostegno al partito etiope d'opposizione Arena Tigray, sarebbe stato sospettato dalla polizia etiope. L'insorgente sarebbe stato proprietario di un veicolo per il trasporto di materiali. Posto che quest'ultimo, a causa della sua origine eritrea, non avrebbe potuto ottenere una licenza di condurre, avrebbe concesso l'utilizzo del veicolo ad una persona la quale sarebbe stata incaricata di effettuargli le consegne, tuttavia tale persona lo avrebbe utilizzato per scopi propagandistici. L'insorgente quindi sarebbe stato arrestato ed

D-838/2011 Pagina 13 espulso dall'Etiopia perché non sarebbe stato in possesso d'un documento di soggiorno valido. Circa il certificato di battesimo, consegnato in originale agli atti, l'insorgente lo reputerebbe come una prova sufficiente secondo la legge della sua cittadinanza eritrea. Infatti, nel contesto eritreo, i certificati di battesimo sarebbero le sole prove che i familiari dei richiedenti l'asilo sarebbero in grado di ottenere. Di principio sarebbe possibile ottenere una conferma delle autorità eritree della stessa provenienza di un cittadino, tuttavia tale possibilità non sarebbe stata disponibile per la madre dell'insorgente, in quanto se avesse proceduto nel senso sarebbe stata destinataria di una multa a causa del soggiorno all'estero di suo figlio e della mancata partecipazione al servizio militare dello stesso. Pertanto non avrebbe che potuto provare la sua identità ottenendo un certificato di battesimo eritreo. Altresì, la firma apposta sul certificato non sarebbe ovviamente quella del padre, in quanto deceduto, bensì sarebbe quella della madre. Di norma, i certificati di battesimo sarebbero firmati dal padre del battezzato, ma in mancanza del padre può firmare il documento la madre. Per quanto concerne i motivi d'asilo, egli ha ribadito di aver lasciato l'Etiopia a causa della sua origine eritrea e che sarebbe principalmente questo il motivo della persecuzione subita e non solamente a causa del suo attivismo politico. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-838/2011 Pagina 14 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. Preliminarmente, va osservato che la censura ricorsuale tendente al riconoscimento di una violazione da parte dell'UFM dell'accertamento d'ufficio dei fatti è priva di ogni buon fondamento. Il ricorrente ha sostenuto che l'UFM avrebbe dovuto procedere ad un'analisi LINGUA e che, non agendo nel senso, sarebbe incorso in una violazione dell'accertamento d'ufficio dei fatti. Con l'esame LINGUA è verificato il luogo in cui è avvenuta la socializzazione del richiedente l'asilo. Nella fattispecie, la socializzazione dell'insorgente non è mai stata oggetto di controversia ed è stata accertata come avvenuta in Etiopia, pertanto, anche se si fosse proceduto sottoponendo l'insorgente ad un esame LINGUA non si sarebbe giunti che a confermare quanto allegato dal ricorrente e accertato dall'UFM. Di conseguenza tale censura va respinta. 7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie, inattendibili ed imprecise affermazioni.

D-838/2011 Pagina 15 7.1 Innanzitutto, è in particolare d'uopo constatare che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, l'insorgente non ha reso verosimile la sua cittadinanza eritrea, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo timore di essere espulso dall'Etiopia. Codesto Tribunale ritiene che le contraddizioni nelle dichiarazioni dell'insorgente circa la sua appartenenza etnica sono, di per sé, già sintomo dell'inverosimiglianza della cittadinanza allegata. Egli ha dapprima indicato di appartenere all'etnia tigraway per poi asserire, sempre nella stessa audizione, d'essere di etnia tigrina (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 5). Egli avrebbe poi sostenuto che tali etnie sarebbero la stessa cosa (cfr. verbale 1, pag. 5). Orbene, a mente di questo Tribunale, l'etnia tigraway (o più correttamente tigray) è formata da un gruppo di persone che vivono al nord dell'Etiopia, al confine con l'Eritrea, nella regione Tigrè (o Tigray). Tali persone parlano la lingua tigrina come la parlano effettivamente pure le persone appartenenti all'etnia tigrina e residenti in Eritrea. Il ricorrente ha indicato di essere nato da genitori eritrei di etnia tigrina e di aver vissuto la maggior parte della sua vita a D._______, nella regione Tigrè, in Etiopia (cfr. ibidem; verbale 2, pag. 2 e verbale 3, pag. 8). Nonostante la sua socializzazione sia avvenuta con persone presumibilmente appartenenti all'etnia tigray e non essendoci effettivamente grandi differenze tra le due etnie, mal si comprende che l'insorgente, il quale si è sempre professato di cittadinanza eritrea, abbia utilizzato il termine etiope per definire la sua appartenenza etnica invece di quello eritreo come poi continuerà a fare per il resto della procedura. Inoltre, il suo racconto circa l'espulsione dei suoi genitori dall'Etiopia è lacunoso e inattendibile. Egli ha parlato di tale episodio a più riprese ed ogni volta ha esplicitato versioni differenti. Secondo le differenti versioni, i suoi genitori ed i due fratelli, prima dell'effettiva espulsione sarebbero stati messi in un campo oppure negli uffici dell'amministrazione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 8). Quivi sarebbero rimasti per un paio di giorni e l'insorgente avrebbe avuto occasione di andare a trovarli in compagnia del vicino di casa (cfr. verbale 2, pag. 8). Posto che lo stesso ha indicato che in quel periodo sarebbero stati allontanati dall'Etiopia le persone che avevano partecipato al referendum e le persone attive per il governo eritreo, in tali vicissitudini, mal si comprende che lo stesso non sia stato espulso congiuntamente alla sua famiglia, se non il giorno nel quale le autorità hanno emanato l'ordine d'espulsione visto che egli si sarebbe trovato a scuola, il giorno in cui lui si sarebbe recato a rendere visita ai genitori in vista dell'espulsione.

D-838/2011 Pagina 16 Le nozioni di documento di viaggio e d'identità giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi, sono definite all'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e riprese dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2007/7 consid. 4-6). Nella fattispecie, i documenti depositati agli atti dall'insorgente non soddisfano tali esigenze ed il Tribunale constata che non sono atti a provare la sua pretesa cittadinanza. Segnatamente, la tessera di membro dell'ENSF attesta solamente che egli è membro di tale partito e nulla più. La lettera accompagnante tale tessera, una dichiarazione da parte di un membro di tale partito, indica, tra le altre cose, che il ricorrente sarebbe cittadino eritreo. Anche in questo caso, tale documento non è atto a provare la sua cittadinanza. La fotocopia della carta d'identità della madre neppure. Altresì, il certificato di battesimo, versato agli atti in originale, segue la stessa sorte degli altri mezzi di prova. V'è quivi d'aggiungere che tale certificato dalla chiesa ortodossa eritrea è stato emesso il 20 gennaio 2011, il che non esclude che sia stato emesso esclusivamente per i bisogni della causa. Inoltre, come rettamente indicato dall'UFM, tale certificato sarebbe stato firmato dal padre, il quale sarebbe deceduto nel 2005. D'altro canto, non convince il Tribunale, la spiegazione apportata dall'insorgente, invitato ad esprimersi, volta ad indicare che si tratterebbe della firma della di lui madre in mancanza del padre. Per il che, il valore probatorio anche per questo motivo è esiguo. Ritenuta l'inverosimiglianza del racconto della sua pretesa cittadinanza eritrea congiuntamente con il deposito agli atti di documenti inidonei a provare la sua allegata cittadinanza, codesto Tribunale ha sufficienti elementi per dubitare dell'origine eritrea dello stesso. Sia come sia, la questione della cittadinanza eritrea può d'altronde rimanere aperta. Difatti, il Tribunale può altresì esimersi dall'esaminare i timori asseriti riguardanti tale Paese considerato che pur nell'ipotesi di un'origine eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cittadini d'origine eritrea in Eritrea (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5 e riferimenti ivi citati). 7.2 Per quanto riguarda i motivi d'asilo e segnatamente l'ingiunzione a lasciare il territorio etiope perché accusato dal capo della polizia di aver sostenuto la controparte politica alle elezioni, risultano anch'essi essere inverosimili. Egli ha indicato d'aver acquistato un veicolo a tre ruote e d'aver registrato tale veicolo sotto il nome del vicino in quanto, sprovvisto di documenti, non avrebbe avuto il diritto di registrarlo a suo nome (cfr. verbale 2, pag. 4). Non potendo ottenere il permesso di condurre per

D-838/2011 Pagina 17 mancanza di documenti di identificazione, ha concesso la locazione del veicolo ad un autista il quale ha utilizzato il veicolo con un gruppo a scopo di propaganda (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Ritenute tali circostanze, non risulta plausibile che l'autista sia stato arrestato solo per qualche ora e poi rilasciato visto l'arrivo alla centrale della polizia del ricorrente il quale sarebbe stato arrestato a sua volta in quanto proprietario del veicolo (cfr. verbale 2, pag. 5). Per sua stessa ammissione, per giunta, egli non sarebbe stato de facto il vero proprietario del veicolo, bensì il vicino. D'altronde nemmeno l'insorgente saprebbe spiegare se avrebbe subito il fermo a causa della propaganda svolta con il suo veicolo oppure per le invidie nei suoi confronti, in quanto cittadino eritreo che aveva successo negli affari (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), mentre, addirittura, nell'audizione sommaria ha indicato chiaramente che sarebbe stato fermato a causa del presunto appoggio al partito di opposizione (cfr, verbale 1, pag. 4). Visto quanto precede, il Tribunale rileva l'inverosimiglianza di tale motivo d'asilo, in quanto il racconto della decisione d'espulsione del ricorrente è impreciso e non convince il Tribunale. Altresì, negli scambi degli scritti, il ricorrente ha asserito che un altro motivo d'asilo sarebbe da ricercarsi nel suo attivismo politico a sostegno del partito d'opposizione eritreo. Il Tribunale constata che tale affermazione è assolutamente priva di ogni fondamento. Infatti, egli ha indicato di essere membro del Sowra Demacrasiawi Ghimbar dal 2008 e di aver ottenuto una tessera di membro, nonché di non aver mai avuto problemi legati all'appartenenza a tale partito in quanto lo stesso sarebbe stato un partito legale (cfr. verbale 2, pag. 13). In occasione dell'audizione complementare sui motivi d'asilo, egli ha depositato una tessera di partito, la quale, a suo dire, sarebbe servita per dimostrare che egli sarebbe eritreo (cfr. verbale 3, pag. 4). Invitato a fornire dettagli circa tale patito, egli ha indicato che si tratterebbe del Hagherawi Ghimbar Dehninet Eritrea, il quale sarebbe un fronte eritreo per la salvezza della patria (cfr. ibidem). Chiestogli a quale partito fosse egli effettivamente iscritto, egli ha indicato che i due partiti sopracitati sarebbero la stessa cosa e che si sarebbero messi insieme (cfr. ibidem). La tessera del partito depositata agli atti se la sarebbe fatta spedire da un amico a D._______ (cfr. ibidem). Essa sarebbe però una tessera dell'ENSF, pertanto egli avrebbe in seguito spiegato che tutti i partiti citati sarebbero stati inglobati dall'ENSF, partito di opposizione eritreo attivo in Etiopia (cfr. verbale 3, pag. 7). Orbene, tenendo conto di tali allegazioni e soprattutto del fatto che la tessera di membro l'avrebbe utilizzata per dimostrare la sua cittadinanza eritrea, mal si comprende che in occasione della seconda audizione egli avrebbe accennato di essere in possesso di tale tessera di membro ma non avrebbe detto direttamente di

D-838/2011 Pagina 18 fare parte dell'ENSF, scritta nell'intestazione della tessera, e di aver indicato di appartenere ad un piccolo partito, seppur inglobato nell'ENSF. Altresì, durante le tre diverse audizioni, ad eccezione della dichiarazione di aver partecipato a qualche riunione di partito, egli non ha mai professato il suo attivismo politico e soprattutto tale appartenenza politica non è mai stata, a suo dire, un problema (cfr. verbale 2, pag. 13 e verbale 3, pag. 5). In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-

D-838/2011 Pagina 19 lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f). Da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presupposto che il ricorrente possa essere di origine etiope. Non può escludere, tuttavia, che egli possa provenire o essere originario d'un altro Paese. Vista la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, avvenuta in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i disposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già osservato poc'anzi al consid. 7.1, a mente di questo Tribunale, qualora dovesse essere ritenuto cittadino eritreo, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5 e riferimenti ivi citati).

D-838/2011 Pagina 20 Nella fattispecie, il ricorrente non ha reso plausibile nell'atto ricorsuale e nei successivi scritti che qualora fosse allontanato sarebbe stato esposto a dei trattamenti proibiti dai disposti sopra elencati. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1). Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Etiopia da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Tale Paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia va rilevato

D-838/2011 Pagina 21 che seppur irrisolta la problematica circa il confine tra Eritrea ed Etiopia, a tuttora non v'è un conflitto nella zona di confine tra i due Paesi (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3). Il Tribunale deve esaminare l'esigibilità dell'allontanamento valutando le informazioni in suo possesso con i fatti ritenuti dalle dichiarazioni del ricorrente. Tale esame è delimitato dall'obbligo di collaborare dell'insorgente (cfr. art. 8 LAsi). In casu, il ricorrente è incorso nella violazione di tale obbligo, per il che, il Tribunale non ha elementi sufficienti per stabilire concretamente se l'insorgente nel Paese d'origine abbia un'ottima o discreta relazione sociale o familiare. Inoltre, tale violazione non permette all'autorità giudicante d'esaminare il concreto reinserimento sociale del ricorrente. Pertanto, rilevata la violazione del dovere di collaborare, il Tribunale si vede obbligato ad esimersi d'effettuare un esame accurato degli aspetti poc'anzi esposti. Ciononostante, si può partire dal principio che il ricorrente si è socializzato in Etiopia, per il che gode di una buona rete sociale avendo egli lavorato in diversi settori. Inoltre, il Tribunale può ritenere che egli è giovane ed in buona salute. Infatti, nelle sue allegazioni ricorsuali, non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente

D-838/2011 Pagina 22 rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.4 Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più restrittivo (GICRA 2000 n. 6 consid. 10). Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Di conseguenza, visto inoltre l'esito della procedura, non sono adempiute le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-

D-838/2011 Pagina 23 corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-838/2011 Pagina 24 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-838/2011 — Bundesverwaltungsgericht 21.11.2012 D-838/2011 — Swissrulings