Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-837/2011 Sentenza del 9 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), Guinea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011 / N […].
D-837/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al ricorrente, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 4 gennaio 2011 e del 14 gennaio 2011; la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011, notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 2 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 3 febbraio 2011; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D-837/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino della Guinea, di etnia peul, di essere nato a B._______, C._______ e di aver vissuto dai (…) ai (…) anni a D._______; che egli sarebbe poi tornato a B._______, ove avrebbe vissuto sino al momento dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 1 e 2); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in data (…), poiché sarebbe stato vittima di una violenta aggressione da parte dei membri dell'etnia malinke; che dopo detta aggressione, egli sarebbe stato portato a E._______ da una persona della sua stessa etnia, da dove poi, trascorse due o tre settimane, si sarebbe imbarcato su di una nave che lo avrebbe portato ad F._______, in G._______; che da quest'ultima località egli sarebbe ripartito in treno, giungendo in Svizzera il (…) (cfr. verbale di audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 5 segg.); che, nella decisione del 1° febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1 (recte 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
D-837/2011 Pagina 4 questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai posseduto in vita sua un passaporto o una carta d'identità, poiché nel suo Paese non si attribuirebbe molta importanza ai documenti di identità, essendovi addirittura persone della Guinea che trascorrerebbero l'intera esistenza senza mai possederne uno; che egli sostiene in aggiunta che nel suo caso vi sarebbero comunque delle ragioni per ulteriori approfondimenti, vista segnatamente la situazione in Guinea per le persone di etnia peul; che, infine, egli ritiene che comunque si dovrebbe verificare l'inesigibilità del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli
D-837/2011 Pagina 5 emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 4 gennaio 2011 gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. A 4/1), il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare che non avrebbe mai richiesto né posseduto un passaporto e/o una carta d'identità, poiché in Guinea non si userebbero i documenti (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 4); che, inoltre, a riguardo del possesso di un eventuale passaporto, egli ha pure dichiarato, in un primo tempo, di non sapere cosa questi fosse, rettificando susseguentemente detta dichiarazione, asserendo di mai aver avuto un passaporto poiché non viaggiava (cfr. ibid.); che, in occasione della seconda audizione, egli ha affermato di non aver fatto nulla per procurarsi un documento di identità richiestogli, poiché non conoscerebbe nessuno a H._______, ove avrebbe vissuto in campagna (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 3); che alla domanda in merito alla possibilità di presa di contatto con il consolato del suo Paese in Svizzera, l'interessato ha semplicemente risposto di non aver contattato detta autorità, poiché non li conosce e non sa dove si trovino (cfr. ibid.); che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali d'audizione, le ragioni postulate dal ricorrente circa la mancata presentazione di un documento di identità o di viaggio sono prive di qualsiasi fondamento; che, peraltro, egli non ha cercato in alcun modo di ottenere un documento di identità; che a ciò aggiungasi le vaghe dichiarazioni dell'insorgente circa il suo viaggio d'espatrio, essendosi lo stesso limitato a dichiarare che sarebbe stato accompagnato in macchina da uno sconosciuto da C._______ sino in I._______, restandovi due o tre settimane (poiché stava male), ripartendo poi in nave verso la G._______, ad F._______, ed infine in treno sino a J._______, tutto questo senza dover pagare alcunché (cfr. verbale di audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 6 seg. e verbale di audizione del 14 gennaio 2011, pagg. 2 seg.); che egli non è riuscito a
D-837/2011 Pagina 6 fornire qualsivoglia dettaglio in merito a detto viaggio come, a titolo d'esempio, il nome o la bandiera della nave sulla quale avrebbe navigato o le persone che lo avrebbero aiutato e/o ospitato durante il viaggio (cfr. ibid.); che, pertanto, si desume che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che non soccorrono neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali, secondo le quali avrebbe fornito ragioni d'impossibilità oggettiva per la presentazione di documenti d'identità; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese perché sarebbe stato picchiato a causa della sua etnia peul e per il timore di venir ucciso in caso di rientro in patria;
D-837/2011 Pagina 7 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in particolare, l'insorgente ha reso dichiarazioni scarse e contraddittorie circa l'evento che l'avrebbe portato a fuggire dal suo Paese, ovvero l'aggressione ch'egli avrebbe subito a C._______ – dove si sarebbe recato per cercare il padre scomparso – da parte di gente di etnia malinke; che, infatti e a guisa d'esempio, egli non ha saputo fornire dettagli riguardo al luogo preciso dell'aggressione, alla dinamica della stessa o al numero esatto degli aggressori (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 5 seg. e verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pagg. 5 segg.); che egli si è pure contraddetto affermando, in un primo tempo, di essere stato colpito con calci e pugni, e per contro, in un secondo tempo, di essere stato picchiato con bastoni e coltelli e così ferito al pene ed al ventre (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 5 e verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pagg. 6 seg.); che, infine, si osserva che alle domande dell'autorità inferiore in relazione alle incoerenze constatate, l'insorgente non ha saputo fornire spiegazioni plausibili (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 7); che, peraltro nell'atto di ricorso, egli non ha apportato alcun chiarimento agli elementi contradditori rettamente rilevati dall'UFM; che, sia come sia, a titolo puramente abbondanziale, non vi sarebbe comunque motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
D-837/2011 Pagina 8 all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che infatti non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Guinea non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
D-837/2011 Pagina 9 generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane e, benché abbia in un primo tempo dichiarato di essere analfabeta, egli ha in seguito ammesso di aver frequentato (…) anni di scuola, come pure di aver lavorato come pastore (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 2); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali suo padre – sebbene il ricorrente non abbia più avuto contatti con lui – la matrigna e (…) fratellastri a B._______, come pure uno zio paterno a C._______(cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 3 e verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 4); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, si ricorda che circa le asserite ferite al pene, non sono stati diagnosticati gravi problemi e sono stati semplicemente prescritti degli antidolorifici per una durata di cinque giorni a seguito della tumefazione al glande (cfr. A 3/2 e verbale di audizione del 14 gennaio 2011, pag. 7); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che, pertanto, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, alla luce di quanto precede, discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
D-837/2011 Pagina 10 che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D-837/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: