Corte IV D-8365/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 dicembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-8365/2008 Fatti: A. Il 21 ottobre 2008, l'interessato, originario di B._______ del C._______ (Nigeria) e di etnia Igbo ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato per il timore di essere ucciso dalla gente del villaggio di D._______, a seguito delle dispute avvenute tra il maggio e il luglio 2008, per l'appropriazione di terreni tra la comunità del suddetto villaggio e la sua comunità appartenente al villaggio di B._______. Dopo tre mesi di conflitti tra le due comunità, sarebbe intervenuta la Polizia, la quale avrebbe diviso i terreni tra le due comunità, reinstaurando la pace. L'interessato, assieme ad altri giovani della sua comunità, avrebbe partecipato ai suddetti conflitti, e sarebbe stato tra i pochi ad essere riconosciuto dalla gente di D._______, la quale lo cercherebbe per ucciderlo. Egli avrebbe denunciato tale fatto alla Polizia, senza successo ed in seguito si sarebbe rivolto alla sua comunità, senza altresì ricevere appoggio o aiuto per nascondersi. Dopo essere stato ospitato presso un amico, il 10 agosto 2008 l'interessato sarebbe tornato a casa sua, scoprendo che la gente di D._______ l'avrebbe cercato più di 5 volte, avrebbe incendiato la sua casa e ucciso il di lui padre. Tre settimane dopo, egli si sarebbe recato a E._______, dove avrebbe incontrato un uomo, a cui avrebbe raccontato la sua storia, e che gli avrebbe procurato un documento e l'avrebbe aiutato ad espatriare il 20 ottobre 2008. Il giorno seguente, l'interessato sarebbe arrivato in Svizzera direttamente in aereo da E._______ ed avrebbe presentato la sua domanda d'asilo. B. Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) è emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - è stato respinto al confine con la Svizzera ed è stato riammesso in Italia con procedura semplificata, il 18 ottobre 2008. C. Il 18 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione Pagina 2
D-8365/2008 dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 21 novembre 2008). D. Il 29 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 31 dicembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria ed ha quindi inviato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità di ricorso, in caso di mancato versamento. F. Il 15 gennaio 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3
D-8365/2008 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato in Italia nel periodo tra il primo respingimento e la sua entrata illegale in Svizzera il 12 settembre 2008. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a riammetterlo sul suo territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di "non-refoulement". Il medesimo si sarebbe limitato ad affermare che in Italia non conoscerebbe nessuno, mentre che in Svizzera vi sarebbe della gente che parla la sua lingua ([...]) ed avrebbe anche negato che sarebbe stato in suddetto Paese con l'identità rilevata dall'esame dattiloscopico. Dalle dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono persono con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la vicenda resa dal richiedente a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che egli si sarebbe contraddetto su punti importanti quali la data della morte della madre e dell'uccisione del padre, come pure considerato che egli si sarebbe limitato a fornire una narrazione lacunosa e vaga sul viaggio d'espatrio e sul suo vissuto personale durante e dopo gli scontri tra le due comunità. In merito, segnatamente, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare il nome dell'uomo a cui si sarebbe rivolto per farsi aiutare e di individuare i suoi detrattori, così come di collocare nel tempo le cinque visite che quest'ultimi gli avrebbero fatto. Il medesimo, inoltre, non avrebbe saputo fornire dettagli sull'interazione che suo padre avrebbe avuto con i detrattori in occasione di una delle loro visite, alla quale egli sarebbe stato presente e per cui risulterebbe poco convincente che sarebbe riuscito a sottrarsi agli stessi, Pagina 4
D-8365/2008 nascondendosi in bagno. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo nuovamente di non corrispondere all'identità indicata dall'UFM e quindi di non essere mai stato in Italia, dove - in caso di respingimento - non beneficerebbe di alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza assistenza, abitazione e lavoro. Inoltre, il ricorrente adduce che le contraddizioni nella prima audizione, rilevate dall'UFM, non sono fondamentali e tali da condurre ad una decisione di non entrata nel merito, in quanto esse sarebbero dovute solo al fatto che egli era agitato e confuso. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Italia prima del respingimento verso il suddetto Paese avvenuto il 18 ottobre 2008 tramite procedura di riammissione semplificata, e durante il periodo trascorso tra il giorno del respingimento (18 ottobre 2008) e la data d'entrata illegale in Pagina 5
D-8365/2008 Svizzera, ovvero il 21 ottobre 2008, sebbene codesto Tribunale sottolinea che la differente motivazione dell'autorità inferiore in merito a tale constatazione è errata e verosimilmente frutto di un equivoco. Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data 21 novembre 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora valida la riammissione, in quanto può essere ancora chiesta una proroga del termine di validità. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente sia nel corso delle sue audizioni ([...]) sia addirittura in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) ha continuato a mentire, negando che l'identità risultante dall'esame dattiloscopico a lui attribuita potesse corrispondere alla sua persona e contestando quindi che egli abbia soggiornato in Italia, nonostante egli vi sia stato riammesso il 18 Pagina 6
D-8365/2008 ottobre 2008 con la sopraccitata identità (cfr. agli atti). Di conseguenza, codesto Tribunale osserva che sono da ritenersi altresì menzognere - in quanto non corrispondono alla realtà dei fatti sopraevocati - le dichiarazioni dell'insorgente, quanto alla data del suo espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera il 21 ottobre 2008, nonché quanto alle circostanze dello stesso direttamente in aereo da E._______ ([...]). Alla luce di tali menzogne, nonché delle contraddizioni e del racconto lacunoso già rilevato dall'UFM, le dichiarazioni dell'autore del gravame non meritano alcuna considerazione e v'è, dunque, motivo di concludere all'inverosimiglianza dell'intera vicenda asserita dallo stesso a sostegno della sua domanda d'asilo. Inoltre, questo Tribunale osserva che l'insorgente si è limitato a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui tra l'altro egli non fa riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa delle minacce di morte da parte della gente della comunità di D._______, per il fatto che, durante i conflitti, sarebbero state distrutte le loro case ([...]). Infatti, da un lato, egli stesso ha dichiarato che le due comunità si sarebbero riappacificate, dopo l'intervento della Polizia ([...]) e, dall'altro, non è emerso che altri membri o l'intera comunità rimasta in Patria abbiano avuto problemi di sorta, in considerazione di quanto asserito dal ricorrente ([...]). In tale contesto, non appare motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 7
D-8365/2008 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, di professione contadino e la sua famiglia possiede delle terre ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. Pagina 8
D-8365/2008 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 21 novembre 2008). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 15 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-8365/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15 gennaio 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10