Corte IV D-8108/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 novembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Carlo Monti. A._______, Algeria, alias B._______, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 novembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-8108/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 22 ottobre 2010 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 2 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 9 novembre 2010 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 18 novembre 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 19 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 22 novembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 22 novembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-8108/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione del l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio ad Algeri (cfr. verbale 1, pagg. 1-2); che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria in data 25 settembre 2010 per il timore di essere bersaglio di ritorsioni da parte di un certo C._______, il quale avrebbe dovuto scontare una pena di un anno di carcere dopo che l'interessato l'avrebbe denunciato per furto ed aggressione nell'estate del 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 6); che il ricorrente avrebbe quindi deciso di espatriare, partendo con una nave da D._______ dalla quale sarebbe sbarcato a E._______ (Italia); che avrebbe continuato il suo itinerario, nascosto Pagina 3
D-8108/2010 sull'asse di un camion francese; che quando sarebbe sceso dal camion, lo stesso camion sarebbe passato sopra la sua gamba; che sarebbe quindi stato ricoverato ed operato in un ospedale a F._______ dove sarebbe rimasto per 18 giorni; che in seguito sarebbero arrivati i carabinieri e gli avrebbero preso le impronte in caserma per poi dargli un foglio di via; che avrebbe quindi preso un treno per G._______ ed avrebbe poi proseguito il viaggio sempre in treno fino a H._______, dove ha depositato la propria domanda di asilo in data 22 ottobre 2010 (cfr. verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, pag. 3); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che ha aggiunto che, una decina di giorni dopo la seconda audizione, sarebbe riuscito a contattare i suoi familiari spiegando loro la sua esigenza di presentare in Svizzera la sua carta di identità, ma quest'ultimi non sarebbero finora riusciti a trovare detto documento; che, pertanto, ci sarebbero dei motivi scusabili a giustificazione della sua mancata consegna di documenti di identità; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che, inoltre, ha allegato di aver bisogno di utilizzare una stampella per camminare a causa dei suoi grossi pro blemi alla gamba e quindi sarebbe irrealistico un suo allontanamento verso l'Algeria in tali condizioni; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria- Pagina 4
D-8108/2010 mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità, ma di averla lasciata in patria e di non aver mai richiesto il passaporto; che le dichiarazioni del ricorrente circa le misure prese per procurarsi detto documento sono poco credibili; che, peraltro, interrogato circa la mancata produzione della carta d'identità, egli ha dapprima dichiarato di avere contattato la sua famiglia per farsi spedire la carta di identità per poi allegare di non aver ancora intrapreso alcunché, in quanto privo dei numeri di telefono per chiamare casa sua aggiungendo in seguito che, durante il suo soggiorno in Ita - Pagina 5
D-8108/2010 lia, aveva incaricato un suo connazionale di ritornare in patria e procurarsi i suddetti numeri telefonici (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che tale affermazione non è palesemente credibile, in quanto egli, avendo dichiarato di avere una vasta rete sociale in loco, avrebbe al meno dovuto essere in grado di ricordarsi di un numero telefonico, oppure avrebbe potuto scrivere alla sua famiglia avendo declinato l'indi rizzo preciso in Algeria (cfr. verbale 1, pagg. 2-3 e verbale 2, pagg. 2-3); che, confrontato con la possibilità di poter scrivere alla sua famiglia, egli si è limitato ad allegare di non averci pensato (cfr. verbale 2, pag. 3); che, infine, egli ha affermato in sede di ricorso di essere riu scito a contattare i suoi familiari, ma che quest'ultimi non avrebbero fi nora trovato la sua carta di identità (cfr. ricorso, pag. 2); che tale affermazione risulta inattendibile, in quanto avendo egli dichiarato di aver lasciato la sua carta di identità, ossia un documento importante, a casa sua, avrebbe dovuto essere stato in grado di indicare ai suoi parenti il luogo preciso dove l'aveva lasciata e quindi risulta incredibile che quest'ultimi non siano stati capaci di trovarla; che con tale comportamento egli ha chiaramente dimostrato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, oltre a ciò, egli ha altresì dichiarato di non avere subito controlli durante il suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6); che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri sulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; Pagina 6
D-8108/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Algeria per il timore di subire delle rappresaglie da parte di un certo C._______; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente non è stato in grado di datare precisamente il suo racconto; che, infatti, in merito al furto del suo cellulare ha dichiarato in modo generico che sarebbe successo quindici mesi fa, oppure tra luglio ed agosto 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7); che, inoltre, ha allegato di non ricordarsi neppure quando avrebbe sporto denuncia, oppure che sarebbe stato un venerdì, ed ha asserito altresì in modo vago che C._______ sarebbe stato condannato nell'estate del 2009, oppure otto giorni dopo, ossia un lunedì (cfr. verbale 1, pagg. 5-6 e verbale 2, pagg. 7-8); che, inoltre appare assurdo che l'insorgente non abbia dapprima cercato di trovare rifugio da altri familiari prima di scegliere la via dell'espatrio ol tretutto compiuto nell'illegalità; che, infatti, interrogato su questo punto Pagina 7
D-8108/2010 egli ha affermato che, non ci aveva pensato, oppure che la casa dei nonni era troppo piccola o che non poteva trasferirsi né da sua sorella I._______, né dalla sua sorellastra, in quanto sarebbe vergognoso essere ospitato da donne sposate (cfr. verbale 2, pagg. 8-9); che, infine, non ha nemmeno chiarito i suddetti punti nel atto ricorsuale e si è limitato a ribadire quanto già dichiarato in sede di audizione circa i suoi motivi d'asilo (cfr. ricorso, pag. 2); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18); che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro chiedere protezione insistendo presso la polizia locale, rivolgendosi in particolare agli ufficiali o ad istanze superiori; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8 pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Pagina 8
D-8108/2010 diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola elementare ed il primo anno della scuola media; che, inoltre, ha pure una buona esperienza professionale avendo operato cinque anni come venditore di vestiti ad un mercato ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che egli ha ancora i nonni, i genitori, due sorelle, una sorellastra e tre fratelli ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 8); che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria; Pagina 9
D-8108/2010 che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per quanto riguarda la sua gamba, si rileva che si tratta di una bagatella e che non necessita ulteriori cure (cfr. act. A11/3); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 10
D-8108/2010 che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-8108/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio ne della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, J._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (via fax per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 19 novembre 2010); - K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12