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Bundesverwaltungsgericht 18.11.2010 D-7951/2010

18. November 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,085 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7951/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 novembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7951/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 21 ottobre 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato al richiedente lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 28 ottobre 2010 (di seguito: V1) e del 10 novembre 2010 (di seguito: V2), il verbale della decisione dell'UFM del 10 novembre 2010, notificata oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A11), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 15 novembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2

D-7951/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano nato a B._______ (Georgia) e di avere vissuto in C._______ dal (...) al (...), anno in cui si sarebbe ritrasferito a B.________, dove avrebbe poi vissuto fino all'espatrio, che lo stesso ha sostenuto di essere espatriato in ragione del litigio avuto nel (...) con i fratelli della donna con cui, ai tempi, avrebbe intrattenuto una relazione amorosa; che, dopo tale diatriba, egli avrebbe interrotto tale rapporto e non avrebbe più avuto alcun problema, né con i fratelli menzionati, né con le autorità georgiane, rimanendo in Georgia fino al 2007, o, secondo un'altra versione, lasciando immediatamente il suo Paese e recandosi in Turchia, che egli sarebbe entrato legalmente in detto Paese e vi avrebbe lavorato fino a (...), quando sarebbe partito in TIR per l'Italia; che egli sarebbe arrivato a D._______ a (...), senza subire alcun controllo; che avrebbe soggiornato in detta città presso amici, i quali gli avrebbero successivamente consigliato di recarsi in Svizzera, al fine di trovare lavoro; che si sarebbe così spostato a E._______, dove avrebbe soggiornato per circa (...) mesi, prima di raggiungere la Svizzera in treno a fine ottobre 2010, che il richiedente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che l'UFM ha considerato, da un lato, che il l'interessato non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, Pagina 3

D-7951/2010 dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero dei motivi che giustificherebbero la mancata presentazione dei documenti d'identità, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli sostiene di aver spiegato con chiarezza di avere lasciato la sua carta d'identità presso il suo domicilio e che, al momento, non gli sarebbe possibile recuperarla; che, per quanto attiene al suo passaporto, la copia rimasta in Turchia rappresenterebbe un esemplare falso utilizzato per il viaggio e che il documento originale l'avrebbe smarrito a E._______, cosicché non l'avrebbe potuto presentare alle autorità; che, inoltre, egli avrebbe esposto dettagliatamente le modalità del suo viaggio; che, in aggiunta, l'autore del gravame fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e riguardo all'esecuzione del suo allontanamento; che, in particolare, è dell'avviso che gli elementi di verosimiglianza nel suo racconto prevarrebbero su quelli inverosimili; che, per di più, egli sarebbe stato costretto all'espatrio, perché minacciato di morte e perché le autorità georgiane non offrirrebbero protezione per il tipo di persecuzioni di cui sarebbe vittima, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun Pagina 4

D-7951/2010 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Georgia, il ricorrente ha reso versioni discordanti circa la sua partenza, avvenuta nel 2005 (cfr. V2 pag. 4/D41) o, secondo un'altra versione, solo due anni dopo (cfr. V1 pag. 2); che, inoltre, non ha saputo fornire alcuna indicazione precisa in merito al suo viaggio intrapreso dalla Turchia in direzione della Svizzera; che, ad esempio, ha allegato di non sapere da quali Paesi sarebbe transitato, a causa dell'alta velocità con cui viaggiava il conducente del mezzo e perché sarebbe stato nascosto ed immobile durante tutto il viaggio, durato tre giorni e tre notti (cfr. ibidem pag. 6); che non può corrispondere alla realtà che il ricorrente abbia potuto arrivare dalla Turchia in Svizzera, entrando nello spazio Schengen e attraversando mezza Europa, senza subire alcun controllo, che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, Pagina 5

D-7951/2010 che, di conseguenza, l'autore del gravame non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, per quanto attiene al suo passaporto, il ricorrente si è palesemente contraddetto, indicando dapprima che l'esemplare originale gli sarebbe stato ritirato da un passatore in Turchia (cfr. V1 pag. 4), ed allegando poi di averlo, invece, smarrito quando già si trovava in Italia (cfr. V2 pag. 2/D7-9); che, confrontato con tale discrepanza, egli ha corretto le sue allegazioni, pretendendo di essersi sbagliato durante l'audizione sommaria, nel senso che il passaporto usato in Turchia non sarebbe stato l'originale, bensì un esemplare falso (cfr. ibidem pag. 3/D14), che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile presentare un documento di legittimazione, in quanto avrebbe smarrito il passaporto, rispettivamente non avrebbe la possibilità di recuperare la carta d'identità, lasciata presso il suo domicilio (cfr. ricorso pag. 2); che, difatti, tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/2), che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto con il suo Paese; che, tuttavia, egli ha sempre dichiarato di non potere fare nulla in merito, in quanto la sua casa, dove avrebbe lasciato la sua carta d'identità, sarebbe chiusa e lui non si ricorderebbe dove, di preciso, avrebbe deposto tale documento (cfr. V1 pag. 5 e V2 pag. 3/D24), rispettivamente perché non avrebbe senso (cfr. V2 pag. 3/D23), che egli non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, Pagina 6

D-7951/2010 v'è ragione di concludere che il medesimo dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, difatti, come rettamente indicato dall'autorità di prime cure, il nesso causale tra l'allegata persecuzione e l'espatrio non risulta essere dato nella fattispecie, ritenuto che dopo il litigio con i fratelli della sua ex-compagna nel (...) il ricorrente, a suo stesso dire, avrebbe portato a termine la relazione con quest'ultima e non avrebbe più avuto alcun problema di sorta (cfr. V1 pag. 5); che, ad ogni modo, le allegate persecuzioni sono da considerarsi problemi tra privati, i quali, oltre che non presentare alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, non sono mai stati denunciati dall'insorgente; che, pertanto, i motivi evocati dal medesimo sono da ritenersi irrilevanti in materia di asilo, Pagina 7

D-7951/2010 che, infine, non vi è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, peraltro, egli stesso ha affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità nel suo Paese (cfr. V1 pag. 5), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come non costitutive di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni del ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 8

D-7951/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1-2 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...) e (...), senza alcuna persona a carico; che egli ha frequentato (...) anni di scuola dell'obbligo ed ha lavorato diversi anni in veste di (...) e (...) (cfr. V1 pag. 29); che in Georgia dispone di una rete familiare, in quanto vi risiedono, come minimo, (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio Pagina 9

D-7951/2010 (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-7951/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del ricorso del 12 novembre 2010) - F.________ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 11

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