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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2008 D-7833/2007

16. Juli 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,004 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7833/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 luglio 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Carlo Monti. A._______, dichiaratosi cittadino d'origine palestinese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 novembre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7833/2007 Fatti: A. Il 16 settembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo [...], d'essere espatriato il [...], perché i gruppi armati palestinesi B._______ e C._______ avrebbero tentato a costringerlo a partecipare alle loro rispettive organizzazioni. B. Il 23 ottobre 2007, è stata effettuata un'analisi LINGUA. L'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua araba nonché dei vari dialetti arabi) nel suo rapporto del [...] ha indicato che dall'analisi linguistica emerge che la parlata dell'interessato non è assimilabile al dialetto arabo in uso nella Palestina, bensì soprattutto a quello in uso in Egitto. Inoltre ha ritenuto che il ricorrente non ha alcune conoscenze sulla striscia di Gaza e della vita quotidiana relativa ai campi per rifugiati di D._______ e E._______. C. Il 9 novembre 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze del summenzionato rapporto, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 19 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 20 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2

D-7833/2007 Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame LINGUA emerge che il ricorrente avrebbe ingannato le autorità sulla sua identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; in altri termini, l'insorgente non sarebbe un palestinese, ma piuttosto con alta probabilità un egiziano. In effetti, nonostante abbia sostenuto d'essere nato e cresciuto per due anni a Gaza, non sarebbe stato in grado di nominare il luogo di nascita e neanche una città della striscia di Gaza. Inoltre, il ricorrente non sarebbe riuscito né a localizzare il suo posto di lavoro nel campo né a descriverlo e neppure a nominare qualche altra scuola all'interno o accanto al campo salvo quella di nome F._______. Infine, l'autorità inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il suo vero Paese d'origine. Pagina 3

D-7833/2007 5. Nel ricorso, l'insorgente contesta d'avere ingannato le autorità sulla sua identità e allega d'avere chiamato la madre in Libano per fargli spedire la propria carta d'identità. Contesta, inoltre, di non conoscere alcuna scuola nei paraggi del campo per i rifugiati, allegando di conoscere una scuola di nome G._______ che sarebbe una scuola molto conosciuta. Peraltro, dubita che l'esperto LINGUA l'abbia capito bene in questo punto. Oltretutto, la somiglianza fra la sua pronuncia e quella egiziana della lingua araba sarebbe dovuta al fatto che avrebbe sempre vissuto con sua madre, nata e cresciuta a Rafah, città di confine con l'Egitto, e perciò avrebbe assunto il dialetto arabo egiziano piuttosto che quello palestinese. Per conseguenza, la decisione impugnata andrebbe annullata e gli atti rimandati all'UFM per una nuova decisione nel merito. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 6.2 Il TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Inoltre, la censura secondo cui la parlata tipica del dialetto arabo nota in Egitto, risulterebbe condizionata da sua madre, nata vicinissimo alla frontiera con l'Egitto e con la quale il ricorrente avrebbe sempre vissuto, non soccorre manifestamente l'insorgente, tenuto conto dell'esperienza Pagina 4

D-7833/2007 lavorativa dell'esperto di ben 43 anni relativa ai dialetti arabi e alle rispettive zone nelle quali vengono usati [...]. Peraltro, nella denegata ipotesi che il ricorrente avesse veramente vissuto in un campo per rifugiati dall'età di due anni in poi, sarebbe comunque stato influenzato dagli altri rifugiati palestinesi del campo e avrebbe presumibilmente adotto il loro dialetto arabo anche conto tenuto che secondo le sue stesse allegazioni, avrebbe frequentato una scuola per i palestinesi di nome G._______ [...] per nove anni [...]. Da quanto appena detto, va rilevato che il ricorrente conosce effettivamente un'altra scuola nella vicinanza del campo, avendo nominato la scuola di nome G._______ già prima dello svolgimento dell'esame LINGUA nel corso di questa procedura. Nonostante ciò, giova osservare che l'esaminatore LINGUA ha fondato la sua valutazione complessiva anche su altri elementi non contestati nel gravame fra cui le scarse conoscenze della striscia di Gaza, l'errata descrizione della bandiera palestinese e quella libanese nonché l'errata descrizione della banconota di 1000 Lira. Inoltre, per quanto riguarda la sua cittadinanza, tuttora, non risulta comprovata visto che il ricorrente non ha ancora presentato la sua carta d'identità in sede di ricorso tramite sua madre come da lui annunciato nel gravame [...]. Non incombe peraltro al TAF d'assumere d'ufficio delle prove che il ricorrente stesso, usando della necessaria diligenza, già avrebbe potuto e dovuto esibire di propria iniziativa (v. GICRA 1995 n. 23). 7. Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 8. [...] 9. 9.1 Dalle carte processuali, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di Pagina 5

D-7833/2007 respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 9.2 [...] 9.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Egitto, Paese ritenuto dall'esaminatore LINGUA nel rapporto effettuato in procedura di prima istanza, con alta probabilità come quello d'origine del ricorrente, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 9.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). Pagina 6

D-7833/2007 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-7833/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8

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