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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2009 D-7794/2007

23. Januar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,194 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | la decisione del 19 ottobre 2007 in materia d'asil...

Volltext

Corte IV D-7794/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 gennaio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas e Robert Galliker; cancelliera Chiara Piras. A._______, Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 ottobre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7794/2007 Fatti: A. Il 21 settembre 2007, l'interessata ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 e del 10 ottobre 2007), di essere stata costretta a lasciare il suo Paese d'origine il [...] in seguito a pressioni subite a causa del suo legame con un'organizzazione per i giovani studenti universitari (B._______) contraria alla politica del presidente Ben Ali e non riconosciuta dallo Stato tunisino. Ha dichiarato di essere stata aggredita in ben due occasioni (nel [...] e nel [...]), in periodi di intensa attività per la summenzionata organizzazione, da persone a lei sconosciute. Nella seconda occasione avrebbe subito un tentativo d'accoltellamento, ma non avrebbe denunciato il fatto alle autorità. Inoltre, si sarebbe sentita seguita, osservata e avrebbe subito diversi controlli nei propri alloggi da parte di persone del partito del Presidente. Avrebbe altresì voluto sfuggire ad un matrimonio, impostogli dalla sua famiglia, con un uomo fortemente tradizionalista, il quale non avrebbe accettato il suo modo di vivere emancipato. B. Il 19 ottobre 2007, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Tunisia. C. Il 19 novembre 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili Pagina 2

D-7794/2007 spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 gennaio 2008, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 29 gennaio 2008, l'insorgente ha presentato la replica, sottolineando la mancanza di contraddizioni nel proprio racconto e ribadendo che le proprie allegazioni riguardanti, in particolare, le due aggressioni subite sarebbero perfettamente compatibili con il resto del suo racconto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 88 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3

D-7794/2007 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi d'asilo addotti dalla ricorrente, segnatamente poiché l'interessata, proveniente da una famiglia di musulmani praticanti e fortemente tradizionalista, avrebbe, secondo le proprie dichiarazioni, vissuto una vita da donna emancipata, ribelle e non da musulmana praticante. Inoltre, sarebbe stata in grado di frequentare, a spese dei genitori, l'università di Tunisi, a circa [...] chilometri da casa, dove avrebbe anche alloggiato da sola. Sembrerebbe, altresì, inverosimile che abbia preso il rischio di scappare proprio il giorno della visita del promesso sposo, facendosi venire a prendere sotto casa e mettendo così in serio pericolo la vita del suo amico. Queste circostanze risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita. Oltretutto, la fuga della ricorrente sarebbe da reputare contestabile, considerando le pratiche adottate che le avrebbero consentito di ottenere un visto per la Svizzera nell'arco di un solo giorno. Infine, le allegazioni fatte in merito alle presunte persecuzioni a causa delle sue attività in favore dell'organizzazione universitaria, sarebbero inverosimili, contraddittorie e non corroborate da alcun elemento concreto. 6. Nel gravame, la ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lei rese in corso di procedura. Ribadisce di avere subito minacce e pressioni da parte del personale dell'università e di essere stata aggredita in due occasioni da sconosciuti, sottraendosi nella seconda occasione persino ad un tentativo di accoltellamento. Inoltre, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine a causa della mentalità tradizionalista dei genitori, i quali l'avrebbero voluta dare in moglie ad un uomo profondamente religioso. Non ci sarebbe nessuna incompatibilità tra la mentalità dei genitori ed il suo modo di vivere piuttosto indipendente e duramente guadagnato. Oltretutto, il fatto di non essere stata arrestata o torturata, ma di temere piuttosto tali persecuzioni, dovrebbe essere motivo sufficiente per sentirsi ed essere considerata una rifugiata. Infine, contesta le Pagina 4

D-7794/2007 affermazioni dell'autorità inferiore riguardo l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, secondo le quali rientrando in patria potrebbe contare su una rete familiare, e sottolinea che invece correrebbe il rischio di essere uccisa dai fratelli per la vergogna causata alla famiglia. 7. 7.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni Pagina 5

D-7794/2007 determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'insorgente non è riuscita ad attestare in modo credibile le presunte persecuzioni subite a causa della propria appartenenza alla suddetta organizzazione universitaria. Le vaghe affermazioni in sede di ricorso, secondo le quali sarebbe stata “bocciata agli esami” e si sarebbe sentita “seguita e controllata”, non sono suscettibili di rendere verosimile un fondato timore di essere sottoposta a persecuzioni in patria. L'insorgente basa i propri timori tra l'altro su '”voci” provenienti da un parente di un'amica, il quale lavorerebbe nel Ministero degli interni. Quest'ultimo avrebbe infatti affermato che la ricorrente avrebbe rovinato il proprio futuro avendo fatto un appello pubblico nel giugno del 2007 (cfr. verbale d'audizione del 10 ottobre 2007 pag. 5). La ricorrente ha asserito di essere una personalità conosciuta tra gli studenti e nota in particolare per le sua attività in seno alla organizzazione universitaria. Non si comprende, dunque, come le autorità l'avrebbero potuta prendere di mira, visto che, nel caso in cui le fosse successo qualcosa, tutti avrebbero sospettato indubbiamente le autorità, vista l'allegata popolarità della ricorrente. Inoltre, il fatto che la ricorrente non abbia mai denunciato o perlomeno tentato di denunciare le aggressioni nei suoi confronti presso le autorità statali, non depone a favore della verosimiglianza del suo racconto. Infatti, dagli atti di causa non emerge, altresì, alcun indizio concreto per ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non le accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto che non vi è alcun elemento atto a corroborare la versione della ricorrente, secondo la quale le persone che l'avrebbero aggredita, sarebbero state incaricate dalle autorità stesse (cfr. ibidem pag. 5). In siffatta evenienza non soccorrono la ricorrente le approssimative allegazioni ricorsuali sulla situazione in Tunisia in cui vigerebbe “quasi uno stato di polizia”, dove la “popolazione verrebbe sorvegliata”, gli “arresti arbitrari costituirebbero un problema reale” e dove la polizia “procederebbe a degli arresti senza mandati” (cfr. ricorso pag. 3). 8.2 Inoltre, in relazione al secondo motivo di espatrio, ovvero i timori legati alla mentalità arcaica dei genitori, i quali volevano costringerla a Pagina 6

D-7794/2007 sposare un uomo profondamente religioso con conseguenti percosse dovuto al suo rifiuto (v. gravame pag. 2), la ricorrente ha affermato di temere di essere uccisa dai propri fratelli in caso di rientro nel suo Paese d'origine per la vergogna causata alla famiglia. 8.2.1 Secondo la giurisprudenza della CRA, ripresa anche da questo Tribunale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale del 18 luglio 2007 E-4054 /2006), un'interpretazione dell'art. 3 LAsi conforme alle regole del diritto internationale e della Convenzione di Ginevra sulla statuto dei rifugiati implica la rilevanza in materia d'asilo delle persecuzioni non statali. Tuttavia, a causa della sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato colui il quale può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Anche se nel Paese d'origine della ricorrente negli ultimi anni le libertà di espressione e di associazione sono rimaste limitate e molte persone sono state condannate a lunghe pene detentive al termine di processi iniqui per accuse collegate al terrorismo e molte donne sono state oggetto di vessazioni per aver indossato l'hijab, il velo islamico (Amnesty International [AI] Rapporto annuale 2008) questo Tribunale osserva che, la Tunisia costituisce il baluardo dei diritti delle donne arabe. Le autorità statali si sono impegnate per abolire l'ineguaglianza tra uomini e donne in diversi ambiti della vita sociale, con esito favorevole (cfr. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, esame dei rapporti presentati dagli stati membri giusta l'art. 9 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 [CERD, RS 0.104], conclusioni sulla Tunisia del 2 giugno 2003, 02/06/2003. CERD/C/62/CO/10). Infatti, nel 1993, è stato emendato il Codice sullo status personale per garantire alle donne maggiori diritti. Non è più richiesto ad una donna di obbedire a suo marito, è stato stabilito un fondo speciale per dare sostegno alle madri divorziate, ed è possibile da allora per le donne tunisine trasferire la propria nazionalità ai figli (cfr. Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, esame dei rapporti presentati dagli stati membri giusta l'art. 40 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966 [Patto ONU II, RS 0.103.2], osservazioni finali del Comitato sulla Tunisia del 23 aprile 2008, CCPR/C/TUN/CO/5). Peraltro, l'articolo 207 del Codice penale Pagina 7

D-7794/2007 che riduceva le pene per i "delitti d'onore" è stato abolito. Nel caso di persecuzioni di donne a scopo di matrimonio forzato o, come nella fattispecie, quello dell'omicidio d'onore, sussiste perciò, di principio in Tunisia, la possibilità di ricevere una protezione appropriata da parte delle autorità statali. 8.2.2 In considerazione di quanto precede e a prescindere dal fatto che questo Tribunale ritiene la versione dei fatti resa dalla ricorrente, secondo la quale, pur provenendo da una famiglia tradizionalista, sarebbe stata in grado di studiare all'università di Tunisi (ad una distanza di ca. [...] chilometri da casa; cfr. verbale del 10 ottobre 2007 pag. 8) e di vivere da sola durante gli studi, non verosimilmente conciliabile con l'immagine resa della propria famiglia - quest'ultima ha infatti descritto il comportamento dei genitori e dei fratelli come violento e contrario ad ogni minimo segno d'apertura (cfr. ibidem pag. 11 e 12) - dagli atti di causa non risultano elementi per ritenere che la ricorrente non possa rivolgersi alle autorità e ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte dei familiari. Di conseguenza, anche questo motivo d'asilo è da ritenere irrilevante ed inverosimile, come, del resto, lo è tutto il resto del suo racconto. 9. Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. 11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., Pagina 8

D-7794/2007 RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr., RS 142.20). 11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposta in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, la ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 12. Occorre quindi esaminare se per la ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr.). Pagina 9

D-7794/2007 12.1 Come noto, in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile (v. anche consid. 8.2 del presente giudizio). 12.2 Quanto alla situazione personale della ricorrente, il TAF constata che la stessa è giovane e ha una buona formazione scolastica. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Per sovrabbondanza, qualora l'insorgente non volesse più vivere vicino alla sua famiglia, giova rilevare che, grazie ad una rete sociale costruitasi durante gli studi a Tunisi, dove, secondo le proprie affermazioni, la ricorrente sarebbe stata molto popolare, sussiste per l'insorgente una valida alternativa di soggiorno in tale città. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Tunisia. 12.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 13. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, ritenuto che il gravame era privo di possibilità di successo (art. 65 cpv. 1 PA). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

D-7794/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza processuale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM; Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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