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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2015 D-775/2015

13. Februar 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,476 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 30 gennaio 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-775/2015

Sentenza d e l 1 3 febbraio 2015

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Senegal, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 30 gennaio 2015 / N (…).

D-775/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 giugno 2014; i verbali d'audizione del 26 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e del 12 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 30 gennaio 2015, notificata al ricorrente il 3 febbraio 2015 (cfr. risultanze processuali), con la quale la Segreteria di Stato ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato il Senegal come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; il ricorso del 6 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 febbraio 2015) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti alla SEM per una nuova decisione nel merito e, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria qualora non gli venga concesso asilo; ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali; l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 10 febbraio 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;

D-775/2015 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino del Senegal, nato e cresciuto a B._______ (Senegal); che sarebbe espatriato poiché avrebbe avuto dei problemi con lo zio materno (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D36, pag. 5); che infatti lo zio non gli avrebbe dato i soldi ottenuti dal governo dopo la morte della madre e della sorella avvenuta a seguito del naufragio del traghetto su cui viaggiavano (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D36, D40, pag. 5, D46-D51, pag. 6); che, inoltre, il (…) aprile 2012 lo zio, insieme ad un amico poliziotto, gli avrebbe teso una trappola facendo entrare nel suo letto mentre egli dormiva la figlia minorenne e l'avrebbe poi accusato di aver tentato di abusare della ragazza (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 2, D36, D40, pag. 5, D42-D45 e D57-D60, pag. 7); che il poliziotto avrebbe voluto avviare una procedura penale nei suoi confronti e lo zio sarebbe intervenuto per evitarlo (cfr. ibidem); che dopo tale episodio lo zio l'avrebbe costretto a lasciare la sua casa (cfr. ibidem); che, in definitiva, avrebbe lasciato il Senegal poiché non aveva più nessun altro parente lì e sarebbe dunque espatriato per cercare un posto in cui vivere (cfr. verbale 2, D61, pag. 7); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino senegalese; che il Consiglio federale ha inserito il Senegal nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014);

D-775/2015 Pagina 4 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato irrilevanti poiché le persecuzioni allegate sarebbero opera di terze persone ed egli avrebbe potuto rivolgersi alle autorità per difendersi; che per ottenere dallo zio i soldi per il risarcimento ricevuti a seguito della morte della madre e della sorella avrebbe potuto contattare le autorità del suo Paese; che, inoltre non ci sarebbero indizi per ritenere che le autorità senegalesi non sarebbero intervenute in suo favore qualora fossero state chiamate; che neppure una procedura penale nei suoi confronti relativa alla presenza di una ragazza minorenne nel suo letto non costituirebbe un indizio di persecuzione giacché sarebbe l'esercizio di un'azione legittima da parte delle autorità statali; che in tale procedura sarebbe stato compito suo difendersi e dimostrare che si trattava di un raggiro messo in atto da suo zio materno; che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato sarebbero irrilevanti in materia d'asilo; che nel ricorso egli ha contestato l'interpretazione fatta dalla SEM; che egli avrebbe spiegato la peculiarità dei motivi che l'avrebbero costretto alla fuga; che i tentativi di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti l'avrebbero esposto alle persecuzioni dello zio materno; che lo zio non gli avrebbe dato il denaro che gli spettava per la morte della madre e della sorella; che inoltre sarebbe stato vittima di una trappola che l'avrebbe esposto ad una falsa accusa di reato e costretto a lasciare definitivamente il Senegal; che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, le sue allegazioni capovolgerebbero la presunzione di assenza di persecuzione in Senegal e renderebbero necessaria la protezione della Svizzera; che in caso di respingimento in Senegal, si ritroverebbe nuovamente esposto alle persecuzioni di cui sarebbe già stato vittima; che non potrebbe ottenere alcun tipo di effettiva protezione da parte delle autorità poiché nei fatti sarebbe coinvolto anche un poliziotto; che inoltre l'esigibilità del suo allontanamento dalla Svizzera dovrebbe essere analizzata in modo più approfondito; che il fatto di essere stato allontanato dalla sua famiglia a medio-lungo temine lo esporrebbe a un deterioramento delle condizioni di salute, ritrovandosi nell'impossibilità di soddisfare adeguatamente i suoi

D-775/2015 Pagina 5 bisogni primari e la sua vita sarebbe dunque esposta a grave pericolo; che pertanto qualora non gli si dovesse concedere l'asilo egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente; che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento di prova; che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene manifestamente irrilevanti le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo; che, infatti, dai motivi d'asilo esposti dal ricorrente non si evincono seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, invero, i problemi evocati dall'insorgente con lo zio risultano piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura privata; che in merito alla mancata restituzione da parte dello zio del risarcimento ottenuto dal governo per la morte della madre e della sorella, egli avrebbe potuto rivolgersi alle autorità competenti del suo Paese per ottenere il denaro e far valere i suoi diritti; che per quanto attiene al raggiro effettuato dallo zio introducendo una ragazza minorenne nel suo letto ed accusandolo di aver tentato di violentarla, questo Tribunale rileva che neppure in questo caso vi sono indizi di persecuzione; che, invero, tale episodio, come riferito dallo stesso ricorrente, non ha avuto alcun seguito (cfr. verbale 2, D40, pag. 5); che, anche qualora un procedimento penale sia aperto nei suoi confronti, va rilevato che si tratterebbe di un procedimento di diritto comune, senza alcun movente pertinente in materia di asilo; che, infine, il fatto di non aver più nessun altro parente in tale Paese, oltre che ad essere in contrasto a quanto dichiarato nell'audizione sulle generalità – ovvero che ha ancora delle zie paterne in Patria (cfr. verbale 1, pag. 5) – non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo; che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una diversa valutazione; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;

D-775/2015 Pagina 6 che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM (ora SEM) dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

D-775/2015 Pagina 7 che, inoltre, la situazione vigente in Senegal non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Senegal nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è ancora giovane, ha esperienza professionale come pescatore e come contadino (cfr. verbale 1, pag. 4); che, altresì, in Senegal ha delle zie paterne, nonché uno zio materno (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, si può supporre che egli disponga di una rete sociale sufficientemente buona in Patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

D-775/2015 Pagina 8 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-775/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-775/2015 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2015 D-775/2015 — Swissrulings