Corte IV D-7677/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 gennaio 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Thomas Wespi, Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. A._______, Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 ottobre 2007 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7677/2007 Fatti: A. Il 28 dicembre 2005, l'interessato di etnia inguscia ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. In data 9 o 10 agosto 2005 sarebbe stato fermato e rilasciato lo stesso giorno dalle autorità russe a B._______ (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 3). Quest'ultime gli avrebbero chiesto se - durante il suo esilio quale richiedente l'asilo sia Germania che in Francia nel periodo tra ottobre 2000 e giugno, oppure luglio 2005 - avesse sporto denuncia presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito: Corte EDU) a Strasburgo contro le violazioni dei diritti umani da parte della Russia in Cecenia (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 5). Durante la sua permanenza nella questura centrale di B._______, uno degli agenti del “Federal'naja Služba Bezopasnosti” (FSB) e vecchia conoscenza del richiedente, gli avrebbe consigliato di espatriare, in quanto tutte le persone che avrebbero fatto una denuncia del genere, sarebbero morte o fuggite (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5). L'indomani del fermo, oppure sette giorni dopo, si sarebbe trasferito insieme alla sua famiglia nella casa di sua zia a C._______, un quartiere di B._______, oppure un villaggio (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 6 e del 21 febbraio 2006 pag. 14). Due giorni dopo il suo rilascio, un agente del FSB gli avrebbe chiesto del denaro (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2006 pag. 14). In seguito, avrebbe pernottato nella casa di sua madre, a 80 metri da casa sua, in quanto, verso il 15 agosto 2005, i suoi vicini nonché i suoi figli avrebbero notato un veicolo di color argento, oppure una vettura bianca, vicino a casa, solitamente presagio di “brutte cose” (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pagg. 11 e 14). La notte del 25 agosto 2005, avrebbe sentito arrivare due autovetture, oppure due auto civili ed un'ambulanza, da cui sarebbero scese alcune persone che si sarebbero dirette in un vecchio rifugio antiaereo abbandonato e adiacente alla casa della madre, mentre altre persone sarebbero rimaste all'esterno. Avrebbe quindi sentito parlare di traffici di droga e di organi ed avrebbe visto delle persone uscire con dei sacchi in mano. Sarebbe poi arrivata un'altra auto con dei contenitori medici, oppure una seconda ambulanza dalla quale sarebbero scese tre persone con le mani ammanettate dietro alla schiena con dei sacchi in testa (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 nonché del 21 febbraio 2006 pag. 14). Pagina 2
D-7677/2007 Intimorito dalla scena, l'interessato sarebbe riuscito a fuggire a piedi nascondendosi in una grotta nei pressi di un fiume. In seguito, avrebbe avuto un esaurimento nervoso ragione per cui sarebbe stato ricoverato, dapprima presso un manicomio a D._______ e poi in un ospedale in una località di cui non ricorderebbe più il nome (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pagg. 2 e 5 nonché del 21 febbraio 2006 pagg. 13 e 15). Successivamente suo fratello l'avrebbe portato a E._______ e da allora non avrebbe più avuto notizie della sua famiglia, oppure non vorrebbe menzionare dove la sua seconda moglie starebbe chiedendo l'asilo (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 4). Dopo un'ulteriore cura da uno psicologo nella capitale russa, egli sarebbe espatriato con l'aiuto di suo fratello, in data 24 dicembre 2005 per il timore di essere ucciso dalle autorità in loco dopo essere stato informato per il tramite di F._______ che gli uomini del E._______ - il quale sarebbe coinvolto nel traffico succitato - sarebbero venuti a casa sua a cercare sia lui che sua moglie (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2006 pagg. 2, 5 e 6). B. Con decisione del 12 ottobre 2007 (notificata all'interessato il 15 ottobre 2007; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 31 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese Pagina 3
D-7677/2007 processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 1° settembre 2008. E. Il 5 agosto 2008, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 7 agosto 2008, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino all'8 settembre 2008 per introdurre l'atto di replica. G. Il 3 settembre 2008, il ricorrente ha presentato una replica. H. Il 10 settembre 2008, il TAF ha concesso all'UFM un termine fino al 25 settembre 2008 per inoltrare un'eventuale presa di posizione. I. Il 18 settembre 2008, l'UFM, nell'ambito della sua presa di posizione, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del- Pagina 4
D-7677/2007 la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorio ed incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire il racconto dell'interessato nonché non determinanti in materia d'asilo le persecuzioni addotte dallo stesso. Infatti, nella prima audizione quest'ultimo avrebbe indicato il 10 agosto 2005 come il giorno in cui sarebbe stato fermato dalle autorità statali, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il fermo si sarebbe verificato il 9 agosto 2005. Inoltre, avrebbe dapprima ammesso di aver sporto denuncia presso la Corte EDU per poi negarlo. Peraltro, avrebbe dichiarato soltanto nella seconda audizione di aver ricevuto una visita di un agente del FSB, il quale gli avrebbe chiesto del denaro. Per di più, avrebbe allegato nella prima audizione di essersi trasferito da sua zia a C._______ dopo il suo fermo del 10 agosto 2005, mentre nella seconda audizione ha dichiarato di aver lasciato il suo domicilio sette giorni dopo la liberazione. Avrebbe altresì dapprima menzionato di aver visto arrivare due auto e un'ambulanza, per poi indicare che sarebbero state due autovetture e due ambulanze. Peraltro, non sarebbe convincente l'allegazione secondo cui egli sarebbe riuscito a scappare e nascondersi in una grotta, in quanto, se fosse veramente stato seguito in macchina e fosse stato sparato contro di lui, non sarebbe riuscito a fuggire nel modo descritto, vista la determinazione delle persone e le misure intraprese per catturarlo. Premesso ciò, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni del richiedente. Inoltre, sarebbe rimasto nel suo Paese fino al 2000, dopo essere stato fermato due o tre volte tra il 1993 ed il 2000 e sarebbe altresì rientrato in patria nel giugno o luglio 2005 - dopo aver inoltrato domanda d'asilo sia in Germania che in Francia - dimostrando così di non temere Pagina 5
D-7677/2007 persecuzioni da parte delle autorità russe. Infine, sarebbe insufficiente al fine di ammettere un timore fondato, il fatto di venire a conoscenza da parte di terzi, ossia da F._______ tramite suo fratello, di essere ricercato dagli uomini di G._______. I pregiudizi addotti dal richiedente non sarebbero quindi determinanti in materia d'asilo. Di conseguenza, non adempirebbero ai requisiti della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi i motivi presentati dall'interessato. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato fermato il 10 agosto 2005 e non il 9. Inoltre, ha dichiarato di avere sintetizzato il racconto durante la prima audizione e quindi di avere ammesso di aver denunciato le autorità russe presso la Corte EDU, avendolo negato in precedenza. Peraltro, sarebbe stato invitato a rimanere sintetico nella prima audizione. Per tale ragione non avrebbe menzionato l'agente del FSB, ma ne avrebbe poi parlato nella seconda. Sarebbe poi poco significativa alla luce degli altri aspetti positivi del suo racconto la questione sulla divergenza del numero delle ambulanze da lui dichiarato tra la prima e la seconda audizione. Oltre a ciò, sarebbe, secondo la cronaca cecena, un fatto comune che gli agenti del FSB l'abbiano rilasciato anche perché sarebbe stato sufficiente trattenere il suo documento. 5.3 Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 5.4 Nella replica il ricorrente ha indicato di aver allegato le fotocopie delle traduzioni in tedesco di alcuni documenti che aveva già inoltrato allorquando chiese asilo in Germania e delle foto che mostrerebbero il suo appartamento dopo la prima, rispettivamente la seconda guerra, in Cecenia. Ha altresì dichiarato di non aver più la documentazione in originale, in quanto le autorità tedesche l'avrebbero spedita al Consolato generale della Federazione Russa. 5.5 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha rilevato che le foto presentate non sarebbero determinanti in materia d'asilo, in quanto risalirebbero agli anni 1996 e 2001. Infine, ha puntualizzato che la domanda d'asilo depositata dal ricorrente in Germania sarebbe stata respinta. Pagina 6
D-7677/2007 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva innanzitutto che, al di là delle contraddizioni inerenti alla denuncia della Russia dinanzi alla Corte EDU, il ricorrente non ha tuttora presentato un mezzo di prova in tale ambito, ad esempio una copia autentificata della denuncia sporta, oppure perlomeno una conferma della medesima Corte. Infatti, essendosi, a suo dire, già rivolto a suo tempo sia in Francia che in Germania ad un avvocato per le sue varie domande d'asilo, sapeva come muoversi ed avrebbe senz'altro potuto procurarsi tali documenti nel frattempo (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2006 pagg. 6 e 7). Inoltre, è contro la logica dell'agire il fatto che sia ritornato in Patria, sapendo a cosa sarebbe andato incon- Pagina 7
D-7677/2007 tro dopo aver sporto una tale denuncia. Peraltro, è poco credibile che una persona con una formazione di livello superiore agisca in tal modo. In aggiunta, è insensato che egli si sia recato a casa di sua zia in un altro quartiere di B._______, oppure in un villaggio - ed avrebbe addirittura pernottato a casa di sua madre a 80 metri da casa sua sapendo di essere sorvegliato, anziché nascondersi in un luogo meno prevedibile (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 6 e del 21 febbraio 2006 pagg. 11 e 14). Peraltro, nella prima audizione non ha minimamente menzionato la visita dell'agente del FSB, il quale gli avrebbe chiesto dei soldi (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2009 e del 21 febbraio 2009 pag. 14). Per di più, i fatti del 25 agosto 2005 non possono essersi svolti in tale data, in quanto non si trattava di una notte di luna piena come dichiarato dall'insorgente in sede d'audizione (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 nonché del 21 febbraio 2006 pag. 14). Infatti, tale fase lunare si era già verificata nella notte del 19 agosto 2005 intorno alle ore 22 ora locale (Moscow Time [MSK]), mentre in data 25 agosto 2005 la luna si apprestava ad entrare nella fase dell'ultimo quarto avvenuta poi il 26 agosto 2005 (cfr. documentazione dell'Istituto di Astrologia dell'Università di Berna [http://cmslive2.unibe.ch/unibe/philnat/aiub/content/e237/e280/e237/e2 80/e281/e287/mondphasen2005_eng.txt] nonché la documentazione del National Aeronautics and Space Administration [NASA] [http://eclipse.gsfc.nasa.gov/phase/phases2001.html]). Oltre a ciò e sempre in relazione ai fatti della suddetta notte, il ricorrente ha dichiarato nella prima audizione di avere sentito le persone coinvolte in tale incontro notturno parlare di traffici di droga e di organi, mentre nella seconda audizione si è soffermato a menzionare soltanto il traffico di organi per poi indicare unicamente il traffico di droga nel gravame (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 5 e del 21 febbraio 2006 pag. 14 nonché ricorso pag. 2). Visto quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Quanto ai fatti addotti dall'autore del gravame antecedenti all'anno 2000, egli non è riuscito a corroborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il suo espatrio considerando altresì che è tornato in patria di sua propria volontà dopo l'esito negativo della sua domanda d'asilo in Germania e la procedura d'asilo svolta in Francia (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 1 e del 21 febbraio 2006 pag. 6). Inoltre, ha dichiarato di essere stato arrestato una volta nel 1993, per alcuni giorni, per aver “manipolato dei soldi” e poi rilasciato, senza essere Pagina 8
D-7677/2007 stato condannato, nonché di aver subito alcuni fermi ai fini di un controllo di identità (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2006 pagg. 9 e 10). Peraltro, i documenti addotti dal ricorrente sono inadeguati a dimostrare alcunché. Infatti, non si riferiscono affatto ai fatti recenti evocati innanzi a questo Tribunale. Inoltre, va rilevato che le foto illustrano certamente delle case danneggiate oppure distrutte, ma non vi è ragione di concludere che mostrino proprio la sua abitazione e, qualora fosse il caso, risalirebbero al 1996 rispettivamente al 2001, ovvero ad un periodo senza alcun nesso temporale con il suo espatrio del 2005. In considerazione di quanto precede, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 9.2 9.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché Pagina 9
D-7677/2007 l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 9.3.1 Inoltre, il TAF osserva nondimeno che, nonostante la situazione di sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa e la situazione socio-economica difficile tocchi l'insieme della popolazione locale in Cecenia (Russia), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé – indipendentemente dalle circostanze del caso di specie – di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini ceceni in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso la Cecenia. Premesso ciò e conto tenuto dell'evoluzione della situazione dalla pubblicazione della sentenza GICRA 2005 n. 17, codesto Tribunale giudica fondata la prassi attuale dell'UFM secondo cui l'ese- Pagina 10
D-7677/2007 cuzione dell'allontanamento in Cecenia dei richiedenti l'asilo è, di principio, ragionevolmente esigibile. Non lo è per contro per membri di gruppi vulnerabili come gli attivisti della società civile ed i giornalisti critici; i ribelli, ovvero persone sospettate di partecipare a movimenti insorti; le famiglie dei ribelli; gli insorti che hanno beneficiato di un'amnistia in merito al rifiuto d'integrazione nelle forze di sicurezza cecene; le persone aventi un legame con il regime di Mashkadov, nel caso di rifiuto di assoggettamento al regime di Kadyrov; le persone che hanno denunciato le violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze giudiziarie internazionali, oppure regionali, e gli insubordinati. Inoltre, altre persone, in circostanze particolari, potrebbero essere minacciate dall'insicurezza che prevale ancora in Cecenia: ciò potrebbe essere il caso per le persone rientranti in Cecenia con mezzi finanziari presunti importanti, oppure per le donne nubili o vedove che non dispongono di un sostegno familiare (cfr. sentenza del TAF E-4476/2006 del 23 dicembre 2009 consid. 10.2.3 e 10.2.5 e relativi riferimenti). In tal caso, va esaminata l'esistenza di una alternativa di soggiorno nella Federazione russa la quale va ammessa solo a condizioni molto restrittive (GICRA 2005 n. 17 consid. 8.3.2 e 8.3.3). 9.3.2 Nella fattispecie il ricorrente non rientra in uno dei succitati gruppi vulnerabili. Infatti, dagli atti di causa non risulta dimostrato il fatto che egli possa avere un certo patrimonio in patria e non è neppure verosimile che abbia sporto denuncia innanzi alla Corte EDU (cfr. consid. 7.1). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo ha una formazione universitaria quale economista ed una certa esperienza professionale quale imprenditore e commerciante (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 2 e del 21 febbraio 2006 pagg. 4 e 5). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente il fratello a E._______ oppure a H._______, il quale lo ha già ospitato in passato e dal quale potrebbe ottenere nuovamente un aiuto importante (cfr. verbali d'audizione del 10 gennaio 2006 pag. 3 e del 21 febbraio 2006 pag. 4). Inoltre, ha dichiarato di avere vissuto fin dalla nascita in Cecenia, ragione per cui è verosimile che abbia ancora un importante numero di conoscenze alle quali si potrà rivolgere per un reinserimento adeguato. Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente Pagina 11
D-7677/2007 ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine sia esso in Cecenia, a B._______, dove avrebbe un'abitazione nella sua vecchia dimora, a casa di sua madre, oppure di sua zia, a E._______, oppure a H._______, dal fratello ed in Ingushezia, dove si sarebbe già rifugiato in tempo di guerra. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-7677/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 13