Corte IV D-7567/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A.________, nato il (...), India, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° dicembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7567/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 30 ottobre 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 6 e 19 novembre 2009, la decisione dell'UFM del 1° dicembre 2009, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di ricevimento), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-7567/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, ed il ricorso è stato inoltrato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia (...), di essere vissuto a B._______/C._______/D._______ e di avere trascorso il periodo degli studi – a seguito del decesso dei genitori – in un tempio a E._______ fino al suo espatrio nell'(...); che egli, dopo soggiorni a F._______e G._______, avrebbe raggiunto l'H._______, dove avrebbe trascorso vari mesi prima di entrare in Svizzera e domandare asilo, che il richiedente ha affermato di essere espatriato a causa dei problemi intercorsi dal (...) con alcuni cugini che si sarebbero impossessati di terreni intestati a lui medesimo, rispettivamente che gli impedirebbero di vendere i terreni ed intraprendere un'attività in proprio; che tali problemi sarebbero culminati in vari episodi in cui sarebbe stato percosso e minacciato di morte; che egli ha altresì dichiarato che i cugini avrebbero corrotto la polizia, ragione per cui quest'ultima sarebbe passiva nei suoi confronti, che, nella decisione del 1° dicembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito l'India nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente sostiene che dal suo racconto emergerebbero indizi di persecuzione, ragione per cui l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda; che egli difende le sue dichiarazioni come assolutamente verosimili e dettagliate, facendo risalire le contraddizioni rilevate dall'UFM – la cui natura sarebbe, peraltro, meramente marginale – al suo nervosismo ed alla sua confusione durante le audizioni; che egli, oltre a ripetere di essere in pericolo perchè non in grado di difendersi dalle minacce dei familiari, che avrebbero corrotto le autorità alle quali si sarebbe rivolto, afferma Pagina 3
D-7567/2009 che a monte dei problemi con i cugini vi sarebbe pure una rivalità politica, appartenendo quest'ultimi ad un partito diverso dal suo; che egli, infine, definisce un suo rinvio come inesigibile a causa dei rischi a cui sarebbe esposto in India, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha altresì domandato la dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 18 marzo 1991, l'India nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, Pagina 4
D-7567/2009 che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, basti rilevare che il ricorrente non ha saputo collocare temporalmente diversi episodi importanti a monte della sua domanda, rendendo invece risposte vaghe e contraddittorie, come ad esempio per la fine degli studi e l'inizio dei problemi coi cugini, collocati dapprima nell'ottobre 2008 (cfr. verbale audizione del 6 novembre 2009 [in seguito verbale 1] pag. 3), e poi fatti risalire a più di un anno prima (cfr. verbale audizione del 19 novembre 2009 [in seguito verbale 2] pag. 7/D54-55); che la dichiarazione in fase di prima audizione secondo cui i cugini avrebbero avuto in leasing i suoi terreni a partire dalla partenza del parente per il Canada 10-15 anni fa (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 5/D33) non combacia con l'affermazione secondo la quale i cugini lavorerebbero la sua terra da (...) anni (cfr. verbale 2 pag. 5/D34); che egli ha affermato dapprima che non avrebbe mai riscosso nulla dai cugini (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi smentirsi raccontando che sarebbe appena dal 2005 che i cugini avrebbero smesso di pagare l'affitto (cfr. verbale 2 pag. 7/D60); che anche circa l'episodio principe del racconto – il pestaggio dei cugini e, in particolare, il colpo di coltello al polso sinistro – il ricorrente non è stato in grado di dare risposte concordanti, collocando il fatto nell'ottobre 2007 (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente, a neanche due settimane di distanza, ad un anno dopo nel 2008 (cfr. verbale 2 pag. 8/D66); che non risulta pertinente che il ricorrente, interpellato sul numero di pestaggi subiti, ne indichi quattro e sappia però fornire un'indicazione temporale unicamente per tre di essi (cfr. verbale 2 pag. 8/D72-79 ); che non plausibile appare altresì il fatto che i cugini avrebbero corrotto membri della polizia in presenza di un amico del padre del ricorrente, tantopiù che egli avrebbe rifiutato di testimoniare contro quest'ultimo; che, infine, esortato ad indicare da chi sarebbe stato picchiato nell'ottobre 2008 (rispettivamente, seguendo la versione anteriore, 2007), il ricorrente indica cinque persone (cfr. Pagina 5
D-7567/2009 verbale 2 pag. 10/D92), contraddicendosi così in modo palese rispetto a quanto allegato durante la prima audizione (tre persone, cfr. verbale 1 pag. 6); che mal si capisce come mai il ricorrente abbia atteso ben più di tre anni per sottrarsi ai problemi con i cugini, rispettivamente si sia deciso per la soluzione estrema dell'espatrio, tantopiù che la procedura da lui avviata nel (...) sarebbe, come egli stesso ha affermato (cfr. verbale 2 pag. 8/D70), tuttora in corso, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che non soccorrono l'insorgente le allegazioni ricorsuali in merito agli aspetti politici a monte dei problemi con i cugini: queste, infatti, oltre a non essere confortate da alcun elemento serio, sono apparse solo tardivamente nel corso della procedura, nonostante il ricorrente abbia avuto più volte e su domanda la possibilità di esporre eventuali ulteriori motivi alla base della sua domanda, dando così l'impressione di essere state citate unicamente ai fini della causa, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in India possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza Pagina 6
D-7567/2009 generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è giovane e dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato la scuola elementare, media, media superiore e college e disponendo di un diploma di (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli dispone inoltre di conoscenze, oltre della sua lingua madre, dell'hindi, dell'inglese e (poche) dell'italiano (cfr. ibidem pag. 3); che, in Patria, egli può fare capo agli zii (che gli avrebbero oltretutto già finanziato gli studi) ed a diversi cugini (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 7
D-7567/2009 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-7567/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9