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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2010 D-7539/2009

4. Februar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,683 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7539/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 4 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______ e C._______, Bosnia e Erzegovina, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7539/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 3 settembre 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 21 settembre 2009 e del 5 ottobre 2009, la decisione dell'UFM del 17 novembre 2009, notificata ai richiedenti il 26 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 3 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF il 4 dicembre 2009, i mezzi di prova presentati dai ricorrenti il 10 dicembre 2009, la risposta al ricorso dell'UFM del 31 dicembre 2009, la replica inoltrata dagli insorgenti il 18 gennaio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-7539/2009 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere originari di D._______, nel comune di E._______ del Cantone di Tuzla (Bosnia e Erzegovina), dove avrebbero vissuto dalla nascita sino al loro espatrio, con un breve intervallo di alcuni mesi in Bosnia dalla fine del 2008 oppure da ottobre 2008 fino al 2009 o a gennaio 2009 (B._______), nonché di sei anni dal 1992 al 1998 in Germania (B._______), che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data 1° settembre 2009 per il timore di essere uccisi da parte di terzi, ovvero da parte di F._______, sua cognata, la quale avrebbe minacciato di morte i richiedenti e la loro famiglia; che, inoltre, temerebbero il suocero di A._______, che l'avrebbe insultato quando lo incontrava ed avrebbe picchiato sua moglie; che, in particolare, F._______ li avrebbe minacciati per la prima volta nel 2008, allorquando quest'ultima abitava nella stessa abitazione dei richiedenti e della madre di A._______; che, in seguito, ad agosto, oppure nell'estate del 2008, la madre dell'interessato avrebbe cacciato di casa F._______, oppure la stessa se ne sarebbe andata da sola, e la madre dell'interessato avrebbe sporto denuncia contro di F._______; che, nel 2009, due o tre mesi prima della data della prima audizione, sarebbe tornata ad abitare nel loro villaggio a casa dei suoi genitori ed avrebbe ricominciato a minacciare gli interessati, in particolare, la loro figlia; che, infine, siccome la polizia non avrebbe mai agito adeguatamente dopo le varie denunce sporte, i richiedenti avrebbero deciso di espatriare (cfr. verbali d'audizione del 21 settembre 2009 pagg. 5 [A._______ e B._______], 6 [A._______ e B._______] e 7 [A._______] nonché del 5 ottobre 2009 pagg. 5 [A._______], 9 [B._______] e 13 [A._______]), che, nella decisione del 17 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 25 giugno 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti Pagina 3

D-7539/2009 sarebbero contraddittorie e stereotipate, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di non ritenere una contraddizione il fatto che A._______ abbia dichiarato in sede d'audizione che sua cognata avrebbe chiamato una volta, oppure diverse volte; che, infatti, sebbene quest'ultima abbia chiamato solo una volta, sarebbe chiaro che dietro alle altre telefonate ci sarebbe stata lei, in quanto sarebbero stati descritti dettagli che solo lei poteva conoscere; che, in tale ambito, non vi sarebbe nessuna contraddizione fondamentale tra quanto asserito da A._______ e quanto dichiarato da sua moglie; che, inoltre, sarebbe molto dettagliato e preciso il loro racconto; che, peraltro, B._______ avrebbe già spiegato di non aver ricordato il trasferimento a Belgrado di F._______ e l'episodio dell'aggressione a casa loro alla presenza o meno della cognata; che, per di più, hanno fatto valere di cercare di far venire i documenti che sarebbero in Bosnia al fine di dimostrare la verosimiglianza del loro racconto; che, infine, gli insorgenti hanno sostenuto che, per le ragioni esposte, il loro allontanamento non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una Pagina 4

D-7539/2009 presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Bosnia e Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni contradditorie e stereotipate, come rettamente rilevato dall'UFM; che, infatti, A._______ ha dichiarato che F._______ se ne sarebbe andata a G._______ allorquando la polizia avrebbe iniziato a presentarsi a casa loro (cfr. verbale d'audizione del 5 ottobre 2009 pag. 5 [A._______]); che, in tale evenienza, va altrettanto rilevato che non può essere dato seguito alla dichiarazione secondo cui le denunce sarebbero state infruttuose, siccome le autorità in loco non avrebbero reagito alle denunce sporte (cfr. ibidem); che, inoltre, tale dichiarazione è in palese contraddizione con quanto certificato dalla Polizia centrale di H._______ il 16 settembre 2009; che, di conseguenza, non v'è ragione Pagina 5

D-7539/2009 per cui gli insorgenti non avrebbero potuto sporre denuncia circa i fatti del 2009; che, ad ogni modo, è inconcepibile che i ricorrenti stessi non avrebbero sporto denuncia se le minacce di morte avessero effettivamente riguardato pure loro come evidenziato nella denuncia della madre del 5 settembre 2008 e dai successivi fatti dichiarati dai ricorrenti risalenti al 2009; che, in tale ambito non sono stati neanche capaci di indicare la data precisa dell'ultima minaccia ricevuta; che, infatti, B._______ ha allegato che sarrebbe stato in agosto 2009, quando stava portando sua figlia a fare una vaccinazione, mentre suo marito ha allegato, nella prima audizione, che tale episodio si sarebbe svolto “più o meno il 10 agosto 2009”, per poi fornire precisamente tale data nella seconda audizione (cfr. verbali d'audizioni del 21 settembre 2009 pagg. 5 [B._______] e 6 [B._______ e A._______] e del 5 ottobre 2009 pagg. 5 [A._______], 8 [B._______] e 12 [A._______]); che, visto il loro espatrio avvenuto in data 1° settembre 2009 ed il fatto che dette minacce costituiscono la base del loro racconto, vi è ragione di ritenere inverosimili le allegazioni presentate dagli insorgenti, in quanto poco precise, in particolare, per quanto riguarda le minacce avvenute poco prima del loro espatrio; che, per di più, dato il carattere telefonico delle minacce, i ricorrenti a rigor di logica, avrebbero potuto anche prendere il provvedimento di cambiare il numero telefonico; che, in tale contesto, non soccorrono i mezzi di prova, sebbene apportati in originale, considerata la loro incongruenza con il racconto, peraltro inverosimile, degli insorgenti, come rettamente rilevato anche dall'UFM; che, oltre a ciò, non risulta logico che soltanto gli insorgenti medesimi siano espatriati ed abbiano lasciato la madre e la sorella di A._______ in patria, nonostante siano stati toccati pure loro dalle minacce della cognata dell'autore del gravame; che, in tale ambito, non soccorre l'allegazione secondo cui non avrebbero avuto il denaro per espatriare anche loro, vista la vasta parentela in loco (cfr. sotto) che avrebbe potuto aiutarli a raccimolare il denaro necessario per l'espatrio; che, infine, circa il padre della ricorrente, va rilevato che la medesima ha affermato di non aver più alcun contatto con quest'ultimo e di essere stata picchiata per l'ultima volta prima di essersi sposata, ovvero prima del 29 febbraio 2008, mentre A._______ ha affermato di essere soltanto stato insultato da quest'ultimo il giorno dopo il matrimonio e non ha allegato dei fatti posteriori a tale evento (cfr. verbali d'audizioni del 21 settembre 2009 pag. 2 e del 5 ottobre 2009 pagg. 9 [B._______], 10 [B._______], 13 [A._______] e 14 [A._______]), Pagina 6

D-7539/2009 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani, hanno una formazione professionale quale tecnico per la pianificazione del traffico (A._______) e nel settore alberghiero (B._______); che, inoltre, A._______ ha Pagina 7

D-7539/2009 un'esperienza professionale quale operaio edile e camionista; che, infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui la madre, un fratello, una sorella, il nonno sia paterno che materno e numerosi zii di A._______, oltre ai genitori, ad un fratello, ai nonni materni e a numerosi zii di B._______, che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 8

D-7539/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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