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Bundesverwaltungsgericht 01.11.2010 D-7529/2010

1. November 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,372 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7529/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° novembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Etiopia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7529/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 10 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 30 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 15 ottobre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 11/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 22 ottobre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2

D-7529/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino etiope, d'etnia oromo, originario di B._______ (Etiopia), dove avrebbe vissuto dalla sua nascita sino al suo espatrio nell'(...) 2010, che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ricercato dalle autorità, in quanto membro dell'Oromi Liberation Front (OFL) che combatte il governo e sarebbe evaso dal carcere in cui si trovava; che, in particolare, a causa della sua etnia e delle sue convinzioni politiche, egli sarebbe stato oggetto di pressioni sul posto di lavoro e gli sarebbe stata negata tra il (...) e il (...) una promozione presso la C._______ (società governativa), dove lavorava come meccanico; che, il 15 febbraio 2009, alcuni militari si sarebbero recati al domicilio dell'interessato, gli avrebbero sequestrato i suoi documenti e l'avrebbero malmenato fino a procurargli una seria ferita; che i medesimi individui l'avrebbero condotto in ospedale e dopo quattro giorni sarebbero andati a riprenderlo per portarlo in carcere a D._______; che, dopo (...) mesi di detenzione, il (...), l'interessato sarebbe riuscito ad evadere, mentre svolgeva un lavoro esterno; che si sarebbe rifugiato presso un amico a B._______, prima di espatriare il (…), rispettivamente il (...), che, da B._______, l'interessato si sarebbe recato in autobus a E._______, transitando da F._______ (Etiopia) e G._______ (Etiopia), da dove – assieme al passatore che gli avrebbe fornito un passaporto – avrebbe raggiunto H._______ (Etiopia) ed avrebbe attraversato la frontiera a piedi fino ad arrivare a I._______ (Sudan); che, dopo quattro mesi, l'interessato avrebbe preso un aereo fino ad J._______ (Turchia) e si sarebbe recato in una località detta K._______, dove il passatore gli avrebbe ritirato il passaporto; che, dopo sette giorni, sarebbe partito alla volta di L._______ (Grecia), da dove, dopo una settimana circa, avrebbe preso una nave e sarebbe giunto a M._______ (Italia); che, infine, avrebbe proseguito in auto con il passatore fino ad una collina sul confine italo-svizzero che avrebbe attraversato a piedi e sarebbe infine giunto a N._______ (Svizzera), senza documenti e senza subire alcun controllo, Pagina 3

D-7529/2010 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che giustificano la mancata tempestiva presentazione dei documenti d'identità, richiamati, da un lato, le sue allegazioni esposte in maniera dettagliata in corso di procedura circa il suo passaporto e la sua carta d'identità, nonché circa le circostanze del viaggio, le quali a suo dire non costituirebbero delle contraddizioni e non sarebbero di rilievo, in quanto non avrebbero alcun legame con i motivi della mancata presentazione dei documenti d'identità e, dall'altro, i problemi di comprensione con l'interprete, nonché l'impossibilità di rivolgersi alle autorità del suo Paese; che, pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, inoltre, spiegando gli elementi contraddittori rimproveratigli dall'UFM punto per punto, il ricorrente sostiene di aver risposto in modo dettagliato alle domande postegli e fa valere che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento, in considerazione delle persecuzioni statali di cui sarebbe vittima per motivi politici, per le sue rimostranze dopo la mancata promozione, per aver svolto attività di propaganda per l'OLF, all'interno della sua azienda, nonché a causa della sua appartenenza etnica e del regime spietato in un Paese disastrato come l'Etiopia, dove la sua vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, il suo allontanamento dovrebbe essere considerato illecito e inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua Pagina 4

D-7529/2010 domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente e le circostanze del viaggio, non soccorrono innanzitutto il medesimo le pretese giustificazioni ricorsuali, secondo cui le contraddizioni rimproverategli sarebbero dovute al fatto che avrebbe fornito una descrizione più dettagliata nella audizione federale rispetto alla prima, oppure alle incomprensioni con l'interprete o ancora dovute ad una diversa interpretazione della nozione di domicilio o ad una diversa considerazione di ciò che sarebbe importante (cfr. ricorso pagg. 3-4); che, infatti, da un lato, Pagina 5

D-7529/2010 l'insorgente ha sottoscritto i verbali delle audizioni, confermandone pertanto l'esattezza nella trascrizione e nella traduzione, dall'altro lato, alla luce delle chiare domande postegli durante le due audizioni, risultano altrettanto manifestamente chiare le risposte date, rispettivamente le contraddizioni tra le stesse rese dal ricorrente, indipendentemente dai dettagli forniti (cfr. verbali 1 e 2); che, inoltre, le numerose contraddizioni o le vaghe allegazioni del ricorrente, sebbene possano sembrare portare su questioni di lieve importanza, come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pagg. 2-3), nell'insieme vanno a comprovare l'inverosimiglianza di quanto asserito da quest'ultimo come nel caso di specie circa i suoi documenti d'identità; che, oltremodo, è determinante il fatto che, alla luce delle allegazioni contraddittorie, vaghe e stereotipate del ricorrente, è assolutamente inverosimile che la carta d'identità gli sia stata sequestrata nelle circostanze descritte (cfr. verbale 1 e 2), rispettivamente che egli non abbia mai posseduto il suo passaporto (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D8; ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, oltre a non essere corroborate, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D4-6), che, a ciò aggiungasi, a proposito delle circostanze del viaggio d'espatrio, che non è plausibile che il ricorrente abbia viaggiato in parte munito di un passaporto sudanese di un'altra persona, che avrebbe mostrato al suo imbarco e al suo sbarco, senza tuttavia essere in grado di indicare quali generalità o quali visti fossero indicati (cfr. verbale 2 D46-50 e D53); che, peraltro, alla luce di quanto sopraesposto, senza alcuna plausibile giustificazione, il ricorrente non è stato in grado di fornire allegazioni lineari, a titolo d'esempio, circa i mezzi di trasporto utilizzati (cfr. verbale 1 pag. 8 a confronto con D26) o le persone coinvolte nel suo viaggio (cfr. verbale 1 pag. 8 a confronto con verbale 2 D26-77); che, infine, varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo e senza documenti, come l'insorgente ha dichiarato (cfr. ibidem D56, D60-69), risulta oggi perlomeno estremamente difficoltoso, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, Pagina 6

D-7529/2010 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, è sufficiente sottolineare che il ricorrente non è stato in grado di comprovare le circostanze essenziali a fondamento della sua domanda d'asilo, ovvero la sua appartenenza all'OFL, Pagina 7

D-7529/2010 nonché il legame tra la sua professione o la sua mancata promozione e la sua appartenenza etnica con le asserite persecuzioni; che, in primis, l'insorgente si è contraddetto, asserendo da un lato di essere solo un sostenitore della suddetta organizzazione, in quanto sarebbe l'unica opzione possibile (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, di farne parte, ovvero di esserne membro (cfr. verbale 2 D81-82); che, in secondo luogo, l'insorgente si è limitato a mere supposizioni e ipotesi circa le ragioni che avrebbero portato alla sua detenzione, in particolare riguardo alle rimostranze che avrebbe espresso a causa della sua mancata promozione (cfr. ricorso pag. 5); che tale allegazione dimostra da sé e senza alcun dubbio che in realtà non vi è nessun legame tra la professione del ricorrente o la sua mancata promozione e le asserite persecuzioni; che, di conseguenza, in assenza di un tale legame, le asserite persecuzioni, la cui origine è indefinita e si basa su mere ipotesi, secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente, sono manifestamente inverosimili; che, d'altronde, tale è il caso per quanto attiene alla sua appartenenza all'etnia omoro, invocata dall'insorgente in sede di ricorso in maniera del tutto generale e stereotipata; che, infatti, oltre a non essere verosimile l'appartenenza del ricorrente all'OFL, egli non ha circostanziato sia in corso di procedura che in sede di ricorso né l'esistenza, né in cosa consisterebbero le persecuzioni di carattere generale dovute alla sua etnia, né tantomeno l'esistenza di un qualsivoglia legame nel caso concreto tra la sua asserita detenzione e la sua appartenenza etnica; che, visto tutto quanto sopra, indipendentemente dalle allegazioni ricorsuali presentate dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale non può che concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente, senza che tra l'altro sia necessario evocare gli ulteriori e innumerevoli elementi d'inattendibilità del suo intero racconto, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale Pagina 8

D-7529/2010 impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), Pagina 9

D-7529/2010 che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione scolastica ed ha alle spalle svariati anni di esperienza professionale nell'attività di (...); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un'importante rete sociale su cui contare, ritenuto che vi risiedono sua madre e sua sorella, con le quali il ricorrente conviveva già prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 10

D-7529/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-7529/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno, in copia; allegato: copia del ricorso del 21 ottobre 2010) - O._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

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