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Bundesverwaltungsgericht 13.01.2009 D-7488/2008

13. Januar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,609 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7488/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Nina Spälti Giannakitsas, giudice; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 novembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7488/2008 Fatti: A. Il 27 ottobre 2008, l'interessato, originario di B._______ (Mongolia), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha inizialmente dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo [(...)] d'essere espatriato nel luglio 2008 per timore d'essere ricercato e punito dalle autorità e dalla C._______ mongola a causa della sua appartenenza al movimento "D._______" ed in quanto ritenuto responsabile dell'organizzazione della manifestazione contro la proclamazione della vittoria delle elezioni parlamentari del 29 giugno 2008 del partito rivoluzionario. A seguito dell'intervento della C._______ mongola alla suddetta manifestazione, l'interessato sarebbe immediatamente fuggito e avrebbe raggiunto suo fratello. Quella stessa notte, la C._______ si sarebbe recata a casa dell'interessato, dove era rimasta la moglie e il figlio, ed avrebbe sequestrato i suoi documenti. L'interessato, con il passaporto del fratello, avrebbe subito raggiunto E._______ in Cina attraversando la frontiera F._______, e - dopo circa 3 mesi - sarebbe partito in treno, transitando attraverso la Russia, grazie ad un passaporto russo fornitogli da un passatore, fino ad arrivare in Svizzera nell'ottobre 2008. B. Il 21 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2

D-7488/2008 D. Il 27 novembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la suddetta domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo, di CHF 600.-, entro l'8 dicembre 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 5 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3

D-7488/2008 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente, nonché vaghe e contraddittorie, tanto da non poter corroborare in alcun modo la sua vicenda. In particolare, l'insorgente - sebbene abbia dichiarato di essere laureato in (...) - non sarebbe stato in grado di fornire alcuna informazione circa ad esempio la forma giuridica o la struttura del movimento di cui pretenderebbe essere membro. A detta dell'UFM, inoltre, l'interessato avrebbe tralasciato nel suo racconto spontaneo, senza giustificazione e nonostante le esplicite e ripetitive domande, fatti importanti - tra cui il fatto che la C._______ si sarebbe recata presso sua moglie e suo figlio a chiedere di lui dopo la sua fuga, nonché il fatto che un suo amico del movimento sarebbe stato ucciso durante la manifestazione - di cui invece il richiedente avrebbe fatto menzione soltanto in fine all'audizione sui fatti o in occasione della seconda audizione. D'altronde, l'interessato avrebbe, tra l'altro, reso dichiarazioni vaghe e contraddittorie in merito alle sue attività in occasione dell'asserita manifestazione. Per conseguenza, dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5. Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere innanzitutto che la Mongolia non costituirebbe un Paese sicuro, in quanto vi sarebbe una fortissima corruzione, che porterebbe a condanne e rispettivamente ad assoluzioni totalmente arbitrarie. In secondo luogo, l'insorgente contesta di aver reso delle dichiarazioni contraddittorie e infondate in merito al movimento "D._______", poiché egli non ne farebbe parte, ma sarebbe un cittadino che, come il suddetto movimento, si batte contro leggi arbitrarie. L'insorgente ribadisce che sarebbe fuggito dalla Mongolia per paura di essere perseguitato, nonché dopo aver saputo che la sua faccia è stata ripresa dai telegiornali e che i membri e gli aiutanti – come lui si definisce - del movimento "D._______" sarebbero stati arrestati. Il ricorrente fa valere pertanto che, in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere condannato ingiustamente ad una pena detentiva per molti anni, senza poter beneficiare di un processo corretto, motivo per cui il suo rimpatrio non sarebbe esigibile. Pagina 4

D-7488/2008 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha dichiarato di essere coordinatore "del movimento civile per D._______", lasciando altresì presagire che tale attività costituisse la sua attività Pagina 5

D-7488/2008 remunerativa e quindi la sua fonte di guadagno [(...)], nonché ha affermato di far parte di tale movimento per cui egli sarebbe stato incaricato e legittimato ad appurare la legalità delle elezioni, ed avrebbe posseduto dei documenti che testimonierebbero gli imbrogli elettorali [(...)]. Per contro, sempre in occasione dell'audizione del [...], l'insorgente ha dichiarato che l'attività all'interno del suddetto movimento non era retribuita (pag. 5) e, in sede di ricorso, ha addirittura affermato di non farne parte, definendosi soltanto un aiutante (cfr. ricorso pag. 2). Codesto Tribunale osserva che tali divergenze e contraddizioni, fra le tante altre già rilevate dall'autorità inferiore, non fanno altro che compromettere la già fragile credibilità delle allegazioni presentate dal ricorrente, nonché alimentare l'inconsistenza e l'inverosimiglianza dell'intera vicenda che lo stesso pretende addurre a sostegno della sua domanda d'asilo. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre il ricorrente la generica osservazione secondo cui sarebbe scappato per paura di essere arrestato ingiustamente e di essere condannato ad una lunga pena detentiva, in quanto altri suoi colleghi sarebbero stati arrestati [(...)] e poiché suo fratello gli avrebbe detto che la C._______ lo starebbe cercando, ciò che tra l'altro sarebbe stato riferito a sua volta al fratello - a seconda delle versioni dai capi del movimento che sarebbero stati già in stato di arresto o dai di loro famigliari [(...)]. Codesto Tribunale osserva che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione a causa della sua collaborazione con il movimento per "D._______" o della sua partecipazione alla manifestazione del 1° luglio 2008. Infatti, mal si comprende come possa essere ritenuta verosimile l'asserita eventualità di persecuzione in caso di rientro in Patria, allorquando il ricorrente stesso ha affermato in sede di ricorso di essere un semplice aiutante di tale movimento (ricorso pag. 2) di cui peraltro non conosce né la struttura, né la forma giuridica, né l'indirizzo esatto [(...)] e di cui non é nemmeno stato in grado di dire con certezza se si tratta di un movimento autorizzato o meno [(...)]. A ciò aggiungasi, tra l'altro, che l'insorgente ha dichiarato in sede di ricorso (pag. 2) di non aver avuto contatto con la C._______ in occasione della manifestazione del 1°luglio 2008, ciò che permette di escludere indubbiamente il fondamento della vicenda raccontata, nonché di respingere qualsivoglia legame di causalità tra la stessa e la motivazione della domanda d'asilo addotta dal ricorrente. In tale contesto - considerata l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni - non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare di un equo processo in Pagina 6

D-7488/2008 relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, è nato ed ha vissuto ad B._______ fino al suo espatrio. Egli, inoltre, gode di una formazione universitaria avendo ottenuto una laurea in (...) [(...)] ed anche di un'esperienza professionale, secondo quanto dichiarato dallo stesso, quale commerciante nell'attività di cui sarebbe stato titolare il fratello [(...)]. Per di più, codesto Tribunale osserva che egli ha una importante rete sociale nel suo Paese d'origine, in particolare ad B._______, dove egli ha lasciato sua moglie e suo figlio, nonché dove vivono ancora cinque dei suoi fratelli. Ma non solo. Un'altra parte della sua famiglia, tra cui il di lui padre nonché altri 5 fratelli, si trova nella città natale di G._______, in Mongolia [(...]). In questo contesto, l'insorgente ha Pagina 7

D-7488/2008 quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari presenti in Patria, nonché di beneficiare dell'aiuto, in particolare del fratello, per riprendere l'attività di commerciante, di cui il fratello sarebbe titolare. Il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente sia che sia ad B._______ o a G._______. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 8

D-7488/2008 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 5 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7488/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 5 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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