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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2010 D-7442/2010

28. Oktober 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,561 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7442/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 ottobre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 ottobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7442/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 16 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 25 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 18 ottobre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A11), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 18 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 19 ottobre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-7442/2010 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e di essere nato e vissuto a B._______ fino al suo espatrio, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per timore di essere ucciso, avendo lui stesso ammazzato un ufficiale delle dogane, che aveva sorpreso in atti intimi con sua madre e che sospettava essere la ragione per cui quest'ultima avesse abbandonato la famiglia, che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato a C._______, da dove avrebbe varcato il confine con il Camerun a piedi; che egli avrebbe soggiornato sei mesi in detto Paese, prima di prendere un aereo in direzione dell'Europa da un luogo sconosciuto, a cui l'avrebbe condotto un uomo in automobile; che ad D._______ gli avrebbe trascorso due settimane, prima di raggiungere la Svizzera in treno, che il ricorrente ha dichiarato di avere passato i controlli aeroportuali munito di un passaporto con false generalità e riportante una foto di una terza persona, procuratogli da un passatore, che l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'altro, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3

D-7442/2010 che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un documento di legittimazione e di non sapere come procurarsene uno, trovandosi attualmente all'infuori del suo Paese; che, pertanto, gli sarebbe oggettivamente impossibile farsi pervenire qualsivoglia documento; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, egli sarebbe stato costretto a fuggire in ragione della reazione violenta avuta nei confronti dell'ufficiale delle dogane che avrebbe sorpreso con la madre, rispettivamente a causa del successivo comportamento di quest'ultimo nei suoi confronti; che, in particolare, l'insorgente sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, egli rischierebbe di essere ucciso per vendetta o di essere arrestato e sottoposto ad una lunghissima detenzione in condizioni disumane e che l'unica maniera per mettere in salvo la sua vita sarebbe stata quella di fuggire dalla Nigeria; che, inoltre, egli ritiene di aver esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata, sostanziata e coerente, come pure che le sue dichiarazioni, oltre che verosimili, corrisponderebbero al vero; che egli è dell'avviso che l'UFM avrebbe dovuto approfondire le dichiarazioni che ha ritenute essere vaghe; che, in aggiunta, la situazione in Nigeria non sarebbe affatto sicura e che, in caso di rientro, la sua vita sarebbe esposta a grave pericolo; che, peraltro, egli soffrirebbe da mesi di gravi problemi di salute, di pressione altissima, forti dolori alla parte sinistra del torace e problemi respiratori; che, tuttavia, non avrebbe potuto inoltrare un certificato medico in merito, vista l'impossibilità di rivolgersi ad un medico durante la sua permanenza al Centro di registrazione e di procedura (di seguito: CRP); che, in tale contesto, l'insorgente ritiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto approfondire maggiormente i problemi medici invocati, rispettivamente permettergli di farsi visitare da un medico, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal Pagina 4

D-7442/2010 versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 2009 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OASI 1, RS 142.311) quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Nigeria, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna indicazione precisa in merito a vari aspetti del suo viaggio di espatrio, quali il luogo in cui avrebbe preso l'aereo in direzione dell'Europa, i luoghi di scalo, la durata del viaggio in aereo, le compagnie aeree con cui avrebbe viaggiato, la data del suo atterraggio ad D._______, il luogo in Norvegia in cui avrebbe soggiornato per due settimane, i Paesi e le città da cui sarebbe transitato dalla Norvegia in direzione della Svizzera (cfr. verbale 1 pagg. 7-8); che gli ha sostenuto di avere viaggiato in aereo munito di un passaporto verde riportante la foto e le generalità di una terza persona, che, peraltro, avrebbe nel frattempo scordato (cfr. ibidem Pagina 5

D-7442/2010 pag. 8), e di non aver mai dovuto spendere nulla per il viaggio intrapreso (cfr. ibidem pag. 9), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, non è credibile che il ricorrente abbia potuto varcare il confine di Schengen da un aeroporto con un passaporto la cui foto non corrisponde alla persona che lo esibisce al controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe oggettivamente impossibile presentare un documento di legittimazione, in quanto non ne avrebbe mai posseduto uno ed ignorerebbe come dover procedere al fine di procurarsene uno; che, difatti, tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/2), che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto con il suo Paese; che, tuttavia, egli ha sempre dichiarato di non essere riuscito a contattare nessuno, perché non avrebbe la possibilità di scrivere o telefonare ai suoi familiari, rispettivamente perché ignorerebbe come contattarli, non possedendo il loro numero telefonico e non potendosi informare in merito, ad esempio presso un Ufficio postale, in quanto i problemi di pressione di cui soffrirebbe gli impedirebbero di uscire dal CRP (cfr. verbale 2 pag. 2); che tale versione non convince già solo per il fatto che, dagli atti, non si evince che gli asseriti problemi medici siano o siano stati di una gravità tale da impedirgli di assentarsi dal CRP per corti lassi di tempo, che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in Pagina 6

D-7442/2010 possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 -5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a guisa d'esempio, il ricorrente, esortato a descrivere la scena in cui avrebbe sorpreso la madre a letto con un uomo a lui sconosciuto ed avrebbe colpito quest'ultimo con una stanga di ferro, l'insorgente ha reso una versione stereotipata, vaga e per nulla circostanziata Pagina 7

D-7442/2010 dell'accaduto, utilizzando sempre gli stessi vocaboli e dando l'impressione di non avere vissuto personalmente i fatti; che, descrivendo il suo comportamento dopo la caduta a terra di detto ufficiale, il ricorrente ha reso versioni discordanti, dichiarando, da un lato, di avere semplicemente atteso che lo stesso si rialzasse (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, di avere provato per una quindicina di minuti a sollevarlo da terra (cfr. verbale 2 pag. 6/D45); che, durante la prima audizione, egli ha dichiarato che l'uomo che stava con la madre sarebbe deceduto in seguito ai colpi infertigli (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che nel gravame, dichiarando "Spero di non averlo ucciso" (cfr. ricorso pag. 2), ha chiaramente indicato di non essere certo della sua morte; che, alla luce di quanto precede, il Tribunale si esime dall'elencare altri elementi di inverosimiglianza presenti nel racconto dell'insorgente, peraltro in parte già menzionati nella decisione impugnata, che, nel gravame, l'insorgente non si è espresso sulle singole incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento impugnato, limitandosi a dichiarare di avere esposto i suoi motivi d'asilo in maniera dettagliata e coerente, che, d'altronde, delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunatamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tantopiù che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 pag. 7), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori Pagina 8

D-7442/2010 accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 9

D-7442/2010 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, l'argomento del ricorrente, secondo cui durante la sua permanenza al CRP non sarebbe stato autorizzato a sottoporsi alla visita di un medico, ragione per cui non sarebbe in grado di inoltrare un certificato medico attestante gli allegati problemi di salute, non può essere ritenuto, considerato che, da una parte, come egli stesso ha addotto, in detto Centro gli sono stati somministrati dei medicamenti (cfr. verbale 2 pag. 8/D77) e, dall'altra parte, ai richiedenti è regolarmente permesso lasciare la struttura per periodi di diverse ore, durante le quali, se lo ritengono necessario, sono autorizzati a recarsi presso un medico indipendente dai servizi offerti al CRP; che, tuttavia, dagli atti non emerge che il ricorrente si sia mai attivato in tal senso; che, pertanto, anche alla luce dell'obbligo del richiedente l'asilo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 8 LAsi), la censura del ricorrente, secondo cui l'UFM avrebbe dovuto approfondire maggiormente i suoi problemi di salute, prima di statuire in merito all'esecuzione dell'allontanamento, non può essere condivisa, che egli è tuttora giovane, ha frequentato sei anni di scuola elementare e sei anni di scuola secondaria (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, egli, prima dell'espatrio, aiutava il padre nella sua attività in proprio ed era mantenuto economicamente da quest'utimo (cfr. ibidem pag. 2); che egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete sociale-familiare, dato che, come minimo, vi vivono i genitori e la sorella (cfr. verbale 1 pagg. 3); che, peraltro, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 N. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 10

D-7442/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-7442/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del ricorso del 18 ottobre 2010) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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