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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2015 D-7316/2014

7. Juli 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,409 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 novembre 2014

Volltext

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Corte IV D-7316/2014

Sentenza d e l 7 luglio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Eritrea, alias D._______, nato il (…), Sudan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 novembre 2014 / N (…).

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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 9 agosto 2013, i verbali d'audizione del 21 agosto 2013 (di seguito: verbale 1) e del 5 novembre 2014 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione SEM) del 14 novembre 2014, notificata al richiedente il 17 novembre 2014 (cfr. atto A21/1), il ricorso del 16 dicembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2014), la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 9 gennaio 2015 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e invitava il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali entro il 26 gennaio 2015, il tempestivo versamento dell'anticipo spese avvenuto il 22 gennaio 2015, ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

D-7316/2014 Pagina 3 che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998; che giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie, che non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, il nuovo diritto è applicabile, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo, nato e cresciuto ad E._______ (Etiopia) e di aver inoltre vissuto in Eritrea per tre mesi nel 2002 e in Sudan per undici anni (cfr. verbale 1, pag. 3, pag. 5 e pag. 7), che nel 2002 sarebbe stato espulso dall'Etiopia e sarebbe stato portato in Eritrea dalle autorità militari (cfr. verbale 1, pagg. 5-6; verbale 2, D79, pag. 7, D86-D112, pag. 8 segg.), che in Eritrea avrebbe vissuto da uno zio per tre mesi e sarebbe stato convocato per fare il servizio militare (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D79, pag. 7, D113, pag. 10); che non volendo effettuarlo avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D82, pag. 7), che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo, che in particolare egli avrebbe delle conoscenze pressoché nulle, contraddittorie e contrarie alla realtà in merito alle sue presunte origini eritree; che in effetti, egli avrebbe dapprima dichiarato di essere d'etnia tigrinya per poi affermare di essere tigre come il padre e lo zio, benché gli stessi avrebbero

D-7316/2014 Pagina 4 parlato unicamente tigrinya; che il medesimo avrebbe negato di aver mai affermato di essere di etnia tigrinya; che non si sarebbe neppure mai sforzato di conoscere qualcosa delle sue origini paterne; che non saprebbe quando il padre sarebbe giunto in Etiopia ed avrebbe incontrato la madre; che una simile ignoranza da parte sua sarebbe decisamente inattendibile; che inoltre, nel corso della prima audizione avrebbe detto di non sapere quando il padre sarebbe morto, mentre nella seconda audizione avrebbe detto che il genitore sarebbe deceduto nel 1998; che egli ha giustificato le sue scarse conoscenze sulle lingue esistenti in Eritrea nonché sulle etnie, sulla suddivisione amministrativa del Paese, e su Keren, col fatto che vi avrebbe soggiornato solamente tre mesi; che sarebbero contraddittorie le allegazioni concernenti le sue origini eritree; che circa il viaggio d'espatrio, il richiedente avrebbe tergiversato e soltanto dopo varie insistenze avrebbe nominato i luoghi da cui sarebbe passato; che per di più, al momento del fermo delle guardie di confine il medesimo avrebbe dichiarato di essere cittadino sudanese; che al riguardo si sarebbe giustificato adducendo di credere di trovarsi ancora in Italia e di temere di venire rimpatriato; che ciò costituirebbe un forte elemento d'inverosimiglianza delle sue allegazioni, che, di conseguenza, le sue allegazioni legate ai motivi d'asilo si contraddistinguerebbero per la loro contraddittorietà; che invero, il racconto della sua consegna in mani eritree sarebbe totalmente incongruente; che dapprima avrebbe affermato di essere stato portato ad Assab e in seguito a Burie, dove sarebbe rimasto per quattro giorni, per poi dichiarare di essere stato portato da Samara a Burie dove sarebbe rimasto qualche ora, che, circa la convocazione al servizio militare, egli avrebbe in un primo tempo affermato che in tale convocazione figurava che avrebbe dovuto svolgere la leva per ottenere la cittadinanza eritrea; che in un secondo tempo invece, avrebbe dichiarato che nella convocazione c'era scritto unicamente che avrebbe dovuto andare a fare il militare e quando avrebbe dovuto presentarsi, che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, che di conseguenza l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; che invero, avendo egli violato il suo obbligo di collaborare, non sarebbe compito delle autorità ricercare, in assenza d'indicazioni da parte sua, eventuali ostacoli all'esecuzione del suo rinvio verso un Paese africano ipotetico,

D-7316/2014 Pagina 5 che nel ricorso l'insorgente contesta la contraddittorietà delle proprie allegazioni; che in primo luogo circa la sua etnia e l'etnia del padre, come già avrebbe avuto modo di spiegare nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, non avrebbe mai detto che il padre era di etnia tigrinya; che suo padre sarebbe dunque di etnia tigre e avrebbe parlato tigrinya, che in merito all'ignoranza circa le sue origini eritree, egli potrebbe solo confermare quanto riferito; che siccome non avrebbe mai conosciuto il padre e sarebbe cresciuto in Etiopia con una mamma etiope, le poche informazioni sul padre le avrebbe apprese nel corso del breve soggiorno in Eritrea; che pertanto non ravvedrebbe nulla di contraddittorio o poco attendibile in ciò; che per quanto riguarda la data del decesso del padre, nel corso della prima audizione non l'avrebbe ricordata e le sarebbe venuta in mente soltanto nel corso della seconda audizione, che le sue scarse conoscenze sull'Eritrea, sarebbero normali poiché in Eritrea avrebbe trascorso soltanto tre mesi della sua esistenza; che il fatto che le informazioni fornite sarebbero facilmente reperibili e agevolmente apprendibili non costituirebbe un valido argomento per respingere la domanda d'asilo, che pertanto, le sue allegazioni sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che in conclusione, il ricorrente chiede, in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione dell'UFM del 14 novembre 2014, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-7316/2014 Pagina 6 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura, che innanzitutto, alla luce delle dichiarazioni carenti ed illogiche, non risultano plausibili le asserzioni del richiedente secondo cui dispone della cittadinanza eritrea; che invero, l'insorgente non è stato in grado, come rettamente ritenuto nella decisione dell'UFM, di rispondere a semplici domande concernenti il Paese in questione; che egli non ha saputo indicare neppure il nome di una montagna che circonda Keren (cfr. verbale 2, D54 e D57, pag. 5), né la suddivisione amministrativa dell'Eritrea (cfr. verbale 2, D53, pag. 5); che ha saputo citare unicamente quattro etnie presenti in Eritrea (cfr. verbale 2, D51-D52, pag. 5) e ha pure dato informazioni contraddittorie

D-7316/2014 Pagina 7 circa la sua stessa etnia; che ha inizialmente affermato di essere di etnia tigrinya (cfr. verbale 1, pag. 3), per poi invece allegare di essere tigre (cfr. verbale 2, D132, pag. 11); che la spiegazione fornita in sede d'audizione ed in sede ricorsuale, ovvero che è stato soltanto tre mesi a Keren e che stava male (cfr. verbale 2, D53, pag. 5; ricorso, pag. 3), non può indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, non essendo atta a giustificare delle lacune così gravi; che pur ritenendo la breve durata del soggiorno del richiedente in Eritrea, egli non è stato in grado di sopperire a tali lacune in nessun altro modo; che non ha saputo fornire alcun dettaglio personale sulla sua permanenza a Keren; che infine, al momento del suo fermo da parte delle guardie di confine avvenuto il 9 agosto 2013 ha dichiarato essere cittadino sudanese; che, nemmeno dalle considerazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza ed atti a provare, o perlomeno rendere verosimile la sua cittadinanza eritrea, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata, che, per tutte queste ragioni, il Tribunale non ritiene verosimile l'asserita origine eritrea del richiedente, che, di conseguenza, sono pure inverosimili le allegazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo; che invero, egli si è contraddetto in merito al viaggio di rimpatrio tra l'Etiopia e l'Eritrea; che ha dapprima affermato essere stato portato fino al confine eritreo dalle autorità etiopi, consegnato alle autorità eritree che l'hanno portato ad Assab e successivamente a Burie dove è rimasto per quattro giorni prima di essere portato dallo zio a Keren (cfr. verbale 1, pagg. 5-6); che in un secondo tempo ha tuttavia affermato di essere stato condotto dapprima a Burie e poi ad Assab; che a Burie è rimasto soltanto qualche ora e ad Assab è rimasto tre giorni (cfr. verbale 2, D103-D111, pagg. 9-10), che in secondo luogo, l'insorgente ha fornito allegazioni contrastanti quo la convocazione al servizio militare; che nel corso dell'audizione sulle generalità ha dichiarato che la convocazione esplicitava che se non si fosse presentato al servizio militare non avrebbe ricevuto la carta d'identità eritrea (cfr. verbale 1, pag. 8); che all'opposto, in sede d'audizione sui motivi d'asilo ha affermato che nella convocazione figurava unicamente che doveva presentarsi al servizio militare (cfr. verbale 2, D116-D117, pag. 10); che raffrontato in merito alle incongruenze ha risposto semplicisticamente che non crede aver mai detto così (cfr. verbale 2, D128, D130, pag. 11),

D-7316/2014 Pagina 8 che inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME- NEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 61-64 ad art. 13 PA pag. 309 seg.), che in casu, il ricorrente, oltre a non aver esplicitamente contestato l'esecuzione dell'allontanamento nel gravame, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, a lui senza dubbio nota, è incorso nella violazione dell'obbligo di collaborare, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),

D-7316/2014 Pagina 9 che inoltre, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr, avendo egli violato il suo dovere di collaborare e dissimulato così il suo vero Paese d'origine, ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti suscettibili di minacciarlo nello stesso, che nel gravame il ricorrente non ha altresì preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, pertanto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,

D-7316/2014 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 22 gennaio 2015, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7316/2014 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 22 gennaio 2015. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-7316/2014 — Bundesverwaltungsgericht 07.07.2015 D-7316/2014 — Swissrulings