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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2019 D-7308/2017

20. Februar 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,277 Wörter·~31 min·5

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 novembre 2017

Volltext

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Corte IV D-7308/2017

Sentenza d e l 2 0 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jeannine Scherrer-Bänziger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 novembre 2017

D-7308/2017 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadina eritrea nata e cresciuta a B._______, nella regione di Gasc-Barca, è giunta in Svizzera il 5 ottobre del 2017 nell’ambito di una procedura di ricollocamento depositando una domanda d’asilo il giorno medesimo (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.). Nell’ambito di suddetta procedura, l’interessata ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine a causa del servizio nazionale. Ella ha in particolare indicato di essere stata condotta in una campo militare a Sheket a seguito di una retata svoltasi nel novembre del 2015. Giunta in loco, la richiedente asilo sarebbe stata reclusa per due mesi in una casa assieme ad altre trenta ragazze. In tale contesto, sia a lei che alle compagne di detenzione sarebbe stato chiesto di svolgere a turno alcune mansioni quali la raccolta di legna e la preparazione del cibo. Sennonché, una mattina nella quale era di turno in cucina, ella si sarebbe data alla fuga utilizzando la necessità di recarsi ai servizi igienici quale diversivo. Arrivata sulla strada, ella avrebbe preso l’autobus per recarsi nel suo villaggio natale. Dopo esservi rimasta nascosta per tre giorni, la richiedente asilo sarebbe espatriata illegalmente alla volta dell’Etiopia in compagnia di alcune vicine di casa. Prima di giungere in Italia, ella avrebbe sostato in Libia in condizioni difficili (cfr. atto A9, pag. 2 e seg.). B. Con decisione del 27 novembre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A12), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 27 dicembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 28 dicembre 2017), l’interessata è insorta avverso la suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità inferiore per lo svolgimento di un’ulteriore audizione e per una nuova valutazione; in via ancor più subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal

D-7308/2017 Pagina 3 pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Il 31 ottobre 2018 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria invitando l’autorità di prima istanza a prendere posizione sulle tesi proposte in sede ricorsuale. E. Il 6 novembre 2018 l’autorità intimata ha presentato la propria risposta al gravame. F. Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell’insorgente del 26 novembre 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

D-7308/2017 Pagina 4 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 In premessa, la ricorrente rammenta di essere giunta in Svizzera nell’ambito di un programma di ricollocazione concordato a livello europeo. Ella avrebbe atteso a lungo in Italia novità sulla sua procedura d’asilo e una volta trasferitasi in Svizzera si aspettava che gli venisse accordata protezione, come da logica conseguenza della procedura di ricollocazione, essendo la stessa riservata ai cittadini di Paesi dall’altissimo tasso di riconoscimento. Dopo aver richiamato i fondamenti di tale istituto, l’insorgente si dice sorpresa di ritrovarsi ora a dover fronteggiare un provvedimento di allontanamento verso l’Eritrea, esito quest’ultimo che difficilmente si sarebbe prodotto secondo prassi delle autorità italiane. In altri termini, prosegue l’interessata, un provvedimento che, stanti le migliori condizioni di accoglienza in Svizzera, appariva come una misura di vantaggio in suo favore, si sarebbe dunque risolto, paradossalmente, con il suo rinvio in Eritrea. 4.2 La Svizzera partecipa al programma europeo di ricollocazione (o “relocation”). Nel contesto odierno, relocation indica la ricollocazione in un altro Stato europeo di persone che sono già state registrate in uno Stato Dublino e vi hanno presentato una domanda d’asilo. Lo scopo è di sgravare gli Stati Dublino situati alla frontiera esterna dell’UE e che, in periodi di particolare sovraccarico, devono confrontarsi con un numero molto elevato di domande d’asilo. A tal riguardo, va tuttavia rilevato che, come pare del resto averlo pienamente compreso anche la ricorrente, i programmi di ricollocazione non vincolano in alcun modo le autorità dello Stato richiesto quanto

D-7308/2017 Pagina 5 alle risultanze della procedura d’asilo, la cui trattazione compete unicamente a quest’ultimo (come del resto accade quando la competenza è stata determinata sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [rifusione] [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29.6.2013]). Ciò detto, tale circostanza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’evasione del presente gravame. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato inverosimile il racconto dell’interessata. Quest’ultima avrebbe invero reso allegazioni palesemente inconsistenti e stereotipate a proposito della retata di cui sarebbe stata vittima. La ricorrente non sarebbe infatti stata in grado di approfondire né il momento del prelievo al domicilio né la sua permanenza nel punto di raccolta prima del trasferimento. Del resto, anche le asserzioni relative al suo soggiorno a Sheket risulterebbero poco sostanziate, elusive e artefatte. La ricorrente avrebbe invero sostenuto di essere stata portata in una casa, poi divenuta una casa attigua ad una altra ed in seguito una di due abitazioni inserite nel campo militare. Sennonché, l’insorgente, chiamata a descrivere detto alloggio, si sarebbe limitata ad asserire che lo stesso sarebbe stato edificato con un muro di blocchetti con sopra aghefa e tronchi e di non disporre di alcun letto. Allo stesso modo, quanto al campo militare, la richiedente asilo avrebbe parlato unicamente di un cortile recintato, di posti sotterranei, case e agudo; descrizione che

D-7308/2017 Pagina 6 paragonata con la descrizione dell’alloggio in Libia risulterebbe ben più povera, imprecisa e fittizia. A conferma di ciò vi sarebbero da annoverare anche le spiegazioni in merito ad una giornata tipo. L’insorgente avrebbe in invero inizialmente asserito di ricevere solo il pranzo e la cena, per poi aggiungere di fare dei lavori se necessario o altrimenti di stare a casa. Incalzata dalla SEM, ella avrebbe quindi affermato di non ricordare nulla di quel periodo. Non di meno, ha proseguito la SEM, le asserzioni dell’insorgente a riguardo della fuga sarebbero a tal punto inconsistenti da risultare grottesche. L’insorgente avrebbe infatti affermato di essere uscita dal cancello allorché la guardia si era propiziamente assentata nonostante nel campo vi sarebbero stati numerosi militari. Ora, la sua estrema facilità di movimento mal si assocerebbe con le condizioni di pseudo reclusa. Oltremodo, pure il fatto di aver raccontato all’autista della fuga rischiando di venire rintracciata parrebbe del tutto insensato. Peraltro, le allegazioni della ricorrente divergerebbero su punti essenziali. Ella avrebbe invero reso dichiarazioni incongruenti in merito al luogo di rifugio susseguente alla fuga, asserendo dapprima di essere rimasta a casa propria per due giorni e tre notti ed in seguito avrebbe affermato di essersi recata da suo zio a dormire. Discrepanti sarebbero anche alcune indicazioni biografiche da lei fornite. Nel corso dell’audizione sulle generalità l’insorgente avrebbe infatti affermato di aver interrotto l’ottava classe nel luglio del 2014 per aiutare la madre ad accudire i gemelli che aveva da poco dato alla luce. Sennonché, nell’ambito dell’audizione sui fatti, questa avrebbe dichiarato di aver lasciato la scuola nel settimo mese del 2014 in quanto la madre avrebbe dovuto partorire nel nono mese del medesimo anno. Sempre in detto contesto ella avrebbe inoltre affermato di aver interrotto gli studi nel 2014 a ventidue anni, dopo undici anni di frequentazione scolastica, aggiungendo poi insensatamente di aver iniziato all’età di quattordici o quindici anni. Confrontata in merito, l’interessata avrebbe ritrattato la sua età asserendo di aver cominciato scuola a dodici anni, poi nuovamente rettificati in undici. In conclusione la SEM si è poi espressa in merito all’asserito espatrio illegale constatando la sua irrilevanza in materia d’asilo. 6.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime istanza. La ricorrente parrebbe infatti aver descritto in modo convincente le circostanze della retata che avrebbero condotto alla sua cattura. Ella avrebbe indicato il numero di militari presentatisi, il giorno e l’ora della visita e, per sommi capi, anche la conversazione intercorsa nella circostanza. Avrebbe inoltre spiegato di essere in un primo momento stata condotta in una scuola fungente da punto di raccolta per poi essere trasferita a Sheket fornendo altresì informazioni sostanziali sulla durata del viaggio, in merito alle località attraversate ed al tempo di attesa al punto di raccolta nonché

D-7308/2017 Pagina 7 a riguardo del numero indicativo di persone presenti. Con il suo metro di giudizio, l’autorità di prima istanza avrebbe quindi posto la soglia della verosimiglianza ad un livello talmente elevato da non poter di fatto mai essere raggiunto. Analogamente e contrariamente a quanto ipotizzato dalla SEM, anche il resoconto del periodo trascorso a Sheket, andrebbe considerato concreto e sufficientemente dettagliato. Certo, l’interessata avrebbe utilizzato una modalità descrittiva particolarmente chiara e lineare, ma ciò non inficerebbe la consistenza della sua esposizione. Lo scopo stesso delle domande di approfondimento sarebbe proprio quello di permettere al richiedente asilo di poter dimostrare di aver vissuto i fatti addotti fornendo i necessari dettagli. Orbene, in specie la ricorrente avrebbe spiegato di essere rimasta nel campo per due mesi, collocata in una specie di casa fatta con i muri a blocchetti ed il soffitto di aghefa. Avrebbe indicato che vi erano due edifici di questo tipo, ciascuno ospitante trenta prigioniere; spiegato le mansioni cui quest’ultime erano assoggettate e reso un varietà di ulteriori informazioni convincenti sui luoghi in questione. Ancora, la svalutazione della allegazioni dell’insorgente a proposito della fuga non troverebbe alcun riscontro nei verbali. La ricorrente avrebbe infatti spiegato che era da tempo intenzionata a scappare, che quel giorno si era svegliata alle 7 e 30 essendole stato assegnato il compito di preparare il pasto. Accorsasi che il soldato di guardia sarebbe stato convocato dal superiore, ella avrebbe quindi finto di recarsi in bagno e si sarebbe in seguito allontanata raggiungendo a piedi la fermata dell’autobus che collegava il suo villaggio natale. In tale contesto, non disponendo dei soldi per farsi carico del biglietto, si sarebbe vista costretta a confidare la sua condizione all’autista. Vi sarebbe pertanto stata effettivamente una componente di rischio, ma la stessa sarebbe insita nel concetto stesso di fuga. D’altra parte, quanto alle contraddizioni elencate dalla Segreteria di stato, la ricorrente conferma di aver passato le giornate a casa e le notti dallo zio, per motivi di sicurezza. Ella ammette di aver inizialmente fornito risposte in modo semplicistico ma ritiene che la questione sia poi stata chiarita. Quo alle divergenze biografiche, l’interessata allega infine di non essere stata in misura di ricordare con certezza le date e di aver semplicemente cercato di soddisfare le attese dell’autorità di prima istanza. Gioverebbe altresì rammentare come dette incongruenze non riguarderebbero motivi d’asilo, per il che, attesterebbero semmai una certa difficoltà a generale nella rimembranza. In definitiva, non parrebbero dunque esserci elementi sufficienti per negare la verosimiglianza delle sue allegazioni. 6.3 In sede di risposta l’autorità intimata ha rammentato la volontarietà della procedura di ricollocamento ed il fatto che la stessa non vincolerebbe in alcun modo l’apprezzamento circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo.

D-7308/2017 Pagina 8 6.4 Nella propria replica l’insorgente ribadisce la sua posizione quanto all’adempimento dei criteri di verosimiglianza. 7. 7.1 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente asilo stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino

D-7308/2017 Pagina 9 preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. Le allegazioni dell’insorgente non convincono il Tribunale. 8.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate e impersonali le dichiarazioni della richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito al modus operandi delle autorità risultano notorie sia nel paese d’origine dell’insorgente che nell’ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell’autorità di prima istanza, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione dell’esperienza che andasse oltre la generica descrizione dell’accaduto. L’insorgente, a titolo esemplificativo, ha reso risposte sintetiche a proposito della retata in cui sarebbe incappata. Nel suo racconto spontaneo ella si è infatti limitata a menzionare tale evenienza, senza però fornire alcun dettaglio al riguardo. Incalzata ad approfondire la questione dall’auditore, l’interessata ha quindi meramente affermato che i militari sarebbero stati due e che le avrebbero detto “hai il permesso […] vieni con noi, stiamo cercando persone come te”. L’insorgente non è tuttavia stata in misura di fornire ulteriori dettagli che lasciassero trasparire un vissuto in prima persona dell’accaduto (cfr. atto A9, pag. 6). Quanto lascia maggiormente perplessi è però il racconto a proposito dei due mesi passati a Sheket. Il presunto luogo di detenzione è infatti stato descritto in maniera grossolana dall’insorgente che ha banalmente parlato di una casa “con il muro in blocchetti”, il tetto ricoperto da fronde di aghefa e senza strutture per dormire (cfr. atto A9, pag. 9). Per non dire della descrizione del campo militare in cui lo stesso si sarebbe inserito, che la ricorrente, nonostante le pressanti richieste della SEM, ha caratterizzato accontentandosi di menzionare l’esistenza di un cortile recintato e di dei luoghi sotterranei. Da ultimo, anche le allegazioni rese in merito alle attività svolte in tale contesto paiono a tratti stereotipate. Chiamata a rendere conto di quanto successo nei due mesi di detenzione, l’interessata ha unicamente affermato di andare a raccogliere la legna, le pietre, i blocchetti e di aver la possibilità di lavarsi una sola volta a settimana (cfr. atto A9, pag. 10). Non contenta, a fronte del reitero delle richieste di specificare quanto accaduto a Sheket, l’insorgente ha finalmente risposto di non ricordare nulla dei due mesi passati in tale luogo (cfr. atto A9, pag. 11). Su tali presupposti, il suo resoconto può essere qualificato come privo di caratteristiche qualitative intrinseche

D-7308/2017 Pagina 10 tipiche delle esperienze vissute in prima persona. Insufficientemente sostanziato, v’è il forte dubbio che lo stesso, già solo per i motivi sovraesposti, non corrisponda alla realtà dei fatti. 8.2 D’altra parte, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione delle allegazioni dell’insorgente, resta il fatto che nel suo narrato sono annoverabili ulteriori elementi che lasciano propendere per una complessiva inverosimiglianza. Nel corso dell’audizione sulle generalità, la ricorrente ha infatti affermato che dopo la fuga sarebbe rimasta a casa per due giorni e tre notti (cfr. atto A5, pag. 7) salvo poi dichiarare, una volta sentita sui motivi alla base della sua domanda, di essere andata a dormire dallo zio per paura di esser rintracciata (cfr. atto A9, pag. 12-13). Ora, quandanche la questione sia successivamente stata chiarita grazie alle spiegazioni dell’insorgente, risulta piuttosto strano che quest’ultima non abbia inizialmente fatto menzione del fatto di aver passato le notti altrove. Del resto, anche nell’ambito della successiva audizione, l’interessata ha in un primo momento omesso ogni riferimento a tale circostanza riferendo unicamente di essersi fermata a casa (cfr. atto A9, pag. 3). 8.3 Vi sono peraltro anche altri aspetti che inficiano l’attendibilità dell’insorgente. Le indicazioni biografiche rese dalla richiedente asilo in corso di procedura asilo si sono infatti rivelate palesemente contraddittorie (cfr. decisione impugnata, pag. 4, pt. 2), come d’altronde da lei ammesso in sede ricorsuale (cfr. ricorso, pt. 5). Altresì, il Tribunale condivide le riserve dell’autorità intimata quanto alla singolare modalità di fuga dal campo. Risulta infatti poco credibile che l’interessata, nella sua qualità di reclusa, abbia potuto assentarsi lasciando i luoghi dal cancello principale prendendo poi un bus di linea diretto al suo villaggio natale esponendosi oltretutto direttamente con il conducente (cfr. decisione impugnata, pag. 4, pt. 1). Infine, anche quanto riportato a proposito dell’opportunistica organizzazione del viaggio d’espatrio – “loro dicevano che partivano [..] ho detto vengo con voi […] ci siamo messe d’accordo […] andiamo, andiamo e siamo partite” – lascia a sua volta non poco perplessi, conto tenuto della necessita di pianificare una tale fuga con un certo grado di accuratezza, trattandosi finanche di abbandonare definitivamente il proprio luogo di residenza. 8.4 In definitiva, le dichiarazioni dell’insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest’ultima abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d’origine.

D-7308/2017 Pagina 11 9. Infine, v’è altresì da constatare che l’asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1). 10. Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l’asilo all’interessata. 11. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 12. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 13. 13.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

D-7308/2017 Pagina 12 13.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. In caso di rinvio, ella rischierebbe infatti di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU ed assoggettata ad un servizio nazionale in contrasto con il divieto di schiavitù e lavori forzati previsto all’art. 4 CEDU. Secondo un rapporto pubblicato il 5 giugno 2016 dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, gli eritrei lascerebbero il paese d’origine non tanto per ragioni economiche quanto più a causa di tali violazioni. Vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che, fatte salve alcune eccezioni, le persone rimpatriate coattamente in Eritrea sarebbero sistematicamente fermate, detenute e soggette a trattamenti crudeli e tortura. Non di meno, anche coloro che rientrano volontariamente potrebbero a loro volta venir esposti ad arresti arbitrari, segnatamente se percepiti come oppositori. Pertanto, non si potrebbe affatto escludere che la ricorrente venga punita e detenuta a causa del rifiuto di servire, anzi, una siffatta conseguenza apparrebbe assai probabile. Del resto, il suo allontanamento nemmeno sarebbe conforme all’art. 4 CEDU. Tale disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all’art. 3 CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe anche una inosservanza dell’art. 3 CEDU. Pur non essendovi una giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare assume connotazioni tali da implicare una violazione dell’art. 4 CEDU, si potrebbe partire dal presupposto che l’esplicita eccezione prevista alla lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per l’appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale fosse sufficiente ad escludere una violazione dell’art. 4 CEDU, qualsiasi Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando l’incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti, prosegue la ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l’obbligo statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle circostanze e delle contingenze del momento. Nell’interpretazione della Corte europea, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti: l’imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato dell’attività richiesta. II servizio nazionale in Eritrea presenterebbe, notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata indeterminata, l’imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro professionale e adeguatamente remunerata nonché la possibilità di modificare a propria discrezione l’assegnazione della persona assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l’art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930, la

D-7308/2017 Pagina 13 ricorrente rammenta che la Commissione per l’applicazione di tale testo sarebbe già arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale configurazione, violi suddetto divieto. Infatti, il servizio nazionale, prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell’art. 2 cpv. 2 della Convenzione sul lavoro forzato od obbligatorio del 1930. Da parte sua, il governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che lo stesso costituisca di fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso sarebbe un’eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto istitutivo del servizio nazionale, il quale, all’art. 5, non si limiterebbe a indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità ideologiche, identitarie ed economiche. II servizio nazionale, inoltre, mirerebbe a “forgiare l’unione nazionale eliminando i sentimenti sub-nazionali”. Esso inciderebbe pertanto su ogni aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal 2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo connotati di durata indeterminata. II mancato adempimento degli obblighi di leva implicherebbe l’irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di proporzionalità era già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale l’esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie circa l’effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un’eccezionale limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili, direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l’esposizione a detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D’altronde, il contesto eritreo permarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe una vasta serie di problematiche sotto l’aspetto delle libertà fondamentali. Su tali presupposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto con l’art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è esposto. Da ultimo, conclude l’interessata, in caso in esame non si apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del tribunale D-

D-7308/2017 Pagina 14 2311/2016 del 28 agosto 2017. Ella, venticinquenne al momento dell’inoltro del gravame, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare e non rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio di arruolamento. Viste anche le risultanze del recente rapporto dell’OSAR in relazione alla situazione in Eritrea, denominato “Eritrea: service national”, un suo rinvio nel paese d’origine la esporrebbe con alta probabilità a una tale evenienza. 13.3 In sede di risposta, l’autorità di prima istanza si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione per quanto concerne l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento rispetto all’art. 3 CEDU. Circa l’altro disposto a cui si appellata l’insorgente, ossia, l’art. 4 CEDU, l’autorità intimata ha rinviato alla giurisprudenza coordinata del Tribunale. Infatti, vista l’inverosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente, non vi sarebbe modo di constatare un rischio reale e immediato di violazione di detta disposizione. 14. 14.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI- CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 14.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. 14.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/eddc4ea5-1065-4aad-aa7b-5ff005425730/fc6cfec2-3fa0-431b-8b5f-c337b1753da9?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/9dcf644c-8e05-49f0-80ec-96058ef72196?citationId=8fc92d9b-d745-4328-8362-0f6c8d48a370&source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-7308/2017 Pagina 15 giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E- 5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata è pertanto ammissibile. 15. 15.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 15.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale

D-7308/2017 Pagina 16 esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6- 7.7 con rinvii). 15.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D- 2311/2016 consid. 17.2). 15.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è giovane e gode di buona salute. Ella dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. Il rientro dell’interessata in Eritrea è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile. 16. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all’insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

D-7308/2017 Pagina 17 17. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 ottobre 2018, non sono riscosse spese. 19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7308/2017 Pagina 18

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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