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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2018 D-7284/2017

21. November 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,175 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 novembre 2017

Volltext

Sentenza d e l 2 1 novembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sylvie Cossy, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 novembre 2017 / N (…).

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7284/2017

D-7284/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 14 agosto 2014, il verbale relativo all’audizione sulle generalità del 1° settembre 2014 (di seguito: verbale 1), la decisione della SEM del 14 aprile 2015, annullata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con sentenza del 17 maggio 2017 (cfr. incarto D-3074/2017), il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo del 9 ottobre 2017, l’ulteriore decisione della SEM del 16 novembre 2017, per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 22 dicembre 2017, per il cui tramite il ricorrente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni; in via ancor subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

D-7284/2017 Pagina 3 che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino eritreo nato a B._______, si sarebbe trasferito in una prima occasione dall’allora Etiopia in Sudan con i genitori già nel 1974, a causa della militanza del padre nel Fronte di Liberazione Eritreo (Eritrean Liberation Front; di seguito: ELF), per restarvi sino al 1988; che dopo essere stato scolarizzato in Sudan, all’età di 14 anni avrebbe fatto ritorno in patria per aderire a sua volta all’ELF; che in seguito il richiedente asilo avrebbe integrato le forze di polizia di C._______; che nel 1995 egli avrebbe lasciato nuovamente il paese per recarsi in Arabia Saudita, ove sarebbe rimasto sino al 2009, facendo però regolarmente ritorno nel paese d’origine; che nel 2009 sarebbe rientrato un’ultima volta in Eritrea per poi espatriare definitivamente verso il Sudan due giorni dopo (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che proprio agli avvenimenti verificatisi in tale evenienza egli avrebbe ricondotto i suoi motivi d’asilo; che a suo dire le autorità aeroportuali lo avrebbero infatti fermato, e, dopo aver constatato la sua partenza definitiva dall’Arabia Saudita, gli avrebbero sequestrato il passaporto; che ciò sarebbe stato finalizzato ad una sua ulteriore incorporazione nell’esercito; che pertanto, dopo essere riuscito a recuperate il suo documento d’identità grazie all’intercessione di una conoscente che lavorava presso l’aeroporto, egli avrebbe lasciato il paese per timore di essere nuovamente arruolato (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della

D-7284/2017 Pagina 4 loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato a proposito di quanto intercorso al momento del rientro in Eritrea del 2009; che in occasione dell’audizione sulle generalità, l’insorgente avrebbe infatti affermato di aver ricevuto una convocazione e che al controllo documenti gli sarebbe stato detto di presentarsi presso il Ministero della difesa; che nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe invece asserito che il funzionario addetto al controllo passaporti, dopo avergli sequestrato il documento, gli avrebbe semplicemente detto di presentarsi all’Ufficio passaporti e che in precedenza si sarebbe probabilmente sbagliato in merito alla convocazione; che inoltre, nel corso della prima audizione egli avrebbe omesso ogni riferimento al sequestro del passaporto; che su tali presupposti, anche l’asserito espatrio illegale non sarebbe pertinente ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato, che nel proprio gravame l’insorgente avversa tale valutazione; che nel corso dell’audizione sui fatti, questi avrebbe infatti avuto modo di riferire di essersi precedentemente sbagliato a proposito della convocazione, confermando che gli sarebbe stato riferito di presentarsi al Ministero della difesa; che detta giustificazione andrebbe ritenuta verosimile; che difatti, anche in occasione dell’audizione sulle generalità, il ricorrente avrebbe dichiarato di aver ricevuto la convocazione all’aeroporto di Asmara; che sarebbe quindi plausibile ritenere che l’insorgente abbia definito “convocazione” quanto riferitogli verbalmente; che del resto, apparrebbe poco verosimile che il funzionario aeroportuale abbia di sua spontanea volontà fatto menzione della necessità di presentarsi al Ministero della difesa; che il fatto di aver omesso di riferire del sequestro durante la prima audizione non permetterebbe inoltre di inficiare la verosimiglianza del racconto, godendo l’audizione sulle generalità di forza probatoria ridotta e non trattandosi di un elemento centrale; che per di più si potrebbe anche ritenere che il ricorrente non ricordi l’esatta dinamica della riconsegna; che da ultimo, pure l’espatrio illegale sarebbe rilevante, dal momento che le autorità eritree continuerebbero a considerare quali oppositori politici coloro che lasciano il paese senza autorizzazione e che la situazione dell’insorgente medesimo rientrerebbe nelle circostanze supplementari

D-7284/2017 Pagina 5 prescritte dalla giurisprudenza a fronte del fatto di non aver dato seguito alla richiesta di presentarsi presso il ministero della difesa; che la tesi ricorsuale non merita considerazione, che infatti, a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nel presente caso, le versioni fornite dall’insorgente risultano contraddittorie su punti essenziali; che in occasione dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha infatti dichiarato di essere fuggito dall’Eritrea in quanto, al momento del rientro dall’Arabia Saudita per via aerea del 2009, gli sarebbe stata notificata una convocazione nella quale gli si chiedeva di presentarsi presso il Ministero della difesa; che in tale sede egli non ha inoltre specificato che gli sarebbe stato sequestrato il passaporto (cfr. verbale 1, pag. 13); che nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo,

D-7284/2017 Pagina 6 l’insorgente ha invece asserito che le autorità aeroportuali gli avrebbero sottratto il passaporto intimandogli di presentarsi presso l’Ufficio dei passaporti di Asmara, luogo nel quale avrebbero poi deciso del suo destino, da che, egli avrebbe dedotto la volontà di arruolarlo da parte delle autorità (cfr. verbale 2, pag. 10-11); che nonostante le giustificazioni addotte in sede ricorsuale e nella stessa audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale 2, pag. 10), tali incongruenze paiono insanabili; che innanzitutto, le autorità alternativamente menzionate dal ricorrente risultano fare capo a ministeri differenti (l’Ufficio dell’Immigrazione, della cittadinanza e dei passaporti è integrato in seno al Ministero dell’interno; cfr. < http://www.eritrea.be/old/eritrea-information.htm > consultato il 23.10.2018), per il che, è incomprensibile ch’egli si sia confuso nell’una o nell’altra circostanza; che il fatto di non aver nemmeno fatto menzione del ritiro del passaporto nell’ambito della prima audizione è inoltre un elemento centrale e non trascurabile come sembra volerlo l’insorgente, e ciò quandanche la circostanza sia stata omessa contestualmente ad un passo procedurale sommario (nel corso del quale il ricorrente si è tuttavia espresso ampiamente a proposito dei suoi motivi d’asilo), che ad ogni modo, anche laddove si voglia prendere per valida la seconda versione dell’insorgente, cosi come avanzato in sede ricorsuale, v’è da chiedersi se quest’ultima possa o meno configurare una fattispecie rilevante in materia d’asilo, che il ricorrente ha infatti affermato di non aver ricevuto alcuna convocazione ai fini del reclutamento e di aver dedotto l’eventualità di dover tornare in servizio lui stesso, sulla base di circostanze pregresse che non lo riguardavano direttamente (cfr. verbale 2, pag. 10-11), che in realtà il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato solo allorquando il richiedente asilo è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40); che al contrario, il mero rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi, che su tali presupposti, il solo espatrio illegale, che è da considerarsi pertinente solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di

D-7284/2017 Pagina 7 riferimento] consid. 5.1), quand’anche verosimile, non permette di giungere ad altro esito, che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di prima istanza, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare detta pronuncia, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l’insorgente contesta anche tale assunto; che il rinvio del ricorrente risulterebbe innanzitutto inammissibile; che vari organismi internazionali avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da considerarsi un paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, condanne extragiudiziarie e torture; che l’art. 4 CEDU sarebbe a sua volta ostativo al rinvio; che il servizio nazionale eritreo non rappresenterebbe infatti un sistema unico e l’assegnazione alla componente militare o civile sarebbe decisa arbitrariamente; che sarebbe dunque altamente verosimile che il ricorrente venga assegnato alla parte militare; che l’insorgente cita quindi diversi rapporti indipendenti secondo i quali coloro che integrano le componenti militari svolgerebbero le loro funzioni in condizioni pessime ed al limite della schiavitù; che non mancherebbero esempi concreti in tal senso; che ad ogni modo, qualsiasi sia l’ambito di attribuzione, il servizio

D-7284/2017 Pagina 8 nazionale si compierebbe in condizioni inumane; che vi sarebbero anche evidenze di detenzioni mortali; che non di meno, nel caso in disamina l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, che tuttavia, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, occorre fare riferimento ad una recente giurisprudenza coordinata laddove si è anzitutto giunti alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale E-5022/2017 del 10 luglio 2018 [pubblicata come decisione di riferimento] consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4); che più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU; che a tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico; che tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8); che si può dunque partire dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati, che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi ammissibile,

D-7284/2017 Pagina 9 che circa l’esigibilità, è invece opportuno citare la sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come sentenza di riferimento) nella quale il Tribunale, dopo aver constatato un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione, è giunto a statuire che la stessa sia attualmente data (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3); che in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fattispecie; che in altri termini, in presenza di particolari circostanze negative, vi sarà luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2), che in specie ciò non è tuttavia il caso; che il ricorrente è un uomo giovane; che può avvalersi di una formazione scolastica di base arricchita da diversi anni di esperienza professionale, maturata in patria ed all’estero; che le problematiche mediche da lui esposte, ossia l’asma bronchiale ed i reflussi gastroesofagei non paiono inoltre di una gravità tale da influire su di un giudizio di esigibilità; che del resto l’insorgente ha affermato disporre tuttora di un’estesa parentela in patria, che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerarsi anche ragionevolmente esigibile, che infine, pur non essendo di principio attualmente possibile un rimpatrio coatto (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.3), non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta infatti al ricorrente ottenere, presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine, i documenti necessari per il rientro (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),

D-7284/2017 Pagina 10 che il ricorso va pertanto respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che tuttavia, a norma dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte; che in specie, vista l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla litispendenza della causa, non sono riscosse spese. che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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