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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2014 D-7231/2013

13. Juni 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,100 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 22 novembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7231/2013

Sentenza d e l 1 3 giugno 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nato il (…), Eritrea, rappresentato dalla LL.M. lic. iur. Susanne Sadri, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 22 novembre 2013 / N (…).

D-7231/2013 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, di etnia tigrina, è nato ad B._______(Eritrea) ed ha risieduto ad Asmara (Eritrea) dall'infanzia fino al momento dell'espatrio, avvenuto, a suo dire, il (…) novembre 2011 (cfr. verbale d'audizione del 13 gennaio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 8). Dopo avere trascorso un periodo in Sudan, sarebbe partito alla volta dell'Europa il 1° gennaio 2012 da Khartoum ed è giunto in Svizzera il 2 gennaio 2012, dove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale d'audizione dell'11 luglio 2013 [di seguito: verbale 2], F14-21, pagg. 3-4 e F47- 55, pagg. 6-7). Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per essere stato accusato dalle autorità del Paese d'origine di aver aiutato i suoi figli a fuggire dall'Eritrea e a disertare il servizio militare. Le autorità lo avrebbero convocato e gli avrebbero dato una settimana di tempo per scegliere se riportare i tre figli disertori oppure essere punito al loro posto. Trascorso questo tempo, il 15 giugno 2011, le autorità lo avrebbero riconvocato e, siccome non era stato in grado di consegnare i figli alle autorità, il giorno stesso sarebbe stato arrestato. L'interessato avrebbe poi passato cinque mesi in detenzione presso il primo ispettorato di polizia di Asmara ed in data 10 novembre 2011 sarebbe poi stato liberato grazie all'aiuto di amici. Tre giorni dopo avrebbe quindi lasciato il Paese alla volta del Sudan ed in seguito della Svizzera. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha allegato l'originale della sua patente di guida, di una tessera del controllo abitanti del Zoba Maekel, un documento della "National Diabetics Association of Eritrea", nonché un certificato medico del (…) ottobre 2012 inerente il suo stato di salute (cfr. atto A8/3). B. Con decisione del 22 novembre 2013, notificata al richiedente il 25 novembre 2013 (cfr. atti processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ammissibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendogli l'ammissione provvisoria.

D-7231/2013 Pagina 3 C. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2013), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento dei punti 1 – 3 del dispositivo della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, sussidiariamente l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. D. Con ordinanza del 24 marzo 2014 il Tribunale ha invitato l'UFM a volersi esprimere sul mancato riconoscimento della qualità di rifugiato del richiedente. E. Con osservazioni del 4 aprile 2014, l'UFM ha asserito che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a giustificare una modifica della sua posizione. F. Con ordinanza dell'8 aprile 2014 il Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta dell'UFM del 4 aprile 2014 e gli ha concesso la possibilità di esprimersi in merito. G. Con replica del 22 aprile 2014 il ricorrente ha insistito sul fatto di avere subito una persecuzione riflessa a causa della diserzione dei suoi figli e sul fatto che rischierebbe di subire delle persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno in Eritrea. Allo scritto ha allegato un certificato medico del (…) febbraio 2014, una copia della decisione dell'11 dicembre 2014 di accoglimento della prestazione assistenziale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, una lettera di dimissioni del (…) gennaio 2014 dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Acquarossa, nonché altri referti medici concernenti le terapie di ammissione e di dimissione e lo schema di posologia di assunzione dei medicamenti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

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Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

D-7231/2013 Pagina 5 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.). 4. Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con decisione del 22 novembre 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Circa i problemi di salute fatti valere dal richiedente, possono rimanere indecisi per i motivi che seguono e inoltre, qualora sarà necessario valutare nuovamente l'esecuzione dell'allontanamento, sarà compito dell'autorità in questione tenerne conto. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-7231/2013 Pagina 6 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo non sufficientemente motivate in punti essenziali. Non sarebbero concrete, dettagliate e circostanziate e darebbero così l'impressione che gli eventi addotti non sarebbero stati vissuti personalmente dal richiedente. Le allegazioni sarebbero inoltre incompatibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire e pertanto inverosimili. Avantutto l'autorità inferiore ha evidenziato che egli, nelle descrizioni delle condizioni di detenzione fatte valere, sarebbe stato lapidario e poco minuzioso. Si sarebbe infatti limitato ad asserire lacunosamente che tali condizioni sarebbero state brutte ed avrebbe allegato in maniera stringata che la cella sarebbe stata piccola, troppo stretta e soffocante, si avrebbe perso la pazienza e non sarebbe stato facile esserci rinchiuso. A questo riguardo l'UFM ha altresì osservato che il richiedente non sarebbe stato in grado di avvalorare con maggiori indicazioni le proprie dichiarazioni circa il periodo di detenzione subito. Egli infatti, alle domande in merito alle attività quotidiane intraprese in tale periodo ed al trattamento ricevuto da parte delle guardie, avrebbe risposto con superficialità; sarebbe inoltre priva di sostanza la descrizione dei sentimenti provati, così come la descrizione della sua scarcerazione, non avendo egli fornito alcun dettaglio in merito al motivo di rilascio. Detto Ufficio ha infine ritenuto che il comportamento dell'interessato sarebbe stato privo di senso. A dire dell'autori-

D-7231/2013 Pagina 7 tà inferiore, mal si comprenderebbe, per esempio, per quale motivo egli si sarebbe ripresentato presso le autorità dopo la seconda convocazione, essendo egli conscio del comportamento delle autorità del suo Paese d'origine ed essendo già stato informato che se non fosse stato in grado di riportare i suoi figli disertori sarebbe stato punito in prima persona. Nel loro insieme, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero dunque le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza e la qualità di rifugiato non potrebbe essergli riconosciuta, dacché la reiezione della domanda d'asilo. 6.2 Con ricorso, l'interessato ha contestato il rimprovero della mancanza di motivazione delle allegazioni circa i motivi d'asilo. Ha sostenuto che egli avrebbe fornito dettagli sufficienti in merito alla sua carcerazione in entrambe le audizioni. Egli avrebbe infatti spiegato dove sarebbe stato detenuto, quanto fosse piccola e sporca la sua cella e come non avesse avuto alcun contatto in tutto il tempo che sarebbe rimasto incarcerato. La mancanza di documenti che proverebbero la sua carcerazione sarebbe proprio giustificata dall'illegittimità di tale arresto e dall'assenza di basi legali. Inoltre, sarebbe comprensibile e plausibile che la moglie e le figlie lo avrebbero cercato, si sarebbero rivolte ai suoi amici per chiedere aiuto ed essi avrebbero corrotto una guardia carceraria per liberarlo. Per quel che riguarda l'incoerenza del suo comportamento sollevata dall'UFM, egli ha rilevato che non avrebbe pensato che le autorità lo avrebbero arrestato sul serio vista la sua età, il suo stato di salute ed il fatto che altri genitori convocati per la diserzione dei loro figli sarebbero stati rilasciati dopo l'interrogatorio. Corrisponderebbe peraltro alla realtà che in Eritrea le famiglie dei disertori subirebbero delle persecuzioni riflesse, venendo, per esempio, sottoposte a torture e maltrattamenti, oppure incarcerate illegittimamente o condannate a pagare delle pene pecuniarie molto alte. Le sue allegazioni soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza. Egli sarebbe infine convinto che le autorità eritree lo considererebbero un oppositore al regime e lo vorrebbero dunque eliminare. In caso di ritorno in Eritrea egli ritiene che rischierebbe di subire, con grande probabilità, dei seri pregiudizi nonché delle persecuzioni da parte delle autorità. Di conseguenza, dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato e dovrebbe essergli concesso asilo politico. 6.3 Con osservazioni del 4 aprile 2014, l'UFM ha innanzitutto rilevato che il richiedente l'asilo non rientrerebbe nella categoria di persone che, per la loro età, adempirebbero i criteri per essere chiamati al servizio militare avendo egli settantadue anni. In secondo luogo, nel corso dell'audizione del 13 gennaio 2012 egli avrebbe ammesso di non aver mai avuto pro-

D-7231/2013 Pagina 8 blemi con le autorità prima dell'episodio che avrebbe provocato il suo espatrio. A tal riguardo, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, sarebbe da escludere che egli abbia subito una qualsiasi persecuzione, diretta o riflessa. Inoltre, nel caso specifico, al richiedente non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato poiché egli non si troverebbe in età di reclutamento ed avrebbe solamente lasciato il suo Paese illegalmente. Il comportamento dello Stato nei confronti di chi espatria in maniera irregolare sarebbe generalizzato ed esteso a tutti i suoi cittadini e non sarebbe diretto ad una persona specifica. In conclusione l'UFM ritiene che il richiedente non adempirebbe i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e sarebbe comunque tutelato da eventuali rischi di essere sottoposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU grazie all'ammissione provvisoria ricevuta. 6.4 Con replica del 22 aprile 2014 il ricorrente ha insistito sul fatto che egli sarebbe stato preso di mira ed illegittimamente incarcerato dalle autorità eritree e durante la detenzione avrebbe subito dei seri pregiudizi. Inoltre, essendo uscito illegalmente di prigione, rischierebbe di subire delle persecuzioni future da parte delle autorità del Paese d'origine rilevanti in materia d'asilo. Il ricorrente avrebbe inoltre subito una persecuzione riflessa a causa della diserzione e della fuga dei suoi figli dall'Eritrea e le autorità eritree non avrebbero riguardo per le condizioni di salute oppure per l'età del prigioniero. Il ricorrente ha infine riferito che persino sua moglie e le sue figlie avrebbero avuto problemi con le autorità e sarebbero andate via dalla casa famigliare e per questa ragione egli sarebbe molto preoccupato per loro. 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente si esauriscono in affermazioni imprecise ed illogiche. Innanzitutto le allegazioni concernenti l'arresto nonché le condizioni di detenzione risultano piuttosto stereotipate, vaghe e prive di particolari. Egli ha in maniera generale asserito che le condizioni di detenzione erano molto brutte, la cella piccola, troppo stretta e mefitica, senza però aggiungere ulteriori dettagli o sostanziare le sue affermazioni (cfr. verbale 2, F6-7, pag. 3). Codesto Tribunale constata inoltre, che il ricorrente non è stato in grado di avvalorare le proprie dichiarazioni circa il periodo di detenzione subito. Invero, in merito alla procedura d'ingresso in prigione egli ha, lapidariamente ed in maniera stereotipata, affermato che si viene dapprima registrati e poi rinchiusi in una cella, senza fornire infor-

D-7231/2013 Pagina 9 mazioni più precise o circostanziare in alcun modo le sue allegazioni (cfr. verbale 2, F79, pag. 9). Per ciò che è delle attività quotidiane e del trattamento delle guardie, neppure in questo caso è stato più preciso, limitandosi a dire in maniera inconsistente che non faceva niente tutto il giorno e che le guardie non avevano nulla da dire e rispettavano gli ordini (cfr. verbale 2, F32-34, pag. 5). Oltracciò, come rettamente rilevato dall'UFM, risulta alquanto impersonale la descrizione dei sentimenti provati e dei pensieri avuti. Egli ha infatti unicamente detto di avere avuto tanti pensieri e di non sapere che cosa fare (cfr. verbale 2, F80, pag. 9). Alla domanda di come avesse passato i cinque mesi di prigione e se fosse successo qualcosa di particolare o se ci fossero stati dei momenti difficili, ha risposto in modo insussistente che era stato molto brutto, pessimo e chiedendo che cosa ci si potesse aspettare da un carcere (cfr. verbale 2, F70, pag. 8). Circa la scarcerazione del richiedente, va sottolineato che lo stesso non è stato in grado di fornire le più elementari circostanze dell'uscita di cella affermando superficialmente che era stato chiamato e informato che poteva uscire (cfr. verbale 2, F44-45, pag. 6). È inoltre d'uopo rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non viene eccepito al ricorrente il fatto di non aver prodotto alcun documento che proverebbe la sua detenzione. Infine, il Tribunale constata, che il comportamento del richiedente appare privo di senso: mal si comprende infatti per quale motivo egli si sia presentato alle autorità dopo la seconda convocazione ricevuta, essendo consapevole del comportamento delle autorità ed essendo stato avvertito che se entro una settimana non avesse riportato i figli disertori sarebbe stato punito al loro posto. Neppure la spiegazione fornita nel corso dell'audizione federale, ovvero che pensava che le autorità l'avrebbero lasciato in pace e non gli avrebbero creato difficoltà, dato che soffre di diabete e dato che altre persone erano state convocate ed in seguito rilasciate (cfr. verbale 2, F37, pag. 5), gli può giovare. 7.2 In conclusione, questo Tribunale osserva come l'UFM abbia rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Potendo escludere per l'insorgente dei motivi d'asilo prima dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita illegale dal Paese.

D-7231/2013 Pagina 10 8.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese le attività politiche effettuate in esilio, l'uscita illegale dal Paese d'origine o il deposito d'una domanda d'asilo all'estero che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è, in principio, riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. GICRA 2006 n. 1 consid. 6.1). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 8.2 Nella fattispecie, da un lato va ritenuto che è vero che l'interessato è uscito dal Paese in un'età in cui non sussiste l'obbligo di servizio militare e l'ottenimento di un visto può essere possibile. D'altra parte va tuttavia considerato che le condizioni per tale ottenimento restano ugualmente restrittive. Inoltre, tre figli del richiedente hanno disertato e sono espatriati. Questo Tribunale ritiene che in una simile circostanza sia poco probabile che l'interessato si sia recato dalle autorità per richiedere un visto. Per giunta, nella decisione impugnata l'UFM ha espressamente ritenuto che l'insorgente ha lasciato il Paese illegalmente. Nella fattispecie dunque, considerato l'espatrio illegale, in caso di un rimpatrio, non può essere escluso il rischio di essere in futuro esposto a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid. 5.3.2). Al richiedente va dunque riconosciuta la qualità di rifugiato. Visto però che l'esposizione a persecuzioni future è da ricondurre a motivi soggettivi insorti dopo la fuga, all'interessato, giusta l'art. 54 LAsi, non viene concesso asilo. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

D-7231/2013 Pagina 11 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. In conclusione quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua detenzione in Patria in relazione alla presunta diserzione dei figli, non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Tuttavia, la decisione impugnata viola il diritto federale avendo essa erroneamente negato la qualità di rifugiato. Il ricorso va pertanto accolto per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata va quindi annullato e all'autorità inferiore è richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato dell'insorgente. 11. 11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente (cfr. copia della lettera di accoglimento della prestazione assistenziale allegata alla replica del 22 aprile 2014), vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). 11.3 L'accoglimento parziale del ricorso giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 seg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-

D-7231/2013 Pagina 12 bunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.0]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 400.–, conto tenuto della soccombenza parziale del ricorrente ed il lavoro effettivo ed utile svolto dalla rappresentante del ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7231/2013 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto circa il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per il resto è respinto. 2. Il punto 1 del dispositivo della decisione dell'UFM del 22 novembre 2013 è annullato. All'UFM è richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato dell'insorgente. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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