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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2014 D-7229/2013

2. September 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,435 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 novembre 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7229/2013

Sentenza d e l 2 settembre 2014 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nata il (…), con il figlio B._______, nato il (…), Cina (repubblica popolare), rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 novembre 2013 / N (…).

D-7229/2013 Pagina 2

Fatti: A. A._______ – dichiaratasi cittadina cinese di etnia tibetana – sarebbe nata nel villaggio di C._______ situato nella prefettura di Shigatse nella Regione Autonoma del Tibet (di seguito: Tibet [Cina]), dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio verso il Nepal, avvenuto, a suo dire, il (…) o (…) 2011 (cfr. verbale d'audizione dell'11 gennaio 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 2, 4 e 5). Dopo aver passato circa tre mesi in Nepal ospite di uno zio, l'interessata sarebbe partita in aereo alla volta dell'Europa ed in data 19 dicembre 2012 avrebbe raggiunto in treno la Svizzera dove ha depositato domanda d'asilo il medesimo giorno. Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto, qualche giorno dopo aver distribuito con un'amica dei DVD in cui il Dalai Lama teneva un discorso a delle famiglie di D._______ (o E._______, Tibet), sarebbero state cercate al loro domicilio dalla polizia cinese. A._______ sarebbe stata informata da suo fratello mentre pascolava il gregge di famiglia con la sua amica del fatto che la polizia le cercava ed avrebbe così deciso di espatriare. Sarebbe dunque partita dal suo villaggio alla volta di F._______ (Tibet) – dove avrebbe pernottato presso una famiglia di conoscenti – e G._______ (Tibet) (cfr. verbale 1, pag. 5). Il giorno dopo avrebbe oltrepassato a piedi una montagna ed un fiume e dopo essere giunta in un ristorante avrebbe proseguito per quattro o cinque ore in auto e sarebbe giunta a H._______ (Nepal) dove sarebbe rimasta circa tre mesi presso uno zio prima di proseguire e giungere in Svizzera il 19 dicembre 2012 e depositarvi domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 5). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente non ha prodotto né documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, non avrebbe mai posseduto un passaporto e la carta d'identità non la troverebbe più. B. Con decisione del 22 novembre 2013, notificata alla richiedente il 26 novembre 2013 (cfr. atto A23/1), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera – escludendo un allontanamento verso la Cina – nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile.

D-7229/2013 Pagina 3 C. In data 23 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 dicembre 2013), la richiedente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ella ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e nel contempo ha accolto la domanda di dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali esentando l'insorgente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Nel contempo il Tribunale ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso. E. Con risposta del 12 marzo 2014, l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero state addotte argomentazioni che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. L'UFM ha osservato che dai risultati dell'esame LINGUA effettuato emergerebbe che l'interessata avrebbe impiegato parole originarie del Nepal dove avrebbe vissuto appena tre mesi e questo porterebbe dunque a concludere che il luogo di socializzazione dell'interessata non sia il Tibet. F. Con ordinanza del 20 marzo 2014, il Tribunale ha trasmesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'UFM del 12 marzo 2014 per conoscenza e le ha concesso la possibilità di esprimersi in merito entro un termine fissato il 4 aprile 2014. G. Con replica del 3 aprile 2014, la ricorrente si è espressa in merito confermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale. Ha osservato che il fatto che ella abbia utilizzato delle espressioni tipiche del Nepal sarebbe spiegabile dal fatto che avrebbe lavorato in un ristorante durante il suo breve soggiorno in tale Paese. H. Il (…) 2014 A._______ ha dato alla luce il figlio B._______.

D-7229/2013 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. Vista la nascita del figlio dell'insorgente, B._______, dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.

D-7229/2013 Pagina 5 In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.). 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in

D-7229/2013 Pagina 6 materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GI- CRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come contraddittorie, non sufficientemente motivate, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'a gire e quindi inattendibili ed inverosimili. In particolare sarebbero contrastanti le allegazioni circa il momento in cui sarebbe stata informata che la polizia starebbe cercando lei e la sua amica. Nel corso della prima audizione ella avrebbe dichiarato che il di lei fratello sarebbe venuto nei campi dove pascolava il gregge con la sua amica per avvertirla dell'arrivo della polizia. Mentre nell'ambito della seconda audizione avrebbe invece affermato che sarebbe stato il fratello della sua amica che le avrebbe avvertite dell'arrivo della polizia. Sarebbero inoltre contraddittorie le allegazioni circa la distribuzione dei DVD. Ella avrebbe infatti in un primo tempo affermato di essere andate in un villaggio dove nessuno le conoscerebbe per evitare di essere scoperte. In un secondo tempo avrebbe invece dichiarato che la sua mica si recava spesso in tale villaggio. A dire dell'autorità inferiore tale comportamento oltre che ad essere contraddittorio sarebbe illogico. Infatti, in un Paese in cui lo Stato svolgerebbe un importante controllo sulle attività religiose degli abitanti e dove la repressione sarebbe esercitata anche grazie alla delazione, sarebbe stupefacente che l'interessata si sia recata in casa di persone sconosciute per distribuire dei DVD contenenti un discorso del Dalai Lama. Circa il viaggio d'espatrio sarebbe poi sorprendente che ella non abbia saputo né quanto sia costato, né dove sia atterrato l'aereo. Sarebbe inoltre sorprendente il fatto che, avendo il padre dell'interessata un permesso per uscire dalla Cina per lavoro, l'interessata avrebbe partecipato a delle attività proibite che avrebbero potuto ripercuotersi sul lavoro del padre. L'UFM ha poi rilevato che le allegazioni della richiedente sarebbero contrarie alla realtà poiché contraddirebbero le informazioni attendibili di cui disporrebbe. Dall'esame

D-7229/2013 Pagina 7 LINGUA effettuato risulterebbe che l'interessata abbia usato diverse espressioni che non si riscontrerebbero in Tibet. Per esempio, la parola che utilizzerebbe per specificare la quantità di bevanda o di alimento ordinata in un ristorante. Inoltre, non sarebbe stata in grado di riferire come avviene il rilascio di un documento d'identità in Cina. Per di più, dopo ventotto anni vissuti in Cina non sarebbe in grado di capire delle frasi molto semplici in lingua cinese. Ella avrebbe dichiarato di avere compiuto dei lavori agricoli nel suo Paese d'origine, tuttavia avrebbe fornito delle informazioni errate e non rispecchianti la situazione in Tibet in merito alla fabbricazione e al costo di prodotti caseari, alla gestione della terra e all'allevamento di animali. Pertanto, l'autorità inferiore, basandosi sui risultati dell'esame LINGUA e sulle dichiarazioni dell'interessata relative al suo luogo di provenienza, sarebbe giunta alla conclusione che il luogo di socializzazione della richiedente non sia il Tibet, bensì una comunità tibetana in esilio. Neppure dalla risposta al diritto d'esprimersi in merito all'esame LINGUA non emergerebbe alcun argomento o mezzo di prova suscettibile di modificare tali conclusioni. Di conseguenza, la questione della partenza illegale dalla Cina non andrebbe analizzata. Nel complesso quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Pertanto l'UFM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. 5.2 Nel ricorso l'insorgente rileva che la decisione dell'UFM si fonderebbe unicamente su di una contraddizione presente nel racconto, non riguardante aspetti essenziali e concernente la persona che le avrebbe trasmesso la notizia che le autorità cinesi l'avrebbero cercata. La ricorrente osserva che in merito a tale contraddizione avrebbe già spiegato nell'ambito della seconda audizione che si sarebbe trattato di un errore e che inoltre alla prima audizione dovrebbe essere conferita forza probatoria ridotta. Il fatto poi che la stessa non sarebbe stata in grado di riferire se il fratello dell'amica era presente al momento dell'arrivo delle autorità cinese sarebbe perfettamente logico in quanto tale informazione non rappresenterebbe un'informazione fondamentale. Per quel che concerne l'illogicità del comportamento della ricorrente ritenuto dall'UFM concernente la distribuzione di DVD in un altro villaggio e presso persone sconosciute, l'interessata riferisce che avrebbe effettivamente avuto paura di essere denunciata, tuttavia la volontà di offrire alla popolazione un'occasione di vedere e ascoltare il Dalai Lama sarebbe stata più forte. Inoltre, la stessa avrebbe pensato che la maggioranza dei delatori si troverebbero a I._______ (Tibet) e che in un villaggio in cui non erano conosciute, avendo esse già frequentato il villaggio, ma non essendosi mai intrattenute

D-7229/2013 Pagina 8 con i residenti, avrebbero corso meno rischi di essere identificate. Pertanto, non avrebbero distribuito i DVD nel loro villaggio in quanto lì loro sarebbero conosciute personalmente e sarebbe stato più facile denunciarle. La ricorrente conclude infine che su questi aspetti le dichiarazioni dovrebbero essere ritenute verosimili poiché prive di contraddizioni e compatibili con l'esperienza generale e con la logica dell'agire. Infine, l'interessata contesta la conclusione a cui è giunto l'UFM sulla base dell'esame LINGUA che la stessa non proverrebbe dal Tibet bensì da una comunità tibetana in esilio. Circa le parole utilizzate per indicare la quantità di una bevanda o di un alimento, la modalità di rilascio di documenti d'identità in Cina nonché le informazioni riguardanti la fabbricazione ed il costo di prodotti caseari, la ricorrente richiama le osservazioni presentate nell'ambito del diritto di essere sentito e ribadisce che avendo lavorato in un ristornate nel corso della sua permanenza in Nepal dallo zio sarebbe probabile che abbia usato i termini in vigore in Nepal. Sarebbe tuttavia in grado di riferire i termini anche in tibetano. Per ciò che è della conoscenza del cinese, indica che molti tibetani non lo parlerebbero, non lo capirebbero e lo rifiuterebbero come mezzo per affermare la loro identità. Ella non sarebbe poi stata a scuola e proverrebbe da un piccolo villaggio dove soltanto poche persone parlerebbero cinese. La ricorrente osserva infine che l'esperto di lingua proverrebbe da una provincia diversa dalla sua, pertanto le differenze culturali e linguistiche tra le due provincie potrebbero essere notevoli. In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia di asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in contraddittorie ed imprecise affermazioni, contrarie all'esperienza generale della vita e alla logica dell'agire e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. 6.1 Innanzitutto le allegazioni della ricorrente sono contraddittorie, poiché, per esempio, ella ha inizialmente dichiarato di essere stata informata dal

D-7229/2013 Pagina 9 di lei fratello del fatto che le autorità cinesi stessero cercando lei e la sua amica (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7), per poi affermare di essere stata informata dal fratellino della sua amica (cfr. verbale 2, Q86, pag. 9). A tale riguardo non soccorre l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'audizione e ripresa in sede ricorsuale, ovvero che si tratta di un errore, che non ha mai detto che era suo fratello ad averle informate e che alla prima audizione va conferita forza probatoria ridotta (cfr. verbale 2, Q114-115, pag. 12). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio ridotto, delle contraddizioni, come nella fattispecie, possono essere ritenute per il giudizio della verosimiglianza ove le dichiarazioni rilasciate siano chiare, portino su punti essenziali della motivazione d'asilo e risultino diametralmente opposte a quelle successivamente fatte all'UFM (cfr. GICRA 1993, n. 3). Nel caso in disamina, le affermazioni rilasciate dall'interessata nell'ambito della prima audizione circa la persona che l'ha informata che la polizia la stava cercando, sono chiare e contrariamente a quanto rilevato in sede ricorsuale, la contraddizione rilevata concerne dei punti essenziali, invero questo costituisce il momento cruciale in cui la ricorrente ha appreso di essere ricercata dalle autorità cinesi ed ha deciso di non fare più ritorno a casa, ma di espatriare. Non collimanti sono inoltre le dichiarazioni circa il numero di DVD distribuiti, nel corso della prima audizione la ricorrente ha affermato di avere distribuito 20 copie del DVD (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel corso della seconda audizione ha asserito che le copie dei DVD distribuite erano unicamente 15 (cfr. verbale 2, Q68, pag. 8). In secondo luogo, il racconto della ricorrente in merito al viaggio di espatrio è oltremodo lacunoso, superficiale e non sufficientemente motivato. L'insorgente non ha saputo fornire alcun tipo di dettaglio riguardante la compagnia aerea con cui è arrivata in Europa dal Nepal, non ha saputo menzionare i nomi delle città in cui è atterrata e in cui ha fatto scalo. Pertanto, le circostanze descritte concernenti il viaggio d'espatrio sono da considerare inverosimili. Le allegazioni sono poi, in punti essenziali, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Invero, la ricorrente ha dichiarato che aveva avuto paura di essere denunciata per aver distribuito dei DVD, tuttavia pensava che i delatori si trovassero nello Tzong di I._______ e che non ce n'erano nel villaggio di D._______ dove aveva distribuito i video (cfr. verbale 2, Q73, pag. 8). Questa affermazione non spiegherebbe il perché allora, sapendo che i delatori si trovano nello Tzong di I._______, si sia recata proprio lì con la sua amica per copiare i DVD (cfr.

D-7229/2013 Pagina 10 verbale 2, Q87, pag. 9). Il suo comportamento appare poi poco sensato. Invero, mal si comprenderebbe perché la ricorrente, che si è dichiarata non essere mai stata attiva politicamente o religiosamente prima (cfr. verbale 1, pag. 7), abbia deciso di correre un rischio così grande come quello di essere denunciata alle autorità cinesi, per distribuire un video del Dalai Lama a delle famiglie che neppure conosceva. 6.2 È inoltre d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile la sua cittadinanza cinese e di essere stata socializzata in Tibet, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo racconto sui motivi d'asilo. A titolo d'esempio, la ricorrente ha utilizzato diverse espressioni che non si riscontrano in Tibet. L'insorgente ha utilizzato delle parole per specificare la quantità di una bevanda o di un alimento ordinata al ristorante che non sono impiegate in Tibet (cfr. scritto dell'UFM del 7 ottobre 2013 che riassume i risultati dell'esame LINGUA, atto A18/2, pag. 1). Non soccorre la spiegazione fornita nell'ambito del diritto di essere sentito e ripetuta in sede ricorsuale, ovvero che le espressioni usate sono probabilmente quelle in uso in Nepal, in quanto ella ha lavorato per un periodo di tre mesi presso il ristorante gestito dallo zio, apprendendo così le espressioni tipiche in uso lì. Invero, appare poco plausibile che ella, dopo un soggiorno di appena tre mesi in Nepal, abbia usato le espressioni che ha imparato lì, sostituendo le espressioni che ha usato per ventotto anni della sua vita in Tibet. Altresì, la ricorrente, malgrado quanto dichiarato relativamente alla sua socializzazione in Tibet, non comprende neppure le più semplici frasi in lingua cinese. Neppure in questo caso, soccorrono l'insorgente le spiegazioni fornite nell'ambito del diritto di essere sentito e in sede ricorsuale, secondo cui i tibetani non apprendono con piacere questa lingua e la rifiutano come mezzo per affermare la loro identità. Invero, una persona che ha vissuto per quasi trent'anni in Tibet, è stata confrontata alla lingua cinese quotidianamente e dovrebbe perlomeno comprenderne delle semplici frasi. Va pure deserta la censura riguardante differenze culturali e linguistiche tra la ricorrente, proveniente dall'Ütsang, e l'esperto che ha effettuato l'esame LINGUA, proveniente dalla regione del Kham. Infatti, non è necessario che l'esaminatore provenga e sia stato socializzato nella stessa regione della persona intervistata. L'idoneità dell'esaminatore LINGUA deve essere provata sulla base delle sue qualificazioni, la sua erudizione e le

D-7229/2013 Pagina 11 sue conoscenze linguistiche, geografiche, culturali ed economiche della regione di provenienza del richiedente l'asilo. All'occorrenza, l'esaminatore è un collaboratore esterno all'UFM, proveniente dalla regione di Kahm (Tibet), dove è nato ed ha vissuto fino all'età di ventisette anni ed è inoltre di lingua madre tibetana e cinese. Per giunta, nel caso in disamina, gli elementi invocati si basano su attività e conoscenze che possono essere comuni ad entrambe le regioni. Inoltre, il fatto che la richiedente abbia utilizzato delle espressioni provenienti dal Nepal costituisce un elemento ulteriore che porta a concludere all'inverosimiglianza delle dichiarazioni relative al suo luogo di origine. Pertanto, non essendoci elementi probatori contrari, ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame LINGUA effettuato nella fattispecie. Infine, posto inoltre che la ricorrente ha dato delle risposte erronee in merito alle modalità di rilascio di un documento d'identità, in merito alla fabbricazione e al costo di prodotti caseari, alla gestione della terra e all'allevamento degli animali (cfr. scritto dell'UFM del 7 ottobre 2013 che riassume i risultati dell'esame LINGUA, atto A18/2, pag. 2), che, in ossequio al suo dovere di collaborare, non ha a tuttora consegnato alcun documento d'identità, che le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza sono poco circostanziate e prive di dettagli, codesto Tribunale ha sufficienti elementi per dubitare dell'origine cinese della stessa, nonché ha ragione di concludere che la ricorrente è stata socializzata all'infuori della Cina, in una comunità tibetana in esilio. Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che la ricorrente, non avendo presentato alcun documento d'identità o altro mezzo di prova, ha violato il suo obbligo di collaborare stabilito all'art. 8 LAsi, ponendo così le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese di origine, nonché la sua identità. 6.3 Nell'insieme questo Tribunale giunge alla conclusione che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7. Sulla base della dettagliata e coerentemente motivata decisione dell'UFM, questo Tribunale rileva che con grande probabilità la ricorrente prima di giungere in Svizzera non ha vissuto in Cina come dichiarato, bensì in una comunità tibetana in esilio. Diversi elementi sussistono a favore di questa conclusione, in particolare il fatto che la ricorrente abbia usato delle espressioni che sono usate da tibetani in Nepal, nonché la circostanza che l'insorgente, a differenza di tibetani che vivono in Cina,

D-7229/2013 Pagina 12 non comprende le più semplici frasi in lingua cinese. Delle comunità tibetane sono presenti – oltre che in Svizzera ed in Nord America – unicamente in Nepal ed India. Di conseguenza, codesto Tribunale non esclude che la ricorrente è presumibilmente nata, rispettivamente cresciuta, in Nepal o in India (cfr. inoltre consid. 6.2). Non rimane dunque che analizzare se la ricorrente dispone della nazionalità cinese, ciò che comporta un esame della possibilità di ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi, oppure se la ricorrente dispone della nazionalità nepalese o indiana, ciò che avrebbe come conseguenza l'analisi dell'esistenza di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in relazione ad ogni Stato. Come già rilevato nel considerando 6.2 la ricorrente, non ossequiando il suo obbligo di collaborare, ha impedito alle autorità di effettuare ulteriori chiarimenti ed ha impedito l'allontanamento verso il suo reale Paese di origine. Con la violazione dell'obbligo di collaborare ha pure impedito all'autorità di determinare quale statuto effettivo deteneva in Nepal o in India e di conseguenza, la medesima deve assumersi le responsabilità del proprio agire. Sotto quest'aspetto la sentenza del TAF E-2981/2012 del 20 maggio 2014 (prevista per la pubblicazione) fa una precisazione della giurisprudenza, segnatamente della GICRA 2005 n. 1, e prevede che per le persone di etnia tibetana che dissimulano o nascondono la loro vera origine, si può presumere che non ci siano persecuzioni rilevanti in materia d'asilo e che non ci siano impedimenti ad un allontanamento verso il loro luogo di soggiorno precedente (cfr. E-2981/2012 consid. 5.10 [prevista per la pubblicazione]). 8. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, i tibetani che hanno lasciato illegalmente la Cina sono considerati dalle autorità simpatizzanti del Dalai Lama e pertanto oppositori separatisti. In caso di ritorno nel Paese sussiste un timore di imprigionamento e maltrattamenti rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.5). Ciò vale anche per i richiedenti l'asilo tibetani che hanno lasciato legalmente la Cina se non possono giustificare in modo convincente dinanzi alle autorità cinesi una proroga della durata del loro soggiorno all'estero oltre la durata autorizzata, se non possono stabilire in maniera credibile di non aver avuto contatti con gli ambienti tibetani esiliati simpatizzanti del Dalai Lama e se non sono in grado di confutare ogni sospetto (cfr. DTAF 2009/29 consid. 6.6).

D-7229/2013 Pagina 13 Nella fattispecie, codesto Tribunale ritiene che, sulla base del risultato dell'esame LINGUA, della mancanza delle più basilari conoscenze della lingua cinese e del fatto che utilizzi delle espressioni che non sono conosciute in Tibet, bensì con molta probabilità sono utilizzate in Nepal, la ricorrente sia cresciuta e sia stata socializzata in un altro Stato all'infuori della Cina e da questo Stato sia espatriata alla volta della Svizzera (cfr. inoltre consid. 6.2). Di conseguenza, non può essere ritenuta né un'uscita illegale dalla Cina, né un'uscita legale. Pertanto, le considerazioni e le conclusioni sopra citate contenute nella DTAF 2009/29 consid. 6.2-6.6 non sono nel caso di specie applicabili, ragione per cui non possono neppure essere ritenuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga in relazione alla Cina. 9. In definitiva, alla luce delle evocate dichiarazioni non sufficientemente motivate e circostanziate, contraddittorie e incompatibili con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire, vi è ragione di concludere che non sono state provate o rese verosimili delle persecuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi in relazione alla Cina. Ne consegue che il ricorso, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente, nella fattispecie, non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi, come pure art. 32 dell'ordinanza 1dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. 11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve

D-7229/2013 Pagina 14 essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, deve essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio, come già enunciato al considerando 6.2, è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 11.1.1 Come illustrato in precedenza, nel caso in esame, le dichiarazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili. Pertanto, l'insorgente ha violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della propria vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il Paese di origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento. In considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 11.1.2 Anche in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo violato il proprio dovere di collaborare, dissimulando il vero Paese di origine, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla, rispettivamente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese di origine. La ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese di origine deve essere altresì considerata come ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 Lasi e art. 83 cpv. 4 LAsi). 11.1.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4

D-7229/2013 Pagina 15 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-15). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.2 Inoltre, essendo la ricorrente di etnia tibetana e non potendo essere escluso che la stessa possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa. 11.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7229/2013 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-7229/2013 — Bundesverwaltungsgericht 02.09.2014 D-7229/2013 — Swissrulings