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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2019 D-7121/2017

15. Juli 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,546 Wörter·~33 min·7

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 novembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7121/2017

Sentenza d e l 1 5 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, SOS (…), Consultorio giuridico di SOS (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 novembre 2017 / N (…).

D-7121/2017 Pagina 2 Fatti: A. Il (…) ottobre 2017 A._______, di nazionalità eritrea e di etnia tigrina, con ultimo domicilio a B._______, C._______ di D._______, (…) di E._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2 e verbale d’audizione sulle generalità del 13 ottobre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3; p.to 2.01 seg., pag. 4 e p.to 5.05, pag. 7), dopo essere giunta sul suolo elvetico nell’ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. verbale 1, p.to 5.04, pag. 6). B. Nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessata ha dichiarato di avere frequentato la scuola sino alla dodicesima classe a F._______, comprensiva dell’addestramento militare, terminata nel (…) del 2014. Ella sarebbe dovuta tornare nel mese di (…) 2014 nella località succitata per adempiere il servizio militare, ma non lo avrebbe fatto, rimanendo a casa. Per questo motivo, nel (…) del 2014, si sarebbero presentati a casa sua dei militari, rispettivamente un militare di nome G._______, che l’avrebbe prelevata dal suo domicilio e condotta con una vettura sino a D._______, e da lì avrebbe viaggiato in un autobus con altre giovani, sino alla caserma di H._______. A differenza di quanto le avrebbero riferito, nel contesto militare ella si sarebbe occupata del lavaggio degli abiti e di cucinare per i capi militari, che spesso la punivano. Uno di questi, I._______, la avrebbe inoltre varie volte insultata. Quest’ultimo, in un’occasione, le avrebbe fatto legare mani e piedi ed esposta al sole per due ore, quale punizione per non aver risposto ad una sua chiamata, oltreché una volta tentato di approcciarla sessualmente, senza successo, in quanto lei si sarebbe messa ad urlare facendolo desistere. A causa del trattamento ricevuto durante il servizio militare, alla fine di (…) 2014, ella avrebbe deciso di disertare. Per mettere in atto tale intento, avrebbe chiesto il permesso di allontanarsi dal campo per espletare i suoi bisogni corporali, ed in seguito sarebbe fuggita dapprima a piedi e poi in autobus sino a raggiungere la sua abitazione. Ivi la richiedente sarebbe rimasta nascosta, sino alla sua partenza dal Paese d’origine, il (…)° gennaio 2015 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 seg., pag. 3 seg. e p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.). L’espatrio sarebbe avvenuto, assieme ad un’amica di nome J._______, verso l’K._______, partendo a piedi dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 5 seg.). C. Durante l’audizione sui motivi d’asilo dell’(…) novembre 2017 (di seguito: verbale 2), la richiedente ha asserito di avere terminato la sua formazione

D-7121/2017 Pagina 3 scolastica, frequentando la dodicesima classe a F._______, dal mese (…) del 2013 al mese (…) del 2014. In seguito, non avrebbe avuto conoscenza del punteggio ottenuto alla fine della dodicesima classe, in quanto non avrebbe più fatto ritorno a F._______. Il motivo di tale sua decisione, sarebbe da ricondurre al fatto che durante l’ultimo anno scolastico sarebbe stata importunata verbalmente, minacciata e punita in continuazione da un suo superiore, di nome L._______. Dopo due settimane dal termine dell’anno scolastico ella avrebbe ricevuto una convocazione, alla quale non avrebbe dato seguito. Per questo motivo, qualche giorno più tardi, si sarebbero presentati al suo domicilio dei militari che l’avrebbero condotta a D._______ e poi in un campo militare ad H._______, dove sarebbe rimasta dal mese (…) sino alla fine del mese (…) del 2014. Durante tale periodo ella sarebbe stata astretta dai suoi superiori a lavorare in cucina ed a fare il bucato, non avrebbe dormito, trascorrendo il giorno piangendo. Uno dei suoi capi, I._______, le avrebbe fatto delle avances, oltreché continuamente punirla quando lei si rifiutava di eseguire quanto da lui richiesto. In un’occasione, per punizione, le avrebbe legato mani e piedi per due ore, mentre che in un’altra occasione avrebbe tentato di abusare di lei sessualmente. A causa di tale situazione, ella sarebbe fuggita dal campo militare per riparare a casa sua. Dopo una settimana, si sarebbero presentati a casa sua dei militari per chiedere dove ella stesse. Lei, in tale occasione, avrebbe visto i medesimi entrare, ma sarebbe riuscita a fuggire di casa scalando i fichi d’India prossimi all’abitazione, in mezzo ai quali avrebbe in seguito passato la notte insieme al fratello. Poiché sua madre era preoccupata per la situazione che poteva crearsi, l’interessata avrebbe deciso di recarsi presso la (…), dove vi sarebbe rimasta per un mese. Anche durante questo periodo, i militari si sarebbero presentati altre tre volte presso il domicilio familiare, chiedendo alla madre dove la richiedente si trovasse. Visti tali eventi, poiché ella non sarebbe più stata tranquilla e non avrebbe avuto alcun diritto, avrebbe deciso di espatriare il (…)° gennaio 2015, dapprima recandosi presso il domicilio familiare per informare la madre della sua partenza, ed in seguito ad M._______, da dove avrebbe proseguito il viaggio con un’amica verso l’K._______ (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 segg.). A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessata ha presentato due fotografie che rappresenterebbero il fronte ed il retro della sua carta d’identità eritrea (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2). D. Con decisione del 17 novembre 2017, notificata in medesima data (cfr. atto A13/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la succitata

D-7121/2017 Pagina 4 domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera e l’esecuzione della stessa misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 18 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali) l’insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. La ricorrente ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in via subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì ha presentato un’istanza tendente alla dispensa dal pagamento dell’anticipo delle presumibili spese processuali. Con il ricorso, quali ulteriori mezzi di prova, l’insorgente ha allegato cinque fotografie a colori che proverebbero, secondo la medesima, la sua permanenza a F.________. F. Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha esentato la medesima dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, nonché ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso – entro il termine del 10 settembre 2018 – trasmettendole altresì le fotografie originali allegate al gravame. G. L’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 3 settembre 2018 (cfr. risultanze processuali), confermando le conclusioni della decisione impugnata. H. Con replica del 25 settembre 2018, la ricorrente ha essenzialmente riaffermato quanto sostenuto con il gravame inerente i mezzi di prova presentati con il ricorso, nonché si è riconfermata nelle sue allegazioni e conclusioni ricorsuali. I. La SEM, con duplica del 9 ottobre 2018 – trasmessa per conoscenza dal Tribunale all’insorgente in data 11 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali)

D-7121/2017 Pagina 5 – ha rinviato a quanto già espresso nella decisione avversata nonché nella risposta al ricorso, riconfermando in toto quanto già ivi esposto. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi (in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Altresì, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4

D-7121/2017 Pagina 6 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha considerato che le dichiarazioni dell’insorgente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all’art. 7 LAsi, in quanto le sue allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie, a tratti tardive ed illogiche, oltreché generiche e stereotipate. A mente dell’autorità inferiore, l’interessata avrebbe presentato delle versioni incoerenti nel corso delle due audizioni, sia riguardo la narrazione inerente il suo prelievo da parte delle autorità presso il suo domicilio per condurla ad H.________, come pure della durata del suo soggiorno in tale località. Divergenti sarebbero inoltre pure le allegazioni concernenti la concatenazione degli eventi successivi alla sua fuga dal campo militare di H._______, sia riguardo al periodo che avrebbe trascorso prima dell’espatrio, sia le modalità di fuga adottate per lo stesso. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha ritenuto inattendibili ed illogiche le affermazioni rese dall’interessata circa la ricerca da parte delle autorità militari presso il domicilio della medesima dopo la sua diserzione. Invero, le stesse sarebbero state allegate dalla ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione, nonché ella avrebbe tenuto un comportamento contrario alla logica dell’agire, tornando al suo domicilio prima di iniziare l’espatrio definitivo, rischiando così di farsi prendere. Altresì, l’intero racconto delle molestie che l’interessata avrebbe subito a F._______ e ad H._______ da parte di suoi superiori, per la sua genericità nonché per eventi narrati in modo indistinto, sarebbe frutto dell’inventiva dell’insorgente ed appreso a memoria. Sarebbero infine inaffidabili anche le dichiarazioni rese dall’insorgente in merito al suo addestramento a F._______ ed al servizio che avrebbe prestato ad H._______, in quanto non sufficientemente dettagliate e convincenti, nonché spesso imprecise e lacunose.

4.2 L’insorgente, nel suo gravame, dopo aver esposto e precisato alcune evenienze fattuali, afferma dapprima che le incoerenze riscontrate dall’autorità inferiore nella sua decisione, non siano di particolare importanza, oltreché piuttosto da ricondurre a delle incomprensioni. Anche la tardività di

D-7121/2017 Pagina 7 alcune sue dichiarazioni, sarebbe spiegabile con il diverso scopo che avrebbero le due audizioni. Ella ritiene tuttavia che le argomentazioni esposte nella decisione impugnata circa la presunta contraddittorietà e tardività di talune sue allegazioni, decadrebbero a fronte dei mezzi di prova da lei presentati con il gravame. Le fotografie allegate al ricorso, testimonierebbero invero del soggiorno dell’interessata a F._______, nel periodo da lei indicato. Tali evenienze, condurrebbero di conseguenza pure a ritenere verosimile la diserzione dell’insorgente dal campo militare. La ricorrente osserva infine, avvalendosi segnatamente di quanto descritto in merito al servizio nazionale eritreo da parte dell’N._______ (…) nel suo rapporto del (…), che a causa della sua diserzione e delle condizioni in cui viene svolto il servizio nazionale, ella rischia verosimilmente di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in Eritrea. Ella adempirebbe pertanto i presupposti sia per il riconoscimento della qualità di rifugiato che per la concessione dell’asilo.

4.3 Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore, si china sui mezzi di prova – le cinque fotografie – allegati dall’insorgente con il gravame, ritenendo che gli stessi abbiano una portata probatoria limitata, ovvero ascrivibile al solo passaggio a F._______ nel 2014 da parte dell’insorgente, per quanto attiene il dodicesimo anno scolastico. Gli stessi elementi probatori, non confuterebbero invece le motivazioni esposte dalla SEM nella sua decisione impugnata, in punto all’inverosimiglianza della supposta convocazione, del presunto adempimento del servizio nazionale ad H._______ come pure delle circostanze successive.

4.4 Con la sua replica, la ricorrente sostiene in particolare che i mezzi di prova prodotti con il ricorso, proverebbero il suo contatto con le autorità militari, di essere stata reclutata o che lo sarebbe stata in futuro. Pertanto, il timore che l’insorgente avrebbe di essere sanzionata per renitenza o diserzione nel caso di un suo ritorno in Eritrea, sarebbe fondato.

5. 5.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 5.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo

D-7121/2017 Pagina 8 sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6. 6.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6.2 6.2.1 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura, non adempiono

D-7121/2017 Pagina 9 le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi, per i motivi espressi dappresso. 6.2.2 Anzitutto, malgrado dalle fotografie prodotte con il gravame si possa partire dal presupposto che possa essere verosimile che l’interessata abbia trascorso un periodo di scolarizzazione a F._______, tuttavia né i motivi da lei addotti per non essersi presentata l’anno successivo la dodicesima classe, né che ella abbia svolto in tale contesto un addestramento a contatto con le autorità militari, non risultano credibili a causa di diverse evenienze. In primo luogo la descrizione delle molestie e minacce che ella avrebbe subito durante tutto il corso dell’ultimo anno che avrebbe trascorso a F._______ da un suo superiore, non sufficientemente dettagliata e ripetitiva, risulta non plausibile. Invero, malgrado i quesiti posti dall’auditrice in merito, nel corso dell’audizione federale, ella ha sempre risposto in modo generico e laconico, asserendo unicamente che tale uomo l’avrebbe continuamente messa sotto pressione, che ella era stressata e che trascorreva le giornate piangendo, oltreché essere spesso o sempre in punizione (cfr. verbale 2, D48, pag. 5; D103 segg., pag. 10 seg.), senza aggiungere alcun elemento maggiormente concreto atto a rendere credibile tale suo vissuto. Ugualmente generica e stereotipata risulta essere la descrizione del campo di F._______ (cfr. verbale 2, D82 segg., pag. 9 seg.), nonché le sue conoscenze dell’arma con la quale avrebbe imparato a sparare (cfr. verbale 2, D158 segg., pag. 14 seg.). Inoltre sono ravvisabili nella narrazione della ricorrente delle incongruenze circa il nominativo della scuola e dove fosse situata la stessa. Se in un primo momento ella riferisce di aver svolto la dodicesima classe “Al (…)” (cfr. verbale 2, D92, pag. 10), poco dopo ella si contraddice senza alcuna spiegazione, riferendo che era situata: “In mezzo al (…) e al (…)” (cfr. verbale 2, D95, pag. 10). L’interessata ha vieppiù sostenuto durante l’audizione che la scuola non avesse alcun nominativo (cfr. verbale 2, D96, pag. 10), mentre nel gravame – senza nessuna delucidazione plausibile ed aggiuntiva – ha affermato, vista una delle fotografie presentate con il ricorso, che la scuola frequentata dalla ricorrente si chiamerebbe “(…)”. Le spiegazioni addotte sia nel gravame che nella replica dall’insorgente, non modificano la conclusione del Tribunale in merito all’inverosimiglianza di tali eventi, in quanto non risulta credibile che le affermazioni contenute nel verbale dell’audizione federale, che le è stato pure ritradotto e sottoscritto dalla ricorrente, risultino da incomprensioni. Stante l’inverosimiglianza del suo trascorso a F._______ in merito alle minacce e pressioni che avrebbe subito da un suo superiore, come pure del suo addestramento militare in tale contesto, non risulta credibile che l’insorgente non si sia presentata all’anno scolastico successivo per le circostanze allegate.

D-7121/2017 Pagina 10 6.2.3 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell’insorgente circa la convocazione che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva nel mese (…) del 2014, della successiva venuta da parte delle autorità militari presso il suo domicilio per portarla in seguito al campo di H._______, come pure del suo trascorso presso lo stesso non risultano convincenti. Non di meno, le sue dichiarazioni a proposito di tali eventi, per le numerose contraddizioni ed incoerenze presenti nei verbali d’audizione, non risultano plausibili. Segnatamente sorprende che nel corso della prima audizione ella abbia affermato che soltanto un militare di nome G._______ sarebbe venuto a casa sua e con una vettura l’avrebbe condotta a D._______, da dove in autobus avrebbe proseguito per la caserma di H._______ assieme ad altre ragazze (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), quando invece, nel corso della seconda audizione ha sostanzialmente modificato tali asserti. Invero, in una prima versione, ha sostenuto che un uomo di nome G._______ si sarebbe presentato con dei militari alla sua abitazione, che l’avrebbero condotta a D._______ e da lì avrebbero proseguito con un’automobile sino ad H._______ (cfr. verbale 2, D48, pag. 5). Successivamente, nella stessa audizione, l’insorgente si è contraddetta senza alcuna spiegazione logica, affermando invece che i militari fossero due, uno dei quali di nome G._______, che sarebbero giunti a piedi presso il suo domicilio, e l’avrebbero condotta, sempre a piedi, sino alla stazione degli autobus a D._______ (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 7 seg.). Anche le evenienze successive alla sua presunta fuga dal campo militare, non risultano maggiormente plausibili, poiché in vari punti discordanti. Se nel corso della prima audizione ella non ha neppure accennato di essere stata ricercata presso il domicilio familiare da parte delle autorità militari dopo la sua diserzione avvenuta a fine (…) 2014, adducendo di essere rimasta sempre in casa fino al suo espatrio, per il timore di essere vista da qualcuno (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7), durante la seconda audizione ha reso delle dichiarazioni sostanzialmente differenti, sia in merito alla tempistica della diserzione, che al comportamento da lei adottato in seguito alla stessa. L’interessata ha infatti allegato di aver disertato alla fine del mese (…) del 2014 (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8), e che dopo tre giorni dei militari sarebbero giunti presso il suo domicilio per cercarla (cfr. verbale 2, D74, pag. 8), quando invece poco prima aveva dichiarato che lo stesso evento sarebbe avvenuto una settimana dopo la sua fuga dal campo di H._______ (cfr. verbale 2, D48, pag. 6). Inoltre, ella non avrebbe trascorso l’intero periodo presso il domicilio familiare, come dichiarato nel corso della prima audizione, bensì dopo la prima ricerca da parte dei militari, si sarebbe recata presso una (…), dove vi sarebbe rimasta per un mese (cfr. verbale 2, D48, pag. 6 e D74, pag. 8). A riprova dell’inverosimiglianza delle ricerche della ricorrente da parte dei militari, risulta inoltre l’asserto che, dopo il suo

D-7121/2017 Pagina 11 espatrio e malgrado ella sia rimasta in contatto con la sua famiglia in patria, non sarebbe più successo nulla di significativo nel suo paese d’origine (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3). Parimenti, anche le dichiarazioni fornite dalla ricorrente in merito al suo espatrio risultano inattendibili. Se in primo luogo ella ha riferito di avere iniziato il viaggio con un’amica, J._______, dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), nel corso della seconda audizione senza alcuna spiegazione convincente, ha invece asserito che la stessa compagna di viaggio l’avrebbe incontrata invece a M._______, da dove avrebbero proseguito insieme a piedi (cfr. verbale 2, D50, segg., pag. 6; D165 segg., pag. 15). 6.2.4 Le allegazioni della ricorrente inerenti le ricerche da parte dei militari, successive alla sua supposta fuga dal campo militare di H._______, risultano infine, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata dall’autorità inferiore, pure incompatibili con la logica dell’agire. Se ella fosse invero stata cercata diverse volte da parte dei militari al suo domicilio, non avrebbe rischiato di recarvisi nuovamente prima del suo espatrio dal Paese d’origine, per salutare la madre come da lei asserito, posto inoltre che alla medesima avrebbe potuto spiegare le sue intenzioni di fuga anche rimanendo nell’abitazione della (…), dato che la madre vi si recava spesso in visita (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8). 6.2.5 Alla luce degli elementi summenzionati, che non risultano marginali come sostenuto nel gravame dalla ricorrente, bensì nel loro complesso determinanti per l’esame della verosimiglianza nella presente disamina, non risultano plausibili né il suo trascorso a F._______ per i motivi addotti, né la convocazione ed il periodo trascorso nel campo di H._______, come neppure la fuga dallo stesso e gli eventi successivi che avrebbero condotto all’espatrio l’insorgente. 6.2.6 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa l’interruzione della scuola, come pure in merito ai contatti che avrebbe intrattenuto con le autorità eritree sia in vista del suo arruolamento che successivi allo stesso, le condizioni poste dall’art. 7 LAsi non risultano essere adempiute. 7. 7.1 Proseguendo nell’analisi, anche per quanto concerne questioni di rilevanza ex art. 3 LAsi, non possono essere seguite le argomentazioni sostenute nel gravame e nella replica del 25 settembre 2018 dall’insorgente, in quanto le condizioni della disposizione succitata non sono adempiute nella presente disamina. La ricorrente ha invero allegato nel ricorso di temere, a

D-7121/2017 Pagina 12 fronte della sua diserzione o renitenza al servizio nazionale, di essere esposta a persecuzioni pertinenti in materia d’asilo, in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine. Ha altresì affermato che già solo l’ipotesi che ella sia arruolata nelle forze armate rispettivamente adibita a compiti di interesse pubblico nell’ambito del servizio nazionale, non escluderebbe la probabilità che ella possa subire in futuro dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. 7.2 In merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 7.3 Nella fattispecie, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all’arruolamento dell’insorgente, nonché nel contesto scolastico di F._______ e presso il campo militare a H._______, come pure gli eventi che l’avrebbero condotta all’espatrio (cfr. supra consid. 6.2), v’è luogo di partire dall’assunto che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che ella possa in futuro essere astretta al servizio militare, non risulta essere un motivo pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche l’asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvista dalle autorità eritree – segnatamente vista l’inverosimiglianza degli eventi citati a margine – non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessata. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale, non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata del Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 6.3). Infine, secondo le stesse affermazioni dell’insorgente, ella avrebbe abbandonato l’Eritrea il

D-7121/2017 Pagina 13 (…)° gennaio 2015 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 5; verbale 2, D7 seg., pag. 2 seg.), e quindi si troverebbe all’estero già da più di tre anni. Pertanto, la ricorrente adempirebbe le condizioni per ottenere lo statuto quale membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D- 7898/2015 consid. 4.11). 7.4 Visto tutto quanto sopra, si può quindi partire dall’assunto che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore oggettivamente fondato di essere sanzionata per renitenza o diserzione per il tramite di una misura contraria all’art. 3 LAsi. Altresì, non vi sono elementi agli atti che possano fondare un timore oggettivo dell’insorgente di subire in futuro, se dovesse essere astretta al servizio nazionale – posto che la stessa, vista l’inverosimiglianza dei motivi d’espatrio allegati, potrebbe già averlo adempiuto o essere stata esonerata dallo stesso – dei trattamenti contrari al diritto internazionale pubblico o dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, come allegato dall’interessata nel suo memoriale ricorsuale. 7.5 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, la decisione avversata merita dunque tutela. 8. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 9. Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione del testo legale in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la

D-7121/2017 Pagina 14 SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In merito all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, secondo l’autorità di prime cure, l’insorgente non avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall’art. 3 CEDU. Inoltre, stante le sue allegazioni inverosimili, nulla permetterebbe di presuppore che ella, in futuro, possa effettivamente essere convocata per svolgere il servizio militare, la cui sola eventualità, peraltro, non sarebbe sufficiente ai sensi dell’art. 3 CEDU. Circa l’esigibilità dell’allontanamento, successivamente all’accordo di pace sottoscritto con l’Etiopia, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all’esecuzione dell’allontanamento della richiedente, in quanto ella disporrebbe in patria segnatamente di una buona rete sociale ed economica, che potrebbe supportarla nel caso di un suo rinvio e di bisogno. Nella sua risposta al ricorso, la SEM ha inoltre aggiunto che, stante l’inverosimiglianza degli asserti dell’interessata, non sarebbe possibile esaminare la presenza di un rischio reale ed immediato di una violazione dell’art. 4 CEDU. L’autorità inferiore, ha infine ritenuto, che il solo rischio di incorporazione nel servizio nazionale eritreo non permetterebbe di considerare l’esecuzione della misura come inammissibile. 10.2 Dal canto suo, nel gravame, la ricorrente afferma che in caso di un suo rinvio in Eritrea, ella rischierebbe di essere esposta a dei trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU, vista la situazione – segnalata in particolare in alcuni rapporti internazionali ai quali rinvia – presente nel Paese. L’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, sarebbe pertanto da considerare inammissibile. Inoltre, per gli stessi motivi, l’esecuzione di tale misura non sarebbe neppure ragionevolmente esigibile. 11. 11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto

D-7121/2017 Pagina 15 internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI- CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

11.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita né a rendere verosimili i suoi motivi d’asilo ex art. 7 LAsi né a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio della ricorrente verso l’Eritrea è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. 11.3 Inoltre, visto già tutto quanto sopra considerato – non avendo la ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del suo espatrio come neppure di essere stata convocata ed in seguito arruolata nel servizio di leva – e non essendoci altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposta ad una pena o trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, il timore generico della stessa di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata. Tale conclusione si impone, vista l’assenza di plausibilità per la ricorrente di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Infine il Tribunale constata che la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, come a ragione ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione avversata, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta bastante per comportare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 11.4 V’è dunque luogo di concludere, anche nel presente caso, quanto all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e ciò anche

D-7121/2017 Pagina 16 nell’eventualità di un rischio imminente e futuro di arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale. 12. 12.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto – esclusi i casi di cui all’art. 83 cpv. 7 LStrI – la SEM disporrà l’ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi). 12.2 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 12.3 Nel caso di specie la ricorrente è giovane ed in buona salute. Ella dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo (cfr. verbale 2, D38 seg., pag. 4 seg.). In patria, l’insorgente può vantare di una solida rete famigliare, in particolare i genitori ed i fratelli (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 4; verbale 2, D11 segg., pag. 3), con la quale intrattiene tuttora buone relazioni (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3). Inoltre, in caso di rientro in Eritrea, l’interessata potrebbe contare sui necessari e sufficienti mezzi di sostentamento, in quanto i suoi famigliari riuscirebbero a mantenersi con il ricavato dei loro terreni agricoli, nonché disporrebbero di una casa di loro proprietà (cfr. verbale 2, D17 segg., pag. 3 seg.). Alla

D-7121/2017 Pagina 17 luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, la ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale. 12.4 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 13. 13.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d’asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante del Tribunale, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 13.2 Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). 14. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata. 15. Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

16. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-7121/2017 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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