Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Corte IV D-712/2023
Sentenza d e l 1 3 maggio 2026 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Contessina Theis, Walter Lang, cancelliere Luca Rossi.
Parti A._______, nato il (…) 1978, Turchia, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, avvocato, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del (…).
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Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, ricorrente, insorgente), cittadino turco di etnia curda, celibe, originario di B._______ dove ha risieduto da ultimo prima dell’espatrio, è giunto illegalmente in Svizzera il 29 giugno 2022 ed ha depositato il giorno seguente una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 12/10). A.b A sostegno della sua domanda d’asilo, nell’audizione del 28 ottobre 2022 (atto SEM n. 17/13), il richiedente ha riferito che si sarebbe trovato nella lotta politica già a partire dall’età di quattordici anni. Nel 2009, allorquando lavorava come accademico presso l’università di C._______ avrebbe partecipato a G._______ alla festa del primo maggio e a una manifestazione illegale contro la “legge delle manifestazioni e delle marce” a causa della quale il 14 novembre 2009 sarebbe stato dapprima messo in custodia cautelare dalla polizia e il giorno seguente sarebbe stato arrestato. Il sindacato D._______ di cui sarebbe stato membro all’epoca avrebbe quindi indetto una protesta contro il suo arresto e il 27 gennaio 2010 sarebbe stato quindi rilasciato. Di rientro all’università avrebbe subito del mobbing da parte dell’amministrazione e del suo consigliere per la tesi e sarebbe poi stato licenziato essendo ancora pendente il processo a suo carico. Il 15 novembre 2011 sarebbe stato condannato dal tribunale di primo grado a una pena detentiva di cinque anni sospesa con la condizionale. Contro questa decisione avrebbe interposto senza successo ricorso e il 19 settembre 2012 la decisione sarebbe quindi passata in giudicato. Egli sarebbe rimasto in libertà vigilata per cinque anni, periodo durante il quale avrebbe dovuto presentarsi settimanalmente per la firma, quale misura di controllo giudiziario. Da marzo 2013 avrebbe cominciato a lavorare all’ufficio delle politiche sociali e dei progetti per il municipio della città di E._______, dove il sindaco sarebbe stato membro del partito filocurdo “Partito della Pace e della Democrazia” (in turco Barış ve Demokrasi Partisi o BDP). Egli avrebbe quindi iniziato a lavorare come volontario per il partito BDP e durante le elezioni del 2014 sarebbe stato attivo nella commissione strategica. In agosto 2014 a seguito delle offensive dell’ISIS tanti Yazidi sarebbero fuggiti in Turchia giungendo a E._______. In tale contesto egli avrebbe contribuito alla costruzione di alcuni campi profughi nei dintorni della città, non potendosi occupare delle elezioni presidenziali in corso quell’anno. Egli avrebbe però lavorato durante le elezioni parlamentari di giugno 2015, come responsabile della strategia delle elezioni, alle quali
D-712/2023 Pagina 3 sono seguiti violenti scontri armati in tutto il Paese. Dal 10 al 26 novembre 2016 l’interessato sarebbe stato tratto in custodia cautelare a E._______, dove avrebbe subito delle torture e sarebbe stato rilasciato con la condizione del controllo giudiziario, durato fino a ottobre 2018 e con un divieto di espatrio emanato dal medesimo tribunale. Anche in tale circostanza egli sarebbe stato tenuto a presentarsi settimanalmente per apporre la sua firma. Il 22 novembre 2016 egli sarebbe inoltre stato licenziato tramite decreto legislativo KHK/677 e in ragione della misura di custodia cautelare avrebbe iniziato ad essere pedinamento da parte dalla polizia. Infastidito da questo pedinamento, agli inizi del 2017 si sarebbe trasferito al villaggio di F._______. Nonostante ciò i pedinamenti sono continuati anche quando si è trasferito a G._______ nel 2018 e ad B._______ nel 2020 e proprio in tale città il 14 o 15 aprile 2020, mentre stava correndo di notte, una persona che lo seguiva gli avrebbe detto: “Oh A._______! Stai ancora correndo?”. L’interessato ha quindi riferito che terze persone come il custode di un palazzo, o un venditore di un negozio di alimentari sarebbero state incaricate dalla polizia di pedinarlo e pertanto, nonostante avesse cambiato città quattro volte, si sarebbe sentito costantemente sotto pressione e avrebbe capito di doversene andare via. In caso di ritorno in Turchia egli teme di essere arrestato, com’è successo a suo cugino. A suffragio delle proprie affermazioni, l’interessato ha prodotto l’originale della propria carta d’identità; nonché in copia gli attestati relativi agli studi universitari; i documenti d’identità e l’estratto di stato civile; gli estratti dei pagamenti alle assicurazioni sociali e lista di lavori svolti; l’estratto di E- Devlet; lo scritto dell’8 dicembre 2009 relativo al licenziamento dall’impiego all’università; la decisione del 7 dicembre 2009 dell’università; lo scritto del 2 dicembre 2009 inviato al rettorato; le lettere del 2 dicembre 2009 dall’università; la lettera del 9 giugno 2010 dall’università; il decreto legislativo KHK/677 del 22 novembre 2016; il certificato di licenziamento del 29 novembre 2016; il verbale di cattura e di fermo del 14 novembre 2009; il verbale di interrogatorio dell’11 dicembre 2009; la decisione del 15 dicembre 2009; l’atto d’accusa del 25 dicembre 2009; lo scritto del 30 dicembre 2009 della Pretura penale per rinvio udienza; il verbale di udienza del 22 gennaio 2010; le decisione di scarcerazione del 27 gennaio 2010; il referto peritale del 15 febbraio 2010 relativo ai danni causati il 1° maggio 2009; alcuni verbali delle udienze; lo scritto del 31 maggio 2010 del tribunale di primo grado alla direzione della H._______; la sentenza motivata di condanna del tribunale di primo grado del 15 novembre 2011; il ricorso contro la suddetta sentenza; conferma passaggio in giudicato; l’avviso di ricevuta decisione; l’avviso di ricevuta spese processuali; il decreto di abbandono del 10 ottobre 2018; la richiesta risarcimento del 12 dicembre 2018; la lettera
D-712/2023 Pagina 4 dell'avvocato turco I._______ del 14 dicembre 2018; il rinvio udienza risarcimento; il formulario tempistica stimata per il processo; la richiesta d’indagine situazione sociale e economica del 15 gennaio 2019; l’avviso di ricevuta; alcuni verbali delle udienze; sentenza motivata del 3 dicembre 2019 sulla richiesta di risarcimento; l’invio del dossier alla Corte delle assise criminali; il ricorso alla Corte regionale d’appello di G._______; il formulario di invio del dossier al tribunale d’appello; documento UYAP; la decisione del 12 marzo 2020 di rimozione del divieto d’espatrio; la dichiarazione del 1° agosto 2022 del partito HDP; gli estratti riguardo alle procedure in corso; la lettera senza data dell’avvocato turco I._______; la procura dell’avvocato turco; lo scritto del 17 novembre 2009 del sindacato D._______ per il rilascio del richiedente (mdp 1-48). A.c Con provvedimento dell’8 novembre 2022 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Ticino (cfr. atti SEM n. 19/1, 21/2). B. Con decisione del 5 gennaio 2023, notificata il 7 gennaio successivo (cfr. atti SEM n. 29/8), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, ritenendo che i motivi addotti non fossero rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e pronunciato contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. C.a Con ricorso del 6 febbraio 2023 (data di entrata: 7 febbraio 2023, cfr. timbro di entrata), l’interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF) la suddetta decisione chiedendone l’annullamento e, in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso; nel merito ha chiesto in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in via subordinata l’ammissione provvisoria e in via ancor più subordinata il rinvio degli atti per completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e per nuova valutazione. Ha inoltre chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, nonché l’ammissione al gratuito patrocinio. Infine, ha protestato tasse spese e ripetibili (doc. TAF 1). Dei documenti prodotti unitamente al ricorso, si dirà, laddove necessario, nei considerandi in diritto. C.b Con osservazioni del 3 agosto 2023 del 27 agosto 2024 l’insorgente ha prodotto nuovi mezzi di prova a supporto delle proprie asserzioni e volti
D-712/2023 Pagina 5 ad attestare il suo stato di salute, documenti sui quali si avrà modo di soffermarsi nei considerandi in diritto (doc. TAF 3, 4). C.c Con risposta del 16 ottobre 2025 l'autorità inferiore ha preso posizione riguardo alle censure dell’insorgente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 8). C.d Con replica del 21 novembre 2025 il ricorrente ha integralmente contestato la risposta della SEM e ribadito le proprie argomentazioni e le proprie conclusioni, apportando ulteriori elementi probatori (doc. TAF 10). La SEM ha, dal canto suo, preso posizione sui nuovi mezzi probatori e si è riconfermata nella propria antitetica posizione con duplica del 4 dicembre 2025 (doc. TAF 12). Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto, qualora rilevanti.
Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. LA SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il richiedente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-712/2023 Pagina 6 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. La richiesta procedurale di concessione dell'effetto sospensivo formulata in via cautelare è priva di oggetto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA) e questo non è stato tolto dall'autorità inferiore. Con la presente sentenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d'oggetto. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni dell’interessato non sarebbero rilevati ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare essa ha ritenuto che le attività politiche più rilevanti menzionate dal richiedente, ossia la partecipazione alle attività del partito filocurdo “Partito Democratico dei Popoli” (in turco Halklarin Demokratik Partisi o HDP, già BDP), nonché a quelle del sindacato D._______ (atto SEM n. 17/13, D8, D19, D27-29, D31-36), risalirebbero a più di sette-otto anni addietro e per le stesse non vi sarebbe alcuna procedura penale pendente, ragione per cui non sussistono indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che egli si troverebbe nel collimatore delle autorità turche a causa di tali attività. Tantopiù che dalle dichiarazioni del ricorrente stesso non emerge che egli occupasse una posizione importante in seno al partito HDP – di cui per altro neppure è membro – tale da esporlo al rischio di persecuzione. Per tale motivo, l’autorità inferiore ha ritenuto il suo timore di essere esposto a persecuzioni non determinante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. In secondo luogo, rilevando che il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone l’esistenza di una minaccia attuale e non è destinato a riparare un torto subito in passato, la SEM ha considerato non esistere alcun nesso causale fra la custodia cautelare e l’arresto di novembre 2016, a cui è seguito il periodo di libertà vigilata fino a ottobre 2018 (atto SEM n. 17/13, D8) e l’espatrio del ricorrente avvenuto quasi sei anni dopo, il 19 giugno 2022.
D-712/2023 Pagina 7 La SEM ha inoltre rilevato che l’interessato non è attualmente oggetto di alcuna procedura penale d’inchiesta o giudiziaria, come ammesso dal suo stesso avvocato turco (atto SEM n. 17/13, D13; mdp 46). Rammentando che per aver fatto opposizione alla legge per le manifestazioni e le marce il richiedente era stato condannato nel 2011 a una pena detentiva di un anno e otto mesi sospesa per cinque anni, durante i quali è stato sottoposto a una misura di controllo giudiziario, segnatamente l’obbligo di firma (cfr. mdp 24; A17, D8) l’autorità inferiore ha constatato che i cinque anni sono trascorsi senza che gli siano stati contestati nuovi reati e nel frattempo sono decadute le misure di controllo giudiziario nei suoi confronti (atto SEM n. 17/13, D45). Di conseguenza essa ha ritenuto non sussistere alcun fondato timore di persecuzione nel suo Paese d’origine. La SEM ha infine considerato che i continui pedinamenti, da parte della polizia e da parte di terze persone a partire dal 2016, non costituirebbero delle difficoltà tali da rendere l'esistenza nel suo Paese d’origine impossibile od insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. Essa ha pertanto concluso indicando che seppur sgradevoli, tali circostanze non costituirebbero dei motivi sufficienti per riconoscere la qualità di rifugiato. 4.2 Nel suo gravame l'insorgente, richiamando i fatti esposti dinnanzi all’autorità inferiore, ha chiesto che fosse riconosciuto l’adempimento delle condizioni per l’ottenimento dell’asilo e dello statuto di rifugiato. Egli ha innanzitutto contestato la valutazione della SEM in merito alla verosimiglianza dei suoi asserti, ritenendo di aver fornito un racconto lineare, coerente e privo di contraddizione nonché ricco di particolari, soprattutto per quel che attiene alle date. Egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente verosimile. Il ricorrente ha inoltre ritenuto che la SEM avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione la gravità della sua situazione personale, tenendo conto che il governo turco lo ha condannato per le attività politiche nonostante egli non avesse un ruolo di coordinatore e che per questo egli è stato licenziato dal proprio impiego pubblico, come per altro capitato a tutti gli oppositori di Erdogan. La SEM non avrebbe inoltre considerato che egli lavora tutt’ora per il partito politico HDP, ciò che lo espone ad un pericolo concreto in caso di rientro nel Paese. Tantopiù che – oltre alle problematiche già note – anche dopo l’espatrio il ricorrente ha continuato a svolgere del proselitismo politico, pubblicando articoli nel proprio blog e partecipando a manifestazioni pubbliche, così come attestano la documentazione prodotta unitamente al ricorso (doc. D-F). Proprio per questo egli ha ritenuto che pur non avendo portato le prove di procedure giudiziarie pendenti a suo carico, non si può escludere che ne esistano di
D-712/2023 Pagina 8 segrete, prassi ormai diffusa in Turchia contro le persone che si oppongono al potere. In tal senso egli ha attirato l’attenzione su quanto occorso al cugino il cui attivismo politico è stato assimilato a delle attività terroristiche ed è stato arrestato non appena rientrato in patria. Alla luce di quanto esposto egli ritiene pertanto che fosse legittimato a nutrire un fondato timore di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi al momento dell’espatrio, così come di andare in contro a un sicuro arresto in caso di rientro nel Paese. A sostegno delle proprie allegazioni nel memoriale completivo del 3 agosto 2023 l’insorgente ha prodotto nuovi mezzi di prova e meglio: le dichiarazioni di due deputati dell’HDP attestanti l’attività dell’interessato per il comune di J._______ fino alla fine del 2016 e le minacce ricevute impegno dopo l’interdizione dal servizio pubblico, nonché il pericolo che egli correrebbe in caso di rientro nel Paese (doc. L, M); le ulteriori pubblicazioni sul suo blog e su Twitter nelle quali condivide opinioni dissidenti e critiche nei confronti del regime di Erdogan (doc. N, O). Egli ha inoltre prodotto il certificato medico del 20 luglio 2023 (doc. I), nel quale la dott.ssa K._______ sconsiglia il rimpatrio, poiché condurrebbe a un peggioramento della sua sofferenza psichica, nonché documenti volti ad attestare il suo percorso d’integrazione in Svizzera (doc. TAF 3). Con ulteriore scritto del 27 agosto 2024, il ricorrente ha prodotto una lettera non datata dell’avvocato I._______, con la rispettiva traduzione (doc. S, T) nonché il permesso di soggiorno di quest’ultimo che avrebbe presentato domanda d’asilo in febbraio 2024 (N …) in quanto anche lui perseguitato a causa dell’aumento dell’oppressione ai dissidenti da parte del regime (doc. U). 4.3 In sede di risposta la SEM si è detta innanzitutto sorpresa del fatto che la rappresentante del ricorrente non condividesse l’analisi della verosimiglianza, dato che nella decisione impugnata nessun’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente è stata concretamente fatta. Per quanto concerne la pertinenza e la rilevanza delle allegazioni del ricorrente, l’autorità inferiore ha interamente rimandato alle considerazioni già esposte nella decisione impugnata rilevando che le argomentazioni ricorsuali e l’ulteriore materiale probatorio non permettono di mutare in alcun modo le proprie conclusioni. A tal proposito essa ha ritenuto irrilevanti gli atti giudiziari riguardanti il cugino, non essendovi alcun elemento che li colleghi alla vicenda personale del ricorrente ed avendo quest’ultimo dichiarato di non avere alcuna procedura giudiziaria pendente a proprio carico. Quanto alla documentazione volta a dimostrare l’attivismo politico in Svizzera del ricorrente, la SEM ha rilevato che in nessun punto della stessa emerge il suo
D-712/2023 Pagina 9 nome né vi sono elementi per identificarlo quale partecipante o organizzatore di tali eventi. Ad ogni buon conto essa ritiene che la sola partecipazione a tali eventi non costituirebbe un indizio concreto idoneo a fondare un timore giustificato di future persecuzioni. Infine, per quanto riguarda le pubblicazioni del ricorrente su “Twitter” la SEM ha rilevato che le stesse sono strettamente legate alla decisione negativa sull’asilo con esecuzione dell’allontanamento, che non riflettono il profilo di un attivista politico e neppure sono particolarmente popolari e seguite, ciò che non dovrebbe attirare particolari attenzioni da parte delle autorità turche. Tale circostanza, a mente dell’autorità inferiore, dimostra che il ricorrente ha agito consapevolmente al fine di creare dei motivi soggettivi e ottenere così protezione in Svizzera e configura un comportamento qualificabile di abuso di diritto. 4.4 Nel memoriale di replica, il ricorrente ha spiegato che gli atti giudiziari riguardanti il cugino sono pertinenti in quanto dimostrano che quanto accaduto a quest’ultimo – che per la sola appartenenza a Centro comunitario democratico curdo di Leuven è stato accusato di attività terroristica – potrebbe accadere anche a lui, in caso di rientro in Patria, alla luce della sua militanza nell’associazione L._______, della sua partecipazione a manifestazioni pubbliche e del dissenso che egli esprime via social. Egli ha quindi contestato di aver commesso un abuso di diritto, oltre che della scarsa popolarità delle proprie pubblicazioni, una delle quali ha generato un’interazione eccezionale in quanto ripubblicata da M._______, un rifugiato politico e giornalista freelance, regolarmente monitorato dalle autorità turche. A fronte della popolarità raggiunta grazie a tale “retweet” e considerato che chiunque può essere arrestato in Turchia anche solo per aver comunicato con M._______ egli ritiene di meridiana evidenza di essere attenzionato dalle autorità turche. A dimostrazione dell’alto grado d’integrazione in Svizzera il ricorrente ha infine prodotto il contratto di lavoro con la ditta N._______ SA e le ultime buste paga (doc. V e Z). 4.5 Nella duplica l’autorità inferiore ha ribadito le proprie conclusioni, affermando di non ritenere rilevanti, ai fini dell’asilo, le argomentazioni relative alla fondazione di un’associazione e ritenendo che la dichiarazione di essere attenzionato dalle autorità turche a causa del “retweet” – che ha generato un traffico tutto sommato contenuto – non è altro che una mera allegazione di causa sprovvista di fondamento. 5. 5.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
D-712/2023 Pagina 10 persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6. Nel caso in disamina, senza approfondire la questione della verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, non esaminata nella decisione
D-712/2023 Pagina 11 impugnata, occorre concordare con la SEM – per le ragioni da essa esposte – sul fatto che gli episodi di vessatori e le vicende giudiziarie vissute da quest’ultimo prima dell’espatrio non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo. 6.1 Si rammenta innanzitutto che tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). Nell’evenienza concreta, tale non è il caso. 6.1.1 In tal senso non risultano essere rilevanti, per l’esame dell’esistenza di un fondato timore di persecuzione, i due episodi in cui l’interessato è stato posto in custodia cautelare. Secondo le allegazioni e la documentazione prodotta dal ricorrente, quest’ultimo è stato condannato per i reati di “danno alla proprietà e resistenza con armi o altri oggetti durante la dispersione” commessi il 1° maggio 2009 durante la manifestazione illegale in piazza Taksim. Nel dettaglio al ricorrente è stato rimproverato di essersi unito ad altri manifestanti armato di sassi e fionde per manifestare al di fuori del perimetro autorizzato stabilito dalla Prefettura e insieme a loro di aver opposto resistenza alle forze dell’ordine, quando queste avrebbero loro intimato di disperdersi, provocando il danneggiamento di immobili e altri oggetti pubblici e privati. Riconosciuto, sulla base delle fotografie scattate dalla polizia come il responsabile del danneggiamento di diversi veicoli, l’interessato è stato arrestato il 14 novembre 2009, interrogato e processato e, con sentenza del 15 novembre 2011, passata in giudicato il 19 settembre 2012, condannato a una pena detentiva di un anno e otto mesi, sospesa per cinque anni, durante i quali è stato sottoposto a libertà vigilata (atto SEM n. 17/13, D6; mdp 14- 27). In seguito, egli è stato nuovamente posto in custodia cautelare dal 10 al 26 novembre 2016 in quanto sospettato di affiliazione all’organizzazione terroristica PKK, reato per il quale non si sono tuttavia condensati gli indizi di colpevolezza e le accuse della polizia sono decadute, senza ulteriori strali giudiziari. Al riguardo l’interessato ha riferito che durante la custodia sarebbe stato torturato e che, una volta rilasciato senza accuse, la polizia avrebbe nondimeno continuato a pedinarlo e a farlo sorvegliare da terze
D-712/2023 Pagina 12 persone, nonostante fino a ottobre 2018 fosse stato sottoposto a controllo giudiziario con obbligo settimanale di firma. Per la detenzione ingiustificata il ricorrente aveva quindi avviato un’azione risarcitoria contro lo Stato, rigettata il 3 dicembre 2019 per quanto concerne il danno economico ed in parte accolta per il risarcimento morale (atto SEM n. 17/13, D6; mdp 29- 37). 6.1.2 Alla luce di quanto precede, ritenuto che per stessa ammissione del ricorrente le misure di controllo giudiziario disposte nei suoi confronti fino al 2018 erano effettivamente decadute, unitamente al divieto di espatrio (atto SEM n. 17/13, D8, D45; mdp 42) è pertanto a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto non sussistere più alcun nesso causale fra gli eventi addotti e l’espatrio del ricorrente avvenuto il 19 giugno 2022. 6.2 Oltre a ciò, al netto delle asserite e non meglio precisate torture di cui il ricorrente sostiene di essere stato vittima durante la detenzione del 2016 – appena menzionate nel racconto spontaneo (atto SEM n. 17/13, D8), non più sostanziate nel seguito del racconto e per altro neppure menzionate nel rapporto psichiatrico della dott.ssa K._______ (doc. I) – a mente di questo Tribunale gli atti defatigatori e vessatori addotti (pedinamento della polizia e sorveglianza da parte di terze persone, i fermi sui mezzi di trasporto da parte della polizia) non hanno un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia e non configurano pertanto delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Va inoltre rilevato che a seguito dell’ingiustificato periodo di detenzione del 2016 l’insorgente ha potuto adire le vie legali contro lo Stato, ottenendo il riconoscimento di un danno morale (mdp 37). Seppur lentamente la giustizia parrebbe quindi aver fatto il suo corso ed egli parrebbe aver potuto esporre la propria versione degli accadimenti dinnanzi a un tribunale senza subire alcuna particolare persecuzione o rappresaglia da parte delle autorità turche. 6.3 Occorre inoltre concordare con la SEM riguardo al fatto che le attività politiche condotte dall’interessato prima dell’espatrio non sono rilevanti ai fini della domanda d’asilo. 6.3.1 Innanzitutto, si rileva che pur avendo sostenuto nel racconto spontaneo di essere membro di una famiglia che ha condotto la lotta sociale e di essersi trovato nella lotta politica fin dall’età di 14 anni (atto SEM n. 17/13, D6), il ricorrente non ha maggiormente sostanziato tali asserti, né vi è ulteriormente ritornato nel seguito del verbale. Egli non ha fornito quindi alcun
D-712/2023 Pagina 13 elemento, né prodotto alcun documento suscettibile di suffragare l’effettiva appartenenza a una famiglia particolarmente politicizzata. Tantomeno egli ha fatto valere, quale ulteriore motivo d’asilo, il timore di essere esposto a persecuzioni riflesse a causa delle pretese e oltremodo vaghe attività sovversive di un qualsiasi suo famigliare. Non vi è pertanto motivo di indagare oltre tali asserzioni. 6.3.2 L’interessato ha poi riferito della sua affiliazione al D._______, ossia al sindacato che rappresenta i docenti e altri lavoratori del settore educativo in Turchia. Orbene, per sua stessa ammissione a seguito della condanna per la partecipazione alla manifestazione illegale del 1° maggio 2009, egli è stato licenziato dall’impiego presso l’università. Sebbene all’epoca, durante il suo arresto e nell’ambito della procedura giudiziaria, egli abbia ricevuto il sostegno pubblico da parte del sindacato (atto SEM n. 17/13, D6, mdp 48), al momento dell’espatrio era quindi da almeno dieci anni che non era più affiliato a tale organizzazione, non facendo più parte del settore educativo (atto SEM n. 17/13, D24). In tal senso egli neppure ha sostenuto di essere più stato coinvolto nelle attività del sindacato dopo il suo allontanamento dall’università, né tantomeno risulta dagli atti che a causa della sua precedente affiliazione allo stesso egli abbia mai dovuto subire particolari svantaggi. In definitiva, in assenza di elementi contrari, non soltanto non è possibile riscontrare un nesso causale fra tale affiliazione e l’espatrio ma neppure è ipotizzabile l’esistenza di un fondato timore di persecuzione da parte delle autorità turche in ragione delle attività consociative del sindacato D._______ a cui il ricorrente ha preso parte in passato. 6.3.3 Per quanto concerne le attività svolte dal 2012 al 2014 per il partito PBD (atto SEM n. 17/13, D25) e dal 2014 in avanti per il partito HDP (atto SEM n. 17/13, D26), l’interessato stesso ha ammesso di non essere mai stato membro attivo, non potendo in precedenza aderire in quanto impiegato pubblico e in seguito non avendone più avuto la possibilità a causa del decreto legislativo KHK/677 del 22 novembre 2016. In concreto, come rettamente rilevato dalla SEM, non vi è alcuna evidenza che l’insorgente abbia mai rivestito un ruolo di primo piano in seno ai due partiti, né che abbia mai avuto un coinvolgimento politico attivo e personale nell’ambito di campagne elettorali locali o di più ampio respiro. Gli elementi a disposizione inducono piuttosto a ritenere che egli sia stato un simpatizzante, un sostenitore con un mero ruolo d’appoggio che non lo esporrebbe particolari rischi di persecuzione da parte delle autorità turche. Neppure il non meglio specificato lavoro in vista delle campagne elettorali di Selhattin Demirtas e di Gültan Kisanak fra il 2013 e il 2015 e la partecipazione alle svariate manifestazioni e agli eventi promossi dal partito HDP fino al 2016 (atto SEM
D-712/2023 Pagina 14 n. 17/13, D6-8, D27-33) permettono di giungere a conclusioni differenti riguardo a un suo coinvolgimento politico attivo e di rilievo. Quand’anche fosse il caso, il tempo trascorso fra tali eventi e l’espatrio del richiedente (6 anni), relativizzano fortemente la rilevanza di tali attività. A nulla giova in tal senso l’attestazione fatta il 1° agosto 2022 da Selhattin Demirtas a dimostrazione del coinvolgimento dell’interessato nelle attività del partito HDP (mdp 43). Da un lato perché non apporta maggiori elementi a suffragio di un suo ruolo di preminenza in seno al partito, dall’altro, poiché dal punto di vista formale non è possibile appurarne l’autenticità, trattandosi di una copia, per altro, di una lettera standard adeguata nella parte centrale alle esigenze del caso concreto. 6.4 In definitiva, sebbene il ricorrente ritenga di essere un oppositore al regime turco e ritenga di far parte di una famiglia politicizzata e particolarmente esposta, non risulta che le autorità turche la vedano allo stesso modo e si siano particolarmente interessati a lui. Seguendo le valide argomentazioni della SEM e i considerandi che precedono, occorre riconoscere che il ricorrente non presenta un profilo che, in caso di suo ritorno in Patria, potrebbe interessare le autorità turche per ragioni politiche, religiose, di appartenenza etnica o altro. Tantopiù che a seguito delle procedure giudiziarie di cui si è riferito sopra (consid. 6.1.1), non risulta che a carico del ricorrente vi sia più alcuna causa pendente (mdp 46). Quand'anche sul piano soggettivo l'insorgente possa temere di essere nuovamente perseguitato il timore di una futura persecuzione deve basarsi essenzialmente su un elemento oggettivo. In considerazione dei due brevi periodi di detenzione – lontani nel tempo e per uno dei quali, si rammenta, è stato indennizzato dallo Stato turco – del suo coinvolgimento in campagne del partito HDP fra il 2013-2015 – il cui contributo è stato oggettivamente poco rilevante e non certo di primo piano – e delle pubblicazioni sui social network – altresì oggettivamente poco eclatanti (cfr. anche consid. 7.3.2), il solo elemento soggettivo non è infatti sufficiente per concludere, nella fattispecie, che tale timore sia fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. per ulteriori esempi E-7216/2018 consid. 3.6 e sentenza del Tribunale E-4640/2017 del 27 dicembre 2017 consid. 3.2.3). 6.5 Non apportano elementi nuovi, non precedentemente considerati dalla SEM neppure i nuovi mezzi di prova prodotti in corso di causa. 6.5.1 Nello specifico, analogamente a quanto già scritto nella lettera prodotta dinnanzi alla SEM (mdp 46) nella missiva non datata prodotta in corso di causa l’avvocato I._______ ripercorre gli eventi che hanno condotto alla
D-712/2023 Pagina 15 condanna del richiedente nel 2016, sostenendo che per via del decretolegge KHK egli non potrà più trovare impiego nel settore pubblico. Egli ribadisce tuttavia che nel momento in cui egli scrive, non gli risulta sia pendente alcuna procedura giudiziaria a carico dell’interessato (doc. S, T). 6.5.2 Le dichiarazioni dei due deputati dell’HDP, datate rispettivamente 29 marzo e 17 aprile 2023 (doc. L, M), oltre a considerazioni di ordine generale sulla situazione dei curdi nel Paese, si limitano a riferire di circostanze che l’interessato aveva già esposto dinnanzi alla SEM – e meglio del suo sostegno a partire dal 2016 alle campagne elettorali locali e generali, nonché delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto – e a raccomandare a chi di competenza di accogliere favorevolmente la domanda d’asilo. Tali scritti non permettono di dare maggiore consistenza alla tesi secondo cui l’insorgente si troverebbe nel mirino delle autorità, dal momento che tali lettere non riportano altro che delle mere asserzioni di terze persone, non suffragate da alcun elemento concreto e che non permettono quindi di apportare elementi nuovi non precedentemente considerati dall’amministrazione e che permettano di riconoscere l’esistenza di un fondato timore a causa delle attività politiche svolte in Patria. Occorre pertanto ritenere tale dichiarazione quale documento di compiacenza, senza alcun valore probatorio, presumibilmente confezionato per i bisogni di causa. 6.5.3 Neppure appare maggiormente rilevante lo stralcio di giornale riguardante la creazione di una lista di persone bandite dagli impieghi pubblici (doc. G), non essendovi alcun riferimento diretto al ricorrente, così come l’articolo Reuters del 24 marzo 2017, che riferisce di fatti che precedono l’arrivo in Svizzera di quest’ultimo (doc. H). 6.5.4 Si concorda infine con la valutazione della SEM riguardo alla rilevanza per il caso di specie degli atti giudiziari riguardanti il cugino del ricorrente, non avendo saputo quest’ultimo argomentare in modo convincente in che modo tali procedure lo riguarderebbero in prima persona, né in che modo la condanna del cugino lo esporrebbe al rischio di persecuzioni in caso di ritorno in Patria. Al riguardo neppure occorre soffermarsi sulla possibile esistenza di una persecuzione riflessa a causa delle attività svolte dal proprio cugino. Innanzitutto, perché il ricorrente neppure ne fa menzione; in secondo luogo, poiché un timore fondato di subire una persecuzione rilevante in materia d’asilo sarebbe ammesso solo in presenza di condizioni specifiche, vale a dire quando il richiedente ha già subito gravi pregiudizi per tale motivo o se le autorità hanno motivo di sospettare che egli è in contatto con la persona
D-712/2023 Pagina 16 ricercata o se egli stesso è sospettato di condurre attività politiche proprie. Non è, di norma, invece il caso per famigliari di persone già detenute o che sono state perseguitate in passato, tenendo conto che normalmente le indagini nei confronti di famigliari di politici malvisti non raggiungerebbero un’intensità rilevante in materia d’asilo. 6.6 Da una valutazione complessiva occorre pertanto concludere che il ricorrente non correva al momento dell’espatrio il rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai fini dell’asilo, né lo corra in caso di rientro nel suo Paese. 7. 7.1 Resta infine da esaminare se il ricorrente possa vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, di cui si è prevalso unicamente in sede ricorsuale, in ragione delle attività a carattere politico svolte dal suo arrivo in Svizzera e meglio a causa delle pubblicazioni sul proprio blog e via Twitter (doc. E, F, N, O [prodotti in lingua originale, senza traduzione]) e della partecipazione a manifestazioni politicizzate in Svizzera. 7.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
D-712/2023 Pagina 17 ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 7.3 7.3.1 Orbene, come già menzionato in precedenza (consid. 6.4, 6.5.1), giova innanzitutto rammentare che a carico del ricorrente non risulta essere pendente alcuna procedura giudiziaria in Patria. Ad ogni modo, quand’anche questo fosse il caso, occorre rammentare che nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 questo Tribunale ha stabilito che il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda sovversiva o a sostegno di un’organizzazione terroristica, così come per i reati di offesa al Presidente, non costituisce un fondato timore di subire con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 8.8). 7.3.2 Per il resto, come già indicato (consid. 6.3, 6.4) il Tribunale non ravvisa un impegno politico particolare dell'insorgente che lo avrebbe posto nel mirino delle autorità del suo Paese d'origine e che lo farebbero pertanto correre un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di un suo rientro nel Paese d'origine. Egli non ha infatti mai svolto un ruolo di spicco o una funzione direttiva all’interno di partiti di opposizione o gruppi sovversivi. Le attività politiche che avrebbero potuto maggiormente esporlo sono state condotte anni prima del suo espatrio, senza che queste gli abbiano mai cagionato direttamente e personalmente particolari problemi con le autorità turche (atto SEM n. 17/13, D34-36). Egli ha regolarmente e completamente espiato la condanna ricevuta nel 2012, mentre risulta essere stato completamente scagionato e indennizzato per torto morale per le accuse di affiliazione al PKK ingiustamente mosse contro di lui nel 2016. In definitiva, pur essendo noto alle autorità giudiziarie del suo Paese, egli non presenta un profilo particolarmente a rischio, nel senso che non dovrebbe temere con elevata probabilità una persecuzione aggravata da un malus politico. Nel caso in cui un’inchiesta per le suddette pubblicazioni dovesse essere avviata nei suoi confronti e la causa fosse rinviata dinanzi a un tribunale penale, anziché essere semplicemente assolto (per quanto riguarda le statistiche su tali questioni: cfr. la sentenza di riferimento E-4103/2024 sopra citata, cons. 8.3.2 e 8.4), non dovrebbe essere condannato a una pena detentiva. 7.3.3 Concordando con le ragioni esposte dalla SEM nella risposta di causa e nella duplica (cfr. consid. 4.3, 4.5), questo Tribunale non ritiene che la partecipazione a manifestazioni di contestazione in Svizzera o le pubblicazioni personalmente fatte dal ricorrente sui canali sociali abbiano
D-712/2023 Pagina 18 superato una soglia di intensità ed esposizione tale da attirare l’attenzione delle autorità inquirenti turche. Neppure la condivisione da parte di un giornalista particolarmente inviso al regime turco di un contributo pubblicato dal ricorrente (cfr. consid. 4.4) permette di considerare che quest’ultimo abbia assunto una statura e un’autorevolezza di primo piano nella variegata costellazione degli oppositori politici della diaspora turca a fronte di un traffico e di un impatto tutto sommato modesto (a fronte del numero di commenti, di ricondivisioni e di likes ottenuti, riscontrati dall’autorità inferiore [consid. 4.5]). 7.4 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7.5 Alla luce di quanto precede e non essendo i mezzi probatori possibili atti a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore riguardo alla pertinenza dei motivi d’asilo invocati, va respinta anche la richiesta formulata in via subordinata di rinviare gli atti alla SEM per completare l’istruttoria, avendo quest’ultima accertato in modo completo e corretto i fatti determinanti al momento dell’emanazione della decisione impugnata. 8. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro
D-712/2023 Pagina 19 integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio
D-712/2023 Pagina 20 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). 10.4.3 B._______, ultima città in cui ha vissuto prima dell’espatrio (cfr. consid. 7.4.4), non figura fra le undici province (Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa) maggiormente colpite dal duplice forte terremoto di magnitudo 7,8 e 7,6 della scala Richter che il 6 febbraio 2023 ha colpito alcune zone della Turchia e della Siria e per le quali era stato dichiarato lo stato d’emergenza, nel frattempo revocato (cfr. anche la sentenza di riferimento E- 1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 10 e 11). 10.4.4 Dall’incarto non emerge neppure che l’interessato potrebbe essere messo in serio e concreto pericolo per motivi propri. Il ricorrente è un uomo di 47 anni, celibe e senza responsabilità famigliari, è nato e cresciuto ad B._______ dove ha svolto gli studi in archeologia ottenendo il titolo di master all’università di C._______, dove ha anche lavorato in ambito accademico a partire dal 2003 nell’intento di conseguire il titolo di dottorato. Dal 2012 ha lavorato presso il museo di O._______, dal 2013 al 2016 presso il municipio di E._______ per l’ufficio delle politiche sociali e dei progetti e in seguito nel settore edile e nell’ambito della ristorazione come cameriere, barman, pizzaiolo. Egli parla curdo e turco, inglese al livello B2 e capisce un po’ di tedesco ed ha vissuto in diverse regioni del Paese, segnatamente B._______, O._______, E._______, F._______, G._______ e nuovamente B._______ prima dell’espatrio (atti SEM n. 12/10, 17/13). La sua formazione e l’esperienza professionale maturata permettono di ritenere che egli disponga delle qualità e delle competenze sufficienti per trovare nuovamente un lavoro, al fine di garantire il suo sostentamento, come già era stato il caso in passato. Egli ancora dispone di una rete sociale e famigliare che potrà aiutarlo in caso di necessità, come la madre con cui mantiene regolari contatti e svariati zii paterni e materni. Persone che, in assenza di indizi contrari, è ragionevole supporre che in caso di un suo rientro non rifiuterebbero di fornirgli un alloggio e un sostegno personale minimo, almeno in un primo momento. Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare che egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia. 10.4.5 Il ricorrente neppure soffre di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). Egli non ha mai lamentato alcuna particolare affezione dinnanzi alla SEM, né al momento del deposito della domanda, né
D-712/2023 Pagina 21 del rilevamento dei dati personali, né in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo. Soltanto a seguito dell’emanazione della decisione impugnata, a partire dal 14 marzo 2023 egli ha fatto ricorso al sostegno psichiatrico della dott.ssa K._______ che nel certificato medico del 20 luglio 2023 (doc. I allegato al doc, TAF 3) ha riferito di un paziente agitato dal punto di vista endopsichico che soffre di umore depresso, di incubi notturni ed ansia generalizzata in cura per un “disturbo post-traumatico da stress dovuto a tensioni e conflitti con le autorità del suo paese (Turchia) essendo perseguitato di etnia curda”. Non è tuttavia dato sapere quale sia stata la presa a carico di tale problematica e il suo sviluppo, non avendone il ricorrente più fatto menzione, ad esempio nelle osservazioni del 27 agosto 2024 (doc. TAF 4]), né avendo prodotto alcun ulteriore certificato specialistico, dal quale desumerne l’evoluzione e la sua attuale situazione valetudinaria. Trattandosi di un’affezione di medio-bassa gravità e nella misura in cui fosse ancora attuale, essa potrebbe senz’altro venir trattata in Turchia e non è tale da giustificare la permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera ed eventualmente di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno. 10.4.6 Di conseguenza, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento deve essere considerata ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI a contrario). 10.5 Infine, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 47 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 10.6 Pertanto, anche l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente va confermata in questa sede. 11. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-712/2023 Pagina 22 (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché le richieste di giudizio non erano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, occorre tuttavia accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Di riflesso, in applicazione dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, va accolta anche la richiesta di gratuito patrocinio e nominata quale patrocinatrice d'ufficio l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, alla quale va accordata un'indennità per il patrocinio. La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 12 TS-TAF in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa tra i 200 e 220 franchi – essendo precisato che le spese non necessarie non vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice d'ufficio non ha inoltrato una nota d'onorario. Chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS- TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di CHF 900.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS- TAF e art. 12 TS-TAF) in considerazione del lavoro utile e necessario svolto. 13. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-712/2023 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta, di conseguenza non si prelevano spese processuali. 3. 3.1 La domanda di gratuito patrocinio è accolta. L'avv. Immacolata Iglio Rezzonico è nominata patrocinatrice d'ufficio dell’insorgente. 3.2 La cassa del Tribunale verserà al ricorrente un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 900.-. 3.3 Il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale importo al Tribunale amministrativo federale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Luca Rossi
Data di spedizione:
D-712/2023 Pagina 24 Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegati: duplica del 4 dicembre 2025, modulo “indirizzo per il pagamento”) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Sezione della popolazione del cantone Ticino (in copia)