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Bundesverwaltungsgericht 07.10.2010 D-7083/2010

7. Oktober 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,950 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-7083/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 7 ottobre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7083/2010 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 31 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del 20 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 29 settembre 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 30 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2

D-7083/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a B._______ (Nigeria) e di aver avuto ultimo domicilio ufficiale a C._______ (Nigeria), prima di recarsi da sua nonna a B._______, che egli ha affermato di essere espatriato il 15 agosto 2009, dopo che suo padre, consigliere personale di D._______, candidato al posto di governatore dello Stato di E._______ e membro del partito Action Congress (di seguito: AC), come pure sua sorella, sarebbero stati uccisi, da alcuni sostenitori del partito antagonista - il People Democratic Party (di seguito: PDP) – in ragione dell'appartenenza politica, che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in aereo da B._______ con la compagnia "Air Afrique" a destinazione di F._______ (Italia), con scalo in Libia, legalmente e munito di visto, di essere rimasto circa tre mesi a G._______ (Italia) da un amico nigeriano, di essersi in seguito recato a H._______ (Italia), dove avrebbe vissuto elemosinando e dormendo in stazione per circa nove mesi, ed infine di essere arrivato in Svizzera in treno in provenienza da Ancona, via I._______ (Italia), che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 29 settembre 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle Pagina 3

D-7083/2010 eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che, segnatamente, il suo passaporto sarebbe stato perso in Italia e non avrebbe mai posseduto una carta d'identità; che, inoltre, l'UFM avrebbe erroneamente considerato non necessari ulteriori chiarimenti, in quanto egli ritiene di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che, peraltro, detto Ufficio avrebbe esagerato la portata dei presunti elementi di inverosimiglianza a suo sfavore – chiariti durante le audizioni – sottovalutando gli elementi che avrebbero dovuto condurre ad un esame più approfondito della sua domanda; che avrebbe dunque meritato una decisione materiale, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 4

D-7083/2010 che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione al possesso di documenti di identità, il ricorrente si è più volte contraddetto, segnatamente, ha affermato, nella prima audizione, a due riprese, di non aver mai avuto altro documento all'infuori del suo certificato di nascita (cfr. verbale 1, pag. 4), per poi affermare di aver ottenuto il passaporto nel 2008 presso l'ambasciata nigeriana a B._______, senza ricordare la data del rilascio, e che sua nonna avrebbe pagato un ragazzo per ottenere questo passaporto originale e autentico (cfr. verbale 1, pag. 5) e, in seguito, ha riaffermato di non aver mai posseduto, nel suo Paese, altri documenti d'identità oltre al suo certificato di nascita (cfr. verbale 2, pag. 2, D10); che, confrontato a tale contraddizione, egli ha confermato di aver ottenuto un passaporto nel 2008, ma ha, questa volta, dichiarato di essere andato a procurarselo in un non meglio specificato ufficio, accompagnato da suo zio, benché avesse, in precedenza, dichiarato di non avere famigliari in Nigeria ad eccezione di uno zio con il quale, da anni, aveva perso i contatti (cfr. verbale 1, pag. 3); che ha dichiarato in modo vago di aver perso detto passaporto in Italia, mentre era in treno, nel 2009, senza tuttavia indicare la data e le circostanze precise (cfr. verbale 1, pag. 3); che le affermazioni circa il possesso di documenti sono quindi inverosimili, che, vista l'inconsistenza, le contraddizioni e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, Pagina 5

D-7083/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essersi nascosto per il timore di essere ucciso da alcuni sostenitori del PDP, dopo uno scontro che avrebbe avuto luogo l'11 aprile 2007 al seggio elettorale, e di avere deciso di lasciare il suo Paese, dopo essere venuto a conoscenza dell'uccisione di suo padre e di sua sorella il 2 febbraio 2008, in quanto quest'ultimo sarebbe stato consigliere di D._______ e sarebbe stato ritenuto una delle persone che disturbavano lo svolgimento delle elezioni dell'11 aprile 2007, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto su un punto centrale della sua domanda d'asilo, ovvero l'episodio dell'11 aprile 2007, in quanto nella prima audizione ha affermato che, durante gli scontri, per salvarsi, lui e suo padre avrebbero finto di essere morti (cfr. verbale 1, Pagina 6

D-7083/2010 pag. 4); che poi, all'arrivo della polizia, sarebbero stati portati all'ospedale, da dove la stessa notte, venuti a sapere che i loro aggressori si sarebbero recati al nosocomio per ucciderli, sarebbero riusciti a scappare dal retro dell'ospedale; che, suo padre l'avrebbe quindi nascosto in un villaggio, per poi, il giorno seguente, condurlo da sua nonna a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che, invece, nella seconda audizione non ha menzionato la sosta in un villaggio, bensì ha dichiarato che sarebbero andati direttamente a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 6, D52); che, soltanto confrontato a tale contraddizione, è rivenuto sulla prima versione, adducendo in modo molto vago che suo padre l'avrebbe fatto uscire dall'ospedale e l'avrebbe nascosto "in un posto" e che dopo sarebbero andati a B._______ (cfr. verbale 2, pag. 6), che il ricorrente si è contraddetto su altri punti, adducendo, ad esempio, dapprima, che, in passato, aveva votato il PDP e che nel 2007 aveva deciso di non votare più per quel partito ma per l'AC (cfr. verbale 2, pag. 5, D44), mentre più tardi ha affermato di aver votato una sola volta nella sua vita, in occasione delle votazioni dell'11 aprile 2007 (cfr. verbale 2, pag. 7, D64), che, inoltre, la credibilità del ricorrente è ulteriormente indebolita dall'affermazione secondo cui avrebbe chiamato suo padre in Nigeria per procurarsi dei documenti d'identità (cfr. verbale 2, pag. 2, D6), che, pertanto, le allegazioni riguardanti i precitati fatti sono considerate inverosimili, che, in sovrabbondanza, vi è assenza di un legame di causalità temporale tra gli allegati motivi dell'espatrio e la partenza del ricorrente dal suo Paese, in quanto tra l'allegata morte di suo padre e di sua sorella il 2 febbraio 2008 e il momento dell'espatrio, in data 16 agosto 2009, sono passati oltre un anno e mezzo, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, Pagina 7

D-7083/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 8

D-7083/2010 che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, vanta un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 2) e dispone in Patria di una rete familiare e sociale, ritenuto segnatamente che perlomeno suo zio (cfr. verbale 1, pag. 3) e sua nonna, dalla quale avrebbe vissuto dall'aprile 2007 fino ad agosto 2009, (cfr. verbale 1, pag. 5) vivono in loco, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 9

D-7083/2010 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-7083/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax, per l'incarto N […], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - K._______. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: Pagina 11

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