Corte IV D-7008/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 4 ottobre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7008/2010 Visti: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); la decisione del 30 settembre 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'al lontanamento, unitamente alla sua esecuzione, dell'interessato dalla Svizzera, frattanto cresciuta in giudicato poiché non avversata dalle parti; la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...); i verbali d'audizione del 1° settembre 2010 e del 23 settembre 2010; la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta) con la quale l'istanza inferiore non è entrata nel merito della seconda domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera rispettivamente l'esecuzione di tale misura; il ricorso inoltrato dall'insorgente il 27 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 28 settembre 2010) per mezzo del quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria, come pure la dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- Pagina 2
D-7008/2010 gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una deci sione di non entrata nel merito su una domanda di asilo, il TAF si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1. pag. 73; GICRA 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e segg.; GICRA 1996 n. 5 consid. 3 pag. 39; GICRA 1995 n.14 consid. 4 pag. 127 e segg.); che egli ha dichiarato di essere originario dell'Iraq; di aver lasciato il territorio svizzero nel mese di (...) del (...), dopo la conclusione infrut tuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera; che egli ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2010) di non essere rientrato in patria, bensì di essersi trasferito in Italia, dove ha depositato una domanda di asilo; che le autorità italiane in materia di asilo lo hanno informato che, in base alla procedura Dublino, la Svizzera è competente per trattare la sua richiesta; che pertanto, egli Pagina 3
D-7008/2010 avrebbe, sua sponte, fatto ritorno in Svizzera giungendo a E._______ il (...), data in cui ha depositato la seconda domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2010); che, quo ai motivi d'asilo, il ricorrente ha affermato che quelli già solle vati durante la prima procedura sono tutt'ora validi ed esistenti, ma che a questi se ne sono aggiunti altri; che infatti, nel periodo in cui egli ha soggiornato in Italia, egli sarebbe venuto a conoscenza del fatto che suo padre e suo fratello sono accusati dalle autorità in patria per aver commerciato armi con il F._______; che tuttavia essi sono riusciti a fuggire in G._______ e che stanno cercando una soluzione per provare la loro innocenza; che il ricorrente avrebbe ottenuto queste informazioni dalla madre, con la quale è rimasto in contatto telefonico; che ella avrebbe inoltre riferito all'insorgente che le autorità lo stanno cercan do; che pertanto, egli teme, in caso di ritorno in patria di essere arre stato fintanto che i suoi parenti non si costituiscono (cfr. verbale d'audi zione del 1° settembre 2010 pag. 5); che, con decisione del 23 settembre 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e secuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile; che nel gravame, l'insorgente fa valere che - dopo la prima procedura d'asilo conclusasi con decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, frat tanto cresciuta in giudicato – sarebbero intervenuti fatti completamente nuovi rispetto a quelli posti a fondamento della prima procedura d'asilo in Svizzera; che tali fatti sono propri a motivare la sua qualità di rifugia to o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che sia verifi cato il carattere di inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, con la conseguente concessione dell'ammissione provvisoria, in quanto sarebbe originario di un paesino nei pressi di H._______; Pagina 4
D-7008/2010 che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità in feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la decisione del 30 settembre 2009, frattanto cresciuta in giudicato poiché non avversata, con la quale l'UFM ha respinto la prima domanda di asilo dell'interessato e decretato l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, questo Tribunale ritiene che, nella presente come nella precedente procedura, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che codesto Tribunale tiene a sottolineare che - sebbene il ricorrente sostiene che i motivi d'asilo addotti nella presente procedura si riferi scano ad avvenimenti accaduti dopo il suo allontanamento dalla Svizzera e sarebbero nuovi e completamente distinti da quelli addotti nella prima procedura – egli non è riuscito a renderli verosimili, limitandosi ad allegare un racconto stereotipato; che, anzitutto, occorre rilevare che l'insorgente non ha addotto alcun elemento o documento atto a dimostrare la verosimiglianza degli stes - Pagina 5
D-7008/2010 si motivi fatti valere a sostegno della sua prima domanda d'asilo, i qua li hanno già condotto ad una decisione negativa regolarmente cresciuta in giudicato; che inoltre, neppure riguardo alle telefonate con le quali la madre lo avrebbe avvertito che il padre ed il fratello sarebbero accusati in patria per aver trafficato armi a favore del F._______ – e che egli pure sarebbe ricercato – il ricorrente ha saputo fornire alcun elemento od informazione atti a confortare le sole, scarne e generiche, dichiarazioni di parte; che a titolo di esempio, si rileva che i nuovi motivi addotti dal ricorrente avrebbero avuto origine già nel mese di (...) e che gli sono stati comunicati telefonicamente dalla madre, ma che in tutto questo tempo, pur restando in contatto telefonico con ella, il ricorrente non ha richiesto maggiori dettagli ed informazioni, riuscendo solamente a fornire un quadro della situazione scevro di ogni e qualsiasi particolare; che oltre a ciò, occorre ritenere che la sua famiglia si è af fidata ad un avvocato in patria, ma che il ricorrente non ha mai cercato di mettersi in contatto con lui o per lo meno non si è mai premurato di farsi mandare – nemmeno per interposta posta persona – la benché minima documentazione a conforto delle proprie allegazioni; che infine pare alquanto illogico ed infondato il fatto che il ricorrente verrebbe arrestato in caso di rientro in patria come mezzo di pressione in vista di una spontanea costituzione da parte del padre e del fratello maggiore, quando il ricorrente ha altri fratelli in patria – uno peraltro maggiorenne – che non hanno subito alcuna persecuzione; che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili; che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote zione provvisoria; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, poiché inverosimili, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o de terminanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 6
D-7008/2010 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, quo alla liceità, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso; che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che nel caso di specie, come ritenuto già nel corso della prima procedura dall'autorità inferiore, e dalle cui considerazioni questo Tribunale non ha motivo per cui scostarsene, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame linguistico e di provenienza (LINGUA), al punto tale che può essere esclusa con certezza la sua provenienza da Faydé (cfr. rapporto LINGUA del 15 giugno 2009 pagg. 1 e 5) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel Paese d'origine, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2); Pagina 7
D-7008/2010 che va pure osservato che alla luce del rapporto LINGUA, il ricorrente parla fluentemente la lingua Badinani, il Curdo Kurmanji, che è tipica della zona occidentale della regione di I._______, e ciò senza alcun accento o inflessione che lasci presupporre una provenienza diversa; che oltretutto il documento di identità prodotto è il medesimo già allegato in sede di prima procedura e giudicato falso con rapporto del 26 giugno 2009 (cfr. Atto A20/2); che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, dissimulando la sua provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo nella sua effettiva regione d'origine; che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, sulla base dell'esame LIN- GUA citato, potendosi determinare con certezza che egli proviene dal la provincia di I._______, nel nord dell'Iraq (cfr. rapporto sull'esame LINGUA, pagg. 1 e 5), in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in parti colare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, malgrado non abbia mai frequentato le scuole, dispone di una buona esperienza lavorativa avendo egli dapprima aiutato il padre nella conduzione di un negozio ed in seguito lavorato in qualità di tutto fare presso un ristorante (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2010, pag. 2); che non emergono dagli atti elementi che possano fare escludere che il ricorrente non disponga in patria di una rete sociale; Pagina 8
D-7008/2010 che, a questo riguardo, stando a quanto riferito, fatta eccezione per il padre ed il fratello maggiore che al momento si troverebbero in G._______, il ricorrente ha ancora tutta la sua numerosa famiglia – composta dalla madre, quattro fratelli e sei sorelle – in patria (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2010, pag. 3); che, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che sulla base di queste considerazioni, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 9
D-7008/2010 che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-7008/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 27 settembre 2010, per corriere interno; in copia) - L._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 11