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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2020 D-6954/2018

3. September 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,892 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 novembre 2018

Volltext

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Corte IV D-6954/2018

Sentenza d e l 3 settembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Constance Leisinger, cancelliere Manuel Piazza.

Parti A._______, nata il (…), con la figlia B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), e la nipote D._______, nata il (…), Afghanistan, tutte rappresentate dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 novembre 2018 / N (…).

D-6954/2018 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che le interessate hanno presentato in Svizzera il 17 maggio 2018, i verbali d'audizione di B._______ e di A._______ del 23 maggio 2018 e del 15 ottobre 2018, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 5 novembre 2018, notificata il 13 novembre 2018 (cfr. tracciamento dell’invio trasmesso dalla SEM il 19 dicembre 2018), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera salvo ritenerne inesigibile l’esecuzione, da cui la contestuale ammissione provvisoria, il ricorso del 7 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 dicembre 2018), con cui le ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine al rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione; altresì hanno presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata l’11 dicembre 2018 alle ricorrenti dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), l’e-mail della SEM del 19 dicembre 2018, con cui ha trasmesso il tracciamento dell’invio della propria decisione, la decisione incidentale del Tribunale del 20 dicembre 2018, per mezzo della quale ha invitato le ricorrenti a presentare l’originale e la traduzione in una lingua ufficiale svizzera e illustrare le modalità di ottenimento dei documenti trasmessi con il ricorso, lo scritto delle ricorrenti del 17 aprile 2019, tramite cui hanno trasmesso l’originale e la traduzione in italiano di una lettera del Tribunale di E._______ alla Gendarmeria e della relativa risposta e la copia della busta con la quale sarebbero stati spediti dall’Afghanistan, la decisione incidentale del Tribunale del 2 luglio 2019, per mezzo di cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato le ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

D-6954/2018 Pagina 3 la decisione incidentale del Tribunale del 16 luglio 2019, con cui ha prorogato il termine per il versamento del suddetto anticipo, il versamento da parte delle ricorrenti, il 18 luglio 2019, del suddetto anticipo, lo scritto delle ricorrenti dell’11 settembre 2019, tramite il quale hanno trasmesso l’originale e la traduzione in italiano di una dichiarazione di alcuni residenti di F._______ e di tre lettere del Governatore del distretto di E._______ a G._______, inoltre la copia della ricevuta d’invio e della busta con cui sarebbero stati spediti dall’Afghanistan, la risposta della SEM del 30 ottobre 2019 al ricorso e agli ulteriori scritti delle ricorrenti, per mezzo della quale ha proposto il respingimento di quest’ultimo, la replica delle ricorrenti del 18 dicembre 2019, tramite cui hanno trasmesso un documento in lingua straniera e la copia della busta con la quale sarebbe stato spedito dall’Afghanistan, lo scritto delle ricorrenti del 24 dicembre 2019, per mezzo di cui hanno trasmesso la traduzione in italiano del suddetto documento, la duplica della SEM del 21 gennaio 2020 alla replica e all’ulteriore scritto delle ricorrenti, tramite la quale ha proposto il respingimento del ricorso, lo scritto delle ricorrenti del 17 luglio 2020, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi),

D-6954/2018 Pagina 4 che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che le ricorrenti sono toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nel 1996 A._______, cittadina afghana, sarebbe espatriata in Iran a causa dell’omicidio del padre su mandato di un uomo a cui questi avrebbe rifiutato di darla in sposa; che attorno al 2011 suo fratello – nonché padre di D._______ – avrebbe a sua volta ucciso il figlio del mandante dell’omicidio, ma sarebbe poi scomparso; che ella, B._______ e D._______, anche quest'ultime cittadine afghane, avrebbero lasciato l’Iran a causa delle discriminazioni nei loro confronti per accedere al mercato del lavoro e alla scuola; che infine B._______ teme violenze sessuali e un matrimonio forzato in caso di ritorno in Afghanistan, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di

D-6954/2018 Pagina 5 rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono

D-6954/2018 Pagina 6 essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato non rilevanti in materia d’asilo i motivi addotti dalle ricorrenti; che infatti l’omicidio del padre di A._______ sarebbe avvenuto almeno 22 anni prima e da allora ella non avrebbe più avuto alcun contatto con il mandante, nemmeno dopo l’uccisione del figlio di quest’ultimo da parte del di lei fratello; che inoltre le discriminazioni in Iran sarebbero incorse in un paese terzo e non avrebbero una conseguenza nel Paese d’origine; che infine B._______ non sarebbe mai stata in Afghanistan né avrebbe mai avuto problemi con le autorità o con terzi, che con ricorso, le insorgenti avversano la valutazione della SEM, asserendo che questo genere di faida famigliare non avrebbe tempo, che con scritto dell’11 settembre 2019, le ricorrenti aggiungono che il 6 luglio precedente il fratello di A._______ sarebbe stato sequestrato e da allora non ne avrebbero più notizie, che con risposta, la SEM sottolinea che le donne e i bambini sarebbero abitualmente esclusi dall’essere obiettivi diretti del regolamento di conti nelle faide famigliari,

D-6954/2018 Pagina 7 che con replica, le ricorrenti ribattono che vi sarebbero esempi di donne uccise all’interno di faide famigliari e al riguardo producono un avviso di ricerca emesso dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan nei confronti di A._______, che con duplica, la SEM mette in dubbio l’autenticità del suddetto documento che, quindi, non avrebbe valore probatorio, che con scritto del 17 luglio 2020, le ricorrenti precisano che il suddetto documento sarebbe in buone condizioni, perché sarebbe stato affisso in una bacheca appesa al muro interno di una moschea, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dalle interessate sono in parte inverosimili e in parte irrilevanti, che nella fattispecie, in primo luogo va rilevato che è inverosimile che A._______ sia ricercata dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan, che infatti documenti quali l’avviso di ricerca emesso dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan nei confronti di A._______ possono essere con facilità ottenuti contro pagamento o fabbricati personalmente (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Afghanistan: information sur les lettres de nuit [shab nameha, shabnamah, shabnameh], y compris sur leur apparence (2010-2015), 10 febbraio 2015, < https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?docid=54f029a94 > e riferimenti citati, consultato il 12 giugno 2020), che non depone certo a favore dell’autenticità di tale documento il fatto che le ricorrenti abbiano inizialmente dichiarato che sarebbe stato affisso nelle strade (cfr. scritto del 18 dicembre 2019, pag. 1), salvo poi, quando la SEM ha obiettato che non presenterebbe segni di affissione né dell’effetto degli agenti atmosferici, cambiare repentinamente opinione e sostenere che sarebbe stato esposto in una bacheca (cfr. scritto del 17 luglio 2020), che sempre tale documento sarebbe stato inviato dall’Afghanistan da una conoscente di A._______, che però laggiù non ha parenti e non è in contatto con nessuno (cfr. atto B30, D24 seg.), che infine non s’intravvedono valide ragioni perché l’Emirato Islamico dell’Afghanistan si sarebbe intromesso in una faida famigliare privata e avrebbe preso posizione per il mandante dell’omicidio del padre di

D-6954/2018 Pagina 8 A._______, ma soprattutto perché l’avrebbe fatto a distanza di 23 anni dall’espatrio – e senza che vi sia mai stato un ritorno – di quest’ultima, che di conseguenza il Tribunale conclude che il documento trasmesso con la replica è falso, che in secondo luogo, anche ammettendo che il fratello di A._______ sia effettivamente stato sequestrato, questa circostanza non porta a concludere che ella abbia un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, che infatti, come rettamente sostenuto dalla SEM, nelle faide abitualmente le donne non sono l’obiettivo di omicidi per vendetta (cfr. EASO, Country Guidance: Afghanistan, giugno 2019, < https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_ 2019.pdf >, consultato il 12 giugno 2020, pag. 72), che il fatto che nei media ci siano stati anche esempi di donne uccise, come rilevano le ricorrenti nello scritto del 18 dicembre 2019, non rappresenta un indizio concreto e sufficiente che faccia apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che inoltre al momento della presentazione della domanda d’asilo erano passati almeno 22 anni dalla morte del padre di A._______, senza che quest’ultima abbia più avuto nulla a che fare con il mandante dell’omicidio, che infine, per quanto riguarda gli ulteriori motivi d’asilo, si rimanda alla decisione impugnata, non essendo stata contestata su questi punti e da un esame d’ufficio degli atti non emergendo che essa non sia sostenibile, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo

D-6954/2018 Pagina 9 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 18 luglio 2019, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6954/2018 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 18 luglio 2019. 3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Manuel Piazza

Data di spedizione:

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