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Bundesverwaltungsgericht 05.10.2010 D-6952/2010

5. Oktober 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,380 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-6952/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 5 ottobre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6952/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 12 agosto 2010 e del 2 settembre 2010; la decisione dell'UFM del 23 settembre 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 24 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 27 settembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 28 settembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-6952/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ika-Igbo, nato e con ultimo domicilio ad E._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 1); che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria all'inizio del mese di (…) del (…) per il timore di essere ucciso dai membri della F._______, una setta occulta, della quale era membro il defunto padre del ricorrente; che infatti, a partire dal (...), dette persone avrebbero preteso che l'in teressato aderisse alla setta, ciò che egli avrebbe categoricamente rifiutato; che per questo motivo egli sarebbe perseguitato in patria dai membri della predetta società, i quali, a seconda delle versioni lo avrebbero già più volte picchiato e gli avrebbero bruciato la casa; che il ricorrente avrebbe deposto una domanda di asilo in G._______ per gli stessi motivi nel (...); che tuttavia avrebbe avuto esito negativo, e dopo un periodo di clandestinità, pensando di non avere più problemi in patria, sarebbe ritornato in Nigeria nel mese di (...) del (...); che tut tavia, una volta tornato, i membri della setta avrebbero ricominciato a cercarlo e perseguitarlo (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 5 e 6); che, pertanto ha deciso di espatriare nuovamente, partendo da H._______ con una nave, dalla quale è sbarcato chiuso in un container, dove sarebbe rimasto fino al suo arrivo in Svizzera, dove ha depositato la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 6 e 7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce- Pagina 3

D-6952/2010 durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno di documenti di identità; che nel corso delle audizioni egli ha inoltre riferito che in patria si è sempre identificato a voce e che credeva che ciò fosse possibile anche in Svizzera; che pertanto ci sono dei motivi scusabili a giustificazione della sua mancata consegna di documenti di identità; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua Pagina 4

D-6952/2010 cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi tà poiché si sarebbe sempre identificato a voce e che inoltre, non tro vandosi in Nigeria, gli risulta impossibile procurarsi qualsiasi documento (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pagg. 2 e 3); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da H._______ in nave grazie ad un sacerdote che l'avrebbe raccomandato ad un marinaio, il quale lo avrebbe aiutato ad imbarcarsi; che egli ignora dove sia sbarcato poiché, per eludere i controlli sarebbe rimasto chiuso in un container, dal quale sarebbe uscito soltanto una volta giunto in Svizzera dove ha depositato la propria domanda di asilo (cfr. verbali d'audizione del 12 agosto 2010, pagg. 6e7e del 2 settembre 2010, pagg. 9 e 10); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; Pagina 5

D-6952/2010 che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della setta F._______; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); Pagina 6

D-6952/2010 che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in relazione agli eventi che hanno determinato il suo espatrio; che infatti, in sede di prima audizione, il ricorrente ha collocato temporalmente in maniera precisa gli asseriti fatti, dichiarando di aver cominciato a subire pressioni e persecuzioni da parte dei membri della setta F._______ dopo la morte di suo padre, negli anni '90 (cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pag. 5); che tuttavia, nel corso della seconda audizione, egli ha fornito tut t'altra versione dichiarando che i membri della citata setta gli avrebbero richiesto di aderire dopo 10 o 12 anni, nel (...) e che a partire da quel momento sono nati tutti gli asseriti problemi (cfr. verbale di audi zione del 2 settembre 2010, pag. 4); che riguardo alle pretese persecuzioni, egli ha dapprima affermato di essere stato catturato e picchiato in tre occasione e che pure sua madre sarebbe stata picchiata (cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pagg. 5 e 6); che tuttavia, nel corso della seconda audizione egli ha affermato di non essere mai stato picchiato e che neppure sua madre lo è stata; che anzi malgrado fosse ricercato ed inseguito dai membri della setta egli è sempre riu scito a fuggire (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8); che pure sul rogo che avrebbe distrutto la sua casa, il ricorrente fornisce dichiarazioni decisamente incongruenti; che infatti, egli riferisce inizialmente che l'incendio sarebbe stato appiccato (...) mesi fa (cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pag. 6), mentre in seconda battuta egli ha dichiarato che il fatto sarebbe avvenuto già nel (...) (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8); che posto di fronte a tale grossolana antinomia egli ha saputo soltanto dire che nel corso della prima verbalizzazione non ricordava esattamente la data di quell'evento (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 8); che infine pure con i nomi il ricorrente cade in sospette contraddizioni, infatti nel corso della prima audizione egli non ha saputo ricordare il nome della setta che lo perseguiterebbe ed ha annunciato di avere un fratel lo di nome I._______ e due sorelle di nome L._______ e M._______ (cfr. verbale di audizione del 12 agosto 2010, pagg. 3 e 5); che in sede di seconda audizione egli ha invece saputo identificare la setta perse- Pagina 7

D-6952/2010 cutrice e ha riferito che il fratello si chiamerebbe N._______ (cfr. ver bale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 7); che alla luce delle numerose e marcate contraddizioni suesposte non si ritiene necessario approfondire oltre la questione, sollevata dall'U- FM, relativa alla reale appartenenza etnica del ricorrente, posto che ciò non avrebbe, comunque, influenza alcuna sull'esito della presente vertenza; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 no 18); che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro chiedere protezione insistendo presso la polizia locale, rivolgendosi in particolare agli ufficiali o ad istanze superiori; che, sia come sia, egli avrebbe potuto trovare riparo, per esempio presso i suoi zii in altre re gioni della Nigeria,facendo così perdere le sue tracce ai presunti persecutori; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), Pagina 8

D-6952/2010 l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola secondaria ad E._______; che egli inoltre ha pure una buona esperienza professionale avendo operato diversi anni come (...) nella sua città natale (cfr. verbale d'audizione del 12 agosto 2010, pag. 2); che egli ha ancora, oltre a diversi zii, un fratello e due sorelle in patria e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad Pagina 9

D-6952/2010 E._______ dove ha frequentato le scuole e dove ha lavorato; che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente Pagina 10

D-6952/2010 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-6952/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di O._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di O._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (via fax per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 24 settembre 2010); - P._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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