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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2009 D-6868/2006

10. Februar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,878 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 ...

Volltext

Corte IV D-6868/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 febbraio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. A._______, Armenia, alias B._______, Armenia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 agosto 2003 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6868/2006 Fatti: A. Il 15 luglio 2003, l'interessato, cittadino armeno di Erevan, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza, di aver lavorato come autista per i suoi due cognati, azionisti (in possesso del 40% delle azioni), e dirigenti di una fabbrica di latte. All'inizio di marzo 2003, l'interessato li avrebbe condotti in auto da un certo C._______, direttore di un impresa di tabacchi. Quest'ultimo avrebbe dato USD 100'000.- ai cognati con lo scopo di condurre una campagna elettorale a favore di D._______, candidato per le elezioni presidenziali del 26 maggio 2003, il quale, nel caso in cui fosse stato eletto, avrebbe approvato delle leggi a favore dell'industria dei tabacchi, fra le quali una per la promozione della vendita di sigarette ed un'altra per l'esportazione di tabacchi. In data 21 maggio 2003, D._______ avrebbe ritirato la sua candidatura. In seguito, tre persone dell'impresa di tabacchi avrebbero chiesto ai cognati dell'interessato la restituzione dei USD 100'000.- entro dieci giorni. Un giorno prima dello scadere del termine, entrambi i cognati sarebbero spariti. Successivamente, queste persone sarebbero andate giornalmente a casa dell'interessato a cercarli. Il 19 giugno 2003, un cognato di nome E._______, sarebbe tornato a casa per vedere suo figlio e sarebbe stato rapito poco dopo dai tre uomini di C._______. Il giorno seguente, il secondo cognato di nome F._______, avrebbe portato l'interessato insieme alle sue sorelle e figli ad Ichevan. Per il timore di subire delle rappresaglie da parte di C._______ ed i suoi uomini, l'interessato è espatriato insieme a sua sorella G._______ ed al suo nipote H._______ l'11 luglio 2003. B. Il 5 agosto 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Armenia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 settembre 2003, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo Pagina 2

D-6868/2006 nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 29 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua Pagina 3

D-6868/2006 della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile l'insieme delle allegazioni dell'insorgente, siccome in data 26 maggio 2003 non si sarebbero svolte le elezioni presidenziali, ma le elezioni parlamentari e lo stesso avrebbe altresì costruito tutto il suo racconto intorno alla data di tale avvenimento. Inoltre, non sarebbe necessario discutere gli altri elementi d'inverosimiglianza, visto che i suoi motivi d'asilo sarebbero manifestamente irrelevanti, ritenuto che i pregiudizi sollevati dal ricorrente sarebbero evidentemente da imputare a dei terzi, per i quali lo stato armeno non sarebbe responsabile. Peraltro, l'autore del gravame avrebbe avuto la possibilità di denunciare questi avvenimenti alle autorità. Oltre a ciò, non vi sarebbero indizi agli atti idonei a dimostrare che le autorità avrebbero rifiutato delle misure di protezione alla famiglia dell'insorgente. In aggiunta, non sarebbe chiaro, dalle allegazioni presentate, come quest'ultimo possa dedurre un pericolo per se stesso, visto che le persone dell'impresa di tabacchi avrebbero perseguitato esclusivamente i suoi due cognati che erano parte nel loro contratto. Infatti, si sarebbero presentati per dieci giorni di fila, senza aver fatto alcunché all'insorgente o alle sue sorelle. Pertanto, considerate le sue asserzioni, si dovrebbe partire dal pressupposto che né lui, né le sue sorelle siano stati toccati da questa faccenda. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non adempiono i requisiti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pagina 4

D-6868/2006 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato di non avere potuto sporgere denuncia, perché non sarebbe servito a nulla, in quanto le autorità non avrebbero intrapreso alcunché, vista l'illegalità dell'agire dei suoi cognati. Inoltre, C._______ sarebbe un uomo molto potente e, una volta al corrente della denuncia, avrebbe sicuramente causato dei torti ed ucciso il suo cognato rapito. Infine, ha affermato che si sarebbe sbagliato sulle date delle elezioni presidenziali e parlamentari essendo lui una persona semplice che avrebbe fatto solamente l'autista e gli avvenimenti posteriori al 30 maggio 2003 lo avrebbero scombussolato. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). Pagina 5

D-6868/2006 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento al timore di persecuzione da parte di terzi, nella fattispecie C._______ ed i suoi uomini. Basti rilevare che l'insorgente nel corso della procedura di prima istanza ha più volte ribadito che tutta la sua famiglia sarebbe in pericolo, ragione per la quale sarebbe espatriato. Ora, se veramente tale vicenda avesse coinvolto tutta la sua famiglia, non sarebbero di certo espatriati soltanto il ricorrente stesso, sua sorella G._______ e suo figlio H._______, bensì anche la sua seconda sorella e suo marito F.______, essendo quest'ultimo, peraltro, insieme al suo secondo cognato E._______, azionista del 40% di una fabbrica di latte e quindi sufficientemente benestante per permettersi il viaggio. Inoltre, fino ad oggi, l'autore del gravame non ha versato agli atti alcun elemento probatorio per corroborare la sua storia. Oltre a ciò, pur avendo ribadito più volte che suo cognato E._______, rapito dalla gente di C._______, sarebbe rimasto ucciso dopo la mancata restituzione dei USD 100'000.-, l'insorgente non ha fino ad oggi versato agli atti né un certificato di morte, né un altro documento in grado di rendere più verosimile il suo racconto. In aggiunta, non lo soccorre nemmeno l'affermazione ricorsuale, secondo cui si sarebbe sbagliato sulle date delle elezioni presidenziali e parlamentari, giacché egli sarebbe una persona semplice. Infatti, egli abitava nella stessa casa delle sue sorelle ed i suoi cognati ([...]), artefici della campagna elettorale, che, peraltro, frequentava anche durante il giorno, facendo loro d'autista. Per di più, risulta impossibile che i suoi cognati siano stati contattati all'inizio di marzo 2003 ([...]) al fine di iniziare la campagna elettorale per le elezioni presidenziali di D._______, dato che, dopo il primo turno di voto del 19 febbraio 2003, erano rimasti soltanto due candidati, ovvero Stepan Karen Demirchian e il futuro presidente Robert Sedrak Kocharian. Per conseguenza, le allegazioni presentate dall'insorgente non possono essere considerate verosimili. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire Pagina 6

D-6868/2006 illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Infine, giova rilevare che i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito della procedura in esame sono, palesemente irrilevanti, considerato che il timore di rappresaglie da parte di terzi, non costituisce di per sé, una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Pagina 7

D-6868/2006 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). 9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Armenia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. L'insorgente è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale come imbianchino e come autista. Inoltre, egli dispone di una rete sociale in patria, segnatamente una sorella ed il cognato di nome F.______. Peraltro, non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pagina 8

D-6868/2006 9.2.3 Inoltre, nonostante l'autore del gravame abbia presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. 9.2.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-6868/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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