Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D6853/2011 Sen tenza d e l 2 8 d i c emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nata il (…), Etiopia, alias B._______, nata il (…), Stato sconosciuto, alias C._______, nata il (…), alias D._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 dicembre 2011 / N […].
D6853/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 22 maggio 2011 in Svizzera; la decisione del 5 agosto 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata alla richiedente l'8 agosto 2011 e cresciuta in giudicato, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile; la seconda domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 8 settembre 2011; il verbale d'audizione sulle generalità del 19 settembre 2011 (di seguito: verbale 1), il verbale dello stesso giorno in occasione del quale è stato concesso all'interessata il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2), nonché il verbale sui motivi d'asilo del 20 settembre 2011 (di seguito: verbale 3); la decisione del 12 dicembre 2011 dell'UFM, notificata alla richiedente il 13 dicembre 2011 (cfr. email dell'UFM del 21 dicembre 2011 ed il relativo Track & Trace), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 20 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 dicembre 2011) dell'insorgente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 dicembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D6853/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, al contrario di quanto dichiarato in occasione della prima procedura d'asilo, la richiedente ha indicato di essere cittadina etiope, nata e cresciuta in un piccolo villaggio etiope chiamato E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.; act. A 3/13); che ella ha affermato di non essere mai rientrata nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in
D6853/2011 Pagina 4 Svizzera, di essere da allora rimasta su suolo svizzero (cfr. verbale 1, pag. 11 e verbale 2, pag. 1); che l'interessata ha dichiarato che i motivi d'asilo della prima domanda d'asilo non sarebbero veritieri ed avrebbe dunque indicato solo nella presente procedura i suoi veri motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1 seg.); che, nella decisione del 12 dicembre 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che a causa del comportamento non collaborativo della richiedente, non si sarebbe potuto procedere all'ascolto con approfondimento dei suoi motivi d'asilo; che, l'UFM avrebbe informato invano a più riprese l'interessata dell'importanza dell'audizione federale per la sua procedura d'asilo, nonché del suo dovere di collaborare; che nonostante la reticenza nell'esprimersi durante detta audizione, l'Ufficio avrebbe potuto comunque giungere alla conclusione che i nuovi fatti addotti dall'istante non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e meglio che i motivi invocati nella nuova procedura d'asilo sarebbero inverosimili; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che in occasione della prima procedura avrebbe mentito seguendo erroneamente delle indicazioni ricevute da terze persone che l'avrebbero convinta a dichiarare di essere di origini eritree per poter restare in Svizzera; che, la mancata collaborazione della ricorrente non potrebbe esserle imputata in quanto sarebbe un atteggiamento frutto di un forte disagio psichico; che, quindi, con l'interruzione dell'audizione federale, l'UFM ha deciso di non entrare nel merito sulla base di una fase istruttoria incompleta e di un accertamento incompleto dei fatti rilevanti; che, per esempio, avrebbe dovuto stabilire se gli episodi di violenza sessuali a cui ha fatto riferimento la ricorrente nel corso della prima procedura d'asilo si sarebbero verificati realmente; che l'UFM, invece di constatare una violazione del divieto di collaborare avrebbe dovuto procedere alla perizia psichiatrica, consigliata tra l'altro dal rappresentante dell'opera sociale; che, infine, ella sostiene che il suo rimpatrio costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
D6853/2011 Pagina 5 fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e che al momento attuale il rinvio della ricorrente non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa il 17 agosto 2011 con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 5 agosto 2011, non avendo l'interessata interposto ricorso contro la menzionata decisione notificatale l'8 agosto 2011; che, in casu, codesto Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in primo luogo, avendo l'insorgente affermato che i motivi d'asilo presentati in prima procedura non sono veritieri, vi è d'attenersi a quelli indicati durante la seconda procedura; che l'allegazione ricorsuale tendente a chiedere un esame approfondito delle violenze sessuali indicate in prima procedura non trova seguito in questa sede, posto che d'un lato la ricorrente non ha reiterato detto motivo nella presente procedura e dall'altro le allegate violenze sessuali sono state ritenute
D6853/2011 Pagina 6 inverosimili già nella prima procedura; che, in secondo luogo, dopo essere espatriata all'età di 22 anni in Sudan, avrebbe fatto rientro in Etiopia in compagnia di un ragazzo, di cui tra l'altro non è stata in grado di fornire le generalità complete, che avrebbe umiliato in pubblico l'insorgente raccontando falsi aneddoti volti a screditare la sua reputazione; che quest'ultima, alla luce di quanto accaduto avrebbe deciso di espatriare immediatamente una seconda volta (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che, essendo questo il principale motivo per cui l'interessata avrebbe lasciato il Paese d'origine risulta strano che la stessa non abbia corroborato tale evento adducendo solo vaghe dichiarazioni, per il che non è riuscita a renderlo verosimile; che, inoltre, i problemi relazionali che la ricorrente avrebbe riscontrato con la propria famiglia sono manifestamente irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi (cfr. verbale 1, pag. 8); che, per giunta, il fatto di non aver collaborato durante l'audizione federale sui motivi d'asilo nonostante la collaboratrice specialista dell'UFM le abbia ricordato a più riprese l'importanza di detta audizione per la sua domanda d'asilo, non giova alla ricorrente al punto che un tale comportamento potrebbe essere letto come una reticenza pianificata nel vano intento di ottenere prima di tutto un permesso di soggiorno piuttosto che una protezione da parte della Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 4, verbale 2, pag. 1 e verbale 3, pag. 4); che, per il resto, si rinvia alla decisione dell'UFM; che quindi non soccorrono di certo la ricorrente le censure ricorsuali illustrate poc'anzi; che, infatti, giusta l'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti; che, nel caso in cui questo non avvenisse non è di regola compito dell'UFM colmare dette lacune; che, di conseguenza la collaboratrice specialista dell'UFM a buon diritto e vista la reticenza dell'insorgente, si è trovata costretta ad interrompere l'audizione federale; che, a titolo abbondanziale, si osserva che la ricorrente, essendo stata rappresentata durante tutta la seconda procedura d'asilo, piuttosto che pretendere dall'UFM una perizia psichiatrica dell'interessata, avrebbe potuto avvalersi dell'aiuto del rappresentante per ottenere più facilmente detta perizia; che non vi è dunque luogo di restituire gli atti di causa all'UFM per ulteriori indagini; che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i motivi fatti valere dall'insorgente nell'ambito della procedura in esame sono inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la
D6853/2011 Pagina 7 qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
D6853/2011 Pagina 8 che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane e vanta un'esperienza lavorativa come domestica (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e 10); che, inoltre, ella dispone di una discreta rete familiare e sociale in Patria, dove vivono segnatamente i genitori e diversi zii e dove la ricorrente vi ha vissuto per 22 anni (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, inoltre, i problemi psichici allegati nell'atto ricorsuale non sono stati circostanziati né corroborati da alcun fondamento oggettivo; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
D6853/2011 Pagina 9 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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D6853/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: