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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2010 D-6831/2010

10. November 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,535 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-6831/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 novembre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 settembre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-6831/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 21 luglio 2010 e del 5 agosto 2010; la decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 21 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 22 settembre 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (il Tribunale) in data 22 settembre 2010; la decisione incidentale del 28 settembre 2010, con la quale il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine di 15 giorni per produrre i mezzi di prova che ha presentato in corso di procedura dinnanzi all'UFM e la loro relativa traduzione in una delle lingue ufficiali svizzere, così come la traduzione dei mezzi di prova presentati con il gravame; lo scritto del 12 ottobre 2010, con il quale il rappresentante del ricorrente ha inoltrato regolare procura ed i documenti richiesti debitamente tradotti in lingua tedesca; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2

D-6831/2010 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino turco di etnia curda, nato ad C._______, D._______, e con ultimo domicilio ad E._______, F._______ (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 1); che il richiedente, avrebbe lasciato la Turchia l'(...) per il timore di non poter più vivere tranquillamente in patria poiché il suo passato è regi strato e se scoperto rischierebbe di subire nuovi ed ulteriori maltratta menti da parte della polizia; che infatti, a patire dagli anni novanta il ri corrente sarebbe stato arrestato, picchiato e torturato in diverse occasioni a causa delle sue attività politiche; che tuttavia sarebbe stato scagionato da un tribunale dalle accuse di collaborazione con il G._______; che nel (...) si sarebbe trasferito a F._______ dove, nel (...), sarebbe stato nuovamente vittima di fermi e pestaggi; che nel 2010, dopo essere diventato membro del H._______, egli sarebbe stato avvicinato in tre occasioni da sconosciuti dichiaratisi poliziotti, i quali lo avrebbero bendato, picchiato ed in seguito gli avrebbero intimato di collaborare con loro fornendo informazioni riguardo le attività del H._______; che il ricorrente avrebbe accettato per paura di ritorsioni Pagina 3

D-6831/2010 ed in seguito, nel mese di (...) del (...), avrebbe deciso di espatriare per evitare ulteriori complicazioni (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 4); che, pertanto, sarebbe partito da F._______ nascosto in un TIR, dal quale sarebbe sceso soltanto una volta giunto in Svizzera, dove ha depositato la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 8 e 9); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di non aver mai posseduto un passaporto, mentre avrebbe dimenticato la carta di identità presso il passatore al quale si sarebbe affidato per giungere in Svizzera; che inoltre egli ha sottolineato di aver prodotto altri documenti, e meglio l'originale dello stato di famiglia, l'originale della richiesta per ottenere la carta di identità, l'originale dell'estratto della carta di identità rilasciato alla moglie e, infine, il certificato di proprietà della sua casa di Istanbul; che pertanto ci sono dei motivi scusabili a giustificazione della sua mancata consegna di documenti di identità; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento delle indagini e per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu- Pagina 4

D-6831/2010 mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, stante quanto precede, il documento rilasciato dall'anagrafe di E._______ e prodotto dal ricorrente non può essere considerato valido ai fini della sua identificazione; che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto e che la sua carta d'identità sarebbe stata trattenuta dal passatore che lo ha aiutato a raggiungere la Svizzera, allegando poi di aver tentato di procurarsi un nuovo documento tramite la moglie in patria, ma le autorità pretendono che egli si presenti di persona (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pagg. 2 e 3); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Turchia partendo da Pagina 5

D-6831/2010 F._______ viaggiando nascosto in un TIR, dal quale sarebbe sceso direttamente in Svizzera, senza sapere in quale località e di essere giunto, per mezzo di un taxi al CRP di Chiasso dove ha depositato la propria domanda di asilo (cfr. verbali d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 8; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); Pagina 6

D-6831/2010 che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Turchia per il timore di non poter più vivere tranquillamente in patria poiché il suo passato è registrato e se scoperto rischierebbe di subire nuovi ed ulteriori maltrattamenti da parte della polizia; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, il racconto del richiedente appare illogico e contrario al buon senso, e meglio in relazione agli eventi che hanno determinato il suo espatrio; che a titolo di esempio, il ricorrente ha collocato temporalmente in maniera imprecisa i fatti asseriti, dichiarando in sede di prima audizione di aver ricevuto la prima visita dei sedicenti poliziotti due mesi prima del suo espatrio, la seconda visita dopo cinque settimane dalla prima e l'ultima due settimane prima del suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 6); che successivamente, nel corso della seconda audizione ha sostanzialmente confermato la collocazione cronologica del primo e dell'ultimo incontro affermando di non ricordarsi quando fosse avvenuto il secondo e limitandosi a riferire che era avvenuto tra il primo ed il terzo (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 4); che tale superficialità non si giustifica posto che gli eventi in questione sono avvenuti, secondo le indicazioni approssimative del ricorrente, tra i mesi di (...) e (...) del corrente anno e che dovrebbero costituire, vista la loro gravità, tre momenti ben pre senti nei ricordi dell'interessato; che inoltre, viste anche le esperienze passate del ricorrente, non si capisce come mai egli non sia fuggito dopo il primo incontro ma ne avrebbe attesi ben tre, tra l'altro, senza fare nulla per tutelarsi; che più volte sollecitato sul perché egli non ab- Pagina 7

D-6831/2010 bia mai denunciato la sua situazione o non abbia cercato in qualche modo di tutelarsi, egli ha sempre risposto negativamente limitandosi ad affermare che non sarebbe servito a niente (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 6); che occorre inoltre rilevare che i sedicenti poliziotti si sono sempre e soltanto identificati verbalmente e neppure erano in divisa, ma che il ricorrente sostiene di sapere che essi fosse ro dei poliziotti veri; che pure interrogato sulla possibilità di una fuga interna ad C._______, dove egli avrebbe ancora diversi membri della sua famiglia, il ricorrente ha inizialmente affermato che non sarebbe stato possibile poiché ci sono dei protettori del villaggio che disturbano la sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 7), salvo poi ricredersi una volta confrontato con le sue stesse dichiarazioni secondo le quali i protettori del villaggio avevano disturbato i suoi famigliari a I._______ e non a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 9); che viste le asserite vicende di pestaggi e torture da parte della polizia vissute in passato dal ricorrente, non si capi sce come mai il ricorrente abbia subìto passivamente quelle recenti che lo hanno poi spinto a lasciare il paese, senza tentare di tutelarsi altrimenti; che, infine, pure le vicende passate invocate dal ricorrente appaiono alquanto illogiche; che infatti, a titolo di esempio, egli ha rife rito che nel (...) sarebbe stato bendato, picchiato, denudato, colpito con getti d'acqua ad alta pressione e torturato, ma che non ha ritenuto di dover espatriare perché secondo lui non esisteva una minaccia grave (cfr. verbale d'audizione del 5 agosto 2010, pag. 8); che, inoltre, i documenti presentati dal ricorrente, oltre a non dimostra re, come visto in precedenza, la sua identità, non lo soccorrono nemmeno nella questione di fondo, non dimostrando essi in alcun modo le persecuzioni asserite. che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 no 18); Pagina 8

D-6831/2010 che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 9

D-6831/2010 che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Turchia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una buona formazione scolastica, in quanto frequentato le scuole fino alle superiori, che ha terminato nel (...); che egli inoltre ha pure una buona esperienza professionale avendo operato diversi anni come (...) ed in seguito come (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pag. 3); che egli, oltre alla moglie ed i tre figli, ha ancora i genitori, un fratello e tre sorelle nonché alcuni zii in patria e che inol tre, stando a quanto riferito, sarebbe nato e cresciuto ad C._______, D._______, dove ha frequentato le scuole ed in seguito si è trasferito a E._______, F._______, dove ha lavorato diversi anni; che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; Pagina 10

D-6831/2010 che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-6831/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...] e copia del ricorso del 16 settembre 2010, per corriere interno; in copia) - L._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12

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